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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 304/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Alessandra Pannunzi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessia Molinari Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione
e hanno domandato, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale 1 delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (Roma) in data
8.9.2007, dal quale sono nati in data in data 19.7.2009 a Roma il figlio e in data 4.5.2012 a Roma il figlio . Persona_1 Persona_2
All'udienza del 6.6.2025 le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale, integrando come segue le condizioni del ricorso introduttivo: “Le parti si riportano al ricorso in cui insistono, aggiungendo al
punto 6) che le spese per gli animali domestici saranno sostenute comunque nella
misura di 100 euro per ciascun coniuge per quanto concerne l'alimentazione degli
animali; tale somma di 100 euro sarà mensilmente corrisposta dal marito alla
moglie mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.”.
Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge ed agli interessi della prole.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio,
stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio Tivoli (RM) in data 8.9.2007;
2 b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
numero 121, parte 2, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, integrate come in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 304/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Alessandra Pannunzi Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Alessia Molinari Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione
e hanno domandato, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la separazione personale 1 delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (Roma) in data
8.9.2007, dal quale sono nati in data in data 19.7.2009 a Roma il figlio e in data 4.5.2012 a Roma il figlio . Persona_1 Persona_2
All'udienza del 6.6.2025 le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale, integrando come segue le condizioni del ricorso introduttivo: “Le parti si riportano al ricorso in cui insistono, aggiungendo al
punto 6) che le spese per gli animali domestici saranno sostenute comunque nella
misura di 100 euro per ciascun coniuge per quanto concerne l'alimentazione degli
animali; tale somma di 100 euro sarà mensilmente corrisposta dal marito alla
moglie mediante bonifico bancario all'IBAN noto alle parti.”.
Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge ed agli interessi della prole.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese del giudizio,
stante la natura congiunta dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio Tivoli (RM) in data 8.9.2007;
2 b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Tivoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
numero 121, parte 2, serie A);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, integrate come in parte motiva, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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