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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9448 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20472/2025
RG TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1
Cacciapuoti
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era docente di scuola dell'infanzia;
che aveva prestato ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo 5 “Artiaco” di Pozzuoli (Na);
che aveva prestato servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato;
che per l'a.s. 2023-2024 aveva stipulato contratto con decorrenza dal giorno 11.09.2023 al
30.06.2024, per un posto di docente di scuola dell'infanzia, presso l'I.C. “Cuoco - Schipa” di Napoli per 25 ore settimanali;
che per l'a.s. 2024-2025 aveva stipulato contratto con decorrenza dal giorno 28.10.2024 al
30.06.2025, per un posto di docente di scuola primaria, presso l'I.C. 5 “Artiaco” di Pozzuoli (Na) per 25 ore settimanali;
che nonostante le norme contrattuali di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, solo i docenti assunti a tempo indeterminato e non i docenti assunti a termine percepivano il bonus di €
500,00 destinato alla formazione professionale;
che per il periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato non aveva potuto beneficiare della carta destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
2
che intendeva agire per il riconoscimento di tale beneficio.
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare la violazione in cui era incorsa l'Amministrazione resistente in ordine al mancato riconoscimento della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025;
accertare e dichiarare il proprio diritto all'attribuzione ed erogazione della Carta del docente;
condannare il resistente al riconoscimento del beneficio economico con conseguente CP_1 messa a disposizione dell'importo complessivo di €. 1.000,00;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze professionali.
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107): “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”.
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo).
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. 3
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che:
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato
D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a 4
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come parte attrice, non possa fruire della Carta in questione.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in Controparte_1 cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana, che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_5
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di 5
elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
Con la più recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-268/24, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ulteriormente precisato e consolidato i principi in materia di carta docenti, affrontando specificamente la questione delle supplenze di breve durata.
La Corte ha statuito che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, anche quando tali supplenze consistano in una serie di contratti distinti nel corso dello stesso anno scolastico. L'esistenza di un trattamento discriminatorio ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei 6
lavoratori a tempo determinato. Ciò significherebbe ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione, che deve invece applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato.
Sul piano della comparabilità delle funzioni, la Corte ha affermato che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata svolgono gli stessi compiti e assumono gli stessi doveri dei docenti di ruolo durante il periodo di servizio. Essi sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi, indipendentemente dal tipo di supplenza che effettuano. La comparabilità delle funzioni non può quindi essere messa in discussione a priori dal solo fatto che le supplenze abbiano carattere breve e saltuario in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della comparabilità delle funzioni esercitate. Non occorre quindi tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive per stabilire la comparabilità.
Per quanto riguarda le ragioni oggettive che potrebbero giustificare la differenza di trattamento, la
Corte ha escluso che il solo fatto che l'attività dei docenti non di ruolo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico possa costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
Appare, difatti, incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica i docenti incaricati di supplenze di breve durata, in quanto essi esercitano un'attività didattica che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici per la durata della loro assunzione.
Inoltre, “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte ha infine rilevato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis previsto dalla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In conclusione, la sentenza del 3 luglio 2025 ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano 7
supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva sufficiente.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. In particolare: per l'a.s. 2023-2024: contratto dal 11.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. “Cuoco-Schipa” di
Napoli, per 25 ore settimanali, come docente di scuola dell'infanzia ; per l'a.s. 2024-2025: contratto dal 28.10.2024 al 30.06.2025 presso l'I.C. 5 “Artiaco” di Pozzuoli, per 25 ore settimanali, come docente di scuola primaria .
Entrambi i contratti configurano supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), categoria per la quale la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto il diritto alla Carta del docente. La circostanza che il contratto relativo all'a.s. 2024-2025 sia iniziato il 28 ottobre 2024 e non dall'inizio dell'anno scolastico non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio, stante il principio affermato dalla giurisprudenza europea secondo cui anche le supplenze di breve durata danno diritto al beneficio e considerato che l'importo della Carta è fisso e non viene applicato il principio del pro rata temporis.
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità, la sig.ra in relazione ai contratti di Parte_1 supplenza per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1000,00 a titolo di Carta del docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.000,00 a Parte_1 titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €.90,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.690,00, oltre
IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 18\12\2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20472/2025
RG TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1
Cacciapuoti
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era docente di scuola dell'infanzia;
che aveva prestato ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo 5 “Artiaco” di Pozzuoli (Na);
che aveva prestato servizio didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato;
che per l'a.s. 2023-2024 aveva stipulato contratto con decorrenza dal giorno 11.09.2023 al
30.06.2024, per un posto di docente di scuola dell'infanzia, presso l'I.C. “Cuoco - Schipa” di Napoli per 25 ore settimanali;
che per l'a.s. 2024-2025 aveva stipulato contratto con decorrenza dal giorno 28.10.2024 al
30.06.2025, per un posto di docente di scuola primaria, presso l'I.C. 5 “Artiaco” di Pozzuoli (Na) per 25 ore settimanali;
che nonostante le norme contrattuali di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, solo i docenti assunti a tempo indeterminato e non i docenti assunti a termine percepivano il bonus di €
500,00 destinato alla formazione professionale;
che per il periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato non aveva potuto beneficiare della carta destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
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che intendeva agire per il riconoscimento di tale beneficio.
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare la violazione in cui era incorsa l'Amministrazione resistente in ordine al mancato riconoscimento della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025;
accertare e dichiarare il proprio diritto all'attribuzione ed erogazione della Carta del docente;
condannare il resistente al riconoscimento del beneficio economico con conseguente CP_1 messa a disposizione dell'importo complessivo di €. 1.000,00;
condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze professionali.
Il , ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107): “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”.
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta Docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo).
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. 3
L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che:
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato
“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato
D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a 4
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come parte attrice, non possa fruire della Carta in questione.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/2021, UC contro . Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in Controparte_1 cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana, che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato, costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta.
La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, Controparte_5
EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di 5
elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Ciò posto, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento.
Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta (dai convenuti) bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di intervento didattico di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
Con la più recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-268/24, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ulteriormente precisato e consolidato i principi in materia di carta docenti, affrontando specificamente la questione delle supplenze di breve durata.
La Corte ha statuito che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, anche quando tali supplenze consistano in una serie di contratti distinti nel corso dello stesso anno scolastico. L'esistenza di un trattamento discriminatorio ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei 6
lavoratori a tempo determinato. Ciò significherebbe ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione, che deve invece applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato.
Sul piano della comparabilità delle funzioni, la Corte ha affermato che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata svolgono gli stessi compiti e assumono gli stessi doveri dei docenti di ruolo durante il periodo di servizio. Essi sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi, indipendentemente dal tipo di supplenza che effettuano. La comparabilità delle funzioni non può quindi essere messa in discussione a priori dal solo fatto che le supplenze abbiano carattere breve e saltuario in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della comparabilità delle funzioni esercitate. Non occorre quindi tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive per stabilire la comparabilità.
Per quanto riguarda le ragioni oggettive che potrebbero giustificare la differenza di trattamento, la
Corte ha escluso che il solo fatto che l'attività dei docenti non di ruolo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico possa costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
Appare, difatti, incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica i docenti incaricati di supplenze di breve durata, in quanto essi esercitano un'attività didattica che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici per la durata della loro assunzione.
Inoltre, “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte ha infine rilevato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis previsto dalla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.
In conclusione, la sentenza del 3 luglio 2025 ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano 7
supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva sufficiente.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. In particolare: per l'a.s. 2023-2024: contratto dal 11.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. “Cuoco-Schipa” di
Napoli, per 25 ore settimanali, come docente di scuola dell'infanzia ; per l'a.s. 2024-2025: contratto dal 28.10.2024 al 30.06.2025 presso l'I.C. 5 “Artiaco” di Pozzuoli, per 25 ore settimanali, come docente di scuola primaria .
Entrambi i contratti configurano supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), categoria per la quale la giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto il diritto alla Carta del docente. La circostanza che il contratto relativo all'a.s. 2024-2025 sia iniziato il 28 ottobre 2024 e non dall'inizio dell'anno scolastico non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio, stante il principio affermato dalla giurisprudenza europea secondo cui anche le supplenze di breve durata danno diritto al beneficio e considerato che l'importo della Carta è fisso e non viene applicato il principio del pro rata temporis.
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità, la sig.ra in relazione ai contratti di Parte_1 supplenza per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1000,00 a titolo di Carta del docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.000,00 a Parte_1 titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali oltre ad €.90,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.690,00, oltre
IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 18\12\2025 Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio