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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 160/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Antonella Testa;
appellante contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede in Carlentini (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Silvestro Polizzi;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 21 gennaio 2025, compiuti i termini assegnati alle parti ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 31 del 14 gennaio 2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dalla società odierna appellata, così pronunciava: “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di adde- bito n. 598 2018 0000 115019 000, n. 598 2018 0000 1152 21 000, n. 598 2018 0000
1151 20 000, n. 598 2018 0000 1153 000. Compensa in ragione di 2/3 (due terzi) le spese del giudizio;
per la restante metà, condanna l' al pagamento delle spese di Pt_1
lite in favore della società che, come sopra dimezzate, liquida Controparte_1 in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, da distrarsi in favore dell'Avv. Polizzi Silvestro, dichiaratosi antistatario”.
Va premesso che la pretesa creditoria trae origine dal verbale unico di accertamento n.
20160022416/DDL, con cui l'Ispettorato territoriale del Lavoro presso la sede Pt_1
aveva accertato l'esistenza di omissioni perpetrate dalla ICAS Società Cooperativa a r.l. nel periodo dal 13 febbraio 2012 al 30 novembre 2016, relativamente a propri dipendenti.
Segnatamente, il decidente – accertata la tempestività del ricorso e rilevato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su colui che si afferma titolare del diritto vantato, ancorché convenuto in un giudizio di accertamento negativo (nel caso specifico, l' ) – ha così motivato l'accoglimento della domanda: “va rilevato che Pt_1
le infrazioni contenute nel verbale ispettivo, posto a fondamento degli avvisi di addebito opposti, appaiono generiche, lacunose ed insufficienti ad accertare, in sede giudiziale, l'ammontare dei contributi omessi dalla società opponente a fronte delle violazioni contestate. Invero, dall'esame del predetto verbale non si evincono:
- il numero complessivo di lavoratori e le generalità di ciascun lavoratore alle dipen- denze della avuto riguardo all'inquadramento professionale ed ai parametri CP_1
della contrattazione collettiva applicata nella determinazione della retribuzione impo- nibile ai fini previdenziali;
- le aliquote applicate nel calcolo dei contributi omessi;
- le generalità di ciascun dipendente ed il numero complessivo di lavoratori che hanno, in ciascun anno, fruito di assegni familiari e dell'indennità di malattia, i giorni di ma- lattia per i quali l'ente previdenziale ha corrisposto la relativa indennità e gli importi indebitamente conguagliati oggetto di recupero;
- il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti non fruiti nel corso degli anni da ciascun lavoratore e l'ammontare dei contributi omessi.
In altri termini, il contenuto del verbale di accertamento ispettivo non rispecchia i requisiti di specificità posti dalla normativa richiamata in premessa (art.33 L. n. 183/2010), mancando le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare e valutare
l'entità degli illeciti presupposti e, per l'effetto, la fondatezza e la congruità del carico contributivo rivendicato dall . Pt_1
In definitiva, riteneva il tribunale che dal verbale ispettivo e dalla documentazione ver- sata in atti dall' non fosse dato desumere gli estremi puntuali delle presunte ina- Pt_1
dempienze compiute dalla ICAS Società Cooperativa a r.l. e, per l'effetto, il carico contributivo riferibile alle pretese avanzate dall'istituto rispetto alla posizione dei singoli lavoratori assunti: di talché non poteva dirsi raggiunta la prova dei presupposti dell'obbligazione contributiva e, quindi, degli importi addebitati a titolo di omissioni contributive e sanzioni.
L'istituto soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 23 febbraio 2021.
Instava ICAS Società Cooperativa a r.l. per il rigetto del gravame.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l' censura la sentenza impugnata per aver addossato Pt_1
l'onere della prova interamente all'ente resistente (ma attore in senso sostanziale), senza tuttavia fare applicazione del cd. principio di reciprocità, in base al quale anche la parte ricorrente (convenuto in senso sostanziale) deve sostenere – in via di eccezione
– il proprio onere deduttivo e probatorio.
2. In ogni caso, l'ente appellante evidenzia che, nel verbale di accertamento si dà atto della scarsa documentazione visionata dagli ispettori, e cioè del LUL mancante di alcuni mesi e delle richieste di intervento di diversi lavoratori. Gli ispettori, pertanto, sono partiti dalle dichiarazioni rese dall'amministratrice della società e dei lavoratori per ravvisare – alla luce della poca documentazione aziendale reperita – le varie irre- golarità in ordine alla durata dei rapporti di lavoro, all'orario, alle qualifiche possedute da ciascun lavoratore (sulla base del LUL) e alla mancanza di ferie e permessi (indicati invece nel LUL, peraltro non prodotto in giudizio dalla , oltre che in ordine al CP_1
disconoscimento delle malattie conguagliate ma non supportate dalla relativa docu- Part mentazione o al disconoscimento della per mancanza di domanda all' , come Pt_1 anche degli assegni familiari per assenza di adeguata documentazione, cui l'azienda avrebbe sopperito con inammissibili autodichiarazioni dei lavoratori.
La sentenza, ad avviso dell'appellante resa dal giudice di prime cure in maniera acca- demica e astratta, avrebbe ignorato di fatto il meccanismo dell'accertamento ispettivo di tipo documentale per cui, in giudizio, non sarebbe necessario riprodurre tutta la do- cumentazione a monte.
Nel rispetto delle garanzie del contraddittorio con la parte interessata, sarebbe invece spettato all'azienda confutare le affermazioni riportate nel verbale ispettivo, che peraltro fa fede fino a querela di falso dei fatti ivi riportati dall'ispettore come avvenuti in sua presenza o dallo stesso visionati (o non visionati).
3. L'ente impositore appellante reitera, infine, tutte le difese svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c., rilevando che il regime dell'evasione applicato al verbale dipenderebbe dall'avere omesso l'azienda di annotare alcuni mesi nel LUL e di trasmettere all' Pt_1
i flussi Uniemens relativi ai propri dipendenti, così come accertato dagli ispettori, mentre gli F24, versati in atti dalla società e riferiti a malattia, sarebbero inconducenti perché la malattia, cui si riferisce il verbale, sarebbe quella indebitamente conguagliata cioè quella non supportata da alcuna documentazione.
4. Ultimo conseguenziale motivo di censura è quello concernente la statuizione sulle spese, per cui il giudice del lavoro avrebbe erratamente valutato la soccombenza del-
l' . Pt_1
5. L'appello è fondato.
5.1. Premesso che – come la Suprema Corte, con la sentenza n. 2357/2020, ha ribadito
– “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”, osserva comunque il collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dal verbale ispettivo possono desumersi gli estremi puntuali delle ina- dempienze compiute dalla ICAS Società Cooperativa a r.l., che – avverso le specifiche contestazioni mosse dai funzionari – non è stata in grado di fornire validi e sufficienti elementi di segno contrario. 5.2. E invero, dagli accertamenti svolti e dall'esame della documentazione prodotta Contro dalla società appellata, nonché dalle consultazioni degli archivi e di è Pt_1 emerso:“ 2012 – La cooperativa: 1) per tutto il 2012 non ha trasmesso nessun modello
Uniemens per nessun lavoratore, 2) non ha prodotto il L.U.L. del mese di Febbraio, ma solo un foglio presenze, 3) in vari giorni del mese di Febbraio ha assunto 13 dipendenti, di cui 4 hanno cessato il rapporto di lavoro entro la fine dell'anno, 4) tutti
i dipendenti hanno usufruito solo parte delle ferie e dei permessi maturati. 2013 – La cooperativa: 1) dal mese di Gennaio al mese di Giugno non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nella trasmissione dei modelli Uniemens, da Luglio a Dicembre la ditta ha applicato aliquote contributive inferiori a quelle spettanti, pertanto gli uffici Amministrativi dell' di Siracusa hanno provveduto ad Pt_1
effettuare le relative rettifiche 3) non ha prodotto nessuna documentazione (Anf/dip) relativa al diritto all'erogazione per assegno per il nucleo familiare, 4)ha prodotto parte della certificazione di malattia per i dipendenti 5) tutti i dipendenti non hanno usufruito dei permessi maturati. 2014 – La cooperativa: 1) dal mese di Ottobre al mese di Dicembre non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nella trasmissione dei modelli Uniemens, da Gennaio a Settembre la ditta ha applicato aliquote contributive inferiori a quelle spettanti, pertanto gli uffici amministrativi del-
l' di Siracusa hanno provveduto ad effettuare le relative rettifiche 3) non ha Pt_1
prodotto nessuna documentazione (Anf/dip) relativa al diritto all'erogazione per asse- gno per il nucleo familiare, 4) ha prodotto parte della certificazione di malattia per i dipendenti 5) non ha prodotto il L.U.L. per i mesi di Aprile, Ottobre, Novembre e Di- cembre, 6) tutti i dipendenti non hanno usufruito dei permessi maturati. 2015 – La cooperativa: 1) dal mese di Febbraio al mese di Ottobre non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nella trasmissione dei modelli Uniemens, di Gennaio, Novembre e Dicembre la ditta ha applicato aliquote contributive inferiori
a quelle spettanti, pertanto gli uffici amministrativi dell' di Siracusa hanno prov- Pt_1
veduto ad effettuare le relative rettifiche 3) non ha prodotto nessuna documentazione
(Anf/dip) relativa al diritto all'erogazione per assegno per il nucleo familiare, 4) ha prodotto parte della certificazione di malattia per i dipendenti 5) tutti i dipendenti non hanno usufruito dei permessi maturati 6) per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, ha registrato nel LUL gior- nate di assenza non retribuita, ma di fatto, come dichiarato dai lavoratori sum- menzionati hanno sempre svolto attività lavorativa. 2016 La cooperativa: 1) dal mese di Gennaio al mese di Novembre (data di cessazione dell'attività con dipendenti) non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nel mese di Marzo
2016 il consulente della ditta , ha prodotto tramite email il L.U.L. di Testimone_1
tutti i dipendenti”.
5.3. A fronte delle superiori dettagliate contestazioni, la società appellata non ha dimostrato di aver trasmesso i modelli Uniemens delle mensilità indicate per ciascun anno, limitandosi – nel ricorso introduttivo – a contestare genericamente che l' Pt_1
non avrebbe tenuto conto di quelli prodotti, ma senza fornire prova, neppure in questa fase del giudizio, di quelli mancanti.
Quanto, invece, all'applicazione di aliquote contributive inferiori rispetto a quelle spettanti (per come desunto dagli Uniemens prodotti), la assume di aver appli- CP_1
cato correttamente le aliquote contributive per i lavoratori assunti con le agevolazioni di cui alla L. n. 223/1991, per i quali produce contratto di assunzione, ma non prova – come sarebbe stato suo onere (Cass. n. 1157/ 2018) – la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa invocata.
5.4. Quanto, poi, alla mancante documentazione relativa alla fruizione degli assegni familiari da parte dei dipendenti, la società ha prodotto autodichiarazioni degli stessi sull'avvenuto pagamento degli assegni, cui – in difetto di previsione di legge – non può certo riconoscersi alcun valore probatorio.
Sul punto, la Cassazione statuisce: “la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, essendo semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti” (cfr. da ultimo, Cass. n. 5471/ 2023).
Nel caso di specie, alcun ulteriore elemento risulta acquisito e, a tal proposito, l'in- sufficiente giustificazione adotta dalla società appellante è che la consulente della ditta non avrebbe provveduto alla consegna della documentazione, attestante l'avvenuta presentazione delle domande e l'effettiva fruizione degli assegni da parte di ciascun lavoratore, che ha rilasciato la predetta dichiarazione;
tuttavia, di tale mancata conse- gna della documentazione da parte del proprio consulente la società appellata non ha fornito alcuna prova.
5.5. Analoghe considerazioni valgono a proposito delle certificazioni di malattia dei dipendenti, di cui l'ente appellante ha contestato – e contesta anche in giudizio – la parziale produzione in sede di accertamento da parte dell'amministratore della società.
A fronte della precisazione dell' in appello che per le malattie documentate il Pt_1
conguaglio era stato riconosciuto, mentre era stato disconosciuto solo per quelle non supportate da idonea documentazione, la società – costituendosi in giudizio – riproduce la stessa certificazione, allegata al ricorso introduttivo, e nulla specificamente oppone se non l'inadempiuto onere della prova da parte dell'ente previdenziale sulla legittimità della propria pretesa creditoria.
5.6. E ancora, nel verbale ispettivo si legge che, nei mesi di ottobre, novembre e dicem- bre 2014, sono state indicate nelle buste paga dei dipendenti, assenze per CIG, pur avendo gli stessi lavorato e che ciò – in mancanza della produzione dei flussi Uniemens
e del LUL da parte dell'azienda – è stato rilevato dalle buste paga di uno dei lavoratori
(tale ). A tal proposito, i funzionari rilevavano la mancanza di Persona_1
domanda da parte della finalizzata a ottenere i benefici previsti come ammortiz- CP_1
zatore sociale.
A questo rilievo ispettivo la società nulla ha opposto, come anche riguardo alla mancata fruizione di ferie e permessi, siccome risultante dal LUL, in sede giudiziale non pro- dotto.
Del resto, la carenza probatoria circa la regolarità contributiva durante gli anni in con- testazione, in particolare avendo la società omesso la produzione del LUL e dei flussi
Uniemens, è stata riconosciuta dallo stesso primo decidente e addebitata alla stessa, pur se a fondamento della statuizione sulla compensazione parziale delle spese di lite
(v. pagg. IX e X sentenza).
6. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso in opposizione, originariamente proposto da ICAS Società Cooperativa a r.l. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160/2021 R.G., accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 31/2021 del Tribunale di Siracusa, rigetta il ricorso in opposizione originariamente proposto da ICAS Società Cooperativa
a r.l.
Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell' delle spese processuali Pt_1 di entrambi i gradi, che liquida in €. 9.549,00 quanto al primo e in €. 10.060,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 21 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 160/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Antonella Testa;
appellante contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con sede in Carlentini (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Silvestro Polizzi;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 21 gennaio 2025, compiuti i termini assegnati alle parti ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 31 del 14 gennaio 2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dalla società odierna appellata, così pronunciava: “Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di adde- bito n. 598 2018 0000 115019 000, n. 598 2018 0000 1152 21 000, n. 598 2018 0000
1151 20 000, n. 598 2018 0000 1153 000. Compensa in ragione di 2/3 (due terzi) le spese del giudizio;
per la restante metà, condanna l' al pagamento delle spese di Pt_1
lite in favore della società che, come sopra dimezzate, liquida Controparte_1 in complessivi € 5.000,00 oltre IVA e CPA, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, da distrarsi in favore dell'Avv. Polizzi Silvestro, dichiaratosi antistatario”.
Va premesso che la pretesa creditoria trae origine dal verbale unico di accertamento n.
20160022416/DDL, con cui l'Ispettorato territoriale del Lavoro presso la sede Pt_1
aveva accertato l'esistenza di omissioni perpetrate dalla ICAS Società Cooperativa a r.l. nel periodo dal 13 febbraio 2012 al 30 novembre 2016, relativamente a propri dipendenti.
Segnatamente, il decidente – accertata la tempestività del ricorso e rilevato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava su colui che si afferma titolare del diritto vantato, ancorché convenuto in un giudizio di accertamento negativo (nel caso specifico, l' ) – ha così motivato l'accoglimento della domanda: “va rilevato che Pt_1
le infrazioni contenute nel verbale ispettivo, posto a fondamento degli avvisi di addebito opposti, appaiono generiche, lacunose ed insufficienti ad accertare, in sede giudiziale, l'ammontare dei contributi omessi dalla società opponente a fronte delle violazioni contestate. Invero, dall'esame del predetto verbale non si evincono:
- il numero complessivo di lavoratori e le generalità di ciascun lavoratore alle dipen- denze della avuto riguardo all'inquadramento professionale ed ai parametri CP_1
della contrattazione collettiva applicata nella determinazione della retribuzione impo- nibile ai fini previdenziali;
- le aliquote applicate nel calcolo dei contributi omessi;
- le generalità di ciascun dipendente ed il numero complessivo di lavoratori che hanno, in ciascun anno, fruito di assegni familiari e dell'indennità di malattia, i giorni di ma- lattia per i quali l'ente previdenziale ha corrisposto la relativa indennità e gli importi indebitamente conguagliati oggetto di recupero;
- il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti non fruiti nel corso degli anni da ciascun lavoratore e l'ammontare dei contributi omessi.
In altri termini, il contenuto del verbale di accertamento ispettivo non rispecchia i requisiti di specificità posti dalla normativa richiamata in premessa (art.33 L. n. 183/2010), mancando le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare e valutare
l'entità degli illeciti presupposti e, per l'effetto, la fondatezza e la congruità del carico contributivo rivendicato dall . Pt_1
In definitiva, riteneva il tribunale che dal verbale ispettivo e dalla documentazione ver- sata in atti dall' non fosse dato desumere gli estremi puntuali delle presunte ina- Pt_1
dempienze compiute dalla ICAS Società Cooperativa a r.l. e, per l'effetto, il carico contributivo riferibile alle pretese avanzate dall'istituto rispetto alla posizione dei singoli lavoratori assunti: di talché non poteva dirsi raggiunta la prova dei presupposti dell'obbligazione contributiva e, quindi, degli importi addebitati a titolo di omissioni contributive e sanzioni.
L'istituto soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 23 febbraio 2021.
Instava ICAS Società Cooperativa a r.l. per il rigetto del gravame.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l' censura la sentenza impugnata per aver addossato Pt_1
l'onere della prova interamente all'ente resistente (ma attore in senso sostanziale), senza tuttavia fare applicazione del cd. principio di reciprocità, in base al quale anche la parte ricorrente (convenuto in senso sostanziale) deve sostenere – in via di eccezione
– il proprio onere deduttivo e probatorio.
2. In ogni caso, l'ente appellante evidenzia che, nel verbale di accertamento si dà atto della scarsa documentazione visionata dagli ispettori, e cioè del LUL mancante di alcuni mesi e delle richieste di intervento di diversi lavoratori. Gli ispettori, pertanto, sono partiti dalle dichiarazioni rese dall'amministratrice della società e dei lavoratori per ravvisare – alla luce della poca documentazione aziendale reperita – le varie irre- golarità in ordine alla durata dei rapporti di lavoro, all'orario, alle qualifiche possedute da ciascun lavoratore (sulla base del LUL) e alla mancanza di ferie e permessi (indicati invece nel LUL, peraltro non prodotto in giudizio dalla , oltre che in ordine al CP_1
disconoscimento delle malattie conguagliate ma non supportate dalla relativa docu- Part mentazione o al disconoscimento della per mancanza di domanda all' , come Pt_1 anche degli assegni familiari per assenza di adeguata documentazione, cui l'azienda avrebbe sopperito con inammissibili autodichiarazioni dei lavoratori.
La sentenza, ad avviso dell'appellante resa dal giudice di prime cure in maniera acca- demica e astratta, avrebbe ignorato di fatto il meccanismo dell'accertamento ispettivo di tipo documentale per cui, in giudizio, non sarebbe necessario riprodurre tutta la do- cumentazione a monte.
Nel rispetto delle garanzie del contraddittorio con la parte interessata, sarebbe invece spettato all'azienda confutare le affermazioni riportate nel verbale ispettivo, che peraltro fa fede fino a querela di falso dei fatti ivi riportati dall'ispettore come avvenuti in sua presenza o dallo stesso visionati (o non visionati).
3. L'ente impositore appellante reitera, infine, tutte le difese svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c., rilevando che il regime dell'evasione applicato al verbale dipenderebbe dall'avere omesso l'azienda di annotare alcuni mesi nel LUL e di trasmettere all' Pt_1
i flussi Uniemens relativi ai propri dipendenti, così come accertato dagli ispettori, mentre gli F24, versati in atti dalla società e riferiti a malattia, sarebbero inconducenti perché la malattia, cui si riferisce il verbale, sarebbe quella indebitamente conguagliata cioè quella non supportata da alcuna documentazione.
4. Ultimo conseguenziale motivo di censura è quello concernente la statuizione sulle spese, per cui il giudice del lavoro avrebbe erratamente valutato la soccombenza del-
l' . Pt_1
5. L'appello è fondato.
5.1. Premesso che – come la Suprema Corte, con la sentenza n. 2357/2020, ha ribadito
– “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”, osserva comunque il collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dal verbale ispettivo possono desumersi gli estremi puntuali delle ina- dempienze compiute dalla ICAS Società Cooperativa a r.l., che – avverso le specifiche contestazioni mosse dai funzionari – non è stata in grado di fornire validi e sufficienti elementi di segno contrario. 5.2. E invero, dagli accertamenti svolti e dall'esame della documentazione prodotta Contro dalla società appellata, nonché dalle consultazioni degli archivi e di è Pt_1 emerso:“ 2012 – La cooperativa: 1) per tutto il 2012 non ha trasmesso nessun modello
Uniemens per nessun lavoratore, 2) non ha prodotto il L.U.L. del mese di Febbraio, ma solo un foglio presenze, 3) in vari giorni del mese di Febbraio ha assunto 13 dipendenti, di cui 4 hanno cessato il rapporto di lavoro entro la fine dell'anno, 4) tutti
i dipendenti hanno usufruito solo parte delle ferie e dei permessi maturati. 2013 – La cooperativa: 1) dal mese di Gennaio al mese di Giugno non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nella trasmissione dei modelli Uniemens, da Luglio a Dicembre la ditta ha applicato aliquote contributive inferiori a quelle spettanti, pertanto gli uffici Amministrativi dell' di Siracusa hanno provveduto ad Pt_1
effettuare le relative rettifiche 3) non ha prodotto nessuna documentazione (Anf/dip) relativa al diritto all'erogazione per assegno per il nucleo familiare, 4)ha prodotto parte della certificazione di malattia per i dipendenti 5) tutti i dipendenti non hanno usufruito dei permessi maturati. 2014 – La cooperativa: 1) dal mese di Ottobre al mese di Dicembre non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nella trasmissione dei modelli Uniemens, da Gennaio a Settembre la ditta ha applicato aliquote contributive inferiori a quelle spettanti, pertanto gli uffici amministrativi del-
l' di Siracusa hanno provveduto ad effettuare le relative rettifiche 3) non ha Pt_1
prodotto nessuna documentazione (Anf/dip) relativa al diritto all'erogazione per asse- gno per il nucleo familiare, 4) ha prodotto parte della certificazione di malattia per i dipendenti 5) non ha prodotto il L.U.L. per i mesi di Aprile, Ottobre, Novembre e Di- cembre, 6) tutti i dipendenti non hanno usufruito dei permessi maturati. 2015 – La cooperativa: 1) dal mese di Febbraio al mese di Ottobre non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nella trasmissione dei modelli Uniemens, di Gennaio, Novembre e Dicembre la ditta ha applicato aliquote contributive inferiori
a quelle spettanti, pertanto gli uffici amministrativi dell' di Siracusa hanno prov- Pt_1
veduto ad effettuare le relative rettifiche 3) non ha prodotto nessuna documentazione
(Anf/dip) relativa al diritto all'erogazione per assegno per il nucleo familiare, 4) ha prodotto parte della certificazione di malattia per i dipendenti 5) tutti i dipendenti non hanno usufruito dei permessi maturati 6) per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Luglio, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, ha registrato nel LUL gior- nate di assenza non retribuita, ma di fatto, come dichiarato dai lavoratori sum- menzionati hanno sempre svolto attività lavorativa. 2016 La cooperativa: 1) dal mese di Gennaio al mese di Novembre (data di cessazione dell'attività con dipendenti) non ha trasmesso nessun modello Uniemens per nessun lavoratore, 2) nel mese di Marzo
2016 il consulente della ditta , ha prodotto tramite email il L.U.L. di Testimone_1
tutti i dipendenti”.
5.3. A fronte delle superiori dettagliate contestazioni, la società appellata non ha dimostrato di aver trasmesso i modelli Uniemens delle mensilità indicate per ciascun anno, limitandosi – nel ricorso introduttivo – a contestare genericamente che l' Pt_1
non avrebbe tenuto conto di quelli prodotti, ma senza fornire prova, neppure in questa fase del giudizio, di quelli mancanti.
Quanto, invece, all'applicazione di aliquote contributive inferiori rispetto a quelle spettanti (per come desunto dagli Uniemens prodotti), la assume di aver appli- CP_1
cato correttamente le aliquote contributive per i lavoratori assunti con le agevolazioni di cui alla L. n. 223/1991, per i quali produce contratto di assunzione, ma non prova – come sarebbe stato suo onere (Cass. n. 1157/ 2018) – la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa invocata.
5.4. Quanto, poi, alla mancante documentazione relativa alla fruizione degli assegni familiari da parte dei dipendenti, la società ha prodotto autodichiarazioni degli stessi sull'avvenuto pagamento degli assegni, cui – in difetto di previsione di legge – non può certo riconoscersi alcun valore probatorio.
Sul punto, la Cassazione statuisce: “la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, essendo semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti” (cfr. da ultimo, Cass. n. 5471/ 2023).
Nel caso di specie, alcun ulteriore elemento risulta acquisito e, a tal proposito, l'in- sufficiente giustificazione adotta dalla società appellante è che la consulente della ditta non avrebbe provveduto alla consegna della documentazione, attestante l'avvenuta presentazione delle domande e l'effettiva fruizione degli assegni da parte di ciascun lavoratore, che ha rilasciato la predetta dichiarazione;
tuttavia, di tale mancata conse- gna della documentazione da parte del proprio consulente la società appellata non ha fornito alcuna prova.
5.5. Analoghe considerazioni valgono a proposito delle certificazioni di malattia dei dipendenti, di cui l'ente appellante ha contestato – e contesta anche in giudizio – la parziale produzione in sede di accertamento da parte dell'amministratore della società.
A fronte della precisazione dell' in appello che per le malattie documentate il Pt_1
conguaglio era stato riconosciuto, mentre era stato disconosciuto solo per quelle non supportate da idonea documentazione, la società – costituendosi in giudizio – riproduce la stessa certificazione, allegata al ricorso introduttivo, e nulla specificamente oppone se non l'inadempiuto onere della prova da parte dell'ente previdenziale sulla legittimità della propria pretesa creditoria.
5.6. E ancora, nel verbale ispettivo si legge che, nei mesi di ottobre, novembre e dicem- bre 2014, sono state indicate nelle buste paga dei dipendenti, assenze per CIG, pur avendo gli stessi lavorato e che ciò – in mancanza della produzione dei flussi Uniemens
e del LUL da parte dell'azienda – è stato rilevato dalle buste paga di uno dei lavoratori
(tale ). A tal proposito, i funzionari rilevavano la mancanza di Persona_1
domanda da parte della finalizzata a ottenere i benefici previsti come ammortiz- CP_1
zatore sociale.
A questo rilievo ispettivo la società nulla ha opposto, come anche riguardo alla mancata fruizione di ferie e permessi, siccome risultante dal LUL, in sede giudiziale non pro- dotto.
Del resto, la carenza probatoria circa la regolarità contributiva durante gli anni in con- testazione, in particolare avendo la società omesso la produzione del LUL e dei flussi
Uniemens, è stata riconosciuta dallo stesso primo decidente e addebitata alla stessa, pur se a fondamento della statuizione sulla compensazione parziale delle spese di lite
(v. pagg. IX e X sentenza).
6. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso in opposizione, originariamente proposto da ICAS Società Cooperativa a r.l. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160/2021 R.G., accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 31/2021 del Tribunale di Siracusa, rigetta il ricorso in opposizione originariamente proposto da ICAS Società Cooperativa
a r.l.
Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell' delle spese processuali Pt_1 di entrambi i gradi, che liquida in €. 9.549,00 quanto al primo e in €. 10.060,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 21 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti