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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 543/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenio TRIBUZIO
- appellante - contro
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio SPOSATO,
- appellata -
e
(C.F. Controparte_2 C.F._2
- appellato, contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, con sentenza n. 328/2021, depositata il
13 ottobre 2021, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico e per spese mediche conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 17.7.2019 in Via G. Rossini del
Comune di Rende, proposta da (conducente e proprietario Parte_1 dell'autoveicolo FIAT PUNTO tg BP194NR) nei confronti della sua compagnia assicuratrice, e di Controparte_1
(conducente e proprietario dell'autoveicolo TOJOTA tg Controparte_2
EG645FE), ritenendo che non fosse stato dimostrato l'an debeatur, in difetto di l'invio alla del modello CAI che costituiva l'unica fonte di prova del sinistro. CP_1
1.2. – Avverso tale decisione, ha proposto appello il il quale ha chiesto di Pt_1 accogliere l'originaria domanda risarcitoria, eccependo che:
- la dinamica del sinistro descritta con l'atto introduttivo (violento tamponamento subito dall'attore, a bordo della , assicurata , intorno CP_3 CP_1
alle ore 22:00 del 17.7.2019, in Via G. Rossini a Rende, nei pressi dei campi da tennis, ad opera della TOJOTA condotta dal proprietario , Controparte_2
assicurata ) non era stata specificamente contestata dalla;
CP_4 CP_1
- il modello CAI prodotto in giudizio, firmato dalle parti, era stato ricevuto in data
19.7.2019 dall'agenzia presso cui era stata stipulata la polizza, la
[...]
che lo aveva tempestivamente Controparte_5
trasmesso alla , la quale aveva aperto la pratica di gestione del CP_1
sinistro, dando incarico nella stata data del 19.7.2019 al proprio fiduciario
(perito industriale ) di ispezionare il veicolo assicurato e Persona_1 quantificare il danno (nella perizia si dava atto di “ ”); Parte_2
- non vi era alcun motivo ostativo all'applicazione della presunzione di cui all'art. 143, 2° comma, Cod. Ass., non superata da elementi contrari;
- in ogni caso, era stato prodotto nel fascicolo di parte attrice anche il verbale redatto dal personale del 118 che era intervenuto immediatamente sul luogo del sinistro;
- non vi erano motivi ostativi all'applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, per la prova di una responsabilità quantomeno paritaria nella determinazione del sinistro, posto che comunque il verificarsi del sinistro non era stato contestato;
2 - l'assenza di accertamenti clinici strumentali oggettivi non impedisce la valutazione del danno biologico, considerato la persistenza del dolore all'emicostato verificato in struttura ospedaliera il 5.11.2019 in capo all'attore, persona fragile di 79 anni, a distanza di circa tre mesi dal sinistro.
1.3. – Si è opposta la la quale ha innanzitutto Controparte_1
rilevato che, nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, aveva mosso contestazioni specifiche alla ricostruzione formulata dall'attore nel libello introduttivo.
Ha, quindi, sottolineato che parte attrice non aveva assolto al suo onere probatorio.
Ha, infine, evidenziato che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, svolgeva la sua funzione sussidiaria quando le risultanze probatorie non consentivano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti avesse cagionato l'evento dannoso, mentre, nel caso di specie, mancava la prova dell'an, come correttamente evidenziato dal primo giudice.
1.4. – rimasto contumace nel primo grado di giudizio, non si è Controparte_2
costituito neanche in appello.
2. – Ciò posto, l'impugnazione è parzialmente fondata.
2.1. – Il primo giudice ha erroneamente ritenuto non provato il sinistro dedotto da parte attrice.
Invero, sul modello CAI (compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti) prodotto in primo grado è presente il timbro della Controparte_5
agente per quanto dedotto dall'appellante senza ricevere
[...] CP_1
contestazioni dalla . CP_1
Dunque, l'attore non si è tenuto nel cassetto il modello CAI, ma lo ha consegnato ad un agente ben prima di proporre il presente giudizio. CP_1
Inoltre, nella perizia espletata sui danni al veicolo, il fiduciario
[...]
, perito industriale , ha dato atto Controparte_1 Persona_1
innanzitutto che aveva ricevuto incarico il 19.7.2019, il giorno stesso della consegna del modello CAI all'agente e che veniva seguita la procedura CARD CP_1
(liquidazione a cura dell'impresa di assicurazione del veicolo danneggiato) per la presenza della ”, facendo chiaro riferimento al modello CAI Parte_2
sottoscritto da entrambe le parti.
3 In definitiva, deve ritenersi che il modello CAI è effettivamente pervenuto alla
. CP_1
Ricorre, quindi, la presunzione, prevista dall'art. 143, 2° comma, Cod. Ass. – non superata da elementi contrari di alcun tipo – di verificazione del sinistro con le modalità descritte nel modulo, ossia mediante tamponamento della parte posteriore FIAT
PUNTO con la parte anteriore della TOJOTA.
Si aggiunge che, con la comparsa di costituzione della , effettivamente la CP_1
contestazione dell'an appare riferita non già alla insussistenza del sinistro e neppure alla dinamica di tamponamento, ma alla dedotta responsabilità esclusiva del conducente della . CP_6
Tale tamponamento, inoltre, innesca la presunzione de facto – neppure essa superata da elementi contrari – di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo investitore, proveniente da dietro, con conseguente esclusione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. (cfr., da ultimo, Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 18708 dell'1/7/2021).
In conclusione, quindi, il sinistro dedotto da parte attrice deve essere imputato alla responsabilità esclusiva del conducente della TOJOTA.
2.2. – Nondimeno, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non sono provati danni biologici permanenti, come evidenziato dal CTU dott. , in assenza di Per_2
accertamenti strumentali oggettivi.
Invero, ai sensi dell'art. 139, 2° comma, 2° periodo, Cod. Ass., “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Sussiste, invece, il danno biologico temporaneo, come condivisibilmente accertato dal
CTU, da liquidarsi ex art. 139 Cod. Ass., in complessivi € 649,07 – pari alla sommatoria di € 276,20 per giorni di invalidità temporanea al 100%, € 276,20 per 10 giorni al 50% ed € 96,67 per 7 giorni al 25% –, oltre interessi calcolati al tasso legale, sulla medesima somma, devalutata alla data dell'evento (17.7.2019), e, poi, rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza e, successivamente, sul totale così ottenuto
4 (capitale ed interessi), divenuto debito di valore dalla presente pronuncia fino al soddisfo.
Occorre, poi, aggiungere € 36,60 per la fattura del 18.9.2019 a titolo di spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU, da rivalutarsi, secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalla predetta data fino alla pubblicazione della sentenza, per un totale di €
43,22, oltre interessi legali dalla medesima data sulla somma originaria, rivalutata anno per anno, fino alla pubblicazione della sentenza e, successivamente, sulla totale ottenuto
(dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
2.3. – Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, occorre condannare CP_2
e della al
[...] Controparte_1 pagamento in solido di € 692,29 (pari alla sommatoria di € 649,07 per danno biologico temporaneo ed € 43,22 per spese mediche rivalutate), oltre interessi legali, da calcolarsi come già precisato, fino al soddisfo.
2.4. – L'accoglimento parziale (in minima parte) della domanda giustifica la compensazione delle spese per metà.
Per il resto, occorre condannare in solido le parti appellate al pagamento in solido, in favore dell'appellante (con distrazione al suo procuratore), del complessivo importo €
1.483,00 per compenso (oltre ed € 125,00 per contributo unificato e marca da bollo per il primo grado, rimborso forfettario, IVA e CPA), così calcolato:
- € 1.265,00 a titolo di compenso per il giudizio di primo grado (pari alla sommatoria di € 236,00, € 252,00, € 352,00 ed € 425,00, previsti dal DM 55/2014 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Giudice di Pace);
- € 1.701,00 a titolo di compenso per il giudizio di secondo grado (pari alla sommatoria di € 425,00, € 425,00 e € 851,00, previsti dal DM 55/2014 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale);
- il tutto ridotto della metà per la predetta compensazione parziale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
328/2021 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, appellata da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) condanna e la Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in solido di € 692,29, oltre interessi legali (da
[...]
calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di
Parte_1
b) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e, per il resto, condanna e la Controparte_2 Controparte_1 al pagamento in solido di € 1.483,00 per compenso ed € 125,00
[...]
per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di con distrazione al Parte_1
suo procuratore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 15 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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