Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 07/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, proposto da
Società Agricola il Roscio – Società a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Società Agricola Giangiacomi di Giangiacomi Giampaolo, Giangiacomi Diletta e Giangiacomi Dylan S.S. e Mengoni Valentina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del Decreto n. 226/CIM del 15/7/2024 del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC, avente ad oggetto Reg. (UE) 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) Bando Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori e interventi attivabili nel pacchetto (SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, azioni a), b) e d). DDD n. 672/ 2023 ss.mm. Domande non ammissibili” e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato, ivi incluso il “documento istruttorio”, l’“allegato A non Ammissibili bando SRE01.pdf (31 kb)”, nella parte in cui non ammette la domanda della ricorrente n. 75971 (n.11 dell’elenco), gli atti istruttori, tra cui check list e rapporto istruttorio informatizzato, i relativi esiti che hanno condotto all’adozione del predetto decreto di non ammissione, unitamente alla proposta di adozione di un atto relativo alle domande non ammissibili;
2) della nota prot 911876 del 15/7/24 (e pec di trasmissione1) della Giunta Regionale – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Struttura Decentrata Macerata, avente ad oggetto “completamento di Sviluppo Rurale 2023/2027 – SRE01.1 insediamento giovani agricoltori. Rif. CSR Marche 2023-2027 – intervento SRE01 – Aiuti per favorire l’insediamento di giovani agricoltori e il ricambio generazionale nelle imprese agricole marchigiane – Anno 2023 n. 672 – 19/10/2023 – Tipo: Decreto Registro: ASR. Rif. Domanda di aiuto n. 75971-0184375|14/02/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.20.20/2023/ASR170 rif.02084200431 – Società Agricola Il Roscio – Società a Responsabilità Limitata Semplificata. Comunicazione provvedimento di non ammissibilità (ex L. 241/90)” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la nota prot 641821 del 27/5/242 (0641821|27/05/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|P|300.20.20/2023/ASR|170) e relativa pec di trasmissione3 e Rif. Rapporto Istruttorio: 33151242|27/05/2024|ASR (di si ignora esatto contenuto), del verbale n. 10 del 10/07/2024 del CCM (Comitato Coordinamento di Misura), del documento n. T. 550898243 del 1/3/2024 estratto dal Registro imprese in data 01/03/2024, la nota prot 0373679 del 29/03/20244 e relativa pec di trasmissione (0373679|29/03/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|P|300.20.20/2023/ASR/170 - Richiesta di documentazione integrativa per la richiesta di per la domanda di aiuto nr. 75971 in ri...), se e qualora lesiva, seppur non espressamente richiamata nel provvedimento;
3) del verbale n. 10 del 10/7/2024 del CCM (Comitato Coordinamento di Misura) e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato, di cui si ignora l’esatto contenuto, noto in quanto riportato nella comunicazione del 15/7/24, di cui al punto sub 2);
4) del Decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese - SDA MC n. 227 del 15/7/24 di approvazione della graduatoria delle domande di sostegno e dei relativi allegati (allegato A graduatoria SRE01, allegato B elenco domande con contributo in “de minimis”), nella parte in cui non è stata inserita - tra le domande finanziabili, in quanto ritenuta non ammissibile - la domanda di aiuto della ricorrente n. 75971 del 14/2/24 – n. 11 dell’elenco (allegato A);
5) della lex specialis , se e qualora intesa in termini pregiudizievoli alla ricorrente, costituita da Bando (Allegato A Bando SRE01) e relativa modifica (DDD - Decreto del dirigente della direzione agricoltura e sviluppo rurale - n. 11 del 17/1/24 – proroga termini per presentazione domande, DDD n. 751 del 15/11/2023 – integrazioni e modifiche), Allegato B Adempimenti specifici per gli interventi attivabili nell’ambito del pacchetto giovani - All. 1 - produzioni-standard-2017-Marche - All. 2 PS Marche attività connesse - All. 3 Criteri di calcolo della dimensione economica - All. 4 Comuni per Aree Rurali - All. 5 Lavori rendicontati a SAL -All. 6 Completamento lavori - All. 7a Liberatoria intervento SRD01 SRD02 - All. 7b liberatoria Intervento SRD03 - All. 8 Dichiarazione sostitutiva Cert. Camerale - All. 9 Dichiarazione sost. fam. conviventi - All.10 PSA-Bando Giovani, Allegato 1- produzioni – standard – 2, di cui al DDD n. 751 del 15/11/2023, del PAC - Politica Agricola Comune 2023/2027, del Complemento di Sviluppo rurale della Regione Marche 2023-2027 (CSR), del PSC del PAC 2023/2027 e dell’allegato SRE - insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoli e avvio di nuove imprese rurali, solo e se qualore intese in termini lesivi per la ricorrente;
6) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e /o conseguente, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi il DDD n. 672/ASR del 19/10/23 di approvazione del bando annualità 2023, il Manuale delle procedure dell’AgD, la proposta di adozione avente ad oggetto “ Reg. (UE) 2021/2115 – completamento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) bando intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori e interventi attivabili nel pacchetto (SRD01 investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, SRD02 – investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, SRD03 – investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, azioni a), b), e d). DDD n. 672/2023 ss.mm. Domande non ammissibili ”, gli ulteriori atti e/o provvedimenti adottati successivamente alla graduatoria di interesse, gli atti istruttori e relativi esiti che hanno condotto all’approvazione della graduatoria di interesse, il DGR n. 1390 del 25/09/2023, con cui sono stati approvati i Criteri e le modalità attuative generali del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Marche (CSR) per l’Intervento SRE01 Insediamento giovani agricoltori ed interventi attivabili nel pacchetto (SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, azioni a, b, d);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale (DDD) n. 672 del 19/10/2023, la Regione Marche ha approvato il bando, annualità 2023, per l’intervento SRE01 “ Insediamento giovani agricoltori e interventi attivabili nel pacchetto ”, successivamente integrato con decreto n. 751 del 15/11/2024. Ai sensi dell’art. 2 del bando, detto investimento (SRE01) viene sostenuto attraverso un premio in conto capitale e la possibilità di attivare contestualmente, da parte dello stesso richiedente, più interventi a scelta tra SRD01 “ Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole ”, SRD02 “ Investimenti produttivi agricoli per l’ambiente, clima e benessere animale ”, SRD03 “ Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole azioni a) Agriturismo b) Agricoltura Sociale d) Trasformazione dei prodotti agricoli solo come imput ”, SRH01 “ Erogazione servizi di consulenza ”, SRH03 “ Formazione degli imprenditori agricoli ”.
La Società Agricola ricorrente ha presentato domanda di aiuto n. 75971 per il completamento di sviluppo rurale 2023/2027 SRE01.1 – insediamento giovani agricoltori. Espletata l’istruttoria, con nota prot. 0641821 del 27/5/2024, trasmessa tramite SIAR, è stata comunicata al richiedente la non ammissibilità della domanda, in quanto “ il giovane imprenditore che richiede l’insediamento come capo azienda (amministratore unico), al momento della presentazione della domanda, non è titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria, così come previsto al par.5.1.1 secondo capoverso, punto 3) del bando ”.
Pervenuta richiesta di riesame, con decreto n. 226 del 15/7/2024, previo parere del CCM, è stata definitivamente confermata l’inammissibilità della domanda di aiuto.
Avverso detto ultimo provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, la ricorrente è insorta con il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
- con riferimento al provvedimento di non ammissione, violazione e falsa applicazione del bando e del Regolamento europeo n. 2021/2115, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà;
- in subordine, qualora la non ammissione fosse conseguenza del bando, violazione e falsa applicazione del Regolamento europeo n. 2021/2115, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà sotto altri profili.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, la Regione Marche e AGEA.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2024, su istanza della ricorrente, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive ai fini di una trattazione del merito.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Con un primo gruppo di censure, la ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento di non ammissione per differenti ragioni. Le doglianze non meritano condivisione.
La domanda è stata ritenuta non ammissibile in quanto la richiedente non avrebbe soddisfatto il requisito previsto dal paragrafo 5.1.1, secondo capoverso, punto 3, del bando (Socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria), dal momento che la signora ES AM, da visura camerale, è risultata titolare di diritti su azioni o quote societarie per il 49% della ditta, dunque non tali da assicurarle la maggioranza in assemblea. L’Amministrazione ha altresì ritenuto non valido il patto parasociale stipulato in data 13 febbraio 2024, ovvero il giorno precedente alla presentazione della domanda di aiuto) e prodotto solo in fase di integrazione documentale (con cui il socio IO EP si è impegnato a trasferire alla socia AM ES una quota pari al 5% del proprio capitale), non essendo tale documento idoneo ad assolvere agli obblighi imposti dalla lex specialis : dal combinato disposto delle previsioni del bando di cui al paragrafo 5.1.1, secondo capoverso, punto 3 appena richiamato e di cui al paragrafo 5.1.2, secondo il quale le informazioni aziendali sarebbero state desunte dalle rispettive fonti di certificazioni del dato, tale patto non poteva essere preso in considerazione in quanto non registrato e non risultante dalla visura della camera di commercio.
2.1.1. Ciò premesso, con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del principio del soccorso istruttorio, non avendo l’Amministrazione consentito al beneficiario di provvedere alla registrazione del patto sociale del 13 febbraio 2024.
In proposito si osserva, innanzitutto, che la lex specialis pone chiaramente, a pena di inammissibilità, il requisito della titolarità di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria e, altrettanto chiaramente, richiede che le informazioni aziendali siano desunte da fonti di certificazioni del dato; era quindi onere della ricorrente allegare, al momento della presentazione della domanda, tutta la documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti di regolarità. In secondo luogo, giova ricordare che, per principio giurisprudenziale pacifico, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis , una dichiarazione o documentazione conforme al bando (TAR Basilicata Potenza, sez. I, 24 ottobre 2024, n. 532). Il soccorso istruttorio, per essere legittimamente esercitato, presuppone che la carenza documentale abbia ad oggetto un fatto, una qualità, ecc., la cui preesistenza rispetto al termine di presentazione di tale documentazione sia inequivocabile o facilmente comprovabile, divenendo, in caso contrario, una forma di illegittima integrazione di qualità e requisiti partecipativi (Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8047; TAR Sicilia Catania, sez. I, 29 luglio 2024, n. 2739); il rimedio, infatti, ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4122).
Nel caso di specie, il patto parasociale è stato presentato dalla ricorrente solo dopo la comunicazione di inammissibilità della domanda di aiuto; esso ha la forma di una scrittura privata semplice e non è possibile attribuirgli una data certa, non essendo comprovato da una fonte ufficiale. Peraltro, dal patto si ricava che il signor IO EP si è impegnato a trasferire una quota pari al 5% del capitale in favore della socia AM ES, ma dalla visura camerale risulta che il signor IO è proprietario solo di una quota di capitale pari al 1%, con la conseguenza che il suo impegno non è rilevante. Non ha dunque errato l’Amministrazione nel non consentire il soccorso istruttorio, atteso che la registrazione postuma del patto parasociale sarebbe valsa come formazione dell’atto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Il motivo è quindi infondato.
2.1.2. Del pari infondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente assume la irrilevanza della mancata trascrizione del patto sociale, essendo previste forme di pubblicità esclusivamente per le società quotate in borsa. Al riguardo è sufficiente osservare che è la lex specialis a richiedere espressamente che le informazioni aziendali siano desumibili da fonti di certificazione del dato; la ratio della prescrizione è chiara e mira a garantire all’Amministrazione certezza di informazioni al fine di una corretta gestione delle risorse pubbliche.
2.1.3. Neppure il terzo motivo può essere condiviso, dal momento che l’art. 5.1.1, del bando, nell’elencare le condizioni di ammissibilità dell’aiuto, prevede, tra i requisiti dei giovani imprenditori richiedenti che devono sussistere al momento della domanda, quello di essere “ insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da non più di 24 mesi. A tal fine la data di riferimento è costituita dalla data di iscrizione alla CCIAA per le ditte individuali e di acquisizione della qualifica di amministratore nel caso di insediamento in società già iscritte nella sezione speciale “imprese agricole” (C01) ” (primo capoverso, punto 2). La medesima disposizione precisa che, per primo insediamento in qualità di capo dell’azienda, si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un’impresa agricola in qualità di: (tra l’altro) “ socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria ” (secondo capoverso, punto 3). Entrambi i requisiti (amministratore unico e titolarità di quote di capitale sufficiente a garantire la maggioranza in assemblea sia ordinaria che straordinaria), quindi, devono coesistere.
2.1.4. Infine, la lex specialis non è sproporzionata né illogica o irrazionale, essendo perfettamente aderente alla finalità perseguita, che è quella di favorire i giovani agricoltori in grado di apportare alla produzione agricola idee imprenditoriali innovative e di finanziare progetti che offrano garanzia di serietà. L’eccessiva e ingiustificata compressione dell’autonomia privata, oltre a non sussistere, non è dimostrata. Al contrario, la lex specialis non introduce oneri ulteriori e sproporzionati a carico dei partecipanti, ma contiene prescrizioni conformi e funzionali alle finalità perseguite. Ne è riprova il fatto che un comportamento più accorto e diligente da parte della ricorrente riguardo ai propri oneri di allegazione in fase di presentazione della domanda avrebbe probabilmente condotto l’Amministrazione ad una differente decisione.
Anche l’ultimo motivo del primo gruppo di censure è, quindi, infondato.
2.2. Con il secondo gruppo di censure la ricorrente lamenta, in subordine, l’illegittimità della lex specialis per violazione del Regolamento EU 2021/2115. Neppure tali doglianze possono essere condivise.
In primo luogo, si osserva che non corrisponde al vero l’assunto secondo cui “ la previsione (per come ex adverso invocata) contrasta con quella unionale e con le stesse previsioni del PAC 2023/2027 (nonché del relativo PSP), nella parte in cui ha ricondotto il potere dell’Amministratore alla sola maggioranza di quote societarie e non ha riconosciuto il patto parasociale come elemento decisivo, ai fini della determinazione del controllo della società di capitale ” (cfr., pagg. 15-16 del ricorso), dal momento che, come sopra chiarito, il patto parasociale prodotto dalla ricorrente è stato ritenuto non idoneo non quale tipologia di documento in sé, ma per l’impossibilità di attribuirgli valenza ufficiale e per l’incertezza degli obblighi con esso assunti. La Regione, in altri termini, non ha escluso la possibilità, in astratto, di ricorrere al patto parasociale per dimostrare il possesso del requisito, ma ha ritenuto che quello presentato dalla ricorrente non fosse idoneo per le ragioni ampiamente esposte. Non colgono dunque nel segno le doglianze volte a contestare l’irrazionalità delle previsioni del bando rispetto alla disciplina del PSC/PAC 2023-27.
Val la pena di aggiungere, che, per quanto attiene alla definizione di giovane agricoltore contenuta nel par. 4.1.5 del PSP (“ esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale …”), essa è sicuramente la base, rispetto alla quale le Regioni ben potevano stabilire condizioni più restrittive. Nella scheda relativa all’intervento SRE01 si legge (pag. 3305) “ C04: si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore. Condizioni ulteriori per l’insediamento possono essere previste dalle singole regioni e province autonome sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche ”; nella successiva tabella, con riferimento alla Regione Marche, si legge (pag.3308) “ il giovane deve detenere il pieno potere decisionale sia per la gestione ordinaria che straordinaria dell’azienda ” (cfr., all. n. 10 della Regione).
Le medesime disposizioni sono previste nel CSR confluito nel piano di programmazione nazionale, che, a pag. 60, stabilisce: “ esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale …”, non escludendo quindi la possibilità di prevedere percentuali maggiori, e, a pag. 204: “ il giovane deve detenere il pieno potere decisionale sia per la gestione ordinaria che straordinaria dell’azienda ” (cfr., all. n. 11 della Regione).
Da quanto sopra riportato emerge come le previsioni del bando non si pongano in contrasto con quelle del PSP, del CSR e del Regolamento UE.
2.3. Per tutto quanto innanzi, il ricorso è infondato e va respinto.
4. Gli aspetti peculiari della vicenda e della controversia giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO