Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6376/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Dr.ssa Anna Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6376/2019 R.G. avente ad oggetto: distanziamento tra edifici
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Luongo, C.F._1
C.F.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
in Casoria (NA), alla Via G. Verdi II Traversa n. 27, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORE –
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola Galdiero - C.F. - C.F._4
, Paolo Giannarini – C.F. e Raffaele Agliata – C.F. C.F._5
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._6
Qualiano (NA), alla Via Campana n. 246, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra innanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord, per l'udienza del 02 ottobre 2019, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare le violazioni degli articoli
873, 900, 905 e 906 c.c. delle norme del Regolamento Edilizio Comunale in materia di distanze tra costruzioni e vedute dirette e laterali e/o oblique meglio descritte nella premessa in fatto, afferenti il corpo di fabbrica di proprietà della convenuta sig.ra ; B) accertare i fatti Controparte_1 esposti in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare la convenuta sig.ra
alla chiusura e all'abbattimento ovvero all'arretramento Controparte_1
alla distanza legale ex artt. 873, 905 e 906 c.c. e regolamentare, delle costruzioni e delle vedute dirette e laterali e/ o oblique dalla stessa aperte sul fondo di proprietà del concludente;
C) accertare e dichiarare “incidenter tantum” la illegittimità dei titoli edilizi abilitativi all'attività costruttiva rilasciati dal Comune di Qualiano (NA) alla convenuta e, Controparte_1 per l'effetto, disapplicare i medesimi;
D) in ogni caso, disporre l'adozione di tutte le misure che l'On.le Giudicante adito riterrà idonee alla riconduzione, ove possibile, delle suddette opere nel rispetto delle normative civilistiche e regolamentari vigenti, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal
CTU, che sin d'ora si fa richiesta di nomina;
E) condannare, in ogni caso, parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, secondo il criterio equitativo ex art 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge, nella misura che l'On.le Giudicante adito riterrà equa e giusta, connesso alle violazioni poste in essere dalla stessa e comportanti una limitazione del diritto di proprietà dell'attore. Inoltre, Voglia condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
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professionali, oltre rimborso forfettario del 15% e CPA del presente giudizio”.Fissata al 04.10.2019 la prima udienza di comparizione delle parti, rinviata poi d'ufficio al 07.10.2019,si costituiva in data 03 Ottobre 2019, mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta, la sig.ra che, previa contestazione in fatto ed in diritto delle avverse Controparte_1 pretese, concludeva come segue: “- 1. Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Tar Campania – Napoli relativamente alla richiesta di declaratoria di illegittimità dei titoli rilasciati dal alla Controparte_2
sig.ra ;
2. Nel merito rigettare tutte le avverse istanze Controparte_1
perché infondate;
3. Condannare parte istante al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
All'udienza del 07.10.2019 il G.U., attesa la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo sollevata da parte convenuta, rinviava la causa all'udienza del 28.01.2020, concedendo alle parti termine di giorni 30 per il deposito di deduzioni sul punto.
A tale udienza il giudizio veniva rinviato al 16.06.2020 ex art 183 c.p.c. previa concessione dei termini di cui al co. 6.
I procuratori delle parti depositavano le rispettive memorie istruttorie, alle quali si riportavano all'udienza del 13.10.2020, chiedendo l'ammissione di tutte le istanze ivi articolate;
in particolare, stante la celebrazione di tale udienza in modalità cartolare, il procuratore di parte attrice ridepositava, in uno alle note di trattazione scritta per la predetta udienza, copia informatica di tutta la documentazione cartacea prodotta all'atto della iscrizione a ruolo del giudizio.
L'udienza del 13.10.2020 veniva rinviata d'ufficio al 23.02.2021 ed ammessa ed espletata la sola prova per testi ( essendo inammissibili gli interrogatori formali rispettivamente deferiti) a scioglimento della riservata assunta all'udienza del 14.06.2022 veniva nominato C.T.U. l'ing. e Persona_1 fissata l'udienza del 20.09.2022 per il conferimento dell'incarico. Rinviata la causa anche in considerazione delle osservazioni rese dalle parti, con
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ordinanza del 07.11.2022 venivano formulati i quesiti peritali e rinviata la causa all'udienza del 19.12.2022 per il conferimento del relativo incarico al nominato CTU.
All'udienza del 19.12.2022 prestato il CTU giuramento di rito, veniva fissato il termine di 120 giorni il termine per il deposito dell'elaborato peritale, disponendone la decorrenza dal primo accesso fissato per il 19.01.2023; indi, la causa veniva rinviata al 26.06.202: nominati i CTP, il CTU, con istanza del
25.05.2023, attesa la complessità dei quesiti, chiedeva ed otteneva proroga di giorni 60 per l'invio della bozza dell'elaborato peritale.
Con istanza del 21.11.2023 il nominato CTU Ing. Persona_1
comunicava di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, pertanto, chiedeva di essere esonerato dall'incarico conferitogli.
Con ordinanza del 14.12.2023, resa in esito alla riserva assunta all'udienza del
28.11.2023, il G.U Dott.ssa revocava l'incarico peritale conferito Per_2 all'Ing. e nominava, in sua sostituzione l'Ing. , Per_1 Persona_3 rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza dell'11.01.2024.
Stante la mancata accettazione di tale incarico da parte del nominato Ing.
, comunicata con nota del 08.01.2024, a scioglimento della riserva Per_3 assunta all'udienza dell'11.01.2024, il G.U. Dott.ssa nominava in Per_2
l'arch. , fissando per il conferimento l'udienza del 22.02.2024. Persona_4
A tale udienza, prestato il giuramento da parte dell'Arch. previa Per_4
accettazione del relativo incarico, veniva fissato in giorni 90 il termine per il deposito dell'elaborato peritale, decorrente dal primo accesso fissato al
05.03.2024.
Richiesto ed autorizzata proroga per il deposito della relazione, la causa veniva scardinata al G.U. Dott. e delegata al G.O.P. Dott.ssa Per_5
Elvira Lama, la quale rinviva all'udienza del 04.10.2024 al fine di consentire il deposito dell'elaborato peritale.
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Con ordinanza del 30.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurito il contenuto della delega alla medesima conferita con provvedimento del 30.05.2024 il GOP trasmetteva il fascicolo al Giudice delegante per i provvedimenti di sua competenza.
Con decreto del 31.10.2024 il Giudice Delegante, Dott. Giuseppe Di Leone, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.12.2024, conferendo delega al G.O.P. Dott.ssa Elvira Lama per l'espletamento delle relative attività di udienza.
All'udienza del 16.12.2024, celebrata dal G.O.P. Dott.ssa Lama, il fascicolo veniva rimesso al Presidente di Sezione per la designazione di Giudice delegante in sostituzione del Dott. trasferito ad altra sezione. Per_5
All'udienza del 07.01.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo così come formulata da parte convenuta.
Sul punto va osservato che quanto alla richiesta di disapplicazione di titoli abilitativi e concessori ricevuti da parte convenuta per l'esecuzione delle opere edilizie indicate nell'atto introduttivo, il potere del G.O. è subordinato esclusivamente alla violazione dei diritti dei terzi ove accertati e che, invece, ogni domanda volta ad ottenere la declaratoria di invalidità dei titoli non appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Secondo la giurisprudenza intervenuta in argomento “per le controversie concernenti le distanze fra costruzioni o di queste dai confini, vige il regime della c.d. “doppia tutela”, per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei
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confronti dell'autore dell'attività edilizia illecita (con giurisdizione del g.o.)
e, dall'altro, dell'interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell'Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al g.a.” (cfr. Cons. St., Sez. IV,
14 gennaio 2016, n. 81).
Nel caso di specie, tuttavia, dalla interpretazione della domanda dell'attore secondo il principio iura novit curia, emerge che l'eventuale disapplicazione richiesta incidenter tantum da parte attrice dei titoli abilitativi e concessori rilasciati alla convenuta era subordinata all'accertamento della violazioni delle norme codicistiche e dei regolamenti comunali in ordine alla distanze legali.
Sul punto la Suprema Corte, ormai da tempo, ha avuto modo di precisare che le controversie tra proprietari, relative alla violazione delle distanze legali tra le costruzioni o rispetto ai confini, appartengono alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, trattandosi di cause tra privati, anche quando la violazione denunciata riguardi una costruzione realizzata in conformità ad una concessione edilizia (eventualmente) illegittima. Il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, può accertare incidentalmente l'illegittimità della concessione edilizia e disapplicare l'atto (ma mai annullarlo) (ex multis Cass. civ. Sez. Unite ord. n. 21578 del 19.10.2011).
Più di recente, con ordinanza n. 2637 del 04.02.2021 è stato affermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione “che la natura abusiva della costruzione
(preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con
l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali (cfr., sul punto, Cass. n. 21354 del 2017, in motiv.). In effetti, le norme di cui all'art. 872 c.c., comma 2, in tema di distanze tra costruzioni nonchè quelle che in tale materia sono integrative del codice civile, sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche
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della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella
(legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia e la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, trattandosi di circostanze che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss. (Cass. SU n.
5143 del 1998). … In effetti, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, deve essere inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. n. 7563 del 2006…)”.
Il , nel caso di specie, ha censurato la violazione da Parte_1
parte della sig.ra delle distanze legali tra costruzioni a Controparte_1
causa di opere realizzate dalla convenuta - a dire dell'attore - in difformità
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rispetto ai titoli abilitativi concessi dal Comune di Qualiano in violazione delle distanze legali .
Va quindi valutato se le opere realizzate dalla convenuta abbiano o meno violate le norme codicistiche sulle distanza legali perché il solo rapporto pubblicistico con l'ente territoriale e tutela un interesse legittimo all'uso del potere urbanistico in modo conforme a legge, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Dalle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, di cui si condividono i criteri di indagine e le conclusioni, è emerso che le opere contestate dall'attore non hanno violato le distanze legali e tra l'altro sono state realizzate nel rispetto dei titoli edilizi rilasciati alla . Controparte_1
Nel dettaglio, dall'elaborato peritale predisposto dal C.T.U. Arch. , è Per_4 emerso che le opere realizzate dalla convenuta si sono sostanziate in un “-
Ampliamento della palestra al piano terra;
- tettoia/pensilina in legno e pergolato (grigliato) in legno, posti in aderenza al corpo di fabbrica, precedentemente realizzato al 4° piano dalla convenuta, ovvero quella in contestazione realizzata come nuova opera posta sul lato nord. L'opera di che trattasi, indicata con la lett. A (Elaborato 2) è composta da parte a tettoia di circa 16,70 mq e parte a pergolato (grigliato) di mq.11,60, ma classificata per intero in base all'art.57 del Regolamento Edilizio del 05/12/2017, tuttora in vigore, come tettoia …”.
Riguardo l'ampliamento del locale adibito a palestra, è stato accertato nell'elaborato peritale a pag. 16, che esso è consistito nel sopralzo di 80 cm della costruzione rispetto alla quota della parte esistente e che è posto a m
4,30 dal confine, ed a m 10,37 dalla parete del fabbricato di parte attrice.
Secondo quanto accertato dal CTU Arch. , questa parte rialzata, Per_4
assentita da titolo edilizio in atti (PdC n. 56 del 03/08/2016) in quanto crea volume, soggiace al rispetto della distanza minima dal confine con la proprietà di parte attrice, per la individuazione della quale il CTU ha
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esaminato la situazione urbanistica del Comune di Qualiano all'atto del rilascio del predetto titolo. Al 2016, difatti, vigevano le norme preesistenti relative al precedente Piano di Fabbricazione, atteso che il P.R.G. approvato e vigente dal 2007, era stato annullato con provvedimento Ministeriale nel
2015. L'art. 14 delle richiamate norme preesistenti, disponeva che “la distanza tra due fabbricati non posti sul fronte di strada, deve essere non minore di m.8.” e giacchè nulla disponeva espressamente in ordine al distanziamento della costruzione rispetto al confine, il CTU, con una interpretazione equitativa condivisa da questa Giustizia, ha individuato tale limite nella metà di quella prevista per i fabbricati, ovvero di m 4 (pag. 16 e ss. elaborato peritale).
Pertanto, essendo il sopralzo di 80 cm posto a m 4,30 dal confine, come accertato dal CTU a pag 20, la costruzione rispetta la distanza legale vigente.
Tale manufatto, come precisato dal CTU, in quanto rispetta le distanze legali, non limita la fruizione di luce ed aria del fabbricato del Parte_1
.
[...]
Peraltro, giacchè come appurato dal CTU a pag. 18 quesito n. 5) punto 2, da tale costruzione con la SCIA n°21 del 18/02/2020 sono state eliminate le finestre a nastro, è di fatto stata eliminata la possibilità di inspectio e prospectio lamentata dall'attore.
Con riguardo, poi, alle opere realizzate dalla sul terrazzo Controparte_1
del Fabbricato di sua proprietà, dalle risultanze della espletata consulenza tecnica che questo Giudice anche condivide, è emerso che dette opere non costituiscono volumetrie in quanto aperte su più lati.
Riguardo alle distanze accertate in sede di consulenza tecnica a pag. 16 per ogni singola parte di opera, è stato precisato che: “a) l'ultima mensola sporgente lato attore ovvero lato est, trovasi a m 4,97 dal fabbricato attoreo;
b) la distanza obliqua rispetto alle aperture dell'attore è posta a m 8,03 e m
5,84”.
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Anche per tali opere, sia nell'uno che nell'altro caso, il CTU Arch. Per_4
ha accertato che è stata rispettata la distanza di mt 5 prevista dalla
[...]
normativa vigente, motivo per il quale questo Giudice ritiene che le censure di parte attrice anche con riferimento a tali opere siano infondate.
Invero, come emerso dall'elaborato peritale in atti, la realizzazione di tali costruzioni nel pieno rispetto del distanziamento tra edifici non impedisce il passaggio di luce e di aria tra le costruzioni e, pertanto, non ne limita alcun godimento.
Analogamente, per quanto attiene l'aspetto inspectio e prospectio delle opere realizzate in copertura, essendo stato appurato dal nominato tecnico che anche esse sono poste a distanza regolamentare, dunque non importano inspectio e prospectio ( che comunque già in precedenza era possibile non trattandosi di un lastrico solare poiché vi era in precedenza una ringhiera ); è emerso dall'elaborato peritale che “L'elemento a forma di “L” realizzato con CP_3
n°21 del 18/02/2020, sul terrazzo di copertura, introduce di fatto una riduzione della fruizione del terrazzo di circa mq 3,00, in maniera da riportare la parte di cui si fruisce nelle distanze legali, in quanto impedisce fisicamente la calpestibilità di quella parte che non sarebbe oltre la distanza legale, con ciò limitando anche la ispectio e la prospectio verso la proprietà dell'attore”(pag. 19).
Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea è infondata.
Quanto poi, ai lucernai, si ritiene di poter condividere, anche in ordine a tale aspetto, le conclusioni del CTU il quale, avendo accertato che tali aperture sono poste ad un'altezza superiore a mt 2,00, sono da lui qualificati come
“lumi ingradienti” ai sensi dell'art. 901 c.c. (pag. 19) e, pertanto, non consentono né veduta né affaccio e, di fatto, non consentono ispectio e prospectio.
In conclusione, la domanda di parte attrice è da rigettare, non essendo stata realizzata da parte convenuta alcuna opera in violazione del distanziamento
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minimo tra costruzioni e, dunque, potenzialmente compromissiva e/o limitativa del diritto di proprietà né dei diritti di luci e vedute dell'attore.
Ne consegue il rigetto, altresì, della domanda di ripristino dello stato dei luoghi dall'attore formulata, in assenza di qualsivoglia violazione delle distanze.
Non essendo, pertanto, derivato alcun danno all'attore, infondata e, pertanto, meritevole di rigetto anche la domanda di risarcimento del danno da Costui genericamente formulata.
In conclusione, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di CTU vanno liquidate all'arch., ai sensi del DM Persona_4
182/2022 a vacazioni in euro 4404,00 ed euro 50,00 per spese oltre IVA e
Cassa se dovute e vanno poste definitivamente a carico di parte attrice attesa la soccombenza ( detratto l'acconto già versato ) .
Segue alla soccombenza la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio liquidate per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale come in dispositivo ai sensi del DM 55 del 2014 e 147del 2022 con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
PQM
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- Liquida al CTU arch. la somma di euro 4454,00 di cui Persona_4
euro 4404,00 per onorari ed euro 50,00 per spese oltre IVA e Cassa se dovute ( detratto l'acconto versato ) che pone definitivamente a carico di parte attrice Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio che liquida in euro 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie,
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IVA, CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Nicola
Galdiero, Paolo Giannarini e Raffaele Agliata dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Aversa il 10.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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