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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: come da atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativa alle ritenute IRPEF e addizionali riferite al periodo d'imposta 2017, deducendo l'indebito versamento delle somme e chiedendone la restituzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo, la quale, con atto depositato in atti, rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo fuori udienza, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rimborso nell'importo concordato, chiedendo conseguentemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La resistente depositava altresì la proposta di conciliazione accettata dal ricorrente, dando atto dell'avvio delle procedure interne per la convalida e l'erogazione del rimborso.
All'udienza del 26 gennaio 2026 il rappresentante dell'Agenzia delle entrate concludeva in conformità e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la spettanza del rimborso richiesto dal contribuente, nei termini e nell'importo definiti nell'accordoconciliativo intervenuto tra le parti.
Tale circostanza ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, considerato che l'accordo conciliativo prevede espressamente la loro compensazione e che la definizione della controversia è intervenuta in via transattiva, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. dott.ssa Elena Tomassini.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 504/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: come da atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativa alle ritenute IRPEF e addizionali riferite al periodo d'imposta 2017, deducendo l'indebito versamento delle somme e chiedendone la restituzione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Teramo, la quale, con atto depositato in atti, rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo fuori udienza, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al rimborso nell'importo concordato, chiedendo conseguentemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La resistente depositava altresì la proposta di conciliazione accettata dal ricorrente, dando atto dell'avvio delle procedure interne per la convalida e l'erogazione del rimborso.
All'udienza del 26 gennaio 2026 il rappresentante dell'Agenzia delle entrate concludeva in conformità e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che, nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la spettanza del rimborso richiesto dal contribuente, nei termini e nell'importo definiti nell'accordoconciliativo intervenuto tra le parti.
Tale circostanza ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, considerato che l'accordo conciliativo prevede espressamente la loro compensazione e che la definizione della controversia è intervenuta in via transattiva, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. dott.ssa Elena Tomassini.