Decreto cautelare 14 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 settembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia De Domenico, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, viale Regina Margherita, 41;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano, n. -OMISSIS- del 27 maggio 2022, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. LU VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 2 settembre 2022 e depositato il successivo 9 settembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione procedente gli ha revocato il permesso di soggiorno perché condannato a sei anni di reclusione, oltre che a varie pene accessorie, per i reati di cui agli artt. 110, 609- bis , comma 2, n. 1; 609- ter , comma 1, nn. 2 e 5, 600- ter , comma 1, n. 1 c.p..
2. All’udienza camerale del 27 settembre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella pubblica straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
3. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 5- bis e 4, comma 3, del d.lgs. 286/98; 7, 8, 9 e 10- bis della legge 241/90 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’amministrazione avrebbe emanato il provvedimento impugnato in virtù di un mero automatismo sanzionatorio senza valutare la propria posizione sociale e famigliare, con particolare riferimento al fatto che il proprio nucleo famigliare risiederebbe in Italia e che egli avrebbe un intenso rapporto con la figlia tredicenne.
A ciò si aggiungerebbe che lo straniero non sarebbe stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 600- ter , comma 1, n. 1 c.p.; senza contare che la Questura avrebbe emanato il provvedimento senza neppure comunicargli l’avvio del procedimento.
4. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Il precedente art. 4, comma 3, prevede, invece, che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « Il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore; l'automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati che impongano una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2024, n. 485).
Inoltre, per giurisprudenza pacifica, « l'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 include tra i reati automaticamente ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno anche quelli contro la libertà sessuale, senza precisazioni sulla gravità degli stessi » (Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2018, n. 5354).
Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa è emerso che, a prescindere dall’indicazione dei reati contenuta nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha abusato sessualmente di una quattordicenne dopo averle somministrato della vodka e, quindi, approfittando della sua minorata difesa.
Ebbene, dall’analisi del provvedimento impugnato appare evidente che la Questura ha implicitamente ma univocamente accertato che la condotta posta in essere è incompatibile con i principi costituzionali le cui esigenze di tutela devono ritenersi prevalenti rispetto ai rapporti famigliari.
Sul punto si evidenzia che, in un’analoga ipotesi, è stato proprio precisato che « la tipologia e la gravità del reato commesso (violenza sessuale) risultano incompatibili non solo con i valori fondanti della nostra Comunità nazionale, ma anche con l'interesse alla stabilità del nucleo familiare interessato, in quanto in questo caso la valutazione di pericolosità sociale dell'appellato risulta essere stata adeguatamente riferita alla condanna per fatti che risultano gravemente contrastanti con il principio fondamentale sancito dall'art. 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali -come il nucleo familiare in esame- in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, nella fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica, della parità e della libertà della donna » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175).
Del resto, lo straniero è sì padre di una tredicenne ma la figlia convive stabilmente con la madre ed egli si limita a contribuire con 200,00 euro mensili al suo mantenimento e a incontrarla il martedì e il sabato; sicché la validità dell’atto impugnato non può essere inficiata dalla presenza in Italia della figlia non convivente, « fermo restando che in fattispecie quali quella considerata occorre attentamente valutare se lo stesso interesse del nucleo familiare non conduce a favorire, anziché ostacolare, il rimpatrio dell'autore del reato » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 29 novembre 2019, n. 8175).
L’ iter logico seguito dall’amministrazione procedente, a mente della quale « la presenza di familiari in Italia non può costituire scudo o garanzia di immunità dal rischio di diniego dell'autorizzazione al soggiorno in Italia né può rappresentare elemento pregnante ai fini della non reiterazione criminosa - come, di fatto, non lo è stato fino ad oggi - e considerando gli ulteriori gravi precedenti di Polizia e condanne », è quindi del tutto immune da censure di ordine logico . Anche perché, come precedentemente evidenziato, i fatti commessi risultano essere del tutto incompatibili con i principi costituzionali, quali quelli che impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l'integrità fisica di ogni persona e, in particolare, di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere garantendo la piena libertà di scelta della donna.
Inoltre, le valutazioni dell’amministrazione procedente risultano confermate anche dalla decisione dal Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso del ricorrente avverso la declaratoria di inammissibilità della propria istanza volta a ottenere un permesso di soggiorno per motivi famigliari (quale fratello convivente di cittadina italiana).
Nello specifico, in quell’occasione è stata ribadita la pericolosità sociale dello straniero, evidenziando che i « gravissimi comportamenti dei quali si è reso responsabile il ricorrente, come indicati nel decreto opposto e come descritti nella sentenza della Corte di Appello di Milano, prodotta agli atti, sono indicativi di evidente pericolosità sociale, trattandosi di condotte che ledono l’incolumità delle persone e la loro autodeterminazione; inoltre, si osserva che neppure la presenza dei familiari ha rappresentato per il ricorrente un motivo sufficiente per non abbandonarsi ai propri istinti violenti e prevaricatori e mantenere un comportamento corretto e rispettoso del prossimo nonché dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, segno evidente di come il soggiorno in Italia per diversi anni non ha minimamente influito sull’interiorizzazione delle regole essenziali del vivere civile » e che « visto il gravissimo reato commesso dal ricorrente ai danni di una minore, reato idoneo a generare un notevole allarme sociale, la salvaguardia del diritto all’unità familiare con la figlia, i genitori e la sorella, non può prevalere sull’esigenza di tutela della sicurezza sociale e dell’ordine pubblico ».
Quanto, poi, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente abbia correttamente applicato l’articolo 7 della legge 241/90 nella parte in cui consente di omettere detta comunicazione qualora «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ».
Sul punto, è stato, infatti, osservato che proprio l'interesse, familiare, ed in particolare l'esigenza di garantire i diritti inviolabili delle altre persone componenti il nucleo familiare ai sensi del citato art. 2 Cost. impone « un ancora più tempestivo intervento della Repubblica italiana, al fine di allontanare l'autore di reati incompatibili con le ragioni fondanti della nostra Repubblica sia dalla Comunità nazionale, sia dalle altre persone del nucleo familiare già lese o potenzialmente messe in pericolo dal medesimo soggetto » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175).
Inoltre, anche se si ritenessero insussistenti le menzionate ragioni di urgenza, il provvedimento sarebbe del pari legittimo in virtù del disposto dell’art. 21- octies della legge 241/90.
Come noto, il comma 2 della disposizione de qua sancisce che « Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10- bis».
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « L'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990 non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, laddove l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato; attesa peraltro la natura di prova diabolica della dimostrazione richiesta all'Amministrazione, essa di traduce nell'onere, per il privato, di dimostrare che, ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell'amministrazione procedente; in caso contrario l'omessa comunicazione non inficia il provvedimento finale, salvo quanto previsto dall'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 » ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 20 marzo 2025, n. 2287).
Ipotesi, questa, che non sussiste nel caso di specie, posto che lo straniero si è limitato ad asserire che l’amministrazione non avrebbe correttamente valutato la propria pericolosità sociale, anche alla luce dei suoi rapporti famigliari, considerazioni che, per le ragioni predette, non avrebbero condotto il procedimento a un diverso esito.
5. Per quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. In virtù del contenuto della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
NO LE ZZ, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
LU VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU VI | NO LE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.