Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2640 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2640/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CAROPPO NICOLA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1
ANNA Resistente
Oggetto: Risarcimento danni da usura psico-fisica;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.03.2023, l'istante in epigrafe indicato, dal 21.12.2006 dipendente , con CP_1 profilo professionale di Dirigente medico, con inquadramento nel CCNL Comparto Sanità della
Dirigenza, premesso di aver effettuato, nel periodo da gennaio 2014 al mese di febbraio 2022, n. 54 turni in pronta disponibilità attiva, ovvero seguiti dall'effettiva chiamata in servizio, ricadenti nei giorni festivi, come analiticamente indicati in ricorso, ha lamentato di non aver goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore, nonostante la perdita di fruizione dei giorni festivi in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità attiva, con conseguente mancata regolare fruizione del riposo settimanale.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo perduto, quantificato nella somma di € 6.266,86 ovvero, in ulteriore subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre ad accessori come per legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Cont Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
La norma di cui all'art. 16 del CCNL della dirigenza medica veterinaria comparto sanità 2002/2005 stabilisce testualmente: “Art. 16 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.18. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell'orario di lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell' , entro un mese dalla CP_2 sigla dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi”.
Il servizio di Guardia Medica, poi, può essere integrato o sostituito dalla “pronta disponibilità”, sempre limitata ai soli periodi notturni e festivi, e regolata dall'art. 17 del CCNL citato come segue:
“Art. 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata
- che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55”.
L'art. 17 del CCNL del 3.11.2005, area dirigenza medico - veterinaria, prevede:
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B) ... 2. Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di guardia. 3. … 4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi ed è organizzato utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e disciplina tenuto conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
6. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
7. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale….
Per quanto concerne l'istituto della pronta disponibilità, la Suprema Corte, con sentenza n. 5465/2016 ha distinto le fattispecie della c.d. reperibilità attiva e della reperibilità passiva e ha, quindi, fatto discendere dalla distinzione, le conseguenze che si riportano: “... L'art. 17 del CCNL 3.11.2005, dopo aver previsto al comma 1 che "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nel tempo previsto con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) ", ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Il comma 4 precisa che la reperibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi ed il comma 5 aggiunge che la pronta disponibilità "dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore" e che "in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario". Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 19 del C.C.N.L. 5.12.1996, sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dirigente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). ... Questa Corte ha già chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo "senza riduzione del debito orario settimanale", ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione "senza riduzione del debito orario"), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa. Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta ... Non sussiste, poi, la asserita violazione della direttiva
2003/88/CE, giacché la stessa, sostanzialmente priva di efficacia innovativa rispetto alle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE alle quali l'ordinamento italiano ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 66 del
2003, include nell'orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". La reperibilità, quindi, ove non comporti, come nella specie, presenza nel luogo di lavoro, esula dalla nozione comunitaria di orario di lavoro per le ragioni indicate dalla Corte di Giustizia la quale, nell'affrontare la questione del tempo lavorativo nei servizi di guardia medica, ha chiarito che occorre distinguere fra le diverse modalità di organizzazione del servizio posto che, nel caso in cui i sanitari assicurino solo la disponibilità ad essere rintracciati, gli stessi "pur essendo a disposizione del loro datore di lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili,.... possono gestire il loro tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi, sicché solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev'essere considerato orario di lavoro ai sensi della direttiva 93/104." (Corte di Giustizia 9.9.2003, C- 151/02, punto 51)”. Per converso ne discende che, “... ove il dirigente in servizio Per_1 di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE. Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9 ...” (Cass, sent. 5465/2016 cit.).
Ancora, la Suprema Corte con sentenza n. 6491 del 2016 ha precisato che “… il comma 7, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dipendente e deve anche essere considerata impeditiva del necessario riposo settimanale. Il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del
CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, redistribuendole sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 6491/16; n. 5465/16; n. 9316/14; n.11730/13; n. 4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
E' bene precisare che i turni cui fa riferimento parte ricorrente sono quelli di c.d. “reperibilità attiva” coincidenti con la domenica o i giorni festivi, laddove la pronta disponibilità non si esaurisce nel mero obbligo di attesa di un'eventuale chiamata, ma nella avvenuta chiamata a seguito della quale il dipendente ha raggiunto il posto di lavoro per rendere la prestazione lavorativa (reperibilità attiva).
Nell'ipotesi in esame, parte ricorrente ha fondato le proprie domande sull'asserita violazione delle norme in tema di riposo giornaliero o settimanale, denunziando la mancata concessione di tali riposi a fronte di reperibilità attive e la violazione da parte dell'azienda della normativa predetta.
Sicché, sulla scorta dei principi sopra richiamati e della previsione di cui al comma 6 dell'art. 17 CCNL del 3.11.2005 secondo cui “In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario”, il ricorrente aveva diritto, per il servizio di pronta disponibilità cui ha fatto seguito la chiamata effettiva, al trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate con le maggiorazioni previste o, in alternativa, a sua scelta, al riposo compensativo.
Tanto chiarito, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, il ricorrente ha lamentato di non aver fruito del dovuto riposo compensativo e settimanale, in relazione ai turni in pronta disponibilità attiva, ovvero seguiti dall'effettiva chiamata in servizio, da gennaio 2014 a febbraio 2022, come analiticamente indicati in ricorso.
Difatti, la domanda attorea ha anche ad oggetto, in via derivata, il risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale, atteso che l'istante ha più volte invocato l'irrinunciabilità del riposo settimanale.
Ebbene, le circostanze in fatto risultano dalla documentazione prodotta (cfr. cartellini presenze in atti) la quale dimostra che parte ricorrente, come dedotto in ricorso, non ha goduto del dovuto riposo compensativo e settimanale, nel periodo da gennaio 2014 a febbraio 2022, e, in ogni caso, non sono state oggetto di specifica ed efficace contestazione da parte della resistente.
Al riguardo, le obiezioni mosse da parte resistente - che si appuntano, particolarmente, sulla supposta fruizione del riposo compensativo da parte dell'istante in relazione a determinate settimane lavorative- vanno disattese alla luce del dato documentale.
Dall'esame dei cartellini presenza, in corrispondenza dei giorni nei quali risulterebbe essere stato fruito il riposo non risulta esservi alcuna indicazione. Il ricorrente, in proposito, ha specificamente puntualizzato che “In dette giornate … non ha prestato alcuna attività lavorativa in quanto deputate al riposo, avendo esaurito nel corso della settimana il debito orario quale dirigente medico” (cfr. note di trattazione scritta del 19.03.2025 di parte ricorrente). Invece, nulla in merito ha inteso controdedurre parte resistente.
In punto di diritto, mette conto richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884) in fattispecie in cui il dipendente, per le ipotesi di servizio di pronta disponibilità (cioè di reperibilità attiva), aveva rivendicato il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi, negato dalla decisione gravata.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato:
“19. le questioni poste dal ricorrente sono già state affrontate da questa Corte (Cass. n. 33550 del 2018; n. 18655 del 2017; n. 18654 del 2017; n. 6491 del 2016; n. 5465 del 2016), che, nell'escludere la nullità della disciplina dettata dalle parti collettive, ha evidenziato che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001
e l'art. 17 del CCNL 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva;
20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n.
142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016);
22. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
23. i principi appena richiamati trovano applicazione anche con riguardo alla mancata fruizione del riposo giornaliero, atteso che l'art. 26 del CCNL 7.4.1999 prevede che la durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
24. va osservato, altresì, che il D. Lgs. n. 66 del 2003 nel testo applicabile "ratione temporis" (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.
n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016);
25. la Corte territoriale nell'escludere il diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero e di quello settimanale, si è discostata dai principi sopra richiamati;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884).
A fronte del rilevato inadempimento datoriale, va affermato il diritto al risarcimento del danno.
Invero, va riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo compensativo, per mancato godimento del riposo settimanale, atteso che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione patrimoniale di natura risarcitoria spetta per la perdita definitiva del riposo, ove esso non risultasse fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni.
Il ricorrente ha specificamente dedotto la mancata fruizione del riposo settimanale, fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr. Cass.
1.12.2016 n. 24563; Cass. 16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U.
7.1.2013 n. 142).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico-fisica da mancato riposo.
Ne discende che al ricorrente spetta il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione giornaliera ordinaria per ogni riposo settimanale non goduto in relazione ai turni in pronta disponibilità c.d. attiva, ovvero seguiti dall'effettiva chiamata in servizio, ricadenti nei giorni effettuati nel periodo da gennaio 2014 a febbraio 2022, nella misura della retribuzione giornaliera per ogni riposo non goduto, oltre ad accessori di legge. Ciò posto, per la quantificazione può farsi riferimento ai conteggi di parte sufficientemente analitici, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo perduto, quantificato nella somma di € 6.266,86.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 03.03.2023, così CP_3 provvede:
-accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 risarcimento in favore della parte ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto da gennaio 2014 a febbraio 2022, da quantificarsi nella somma di € 6.266,86, oltre ad accessori come per legge;
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre a € 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 25.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella