TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, nella causa civile di primo grado iscritta al n.
794/2021 R.G. promossa
DA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Gino Belisari
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: parte opponente ha ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso del 03/06/2021 impugnava l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 36/2021 del 07/04/2021, con cui la Parte_2
gli aveva ingiunto di pagare la somma rilevata con verbale di accertamento
[...]
n. 06/SIAN AZ del 15.11.2017. Nello specifico, l'opponente deduceva che detta ordinanza-ingiunzione veniva emessa per violazione amministrativa dell'art. 6, c. 2, Reg. CE 852/2004, secondo cui “ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente…ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento”.
A sostegno della propria tesi difensiva, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'agire amministrativo e quindi la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento di violazione amministrativa presupposto, per evidente non applicabilità della richiamata normativa di cui al Reg CE 852/2004 art. 6 c. 2 al caso di specie.
Altresì deduceva l'opponente di aver proceduto, prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, a regolare trasmissione di scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/1981, con richiesta di audizione del legale rappresentante dell'odierna opponente, cui l'azienda non ha dato corso.
L'opponente, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via del tutto preliminare ed anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'Ordinanza Ingiunzione N. 36/2021 emessa dal stante tutti i motivi Parte_3 di cui al presente atto e vista la evidente inapplicabilità della norma di cui al Reg CE
852/2004 art. 6 c. 2 al caso di specie;
-accertare e dichiarare che svolge solo ed esclusivamente Controparte_3 attività di commercializzazione dei prodotti orticoli dei suoi soci e che per l'effetto non conduce e/o utilizza alcun stabilimento e non partecipa ad alcuna fase della produzione e vendita dei prodotti agricoli dei soci ad essa appartenenti;
-per l'effetto, accertare e dichiarare, quindi, la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione N.
36/2021 e disporre la revoca della stessa sul presupposto che tale norma non è applicabile al caso di specie per tutti i motivi di cui in premessa;
-accertare e dichiarare, altresì la nullità e quindi procedere alla revoca dell'Ordinanza Ingiunzione N. 36/2021 stante la mancata presa visione degli scritti difensivi nonché l'audizione del lrpt di così come da nota Parte_1
PEC del 14.12.2017”.
3) Nessuno si costituiva per l'azienda opposta, nonostante la regolarità del ricorso in opposizione e del decreto di prima udienza di comparizione delle parti;
ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte opponente.
6) All'udienza del 03/06/2024, previa discussione orale e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a decisione con concessione termini ex art. 190 c.p.c., cui parte opponente provvedeva.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, rileva questo giudice che l'opposizione risulta essere fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
8) L'opponente, fa sostanzialmente discenderne la fondatezza delle proprie ragioni e quindi che l'attività esercitata non rientra nel novero di cui alla violazione amministrativa in commento.
Nel caso di specie, infatti, è emerso che è costituita da Parte_1 un'associazione di oltre venti produttori, ciascuno dei quali conferisce i propri prodotti alla ricorrente al solo fine della commercializzazione ma, di fatto: a) la produzione;
b) trasformazione, c) il trasporto, d) la logistica;
e) lo stoccaggio delle merci ecc. sono tutte attività che rimangono in capo al singolo produttore, quindi non conduce e/o controlla alcun stabilimento, svolge solo il ruolo di Parte_1 piattaforma commerciale al fine di creare una rete di più ampia di soggetti che hanno necessità di far incontrare domanda ed offerta.
Altresì è emerso che l'opponente non necessita di alcuna Dichiarazione di Inizio
Attività ai sensi del Reg. CE 852/2004 art. 6 c. 2, a differenza dei singoli soci.
In sostanza, è emerso che la cooperativa opponente non svolge attività riconducibili al ciclo della produzione agricola, ma soltanto un ruolo esclusivamente politico-istituzionale-rappresentativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non può che discenderne la nullità della sanzione irrogata e quindi l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
9) Assorbita ogni ulteriore questione.
10) Vista la particolare novità della materia trattata e la contumacia dell'azienda opposta, si ritiene che le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Avezzano il 08/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, nella causa civile di primo grado iscritta al n.
794/2021 R.G. promossa
DA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Gino Belisari
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI: parte opponente ha ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con ricorso del 03/06/2021 impugnava l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 36/2021 del 07/04/2021, con cui la Parte_2
gli aveva ingiunto di pagare la somma rilevata con verbale di accertamento
[...]
n. 06/SIAN AZ del 15.11.2017. Nello specifico, l'opponente deduceva che detta ordinanza-ingiunzione veniva emessa per violazione amministrativa dell'art. 6, c. 2, Reg. CE 852/2004, secondo cui “ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente…ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento”.
A sostegno della propria tesi difensiva, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'agire amministrativo e quindi la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, ovvero del verbale di accertamento di violazione amministrativa presupposto, per evidente non applicabilità della richiamata normativa di cui al Reg CE 852/2004 art. 6 c. 2 al caso di specie.
Altresì deduceva l'opponente di aver proceduto, prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, a regolare trasmissione di scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/1981, con richiesta di audizione del legale rappresentante dell'odierna opponente, cui l'azienda non ha dato corso.
L'opponente, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“-in via del tutto preliminare ed anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'Ordinanza Ingiunzione N. 36/2021 emessa dal stante tutti i motivi Parte_3 di cui al presente atto e vista la evidente inapplicabilità della norma di cui al Reg CE
852/2004 art. 6 c. 2 al caso di specie;
-accertare e dichiarare che svolge solo ed esclusivamente Controparte_3 attività di commercializzazione dei prodotti orticoli dei suoi soci e che per l'effetto non conduce e/o utilizza alcun stabilimento e non partecipa ad alcuna fase della produzione e vendita dei prodotti agricoli dei soci ad essa appartenenti;
-per l'effetto, accertare e dichiarare, quindi, la nullità dell'Ordinanza Ingiunzione N.
36/2021 e disporre la revoca della stessa sul presupposto che tale norma non è applicabile al caso di specie per tutti i motivi di cui in premessa;
-accertare e dichiarare, altresì la nullità e quindi procedere alla revoca dell'Ordinanza Ingiunzione N. 36/2021 stante la mancata presa visione degli scritti difensivi nonché l'audizione del lrpt di così come da nota Parte_1
PEC del 14.12.2017”.
3) Nessuno si costituiva per l'azienda opposta, nonostante la regolarità del ricorso in opposizione e del decreto di prima udienza di comparizione delle parti;
ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalla sola parte opponente.
6) All'udienza del 03/06/2024, previa discussione orale e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta a decisione con concessione termini ex art. 190 c.p.c., cui parte opponente provvedeva.
7) Tanto premesso in estrema sintesi, rileva questo giudice che l'opposizione risulta essere fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
8) L'opponente, fa sostanzialmente discenderne la fondatezza delle proprie ragioni e quindi che l'attività esercitata non rientra nel novero di cui alla violazione amministrativa in commento.
Nel caso di specie, infatti, è emerso che è costituita da Parte_1 un'associazione di oltre venti produttori, ciascuno dei quali conferisce i propri prodotti alla ricorrente al solo fine della commercializzazione ma, di fatto: a) la produzione;
b) trasformazione, c) il trasporto, d) la logistica;
e) lo stoccaggio delle merci ecc. sono tutte attività che rimangono in capo al singolo produttore, quindi non conduce e/o controlla alcun stabilimento, svolge solo il ruolo di Parte_1 piattaforma commerciale al fine di creare una rete di più ampia di soggetti che hanno necessità di far incontrare domanda ed offerta.
Altresì è emerso che l'opponente non necessita di alcuna Dichiarazione di Inizio
Attività ai sensi del Reg. CE 852/2004 art. 6 c. 2, a differenza dei singoli soci.
In sostanza, è emerso che la cooperativa opponente non svolge attività riconducibili al ciclo della produzione agricola, ma soltanto un ruolo esclusivamente politico-istituzionale-rappresentativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non può che discenderne la nullità della sanzione irrogata e quindi l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
9) Assorbita ogni ulteriore questione.
10) Vista la particolare novità della materia trattata e la contumacia dell'azienda opposta, si ritiene che le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Avezzano il 08/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4