Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2358 del 2020 pag. 1 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2358 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali” e vertente
TRA C.F. , parte nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , parte nata a [...], in data [...]; Controparte_1 C.F._2
, parte nata a [...] in data [...]; Controparte_2
C.F. , parte nata a [...], in data [...]; Controparte_3 C.F._3
C.F. parte nata ad [...], in data [...]; CP_4 C.F._4
, C.F. , parte nata a [...], in data [...]; CP_5 C.F._5
, C.F. parte nata a [...], in data [...]; CP_6 C.F._6
, parte nata a [...], in data [...]; Controparte_7
, C.F. parte nata a [...], in data [...]; CP_8 C.F._7
, C.F. , parte nata a Montaguto, in [...] Controparte_9 C.F._8
16.01.1950;
, C.F. , parte nata a [...], in data [...]; CP_10 C.F._9
, C.F. , parte nata a [...], in data [...]; CP_11 C.F._10
, C.F. , parte nata in [...], in data [...]; Controparte_12 C.F._11
, C.F. parte nata in [...], in data [...]; Controparte_13 C.F._12
C.F. , parte nata a Ortona Dei Marsi, in [...] CP_14 C.F._13
22.02.1949;
, C.F. , parte nata a [...], in data [...]; CP_15 C.F._14
, C.F. parte nata a Bologna (BO) in [...] Controparte_16 C.F._15
20.08.1955; tutti rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO MANFREDI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- Parti Attrici –
E
C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_17 P.IVA_1 pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA FILARDO, giusta RO procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_17 P.IVA_1 pro tempore nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. P_
FILOMENA TRAMONTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parti Convenute -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.10.2020, gli attori suindicati hanno convenuto in giudizio il in Controparte_17 persona dell'amministratore di condominio , nonché in persona CP_20 P_ dell'attuale amministratore di condominio . La difesa dei ricorrenti ha RO allegato che:
- Gli attori sono proprietari di immobili siti nel Condominio denominato ” Controparte_17 di Cariati (CS), alla Via Val D'Aosta n. 1.
- Fino ad agosto 2019 il è stato amministrato dalla dott.ssa . CP_17 P_
- In data 7/8.08.2019 si è tenuta l'assemblea condominiale, per cui le parti attrici hanno ricevuto regolare convocazione, in cui è stata nominata nuova amministratrice . RO
- Nel contempo, l'amministratrice , non riconoscendo quanto deliberato dall'assemblea P_ il 7/8.08.2019, ha deciso di convocare un'altra assemblea per il giorno 17.08.2019, con ordine del giorno solo parzialmente coincidente con quello della convocazione del precedente 7 agosto, mancante del punto 10 “nomina nuovo legale”.
- Il verbale del 17.08.2019 è stato impugnato ed è pendente il giudizio dinanzi al Tribunale di
Castrovillari, iscritto al n. 2413/2019 R.G.
- In seguito all'avvicendarsi degli amministratori, in forza di provvedimenti giudiziari emessi su istanza di diversi condomini, è stata convocata l'assemblea straordinaria del 21.08.2020. tra i vari punti all'ordine del giorno vi era solo “nomina e revoca dell'amministratore”.
- La dott.ssa , ad un certo punto della riunione del 9.08.2019, prima che si giungesse a P_ deliberare sul punto 3 relativo alla nomina dell'amministratore, ha deciso di abbandonare l'assemblea, portando via con sé i registri di verbali e la documentazione relativa alla gestione del condominio, sì che la verbalizzazione è stata interrotta anche a causa dei tafferugli che si sono verificati tra la e alcuni condomini. Inoltre, l'assemblea si è interrotta in quanto P_ una persona è stata aggredita fisicamente.
- L'assemblea del 9.08.2020 è stata interrotta. Una nutrita parte di condomini, circa 66, rappresentanti della maggioranza qualificata, hanno convocato la prosecuzione dell'assemblea straordinaria per giorno 21.08.2020, ore 16:00, presso il cortile del Cinema Teatro del Comune di Cariati, invitando le due pseudo-amministratrici ad essere presenti, per il giorno 20.08.2020 in prima convocazione e il 21.08.2020 alle ore 16:00 in seconda convocazione.
- In data 21.08.2020 si è regolarmente tenuta l'assemblea straordinaria, ove hanno partecipato n. 562,66 millesimi. In detta assemblea è stata nominata nuova amministratrice CP
, risolvendo in via definitiva il dubbio e la disputa sulla nomina dell'amministratrice
[...] per come si era verificato l'anno precedente.
- Verso la fine di settembre 2020, gli attori hanno ricevuto un verbale assembleare notificato da
, che a suo dire avrebbe tenuto nel cortile del condominio il giorno 21.08.2020 P_ alle ore 18:00. Di detta convocazione gli attori non hanno avuto alcuna comunicazione, né ne erano a conoscenza, perché gli stessi il giorno dell'assemblea erano presenti altrove ed avevano deliberato personalmente o per delega nell'assemblea straordinaria la nomina dell'amministratore e il bilancio preventivo e consuntivo. Gli attori non hanno preso parte a suddetta riunione. All'assemblea illegittimamente convocata dall'amministratrice revocata, la dott.ssa si P_
è fatta confermare amministratrice.
- Successivamente la dott.ssa ha inviato a tutti i condomini il verbale di detta assemblea P_ chiedendo il pagamento delle quote condominiali. A seguire, ha inviato a tutti i condomini un'ulteriore missiva contenente una sua comunicazione in cui ha dato atto di avere aperto un nuovo conto corrente del condominio e li ha invitati a versare le quote sul nuovo IBAN.
- Gli attori hanno dunque due verbali, quello dell'assemblea straordinaria del 21.08.2020 ove hanno partecipato personalmente, e quella della dott.ssa . Si trovano nel rischio concreto P_ R.G. n. 2358 del 2020 pag. 3 di 20
e attuale di dover pagare due volte le spese condominiali per lo stesso condominio a due amministratrici diverse.
- E, infatti, nel verbale dell'assemblea straordinaria c'è un bilancio approvato rispetto al quale l'amministratrice richiederà le quote condominiali (risulta, inoltre, che la stessa CP amministratrice abbia ripetutamente richiesto alla precedente amministratrice la consegna della documentazione necessaria per la gestione del condominio, ma, a fronte del rifiuto della sig.ra , abbia dovuto promuovere procedimento ex art. 700 c.p.c. e, pur risultando P_ vittoriosa, la abbia disatteso la consegna e, pertanto, è stata richiesta l'esecuzione P_ coattiva)
- Nell'assemblea del 21 agosto è stata deliberata non soltanto l'approvazione del consuntivo del 2020 e del preventivo 2020/2021 con la sola modifica del tetto di spesa per le pulizie condominiali, predisposti dalla , ma anche l'approvazione di altro bilancio “a parte”, P_ relativo a spese di contenzioso non dovuti per la difesa personale della e ad eventi P_ alluvionali occorsi nell'ottobre 2018, da cui risulta che i condomini sono tenuti a pagare ulteriori somme a tale titolo. Di tali somme la ha già richiesto il pagamento. P_
- Per tali ragioni gli attori impugnano le delibere dell'assemblea ordinaria del 21.08.2020 delle ore 18:00 per: A.Nullità/inesistenza dell'assemblea del 21.08.2019 per nullità/inesistenza della convocazione per mancanza di legittimazione ad agire della dott.ssa . P_
Con la deliberazione assembleare del 7/8.08.2019 la dott.ssa è stata revocata P_ dall'incarico di amministratrice di condominio ed è stata nominata una nuova amministratrice, nella persona di . La deliberazione assembleare del 21.08.2020 è esecutiva RO per legge.
o La dott.ssa , anziché adeguarsi alle decisioni assembleari e prendere atto della P_ revoca del proprio mandato, ha illegittimamente convocato ex novo un'altra assemblea, sostenendo erroneamente che l'assemblea del 7/8.08.2019 non sarebbe valida, come anche quella del 9.08.2020, l'assemblea che sarebbe divenuta
“ingovernabile”, benché non sia andata in tal modo.
o I poteri direttivi della assemblea condominiale spettano al Presidente nominato, il quale oltre a dirigere e moderare il dibattito, ha facoltà di decidere una durata degli interventi uguale per tutti i partecipanti alla riunione e può allontanare dall'assemblea eventuali terzi che non siano condomini o loro delegati.
o La presenza dell'amministratore non è obbligatoria, solo opportuna e utile e la sua assenza non invalida la costituzione dell'assemblea.
o L'amministratore non è organo necessario per la costituzione dell'assemblea, i poteri direttivi spettano al Presidente e solo quest'ultimo può eventualmente sospendere, aggiornare o sciogliere l'assemblea, non l'amministratore.
o In questo caso, la dott.ssa , dopo aver abbandonato l'assemblea con il registro P_ dei verbali, è intervenuta sul verbale scrivendo, tra l'altro, di aver sciolto l'assemblea perché ingovernabile, a causa, a suo dire, delle parole infamanti pronunciate nei suoi confronti da una condomina e dal comportamento non diligente del Presidente e della
Segretaria.
o Tale integrazione del verbale è inammissibile nella procedura ed errata nei contenuti.
o Nella redazione del verbale sono infatti coinvolti il Presidente dell'Assemblea e il Segretario, non l'Amministratore.
o Pertanto, la successiva convocazione per il 21 agosto è da considerarsi tamquam non esset, in quanto proveniente da soggetto già spogliato del potere di rappresentanza del condominio.
o Inoltre, la nomina di quale amministratore effettuata nel verbale P_ assembleare impugnato non è avvenuta con maggioranza qualificata come previsto dal codice. R.G. n. 2358 del 2020 pag. 4 di 20
o amministra il condominio dal 2010 e la nomina effettuata nella delibera Pt_2 assembleare del 2020, essendo avvenuta dopo che il rinnovo previsto dal codice civile era spirato, imponeva la maggioranza assoluta qualificata di 500,01 millesimi. La nomina della , nella delibera impugnata, è invece illegittimamente avvenuta con P_
356,907 millesimi, quindi con un quorum inferiore a quello previsto dal codice civile per la nomina dell'amministratore.
o Ai sensi dell'art. 1136 c. 4 c.c. infatti, per la nomina dell'amministratore è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi (metà del valore dell'edificio). La medesima regola vale in caso di conferma.
o Per tali ragioni si chiede in via principale che l'assemblea del 21 agosto, le relative decisioni e le richieste successive fatte dalla sig.ra ai condomini e relative al P_ pagamento di quote condominiali sono tutte da considerarsi inesistenti o nulle.
- In subordine, ove si ritenga la validità della convocazione dell'assemblea del 17.08.2019, si chiede ai sensi dell'art. 1137 c.c. l'annullamento del deliberato dell'assemblea del 21.08.2020 per:
o Violazione degli artt. 1136 c.c. e art. 66 coma 3 disp. att. c.c.: mancata notifica della convocazione dell'Assembla. La convocazione dell'assemblea non è pervenuta ad alcuno degli attori. Il termine di cinque giorni previsto dall'art.66 c. 3 disp.att. c.c. è inderogabile e comporta l'annullamento dell'assemblea che abbia deliberato in assenza dei condomini avvisati tardivamente.
o Violazione degli artt. 1136 c.c. e art. 66 c. 1 disp. att. c.c. l'ordine del giorno non è conforme alla delibera assunta dall'assemblea del 21.08.2020. L'ordine del giorno di detta assemblea non prevedeva la nomina del nuovo legale del , mentre CP_17 dal verbale inviato agli attori risulta che l'argomento sia stato trattato e deliberato (“sul decimo punto all' ODG NOMINA NUOVO LEGALE l'Assemblea approva il preventivo presentato dall' avv. Tramonti Filomena che si allega al presente verbale e contestualmente di prendere contatto con l'avv. Rizzuti per quanto riguarda le pendenze in corso”). L'Assemblea non avrebbe potuto deliberare su questo punto, a maggior ragione risolvendosi la questione in un impegno di spesa per i condomini. Inoltre, il preventivo che si assume “allegato al presente verbale” non è nemmeno pervenuto alle attrici le quali non sono in grado, nel merito, di esaminarlo. Dall'invalidità della delibera ne consegue la non riferibilità al condominio di ogni incarico difensivo conferito da al legale nominato, che dovrà essere a P_ carico della sola persona fisica che ha conferito il mandato e non del condominio.
o Illegittimità dell'Assemblea del 21.08.2020 con riferimento specifico a quanto deliberato in ordine al punto 8 dell'ODG relativo alla “Discussione in merito agli eventi alluvionali occorsi ed ai lavori straordinari di ripristino delle aree danneggiate”. L'evento alluvionale dell'ottobre 2018 ha provocato consistenti danni al condominio, con allagamento di parte del villaggio e di alcune abitazioni, nonché il crollo parziale del muro perimetrale, in una zona del villaggio. Sul punto l'assemblea ha deliberato
“la discussione in merito si rimanda alla prossima assemblea. L'assemblea dà mandato all'Amministratore di verificare il diritto di passaggio della porta carraia situata a ridosso del campo di calcio, al Comune. L'Assemblea dà mandato all'Amministratore di procedere legalmente per il recupero delle quote insolute in merito ai lavori già eseguiti in regime di emergenza in occasione degli eventi alluvionali, ripartendo le quote in millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare”. Tuttavia, successivamente, la dott.ssa ha inviato ai condomini il P_ bilancio preventivo del 2020/2021 con allegato il prospetto del riparto delle spese in cui era riportato il “saldo spese alluvione e spese legali” recante l'importo di spese sostenute nel 2018 per la somma complessiva di € 11.863,48. Detta somma non corrisponde a quella indicata nel rendiconto “a parte”, predisposto R.G. n. 2358 del 2020 pag. 5 di 20
dall'amministratrice in data 24.07.2019 relativo alla gestione delle spese per l'alluvione 1/10/2018 -30/04/2019 per la somma complessiva di € 9.544,08. Peraltro, in detto rendiconto risultano ulteriori voci di spesa relative a “rimozione e smaltimento fanghi e detriti con annessa pulizia, pavimentazione e parti murarie” per € 5.398,50, non indicati in alcuna fattura. Il riparto è quindi nullo/annullabile, in quanto mette a carico dei condomini importi di spesa superiori a quelli approvati di cui non si conoscono neanche i documenti giustificativi.
o Sotto altro profilo quanto approvato dall'assemblea del 21.08.2020 è illegittimo per violazione dell'art. 16 del regolamento condominiale che prevede che “per interventi straordinari. …verrà costituito un fondo di riserva…a mezzo di versamenti annui del 10% del valore degli impianti in funzione, valutati in 100.000.000 (cento milioni) da gestirsi separatamente dal fondo comune … l'Amministratore, soltanto per interventi straordinari di eccezionale gravità e per interventi ….non previsti e non deliberati dall' assemblea…può effettuare prelievi su detto conto”. Il fondo di riserva è stato costituito da vari anni ma l'amministratrice non ha mai dato notizia di avere P_ osservato le disposizioni relative alla separata gestione di tale fondo, pur risultando che l'importo relativo sia stato messo nei preventivi e approvato. Il prospetto inviato dalla ai condomini è tamquam non esset per violazione P_ dell'art. 16 del regolamento condominiale, in quanto l'amministratrice avrebbe dovuto utilizzare i fondi presenti nel fondo e, in seguito in assemblea, discutere la possibilità di attingere dal medesimo fondo anche per le ulteriori spese relative agli interventi da eseguirsi (ricostruzione del muro, ecc.). Per le medesime ragioni la delibera è annullabile anche in forza dell'approvato
“rendiconto della gestione spese alluvione” con cui è stata autorizzata la sig.ra P_ al recupero forzoso delle spese già sostenute.
Inoltre, il bilancio consuntivo 2020/2021 presenta irregolarità per mancata indicazione delle somme fino ad oggi accantonate a titolo di fondo di riserva e la relativa delibera dovrà essere annullata anche per tale ragione.
- Per le espresse ragioni si chiede che il Tribunale sospenda immediatamente ed inaudita altera parte l'efficacia delle delibere del 21.08.2020 in quanto l'esecuzione costituisce gravissimo pericolo di pregiudizio per i condomini e per lo stesso . CP_17
- Quanto al fumus, si evidenzia che la convocazione del 21 agosto è inesistente/nulla per essere provenuta da amministratore revocato, con conseguente illegittimità e annullabilità delle delibere. Quanto al periculum, in assenza di provvedimento di sospensione, la sig.ra P_ chiederà ai condomini somme, agendo in executivis nei confronti di coloro che si rifiuteranno di pagarle. Al contempo per il medesimo titolo verranno richieste in pagamento delle somme da parte dell'amministratrice che pure potrebbe agire in executivis in caso di CP inadempimento, causando tutto ciò una perdita economica, dato che solo successivamente verrà riconosciuto il diritto delle parti alla restituzione di quanto indebitamente versato. Il condominio, peraltro, sarà costretto a ripetere l'indebito nei confronti di , P_ neppure riuscendo a far fronte ai pagamenti per mancanza di denaro, con gravoso impegno di tempo e spese e con il rischio di definitiva perdita di dette somme.
- La confusione sulla nomina dell'amministratore impone di paralizzare la prolificazione di dette richiese per consentire al una corretta gestione da parte del legittimo CP_17 amministratore individuato in seguito alla pronuncia di questo Tribunale.
Tanto premesso, gli attori indicati in epigrafe hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della convocazione per l'assemblea ordinaria del 21 agosto in quanto dapprima mai effettuata e poi proveniente da soggetto privo del potere di rappresentanza del condominio e per l'effetto:
b. accertare e dichiarare la nullità/inesistenza delle delibere conseguenti;
R.G. n. 2358 del 2020 pag. 6 di 20
c. accertare e dichiarare che amministratore del condominio è la sig.ra Controparte_17 [...]
in forza delle delibere dell'assemblea straordinaria del 21.08.2020; CP
d. In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse essere esistenti ed efficaci la convocazione e le delibere del 21 agosto 2020, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della assemblea condominiale ordinaria del 21.08.2020, per quanto riguarda la mancata convocazione dell'assemblea stessa e. nullità e/o annullabilità delle delibere in ordine alla nomina del nuovo legale e del relativo preventivo di spesa, in quanto non previsto nell' ODG e per l'effetto nullità e/o annullabilità degli atti conseguenti;
f. nullità e/o annullabilità della delibera che ha approvato le spese sostenute in emergenza per l'alluvione del 2018 per mancanza di corrispondenza tra gli importi indicati nel riparto allegato al bilancio preventivo 2020/21 relativi al “saldo spese alluvione” e quelli riportati nel rendiconto del 24.07.2019 e delle spese legali per mancanza di documenti giustificativi di dette spese e conseguentemente nullità/annullabilità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 per mancata indicazione delle somme fino ad oggi accantonate a titolo di fondo di riserva, nonché del bilancio preventivo 2019/2020 per mancata corrispondenza tra le somme risultanti nel rendiconto del 24.02.2019 e le somme ive richieste;
g. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.02.2021, si è costituito in giudizio il in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_17 [...]
, allegando che: P_
- L'atto di citazione è nullo ex artt. 164 e 163, 3 co. n. 3 e 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi in quanto nella narrazione dei fatti non è percepibile una successione logica e manca una ricostruzione intelligibile delle circostanze storiche o degli argomenti giuridici, nello specifico è stato formalmente impugnato il verbale del 21.08.2020, ma le argomentazioni fattuali e anche giuridiche utilizzate a sostegno della sospensione, nonché della nullità/annullabilità del deliberato del 21.08.2020 si riferiscono al contenuto dei precedenti verbali del 07 agosto 2019 chiuso per ingovernabilità e, in particolare, a quello del
17 agosto 2019.
- In subordine è stato impugnato il verbale del 21.08.2020 solo nella forma, essendo stato palesemente impugnato quanto ai contenuti il verbale del 17.08.2019, già impugnato e con procedimento tuttora pendente dinanzi a questo Tribunale e, in merito al quale dovrà essere dichiarata la litispendenza e contestualmente la decadenza dei termini per l'impugnazione e disposta con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39, 1 co. c.p.c.
- La domanda è improcedibile per non avere gli attori ex art. 5, comma 1 bis d. lgs. 28/2010 esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- Il condominio rileva altresì l'inesistenza/nullità delle procure alle liti depositate per mancato conferimento del mandato e in quanto irregolari e/o illeggibili: nella procura alle liti di CP_15
manca la sua firma autografa e l'eventuale firma digitale della procura;
nel documento
[...] in cui appare riportato il nome di il testo è in formato miniaturizzato e risulta CP_14 illeggibile anche utilizzando lo zoom nonché mancante della firma autografa dell'avvocato, in quanto la sottoscrizione digitale successivamente effettuata attesta solo la conformità della copia dell'atto rispetto al documento cartaceo, infine manca la procura alle liti di CP_1 in cui compare la dicitura “firmata digitalmente” ed è priva di attestazione di conformità
[...] delle procure all'originale e, comunque, manca il file .p7m che attesti la provenienza della firma digitale;
l'art. 83 c.p.c. dispone che al fine di rappresentare giudizialmente la parte, deve essere munito di una valida procura, al fine di riconoscere ed attribuire l'attività svolta dal difensore direttamente alla parte rappresentata e, l'inesistenza del mandato difensivo comporta che l'attività processuale risulterà esclusivamente a carico del difensore, il quale si R.G. n. 2358 del 2020 pag. 7 di 20
assumerà la responsabilità dell'attività espletata e sarà tenuto al pagamento delle spese di giudizio.
- L'impugnazione avverso la delibera è pretestuosa ed in ogni caso si contesta la richiesta cautelare di sospensione delle delibere per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La dott.ssa è amministratrice del condominio dal 2011. P_
- In data 7.08.2019, durante l'assemblea ordinaria del condominio, fin dall'apertura dei lavori e subito dopo la regolare costituzione dell'assemblea e della nomina del Presidente e della
Segretaria, un gruppo composto da una decina di condomini ha creato un clima teso e polemico, muovendo critiche e censure nei confronti dell'amministratrice.
- Il presidente ha invitato la dott.ssa a lasciare l'assemblea, non Controparte_21 P_ ritenendola valida amministratrice, in quanto in veste di presidente poteva gestire autonomamente l'assemblea anche in sua assenza.
- La situazione era dunque finalizzata ad assumere decisioni contrarie alla maggioranza dei condomini che al contempo hanno manifestato aperto dissenso circa le sollecitazioni di abbandono dell'assemblea avanzate dal presidente nei confronti della , amministratrice P_ in carica del condominio.
- La non ha aderito alle sollecitazioni ad abbandonare la seduta assembleare e, P_ nonostante i toni alti e poco pacifici con segnali di contrasto, ha proseguito con la discussione del bilancio consuntivo, argomento che però ha determinato ulteriori polemiche da parte dello stesso gruppo di condomini.
- Posto l'atteggiamento prevaricatorio di detti condomini, l'amministratrice ha chiesto alla Segretaria di riportare a verbale le offese pronunciate nei suoi confronti anche da CP_1 parte del Presidente, senza successo, venendo così meno agli obblighi assunti al momento della nomina e accettazione dell'incarico.
- A fronte di tali condotte, la nel pieno esercizio dei suoi poteri è stata costretta a P_ sciogliere l'assemblea dichiarandone l'ingovernabilità e riportando di suo pugno sinteticamente le ragioni dello scioglimento, al solo fine di lasciare traccia dell'anomalia della seduta assembleare in cui non si è proceduto alla completa trattazione dei punti all'ordine del giorno.
- In tale circostanza l'amministratrice ha subito un violento strappo della penna che aveva in mano da parte di uno dei condomini.
- L'assemblea del 7.08.2019 è stata sciolta e non semplicemente sospesa, per cui la seduta successiva non può essere considerata una mera prosecuzione della precedente, ma va considerata come una differente adunanza, con la conseguenza che sarà necessario convocare una nuova assemblea.
- In data 17.08.2019, oggetto di impugnazione con altro procedimento, si è tenuta una nuova assemblea condominiale regolarmente comunicata ai condomini dalla in cui sono stati P_ trattati i punti all'ordine del giorno e riconfermata amministratrice la dott.ssa P_ all'unanimità.
- L'assemblea dell'8.08.2019 si è tenuta in spregio a ogni disposizione codicistica e normativa, in arbitraria prosecuzione dell'assemblea indetta il 7.08.2019 da parte del Presidente
[...]
e dal Segretario nominati all'assemblea interrotta del giorno CP_21 Controparte_1 precedente.
- La quasi totalità dei condomini non era a conoscenza dell'assemblea dell'8.08.2019 in cui
è stata nominata amministratrice, in quanto si erano allontanati durante i RO diverbi in seguito allo scioglimento dell'assemblea per ingovernabilità, né avrebbero potuto averne conoscenza in quanto detta assemblea si è tenuta in luogo sconosciuto e non nel luogo ove si è tenuta la precedente assemblea. R.G. n. 2358 del 2020 pag. 8 di 20
- Quanto deliberato in data 7/8.08.2019 è oggetto di impugnazione dinanzi a questo Tribunale, con procedimento iscritto al n. 2043/2020 R.G. e con prossima udienza prevista per l'11.03.2021.
- Sulla scorta della sua nomina, ha modificato il nominativo RO dell'amministratore del condominio presso l'Agenzia Delle Entrate di Rossano, aperto un secondo conto corrente per far confluire il pagamento degli oneri condominiali, assunto personale senza autorizzazione del condominio, agito per conto del condominio assumendo obbligazioni con ditte e professionisti, ponendo in essere una serie di procedimenti giudiziari in nome e per conto del condominio, senza che i condomini ne fossero a conoscenza e senza autorizzazione.
- In data 9.08.2020 in seconda convocazione e su richiesta di 1/6 dei condomini, si è tenuta l'assemblea straordinaria convocata dalla dott.ssa , avente all'ordine del giorno la P_ nomina/riconferma dell'amministrazione e la disquisizione delle vertenze in essere in nome e per conto del condominio.
si è nuovamente candidata quale amministratrice, tacendo sull'illegittima RO attività svolta in nome e per conto del condominio. La sua nomina non ha raggiunto i 500+1 millesimi e pertanto è rimasta in carica e riconfermata l'amministratrice uscente P_
.
[...] Il presidente dell'assemblea si è rifiutato di mettere a verbale la sua Controparte_21 riconferma e i condomini hanno ovviato a tale comportamento mediante una sottoscrizione autografa attestante il loro voto a . P_ In quel frangente quest'ultima ha anche subito un'aggressione fisica per cui ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Cariati.
Contestualmente è stato aggredito anche il marito della , che si trovava presso il vicino P_ locale della . Parte_3
Gli avvenimenti del 9.08.2020 sono stati sottoposti all'attenzione di tutti i condomini presenti all'assemblea ordinaria del 21.08.2020 da , in quell'occasione Parte_4 Segretario dell'assemblea, con una dichiarazione riassuntiva di quanto verificatosi.
- La dott.ssa , ritenendosi riconfermata o comunque rinnovata ex art. 1129, 10 co. c.c. ha P_ convocato l'assemblea ordinaria del condominio in prima convocazione per il 20.08.2020 e in seconda convocazione per il 21.08.2020.
- L'assemblea si è aperta il 21.08.2020 in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge e ha deliberato validamente.
- Alla stessa è pervenuta una richiesta di riconvocazione dell'assemblea da una parte dei P_ condomini, con missiva inviata sia a che ad per discutere RO P_ nuovamente su: 1) nomina amministratore;
2) approvazione bilancio preventivo e consuntivo;
3) varie ed eventuali, ignorando la rilevanza di quanto già deliberato in data 9.08.2020 ed ignorando che la dott.ssa aveva già legittimamente convocato l'assemblea ordinaria per P_ il giorno 21.08.2020.
- I condomini presenti all'assemblea ordinaria del 21.08.2020 indetta dalla dott.ssa erano P_ all'oscuro della contestuale convocazione dell'assembla della e pertanto non CP hanno partecipato ad assumere le decisioni assunte;
addirittura, due condomini si sono ritrovate a propria insaputa per delega anche all'assemblea in cui sé stata nominata amministratrice e revocata la . RO P_
- L'assemblea straordinaria del 21.08.2020 è oggetto di impugnazione nel procedimento iscritto al n. 2043/2020 RG dinanzi a questo Tribunale con contestuale richiesta di sospensione, con prima udienza fissata per l'11.03.2021.
- L'amministratrice , inoltre, è venuta a conoscenza in modo informale e casuale P_ dell'esistenza di due distinti verbali dell'assemblea straordinaria del 21.08.2020 con cui è stata nominata la differenza sostanziale tra i due verbali è data dal fatto che in RO uno dei i condomini presenti hanno accettato di pagare all'avvocato Nicola Filardo, difensore R.G. n. 2358 del 2020 pag. 9 di 20
della , le spese di lite relative al procedimento cautelare iscritto al n. 2413/2019 CP
R.G. a totale insaputa degli altri condomini.
- La dott.ssa è la legittima amministratrice del condominio in quanto: l'assemblea del P_
7.08.2019 è stata sciolta per ingovernabilità; la è stata riconfermata amministratrice P_ all'assemblea ordinaria del 17.08.2019; il verbale, su cui pende impugnazione, non è mai stato sospeso, né v'è mai stato passaggio di consegne, nonostante le ingerenze della;
il CP verbale con cui è stata nominata la del 7/08.08.2019 è attualmente oggetto di CP impugnazione;
la dott.ssa era legittimata a convocare l'assemblea del 9.08.2020, P_ richiesta peraltro da 1/6 dei condomini;
nel verbale del 9.08.2020 la non ha CP raggiunto il quorum per la sua nomina e pertanto è stata riconfermata la quale P_ amministratrice.
- La L. 220/2012 al fine di dare continuità al mandato dell'amministratore ha stabilito che
“l'incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per egual durata” pertanto può ritenersi legittimamente rinnovata con pieni poteri ex art. 1129 P_
c. 10 c.c. e, dunque, legittimata a convocare l'assemblea del 21.08.2020, come ha provveduto a fare. Alla stessa era pervenuta richiesta di convocazione anche dagli odierni attori.
- La convocazione per l'assemblea del 21.08.2020 è stata ritualmente effettuata mediante comunicazione per posta ordinaria e mezzo pec nei confronti dei condomini che l'avevano comunicata, stante il rifiuto degli attori di ricevere la raccomandata a mani;
inoltre, dalla lettura del doppio verbale dell'assemblea della Conversano del 21.08.2020 è chiara la loro formale conoscenza dell'assemblea convocata dalla e della loro concorde decisione di P_ boicottarla indicendone un'altra.
- In merito agli ulteriori motivi di annullabilità, non sussistono le lamentate irregolarità dei punti 8 e 10 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 21.08.2020, in quanto in realtà dette contestazioni riguardano il contenuto di quanto deliberato in data 17.08.2020, su cui il si sta difendendo in altro giudizio. CP_17
- Le mancanze riportate testualmente dagli attori circa i punti 8 e 10 dell'ordine del giorno si riferiscono all'ordine del giorno dell'assemblea del 17.08.2019 che la quasi totalità degli odierni attori non ha impugnato entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge e che invece le attrici e hanno impugnato. Pertanto, Parte_1 Controparte_16 l'impugnazione del verbale assembleare del 21.08.2020 è pretestuosa.
- ad ogni modo, laddove dovessero sorgere contestazioni circa la nomina dell'avvocato del condominio si rileva che: il punto 10 relativo alla nomina del legale è stato deliberato all'assemblea del 17.08.2019, trattato e approvato all'unanimità dai condomini, inoltre nel verbale del 21.08.2020 l'attività legale svolta dal difensore è stata approvata all'unanimità; la nomina dell'avvocato del condominio è di competenza dell'amministratore che non ha bisogno del consenso dell'assemblea.
- In relazione all'asserita irregolarità e non coincidenza tra bilancio consuntivo 2018/2019 e bilancio preventivo 2019/2020 circa il “saldo spese alluvioni e spese legali” si precisa che: detti bilanci riguardano il verbale del 17.08.2019; ad ogni modo l'importo di € 9.544,08 di cui al rendiconto 2018/2019 corrisponde alle spese sostenute per l'effettuazione dei lavori a seguito degli eventi alluvionali, mentre la somma di € 11.863,48 corrisponde al totale del credito ancora vantato dal nei confronti di quei condomini che non hanno ancora CP_17 pagato la loro quota per i lavori straordinari di pulizia, manutenzione e ripristino dovute alle alluvioni che hanno colpito il . CP_17
- La mancata rendicontazione del fondo di riserva è dovuta invece alla mancata costituzione del fondo, in quanto ogni anno una fetta di condomini salda la propria quota con notevole ritardo per cui le somme versate e immediatamente disponibili sono utilizzate dall'amministratore per pagare le spese di gestione e funzionamento del condominio.
- Le presunte irregolarità contabili esulano dal verbale ordinario del 21.08.2020 e si riferiscono al deliberato del 17.08.2019, ma in ogni caso la fattura relativa a “rimozione e smaltimento R.G. n. 2358 del 2020 pag. 10 di 20
fanghi e detriti con annessa pulizia pavimentazione e parti murarie” per € 5.398,50 è tra i documenti conservati dall'amministratore e di cui i condomini possono prendere visione in qualunque momento previa richiesta espressa.
- Insussistenti sono il periculum in mora e il fumus boni iuris relativamente all'istanza di sospensione avanzata. Quanto al fumus appare evidente che gli attori, non esistendo presupposti per la sospensione, usino artifizi per ripescare nel deliberato del 17.08.2019, che, sebbene impugnato, non è mai stato sospeso dal Tribunale, così confermando la legittimità dell'operato della dott.ssa durante la gestione 2019/2020. Gli odierni attori erano a P_ conoscenza della mancata sospensione del verbale assembleare del 17.08.2019 e della conseguente legittimità della gestione della dott.ssa , rendendo fallace le difese a P_ sostegno della sospensione del deliberato del 21.08.2020 e pretestuose le relative richieste.
- Insussistente è anche il periculum in mora in quanto genericamente allegato e non attuale, nonché ipotetico. Peraltro, la sospensione delle delibere assembleari del 21.08.2020 comporterebbe un danno ingiusto al condominio che si ritroverebbe gestito da
[...]
, illegittimamente nominata amministratrice e che agisce tuttora in nome e per CP conto del condominio. L'istanza di sospensione è preordinata a bloccare la gestione della dott.ssa in favore di cagionando danni patrimoniali al condominio. P_ RO
- infatti, in seguito alla nomina dall'agosto 2019 ha avviato una serie di RO procedimenti e in particolare: il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 2413/2019 R.G.; l'atto di citazione in riassunzione nel giudizio cautelare iscritto al n. 2413/2019 R.G.; l'impugnazione della delibera condominiale dell'11.08.2018 promossa da in CP_14 cui la ha usato il nome del condominio per denigrare e calunniare la;
CP P_ nell'impugnazione della delibera condominiale del 17.08.2019 promossa da Parte_1
e la ha usato il nome del condominio per Parte_5 Controparte_16 CP sostenere le ragioni degli attori e per denigrare e calunniare la , senza approntare alcuna P_ difesa del condominio;
il ricorso ex art. 669 decies nel giudizio 2643-1/2019 R.G.; il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza del 06.03.2020 nel giudizio n. 2413/2019 R.G.; un atto di pignoramento mobiliare e un atto di pignoramento presso terzi;
denuncia querela sporta da nella qualità di amministratrice di condominio nei confronti di RO
; un atto di pignoramento immobiliare nei confronti di iscritto P_ P_ al n. 128/2020 R.G; la revoca dell'amministratore di condominio presentata dai condomini e contro e , in cui Parte_6 Parte_7 P_ RO quest'ultima si è costituita per il condominio e non personalmente.
- Le spese legali di tali procedimenti graveranno sui condomini e non ne ha RO dato contezza agli stessi neppure all'assemblea straordinaria del 9.08.2020. Oltre 1/3 dei condomini ha rappresentato dissenso a tutte le liti intraprese da , cosa di RO cui non viene dato atto nel doppio verbale dell'assemblea del 21.08.2020 e, addirittura, nel secondo verbale di detta assemblea vengono addebitate al anche le spese legali CP_17 della procedura cautelare ex art. 700 c.p.c.
- Anche per l'anno 2020/2021 la ha modificato presso l'Agenzia delle Entrate il CP nominativo dell'amministratore pro tempore del condominio al fine di avere documentazione preordinata a sollevare dubbi su chi fosse la legittima amministratrice del . CP_17
- Ciò ha costretto la a difendere il condominio presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., P_ rappresentando le attività lesive poste in essere dalla , la quale ha poi preferito CP recedere dal rapporto.
- La inoltre ha aperto un secondo conto corrente senza autorizzazione generando CP confusione nell'adempimento degli oneri condominiali, non avendo i condomini certezza sulla posizione della e sul conto corrente su cui effettuare i versamenti dovuti. CP
- Inoltre, i condomini presenti all'assemblea indetta dalla , erano assenti alla contestuale P_ assemblea e pertanto non hanno partecipato ad assumere le decisioni prese, né agli stessi è stato mai trasmesso il verbale con cui si sarebbe nominata amministratrice la . CP R.G. n. 2358 del 2020 pag. 11 di 20
- non ha mai dato contezza del proprio precedente operato ai condomini RO richiedenti, ai condomini presenti all'assemblea del 9.08.2020, né all'amministratrice , P_ nonostante la formale richiesta inoltrata per una corretta valutazione delle entrate/uscite del nel periodo 2019/2020. Controparte_17
- La , nonostante ciò, continua a gestire il condominio anche nei rapporti con i terzi, P_ mentre la , con l'illegittima apertura di un nuovo conto corrente si è solo CP appropriata indebitamente di somme di denaro versate da alcuni condomini, somme di cui peraltro non si conosce la destinazione e l'uso.
- Pertanto, un provvedimento di sospensione del verbale del 21.08.2020 andrebbe a paralizzare definitivamente la gestione del già resa difficoltosa dai ripetuti ed illegittimi CP_17 comportamenti della sig.ra . CP
- Per le su esposte ragioni, appare legittima la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti degli attori, avendo gli stessi promosso azione giudiziaria qualificabile come temeraria. Ciò posto il in persona dell'amministratrice Controparte_17 pro tempore , ha chiesto a questo Tribunale di: P_
a. In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art 164 cpc per vizi di cui all'art
163 comma 3 num. 3 e 4 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi in quanto non è percepibile una successione logica dei fatti e manca una ricostruzione intelligibile delle circostanze storiche e degli argomenti giuridici, nello specifico gli attori hanno nella forma impugnato il verbale ordinario del 21.08.2020, ma nel contenuto l'impugnazione si riferisce ai precedenti verbali del 07 agosto 2019 chiuso per ingovernabilità e in particolare al verbale del 17 agosto 2019, già sub iudice dinnanzi a Codesto Ecc.mo
Tribunale; b. In via preliminare dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità insanabile delle procure alle liti relative agli attori , e per mancato CP_15 CP_14 Controparte_1 conferimento del mandato e in quanto irregolari e illeggibili e per l'effetto dichiarare inesistente rispetto agli stessi il mandato difensivo dell'avv. Francesco Manfredi con tutte le conseguenze di legge;
c. In via preliminare, dichiarare la litispendenza al procedimento avente Rg. n. 2643/2019 relativo all'impugnazione del verbale del 17.08.2019 e contestualmente la decadenza dei termini per l'impugnazione e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come stabilito dall'art. 39 comma 1 c.p.c., in quanto è stato nominativamente impugnato il verbale del 21.08.2020, ma nella sostanza è stato nuovamente impugnato il verbale del 17.08.2019; d. In via ulteriormente preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; e. In via preliminare rigettare la richiesta cautelare avanzata dalle parti attrici di sospensione delle delibere del 21 agosto 2020 perché inammissibili, improponibili e comunque infondate non ravvisandosi, ad ogni buon conto, comprovanti elementi caratterizzanti il periculum in mora ed il fumus boni iuris;
f. in via principale nel merito rigettare tutte le richieste di inesistenza/nullità e di nullità/annullabilità avanzate dalle attrici perché inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare la piena validità dell'assemblea Condominiale ordinaria del 21 agosto 2020 e delle delibere assunte nel corso della suddetta assemblea;
g. per l'effetto estromettere la sig.ra dal presente procedimento in quanto RO priva di rappresentanza processuale del e, di conseguenza, Controparte_17 priva della legittimazione passiva ad intervenire nel suddetto procedimento;
h. in ogni caso condannare gli odierni attori al risarcimento per danni da valutarsi in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, per aver le stesse temerariamente adito R.G. n. 2358 del 2020 pag. 12 di 20
codesto Giudice per fini meramente pretestuosi, dilatori e per aver agito senza utilizzare la normale prudenza;
i. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2021, si è costituito in giudizio il in persona dell'amministratrice pro Controparte_17 tempore allegando che: RO
- Preliminarmente le domande attoree sono procedibili solo con riguardo alla richiesta cautelare e improcedibili per le domande proposte nel merito, per violazione dell'art. 5, comma 1 bis d. lgs. 28/2010 per non avere gli attori esperito preventivamente il tentativo di mediazione obbligatorio.
- Per mero tuziorismo difensivo, la precedente amministratrice continua a svolgere P_ abusivamente le sue mansioni nonostante sia stata rimossa con delibera assembleare del
7/8.08.2019, in forza del verbale assembleare del 21.08.2020 che va dichiarato nullo in ogni sua parte.
- La dott.ssa è stata amministratrice di condominio dal 2011. Successivamente in data P_
7/8.08.2019 si è svolta l'assemblea condominiale in cui all'ordine del giorno vi era al punto 3
“Nomina o revoca dell'amministratore”. Eletti il Presidente e la Segretaria verbalizzante, è iniziata la discussione dell'ordine del giorno e i condomini hanno chiesto all'Amministratrice uscente chiarimenti sulla gestione del condominio, evidenziando macroscopiche lacune ed irregolarità contabili, con particolare riguardo alle spese quantificate in € 24.000,00 per lavori di pulizia del Villaggio eseguiti dal marito della stessa Amministratrice in occasione degli eventi alluvionali del 2018.
- Al termine di un'accesa discussione, senza chiarire le manifestate perplessità, ha abbandonato l'assemblea portando con sé il registro dei verbali, strappandolo dalle mani della segretaria e tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale per l'anno 2018/2019.
- Il Presidente, dopo essersi confrontato con i condomini presenti, ha ritenuto opportuno sospendere l'assemblea, poi ripresa con la discussione dei punti all'ordine del giorno in assenza dell'amministratrice.
- Ricominciata la riunione, l'assemblea è stata nuovamente interrotta a causa dello spegnimento forzato dell'illuminazione del piazzale condominiale, in seguito alle rimostranze del figlio adolescente della Segretaria verbalizzante e a ciò, i familiari della dott.ssa , presenti nei P_ pressi del condominio, hanno reagito aggredendolo.
- A questo punto l'assemblea è stata sospesa e aggiornata al giorno seguente, alle ore 18:00; il Presidente e la Segretaria si sono recati presso i Carabinieri della Stazione di Cariati per sporgere denuncia per i fatti avvenuti.
- Il giorno seguente l'assemblea è ripresa e il contenuto dell'assemblea non è stato impugnato da nessuno, neppure dalla , la quale non è condomina e si è limitata ad impugnare la P_ delibera dinanzi all'organismo di mediazione senza compiere nessuna attività giudiziaria. Il verbale dell'assemblea del 7/8.08.2019 è diventato quindi definitivo.
- Si è tuttavia incardinato il giudizio per l'impugnazione della delibera del 17.08.2019 che ha determinato assoluta incertezza della qualità di titolare dell'amministratrice.
- In data 5.11.2020 si è deciso il reclamo con cui la aveva impugnato l'ordinanza P_ cautelare con cui le era stato ordinato di riconsegnare la documentazione, con conferma della validità del provvedimento reso in via cautelare dall'amministratrice e con RO convalida della nomina di amministratrice dell'8.08.2019.
- A causa dell'incertezza sul nominativo dell'amministratore, i condomini hanno richiesto la convocazione di un'assemblea straordinaria che si è tenuta in data 11.08.2020 che, anche questa volta, si è conclusa con un nulla di fatto in quanto prima della verbalizzazione della nomina dell'amministratrice , la dott.ssa ha sottratto i verbali RO P_ R.G. n. 2358 del 2020 pag. 13 di 20
dell'assemblea impedendone la conclusione. Al contempo alcuni facinorosi hanno aggredito alcuni dei partecipanti e l'arrivo dei carabinieri ha definitivamente interrotto l'assemblea.
- Nel frattempo, una maggioranza qualificata dei condomini ha convocato in prosecuzione l'assemblea straordinaria che si sarebbe tenuta in data 21.08.2021 in luogo diverso, presso il cortile del Cinema Teatro del Comune di Cariati.
- Al contempo, , senza notificare alcunché a tutti i condomini ha convocato P_ assemblea ordinaria per il giorno 21.08.2021 presso il Cortile del Condominio.
- Una sparuta parte dei condomini ha partecipato all'assemblea di qui P_ impugnata, mentre la maggioranza dei condomini con 532 millesimi ha partecipato all'assemblea straordinaria che con maggioranza qualificata ha nuovamente nominato
[...]
come amministratore di condominio. CP
- La , nel silenzio e senza notificare alcunché ai condomini, con una maggioranza di P_ appena 315 millesimi ha redatto il verbale oggi impugnato.
- L'impugnazione della delibera del 21.08.2021 è fondata.
- A ciò si aggiunge che esercita oggi validamente i propri poteri, compresa RO la rappresentanza del condominio in giudizio, in ossequio alla volontà della maggioranza dei condomini e nell'interesse degli stessi alla continuità dell'amministratore finché non verrà nominato un altro amministratore con le specifiche maggioranze previste dalla legge.
- L'intera attività condotta e posta in essere dalla non presenta profili di CP illegittimità, avendo ella agito sulla scorta dei propri poteri e nel pieno rispetto delle disposizioni codicistiche e del regolamento condominiale.
- Di conseguenza non è più amministratrice di condominio, mancando alla P_ stessa la titolarità del diritto gestionale sul condominio. Inoltre, contro la il Tribunale P_ di Castrovillari decidendo il reclamo gli ha ordinato definitivamente di ottemperare al passaggio di consegnare e la sua pretesa di rilascio della documentazione inerente il condominio. Ciò posto il in persona dell'amministratrice Controparte_17 pro tempore ha chiesto a questo Tribunale di: RO a. In via preliminare dichiarare procedibile la domanda cautelare e l'improcedibilità delle domande attoree nel merito per violazione dell'art. 5, comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; b. Accogliere la richiesta cautelare avanzata dalle attrici di sospensione delle delibere del
21.08.20200 perché ammissibile, proponibili e comunque infondate sussistendone ad ogni buon conto, comprovanti elementi caratterizzanti il periculum in mora ed il fumus boni iuris;
c. in via principale nel merito accogliere tutte le richieste di inesistenza/nullità e di nullità/annullabilità avanzate dalle attrici perché inammissibili, improponibili e comunque infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare la piena validità dell'assemblea Condominiale straordinaria del 21 agosto 2019 e delle delibere assunte nel corso della suddetta assemblea;
e per l'effetto ritenere la sig.ra unico RO amministratore del Condominio per come deliberato con verbale del 07-8/08/2019 e successiva riconferma del 21.08.2020 quindi titolare della rappresentanza processuale del e, di conseguenza, titolata nella legittimazione passiva ad Controparte_17 intervenire nel suddetto procedimento;
d. in ogni caso condannare la al risarcimento per danni da valutarsi in via P_ equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, per aver le stesse temerariamente adito codesto Giudice per fini meramente pretestuosi, dilatori e per aver agito senza utilizzare la normale prudenza;
e. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, alla successiva udienza del
17.12.2021 sono stati concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e, depositate le relative memorie, alla R.G. n. 2358 del 2020 pag. 14 di 20
successiva udienza del 15.11.2022 le istanze istruttorie formulate dalle parti sono state rigettate e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Da ultimo, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 01.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'ordinanza del 28.5.21. A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'01.03.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della delibera dell'assemblea condominiale del 21.08.2020 oggetto della presente impugnazione e demandato alle parti di provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla presentazione della domanda di mediazione ex d. lgs. 28/2010. Per comodità espositiva, il provvedimento viene di seguito riportato in maniera integrale:
“
1. Premessa sulla natura del provvedimento di sospensiva della delibera dell'assemblea condominiale e sui presupposti per la concessione dello stesso Il provvedimento richiesto è contemplato dall'art. 1137 c.c., il quale tuttavia non prevede espressamente i presupposti necessari per la sua concessione, limitandosi a richiamare le norme del procedimento cautelare uniforme. Poiché si tratta di provvedimento cautelare, non si può dubitare che siano necessari
i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si tratta a questo punto di capire se il concetto di periculum vada inteso nello stesso modo in cui è interpretato dalla consolidata giurisprudenza al fine di concedere i rimedi di cui all'art. 700 c.p.c.. In effetti secondo un primo orientamento favorevole a questo parallelismo andrebbe escluso che il rimedio di cui all'art. 1137 c.c. possa essere concesso in presenza di pregiudizi di carattere eminentemente patrimoniale. Quindi, il suddetto rimedio potrebbe essere concesso, ad esempio, soltanto in caso di delibere potenzialmente pregiudizievoli dei diritti sulle proprietà esclusive dei condomini oppure aventi ad oggetto lavori che mettano in pericolo la statica del fabbricato condominiale oppure quando si prospetti un danno alla salute degli abitanti dello stabile.
Altro orientamento ha fatto leva sul fatto che, in realtà, sarebbe l'atipicità dei provvedimenti di cui all'art.
700 c.p.c. a spiegare la necessità di una interpretazione rigorosa e restrittiva del presupposto del periculum e questa interpretazione, invece, non sarebbe giustificabile a fronte di un rimedio tipico come quello di cui all'art. 1137 c.c.. Per questo motivo il presupposto del periculum andrebbe inteso in senso più lato.
Questo Giudice ritiene di prestare adesione a questo secondo orientamento e, tuttavia, tale maggiore ampiezza interpretativa non potrebbe comunque portare a ritenere integrati gli estremi del periculum ogni volta che vi sia un pregiudizio qualsiasi di natura patrimoniale. È necessario, infatti, che in mancanza dell'accoglimento della sospensiva verrebbe a prodursi un grave danno per il ricorrente. Inoltre, considerata la realtà della gestione dei condomini ed in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 2378 c.c. va valutata in un'ottica comparativa il pregiudizio che subirebbe il condomino dall'esecuzione della delibera con quello che subirebbe la gestione condominiale.
2. Soluzione del caso di specie
Si premette che il caso di specie – con la impugnazione della delibera del 21.08.20 e verbale notificato dalla - si innesta in una più articolata vicenda relativa al , P_ Controparte_17 avente sostanzialmente ad oggetto la revoca del precedente amministratore e la nomina P_ quale nuovo amministratore di . RO
Sotto il profilo del periculum si osserva che gli attori documentano adeguatamente il rischio che l'amministratore revocato, sulla base della delibera impugnata, possa agire esecutivamente nei confronti dei condomini, i quali si troverebbero nella condizioni di dover adempiere nei confronti di due amministratori, salva la ripetizione dell'indebito che potrebbe manifestarsi a distanza di anni.
Inoltre, la assoluta confusione derivante da due diverse gestioni del medesimo condominio importa una evidente rischio nella amministrazione dello stesso, con irrazionale duplicazione della attività rappresentativa, negoziale e contabile in nome e per conto del Condominio in capo a due diversi soggetti.
Grave, pertanto, ad avviso del Tribunale sia il pregiudizio che subirebbero i condomini sia quello che ne deriverebbe alla gestione del Condominio. R.G. n. 2358 del 2020 pag. 15 di 20
Sotto il profilo del fumus, vale semplicemente osservare, nei limiti cognitivi di una ordinanza cautelare, che i motivi di impugnazione appaiono, prima facie e in attesa di adeguato approfondimento istruttorio, fondati.
Invero, come già sottolineato dal Tribunale di Castrovillari – seppur in altro giudizio ad altri fini (art. 700 c.p.c. dott.ssa ) legittimamente è stata adottata dall'assemblea dei condomini in data CP_22 8.8.2019 la decisione di revocare la nell'incarico di amministratore per conferirlo a P_ CP
la quale, quindi, nel pieno dei poteri rappresentativi, ha agito in rappresentanza del condominio,
[...] provvedendo alla convocazione delle successive assemblee.
Mentre, quindi, la successiva delibera assembleare del 17.8.2019, con cui la sarebbe stata P_ confermata nell'incarico di amministratore, è stata impugnata ed è attualmente sub iudice, non risulta che sia stata impugnata la delibera del 7-8.8.2019, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta
a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta. Per l'effetto, stante la validità della delibera assembleare del 7-8.8.2019 non impugnata, illegittime appaiono le convocazioni della assemblea disposte dalla in evidente difetto di potere P_ rappresentativo, alla luce della già intervenuta revoca.
Sotto ulteriore profilo, vale, poi evidenziare che appare, ad una prima analisi, fondato il vizio relativo alla mancata notifica dell'atto di convocazione della assemblea ove è stata adottata la delibera impugnata. Invero, l'art. 66, comma 3, disp. att., stabilisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».
L'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, deve non solo essere inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (Cass. II, n. 24041/2020). Nessuna produzione risulta depositata in atti circa gli avvisi di ricevimento tempestivamente ricevuti dagli odierni attori (essendo documentata solo la loro spedizione).
Sotto altro profilo vale osservare che, alla luce del tenore letterale della norma evocata, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale mandato via pec ad una casella di posta elettronica semplice
(email) non ha il valore della raccomandata con ricevuta di ritorno, poiché non soddisfa i quesiti di forma previsti dall' art. 66 disp. att. c.c. , requisiti soddisfatti solo dall'invio della comunicazione mediante Pec ad altro indirizzo Pec. Né risulta in atti il documento da cui risulta che i condomini avevano consentito all'amministratore l'invio dell'avviso presso un indirizzo di posta elettronica semplice.
3. Spese del presente procedimento Non va statuito nulla quanto alle spese del presente procedimento ai sensi dell'art. 669 octies, comma 7, c.p.c. non trattandosi di uno dei provvedimenti contemplati dal comma 6 di questo articolo.
4. Le ulteriori questioni sollevate.
Le ulteriori questioni preliminari sollevate da parte convenuta saranno decise unitamente al merito.
Quanto, invece, alla eccepita improcedibilità della domanda, DISPONE quanto al prosieguo del giudizio nel modo sottoindicato;
Posto che l'art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. 28/2010 dispone: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128- bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del il monitoraggio degli esiti di Controparte_23 tale sperimentazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo R.G. n. 2358 del 2020 pag. 16 di 20
stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”; Rilevato che la presente causa verte in materia condominiale;
Tenuto conto che la mediazione non è stata esperita;
P.Q.M.
A DEFINIZIONE DEL PRESENTE SUBPROCEDIMENTO CAUTELARE: A. ACCOGLIE l'istanza proposta in via cautelare e SOSPENDE la DELIBERA adotta dall'assemblea del CONDOMINIO in data 21.8.20;
B. SPESE alla pronuncia di merito;
C. ASSEGNA alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della DOMANDA di
MEDIAZIONE; D. RINVIA, considerato il carico del ruolo nonché quello delle udienze già fissate, all'udienza del 17.12.21 ore 9.30 per il prosieguo del processo in caso di insuccesso del procedimento di mediazione;
E. INVITA la parte più diligente a depositare in forma telematica almeno venti giorni prima della predetta udienza prova dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione, contenente anche l'indicazione della data in cui è stato intrapreso il relativo tentativo;
Si comunichi.
Così deciso in data 27/02/2021.
IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia”
3. In rito. 3.1. E' infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 163 e 164 c.p.c., risultando invero, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta , P_ sufficientemente chiaro il petitum e la causa petendi dell'azione proposta, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera dell'assemblea condominiale ordinaria del 21.08.2020 indetta da
. P_
3.2. Infondata, altresì, l'eccezione di nullità delle procure, in quanto tutte depositate in atti, sottoscritte dalle parti (ivi compresa quella del ) ed autenticate dal difensore: tra queste anche CP_15 quella di sottoscritta digitalmente, come si evince agevolmente dai documenti Controparte_1 depositati in atti dalla parte attrice.
3.3. Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dagli attori Parte_1
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 CP_6 CP_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, per non avere partecipato personalmente al procedimento di Controparte_16 mediazione disposto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis d. lgs. 28/10 come da ordinanza del 28.5.2021. Si osserva in proposito che ai sensi dell'art. 8 d. lgs. 28/2010 il procedimento di mediazione, anche delegato ai sensi della anzidetta norma, può dirsi ritualmente esperito soltanto allorquando le parti istanti vi partecipano personalmente o a mezzo di delegato munito di apposita procura sostanziale unitamente ai propri avvocati.
Pur non essendo escluso che la parte possa validamente delegare il proprio difensore, tuttavia, in tal caso occorre che allo stesso sia conferita apposita procura che abbia lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, non essendo sufficiente la procura alle liti rilasciata al difensore ai fini dell'azione giudiziale proposta (Cfr. Cass. n. 18106 del 2024).
Nel caso di specie, dal verbale di mediazione allegato emerge che, pur essendo stata presentata la domanda di mediazione da parte di tutti gli attori, in sede di primo incontro, risultavano presenti soltanto gli attori , , , Controparte_2 Parte_8 Controparte_7 CP_15
e, per gli ulteriori attori, non risulta in atti l'apposita procura speciale rilasciata al
[...] R.G. n. 2358 del 2020 pag. 17 di 20
difensore, essendo stata allegata soltanto la procura alle liti, priva dell'indicazione della delega in favore dello stesso alla partecipazione al procedimento di mediazione, né gli stessi hanno partecipato personalmente all'incontro.
Considerato che
, ove la mediazione assurga a condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d. lgs. 28/2010 o sia demandata dal giudice, entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo occorre verificare l'intervenuto espletamento della condizione di procedibilità, provvedendo a scindere le diverse posizioni dei legittimati attivi (v. Cass. n. 34714 del 2023 che su tale ultimo profilo ha chiarito che “trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione)”), l'improcedibilità della domanda deve essere pronunciata esclusivamente in relazione alla domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_12 [...]
, , , CP_8 Controparte_13 Controparte_1 Parte_9 [...]
, , , CP_5 Controparte_16 CP_11 CP_14 CP_4
, , per mancato assolvimento della
[...] Controparte_3 Controparte_9 condizione di procedibilità richiesta ex d. lgs. 28/2010. E non, ovviamente, nei confronti degli altri attori che hanno partecipato al relativo procedimento.
3.4. Destituito di fondamento è altresì quanto dedotto in relazione alla presunta insussistenza di legittimazione passiva di alla rappresentanza del nel presente RO CP_17 giudizio per mancanza di autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1136 e 1137 c.c. in materia di poteri dell'amministratore, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che sul punto risulta univoco, rientra tra i poteri dell'amministratore di condominio quello di nominare un difensore nei giudizi che hanno ad oggetto le impugnazioni di delibere assembleari o che sono proposti nei confronti del . CP_17
La necessità della previsione di tale disciplina trova conforto soprattutto con riguardo all'esigenza e agli obblighi in capo all'amministratore di condominio circa la tutela dei beni comuni condominiali, trattandosi di poteri e funzioni proprie dell'amministratore di condominio. Ciò trova fondamento nelle funzioni proprie dell'amministratore di condominio che, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere in giudizio, può ottemperare a tali obblighi senza alcuna previa autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale
(v. Cass. Civ. n. 8309 del 2015, Cass. Civ. n. 1451 del 2014, Cass. Civ. n. 21826 del 2013). E tale potere di rappresentanza, derivando direttamente dalla legge, non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore, né per deliberazione dell'assemblea (cfr. Cass. Civ. n. 2127 del 2021). Per tale ragione, dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione del difensore risulta infondata e priva di pregio, essendo validamente agli atti la procura alle liti sottoscritta dall'amministratore di condominio, unico soggetto che, anche in assenza di deliberazione da parte dell'assemblea, può conferire mandato difensivo al difensore in rappresentanza del condominio.
4. Nel merito. Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
4.1.Va preliminarmente chiarito che oggetto della presente impugnazione è il verbale di deliberazione dell'assemblea condominiale ordinaria indetta da tenutasi in data P_
20-21.08.2020, esulando dal presente giudizio tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti, neppure oggetto di quanto deliberato dall'assemblea in quella sede. Ai sensi dell'art. 66 disp.att. c.c. l'assemblea condominiale può essere convocata in via ordinaria annualmente per le deliberazioni di cui all'art. 1135 c.c. e in via straordinaria, ove necessario, dall'amministratore di condominio o qualora vi sia richiesta da parte di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, precisando altresì la norma che, in caso R.G. n. 2358 del 2020 pag. 18 di 20
di inutile decorso del termine di 10 giorni dalla richiesta, i condomini stessi possono in tal caso provvedere direttamente alla convocazione. Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, dunque, la norma prevede in modo chiaro che l'assemblea condominiale può essere convocata – e può dunque validamente deliberare - soltanto dai soggetti espressamente indicati dalla norma.
Tanto precisato, nel caso di specie, come pacificamente riconosciuto dalle parti,
[...]
è stata amministratrice del condominio convenuto sin dall'anno 2011. P_ Tuttavia, come già sottolineato nella ordinanza sospensiva della efficacia della “delibera” impugnata, in linea con quanto già precisato dal Tribunale di Castrovillari – seppur in altro giudizio ad altri fini (art. 700 c.p.c. dott.ssa ) - legittimamente è stata adottata dall'assemblea dei CP_22 condomini in data 8.8.2019 la decisione di revocare la nell'incarico di amministratore per P_ conferirlo a la quale, quindi, nel pieno dei poteri rappresentativi, ha agito in RO rappresentanza del condominio, provvedendo alla convocazione delle successive assemblee. Per l'effetto, stante la validità della delibera assembleare del 7-8.8.2019 non impugnata, illegittime appaiono le convocazioni della assemblea disposte dalla in evidente difetto di potere P_ rappresentativo, alla luce della già intervenuta revoca, con delibera mai impugnata.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta , non vi è alcun successivo atto P_ che attesti la legittima nomina di quale amministratrice di condominio, in luogo di P_
Infatti, anche “la delibera” risultante dal verbale del 17.08.2019 – l'unico dal RO quale emergerebbe tale volontà da parte dell'assemblea condominiale – è stata dichiarata nulla con sentenza n. 1039/2021 resa in data 6.10.2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2643/2019 R.G. dinanzi al Tribunale di Castrovillari. In particolare, la richiamata pronuncia – che non risulta essere stata impugnata - ha stabilito la nullità della deliberazione del 17.08.2019 con cui sarebbe stata nominata quale P_ amministratrice, precisando che “dalla documentazione versata in atti, si deve, infatti, escludere che l'avviso di convocazione provenisse dall'amministratore, quale soggetto legittimato, né è dato desumere che la abbia operato in virtù di una delega conferita da un delegato, secondo il P_ meccanismo della rappresentanza volontaria. La legittimazione del solo amministratore alla convocazione dell'assemblea è, inoltre, prevista anche dal regolamento condominiale all'art. 19. Applicando i predetti principi al caso che occupa, la deliberazione impugnata, del 17.08.2019, va dichiarata nulla in quanto assunta da un'assemblea convocata da un soggetto, , che P_ era ormai privo del potere di rappresentare l'ente condominiale, stante la nomina del nuovo amministratore p.t. nella persona di , giusta precedente delibera del 08.08.2019, RO la quale, come già evidenziato, non è stata, in tale sede, oggetto di impugnativa (nemmeno in via riconvenzionale), né, allo stato, risulta essere stata dichiarata nulla o annullata in altra sede. La nullità deriva dalla circostanza che il vizio relativo alla delibera, frutto di illegittima convocazione nel senso sopra specificato, non costituisce una ipotesi di convocazione omessa, tardiva o incompleta, cui corrisponderebbe l'annullabilità ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile ma un'ipotesi di assoluta inidoneità del consesso a regolare gli interessi di competenza dell'assemblea con lesione dei diritti attribuiti ai singoli dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni. Ciò tanto più ove si tenga conto che il comportamento della , che ha convocato l'assemblea del 17.08.2019 (tale P_ circostanza è del tutto pacifica tra le parti), senza avere più la qualità di amministratore e i relativi poteri, ha prodotto come effetto la presenza contemporanea di due amministratori nominati dalle confliggenti riunioni” (Cfr. documentazione allegata da . RO
Ebbene, a fronte della pronuncia di nullità di detta delibera e della mancanza in atti di una ulteriore e successiva nomina in favore di , deve concludersi per la invalidità della P_ deliberazione del 20-21.08.2020 in quanto la convocazione di detta assemblea ordinaria è pervenuta da un soggetto che non aveva all'epoca legittimazione ad indire l'assemblea ordinaria ex art. 66 disp. att. c.c. in quanto non investita della carica di amministratrice di condominio, né è condomina. R.G. n. 2358 del 2020 pag. 19 di 20
Per l'effetto, mancherebbero proprio le caratteristiche strutturali ed essenziali per una delibera assembleare tecnicamente intesa, se solo si prende in considerazione che, nello stesso giorno, è stata convocata e si è tenuta una assemblea convocata dall'amministratore RO
4.2. Sotto altro profilo, non può non rilevarsi – in assenza di una mancata tempestiva eccezione di decadenza (v. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 28/11/2001) - il vizio relativo alla mancata notifica dell'atto di convocazione della assemblea ove è stata adottata la delibera impugnata. Invero, l'art. 66 c. 3 disp. att. c.c., stabilisce che «l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax
o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione». L'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, deve non solo essere inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione (v. Cass. Civ. n. 24041 del 2020).
Nessuna produzione risulta depositata in atti circa gli avvisi di ricevimento tempestivamente ricevuti dagli odierni attori (essendo documentata solo la loro spedizione).
Sotto altro profilo vale osservare che, alla luce del tenore letterale della norma evocata,
l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale mandato via pec ad una casella di posta elettronica semplice (email) non ha il valore della raccomandata con ricevuta di ritorno, poiché non soddisfa i quesiti di forma previsti dall' art. 66 disp. att. c.c. , requisiti soddisfatti solo dall'invio della comunicazione mediante Pec ad altro indirizzo Pec. Né risulta in atti il documento da cui risulta che i condomini avevano consentito all'amministratore l'invio dell'avviso presso un indirizzo di posta elettronica semplice. 4.3. L'accoglimento dei vizi importa la invalidità della delibera impugnata, resa all'esito della assemblea della del 20-21.08.20, con assorbimento di tutti gli altri profili dedotti e P_ vizi lamentati.
5. Il regime delle spese La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa, la pluralità di parti difese con il medesimo difensore (con gli esiti diversi dedotti), le vicende che hanno interessato tutti i condomini dello stabile (con due assemblee cui hanno partecipato contemporaneamente diversi condomini), l'evocazione in giudizio della P_ quale amministratore del costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a CP_17 giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
6. Condanna di al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una P_ somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a causa della sua mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione L'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010 prevede “… Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. La presente controversia rientra certamente tra quelle assoggettate all'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione, riguardando la materia condominiale ed essendo stata la stessa demandata dal giudice.
Dalla lettura del verbale di mediazione emerge poi che la parte convenuta , in P_ proprio, non ha partecipato al procedimento di mediazione e nessun giustificato motivo è stato fornito da tale parte della sua mancata partecipazione.
Pertanto, , quindi, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello P_
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, tenuto R.G. n. 2358 del 2020 pag. 20 di 20
conto che quella demandata ex officio iudicis è una mediazione obbligatoria anche nelle materie diverse da quelle previste dall'art. 5 c. 1 bis d. lgs. 28 del 2010 e successive modificazioni (v. Cass. civ. n. 40035 del 2021, in motivazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta dagli attori , Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
, , , , CP_5 CP_6 CP_8 Controparte_9 [...]
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
; Controparte_16
B. IN ACCOGLIMENTO della domanda proposta dagli altri attori, DICHIARA la invalidità della delibera assembleare assunta in data 20-21.8.20, all'esito della assemblea indetta da
; P_
C. COMPENSA le spese di lite tra le parti in causa;
D. CONDANNA ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010 al P_ versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia