Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1805 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GRUPPU SO ANGELO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO:indennità di malattia
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 24/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 26/10/2024, ha evocato Parte_1
in giudizio l' , contestando il provvedimento dell'ente del 13/05/2023 che ha CP_1
ritenuto non indennizzabile la malattia per assenza ingiustificata a visita medica di controllo domiciliare, chiedendone l'annullamento e dichiararsi il diritto alla relativa indennità per il periodo dal 16/3/2023 al 20/7/2023.
L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto dichiarasi il ricorso inammissibile e nel merito ne ha chiesto il rigetto, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per prescrizione
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Nel merito, si osserva: ai fini del decidere va richiamata la normativa di riferimento,che è contenuta nell'art. 5, comma 14 del D.l. 12 settembre 1983 n.496, convertito con modificazioni dalla legge n.638 del 1983, secondo cui “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Il ricorrente non è risultato assente alla visita di controllo del 13/05/2024, poichè, come emerge dalla comunicazione dell' , a mezzo sms del 12/3/2024, il cui contenuto CP_1
non è stato contestato, emerge che il medico incarico non riuscì nell'individuazione della abitazione di fruizione del periodo di malattia da parte del ricorrente.
In assenza , quindi, di una attività amministrativa idonea di ricerca del ricorrente al fine di procedere ai controlli di legge, senza che sia stata sollevata questione in ordine alla regolare comunicazione del luogo di fruizione della malattia (peraltro risultante dai certificati: via per camporeale n. 158, Alcamo), deve ritenersi che non sia configurabile la fattispecie di assenza alla visita di controllo, idonea a determinare la sanzione delle perdita dell'indennità.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia per il periodo di cui in motivazione;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 1500,00 oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente,con distrazione al procuratore.
Trapani, 24/05/2025 Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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