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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 1268/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...], il [...] (C.F. CPF. 312.306.248- Controparte_1
13);
2. , nato a [...], il [...] (C.F. CPF.335.361.278- Controparte_2
51); rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 31/01/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_3
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_1
Pasiano di Pordenone, provincia di Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al
Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. : – nata il [...], in [...] – Controparte_1 Persona_1 Persona_2
, nato il [...], in [...] – , nato [...], in [...]; Persona_3 Persona_4
2. : – nata il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_1 Persona_2
, nato il [...], in [...] – , nato [...], in [...] Persona_3 Persona_4
In relazione alle contestazioni sollevate dal convenuto , si evidenzia quanto segue. CP_3
Il certificato di nascita di (doc. 2), indica la data del 20/06/1875, segna la Persona_1 paternità in e la maternità in . Persona_5 Persona_6
Il certificato di matrimonio di (doc. 5), lo identifica come di anni 29 (1875 + 29 Persona_7
- 1904) e segna la paternità in e la maternità in . Segna, altresì, Persona_8 Persona_9 che il 02/07/1904, questi ha contratto matrimonio con , di anni 22. Persona_10
Pag. 1 di 3 Il certificato di nascita di Maria, poi all'esito di rettifica (doc. 6) indica la data di Per_2 Per_2 nascita nel 06/03/1914, nonché segna la paternità in la maternità in Persona_11 Persona_12 indicando, altresì, i nonni in e Per_13 Persona_14
Il certificato di matrimonio di (doc. 7), indica la sua data di nascita il 06/03/1914, Persona_2
e segna la paternità in e la maternità in Persona_11 Persona_12
Il certificato di nascita di (doc. 8) segna la maternità in nonché Persona_3 Persona_2 indica i nonni in e Persona_11 Persona_12
Nella specie, può ritenersi integra la linea di discendenza così come ricostruita dai ricorrenti.
Benché sussistano delle discordanze nelle generalità, dalla comparazione di altri dati può rilevarsi una adeguata corrispondenza tra i soggetti coinvolti.
Non può, infatti, trascurarsi la circostanza che i dati sono stati segnati – magari con qualche errore o con una comune brasilianizzazione dei nomi – in epoca in cui il livello di alfabetizzazione, per gran parte della popolazione mondiale, era molto limitato e, con ogni probabilità, i medesimi dati saranno stati estratti da un registro compilato a mano, logoro e, verosimilmente, quasi illeggibile.
Pertanto, le differenze riscontrate risultano essere accettabili inesattezze che non determinano incertezza e deterioramento dei presupposti della domanda di cittadinanza.
In generale, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze
25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_3
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_3 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_3 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Pag. 2 di 3 registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_3 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 29 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 1268/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...], il [...] (C.F. CPF. 312.306.248- Controparte_1
13);
2. , nato a [...], il [...] (C.F. CPF.335.361.278- Controparte_2
51); rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_3 CP_4 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 31/01/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_3
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_1
Pasiano di Pordenone, provincia di Pordenone, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al
Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. : – nata il [...], in [...] – Controparte_1 Persona_1 Persona_2
, nato il [...], in [...] – , nato [...], in [...]; Persona_3 Persona_4
2. : – nata il [...], in [...] – Controparte_2 Persona_1 Persona_2
, nato il [...], in [...] – , nato [...], in [...] Persona_3 Persona_4
In relazione alle contestazioni sollevate dal convenuto , si evidenzia quanto segue. CP_3
Il certificato di nascita di (doc. 2), indica la data del 20/06/1875, segna la Persona_1 paternità in e la maternità in . Persona_5 Persona_6
Il certificato di matrimonio di (doc. 5), lo identifica come di anni 29 (1875 + 29 Persona_7
- 1904) e segna la paternità in e la maternità in . Segna, altresì, Persona_8 Persona_9 che il 02/07/1904, questi ha contratto matrimonio con , di anni 22. Persona_10
Pag. 1 di 3 Il certificato di nascita di Maria, poi all'esito di rettifica (doc. 6) indica la data di Per_2 Per_2 nascita nel 06/03/1914, nonché segna la paternità in la maternità in Persona_11 Persona_12 indicando, altresì, i nonni in e Per_13 Persona_14
Il certificato di matrimonio di (doc. 7), indica la sua data di nascita il 06/03/1914, Persona_2
e segna la paternità in e la maternità in Persona_11 Persona_12
Il certificato di nascita di (doc. 8) segna la maternità in nonché Persona_3 Persona_2 indica i nonni in e Persona_11 Persona_12
Nella specie, può ritenersi integra la linea di discendenza così come ricostruita dai ricorrenti.
Benché sussistano delle discordanze nelle generalità, dalla comparazione di altri dati può rilevarsi una adeguata corrispondenza tra i soggetti coinvolti.
Non può, infatti, trascurarsi la circostanza che i dati sono stati segnati – magari con qualche errore o con una comune brasilianizzazione dei nomi – in epoca in cui il livello di alfabetizzazione, per gran parte della popolazione mondiale, era molto limitato e, con ogni probabilità, i medesimi dati saranno stati estratti da un registro compilato a mano, logoro e, verosimilmente, quasi illeggibile.
Pertanto, le differenze riscontrate risultano essere accettabili inesattezze che non determinano incertezza e deterioramento dei presupposti della domanda di cittadinanza.
In generale, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze
25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. Nello specifico, la S.C. – nell'affrontare il tema della grande naturalizzazione brasiliana – ha precisato che la “persona all'epoca emigrata” perde lo status civitatis, con effetto sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, allorquando compia “un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, … , senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. La rinuncia allo status civitatis deve, inoltre, essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare alla cittadinanza italiana. Tale prova, secondo le ordinarie regole processuali, deve essere fornita da chi solleva una contestazione sul punto. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd. “certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_3
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_3 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_3 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_3 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei
Pag. 2 di 3 registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_3 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 29 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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