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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/07/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente rel Dott. Anna Bora Consigliere Dott. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento R.G. n. 566/2025 promosso da (C.F ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paola Torresi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, a Macerata, Via Annibali 15
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Monica Attili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Macerata, C.so Cavour 29
APPELLATA PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 345/2025 emessa dal Tribunale di Macerata in data 08.05.2025, pubblicata il 09.05.2025 e notificata il 15.05.2025 CONCLUSIONI Dell'appellante: “Riformare la sentenza impugnata in punto ai motivi sopra evidenziati. In particolare: ridurre l'assegno di mantenimento per entrambi i figli ad € 800,00 mensili, ovvero confermare la somma di € 1.000,00 come corrisposta prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, ancorché rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
rigettare ovvero, in subordine, ridurre
1 proporzionalmente l'assegno divorzile disposto a favore della signora CP_1
in misura di € 250,00; compensare e/o ridurre le spese di
[...] primo grado poste a suo carico in misura proporzionale all'effettiva soccombenza. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado mediante trasmissione da parte della Cancelleria Civile del Tribunale di Macerata. Con vittoria nelle spese del presente giudizio d'appello”.
Dell'appellato: “Piaccia all'Illma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa di costituzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente qui richiamato e trascritto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello ex adverso formulato in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge”
Dell'intervenuta Procura Generale: ”Chiede il rigetto dell'appello presentato”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 345/2025 pubblicata il 9.5.2025 , dato atto che con sentenza non definitiva era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Controparte_1 Parte_1 cosi disponeva:
- statuiva l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore Persona_1
e ne disponeva il collocamento presso la madre;
- disponeva che le modalità di frequentazione del padre fossero rimesse alla volontà del figlio;
- revocava l'assegnazione della casa coniugale ad Controparte_1
- poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli (nata (nato il [...]) versando, in favore Per_2 Per_1 di l'importo di € 750,00 per ciascun figlio, oltre Controparte_1 ri
- accoglieva la domanda di corresponsione di un assegno di divorzio formulata da e per l'effetto poneva a carico di Controparte_1 Parte_1
l'o segno di € 250,00 oltre rivaluta
- condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta pello il il quale contesta l'importo Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, chiedendone la riduzione a € 1.000,00, come statuito in sede di separazione consensuale, con compensazione e/o riduzione delle spese di lite. Deduce inoltre la mancanza dei presupposti per la somministrazione in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile, per il quale chiede la revoca o in subordine la riduzione. La costituitasi, contesta l'impugnazione, evidenzia la riacquisita CP_1 dis della casa coniugale in capo all'appellante e rileva che questi percepisce diversi redditi, non desumibili dalla dichiarazione dei redditi, oltre alla titolarità di strumenti di investimento che gli garantiscono cedole, dividendi e premi con frequenza trimestrale.
2 Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di gravame l'appellante censura la statuizione circa l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli deducendo la contraddittorietà o carenza di motivazione. Rileva che la corresponsione dell' assegno di mantenimento nella misura stabilita dal primo giudice di € 1.500,00, a fronte di una entrata mensile netta di € 1.900,00, grava pesantemente sul suo bilancio;
evidenzia inoltre di sostenere interamente le spese per l'attività agonistica di nuoto di e di contribuire per il 50% alle spese straordinarie Per_1 per entrambi i figli. Rileva inoltre che la percepisce l'assegno unico INPS (€ 378,00 circa), CP_1 un assegno di invalidità di circa € 2.322,18 l'anno ed un reddito mensile di circa
€ 400,00 per lavoro da dipendente c/o la Asur Macerata, con contratto a tempo determinato, essendo inserita in lista protetta.Precisa che l'appellata ha beneficiato di € 11.000,00 quale contributo CRAS (indennità economica erogata ai nuclei familiari danneggiati dal sisma) pur essendosi trasferita, subito dopo la separazione, a casa dei suoi genitori. Le censure sollevate dall'appellante, in quanto strettamente connesse, vanno unitariamente esaminate. Secondo il consolidato indirizzo della S.C. va disposta la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli quando, come nel caso di specie, l'affidamento condiviso preveda il collocamento prevalente presso uno dei genitori.Il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui ed avendo il generale onere di organizzazione delle diverse esigenze dei figli, avrà infatti necessità di gestire il contributo al mantenimento da parte dell'altro coniuge, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti ed all'acquisto di beni durevoli, che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (Cass.23411 del 2009). Nel caso di specie i figli, come risulta dagli atti di causa, a far data dalla separazione dei genitori (2018) non hanno mai pernottato presso il padre ed è sostanzialmente incontroverso che tutte le spese ordinarie sono a carico della madre collocataria. Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve osservarsi, da un lato, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori e dall'altro tenere conto che l'obbligo di mantenimento del minore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (Cass.16739 del 2020; Cass. 21273 del 2013). Ciò posto ed effettuata la necessaria valutazione comparativa della situazione economica dei coniugi va anzitutto considerata l'attività professionale di medico veterinario svolta dell'appellante il quale svolge un'intensa attività professionale e di consulenza intrattenendo in particolare un rapporto convenzionato con la
3 AST quale specialista ambulatoriale. L'appellante ha inoltre la disponibilità di un'auto e di una moto ed è titolare di diversi beni immobili. Dagli estratti conto prodotti risulta inoltre che il è titolare di titoli ed altri investimenti che Parte_1 producono ulteriore reddito in suo favore. Va inoltre evidenziata la limitata attendibilità delle dichiarazioni dei redditi, considerata l'attività di libero professionista svolta dall'appellante. L'appellata, di contro, affetta da invalidità civile in misura del 75% è titolare di un modesto reddito di annuo di 6.784,00 € e la sua capacità lavorativa risulta limitata dalle sue condizioni di salute e conseguente necessità di cure mediche ed assistenza. A ciò si aggiunga che il è rientrato nella disponibilità della casa Parte_1 familiare mentre la dovrà sostenere le spese di locazione di un CP_1 immobile adeguato a sigenze dei figli. Considerate dunque le fondamentali esigenze dei figli, l'una già maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e l'altro diciassettenne, considerato il loro tempo di permanenza presso la madre, la loro età e considerati i rispettivi redditi dei genitori, ad avviso del Collegio va leggermente ridotto l'ammontare dell'assegno stabilito dal primo giudice a carico dell'appellante, che può determinarsi in complessivi 1.400,00 €, con decorrenza del minor importo dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza. Con il terzo motivo, l'appellante censura la statuizione di condanna alla corresponsione dell'assegno divorzile. Egli lamenta che il primo giudice non ha tenuto in debita considerazione le somme percepite dalla vale a dire CP_1
€ 300,00 circa come titolare di assegno di invalidità In 0,00 come lavoratrice dipendente presso la Asur di Macerata, con contratto a tempo determinato. Deduce che la moglie è in grado di svolgere attività lavorativa, compatibile con le sue condizioni fisiche, e che il Tribunale ha omesso di considerare il potenziale beneficio costituito dal titolo di studio perseguito dall'ex coniuge e la possibilità della stessa di poter ricercare un lavoro idoneo alle sue capacità. Le censure sollevate dall'appellante non meritano accoglimento. L' attribuzione dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare , alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass. n.21926 del 2019). Orbene, nel caso di specie, è incontroversa la sussistenza di un rilevante squilibrio tra la situazione economica e patrimoniale delle parti. Si osserva al riguardo, che l' si è pacificamente dedicata in costanza di matrimonio CP_1 alla cura ed ass i figli ed a far fronte alle esigenze familiari, consentendo che il marito si impegnasse nella propria attività professionale. Anche sotto il profilo assistenziale, va posta in rilievo, da un lato la già menzionata disparità reddituale e di capacità economica tra i coniugi, dall'altro le condizioni di salute dell'appellata; va comunque evidenziato il fatto che la stessa non sia rimasta inerte ma abbia conseguito la laurea in giurisprudenza e da ultimo ottenuto un impiego presso l'Asur.
4 Sussistono dunque i presupposti per l'assegno divorzile, che, ad avviso del collegio, va mantenuto nella misura di 250,00 € indicata dal primo giudice. Quanto alla regolazione delle spese di lite, i limiti di accoglimento del gravame e la maggiore soccombenza dell'appellante implicano la condanna dell'appellante medesimo alla refusione delle spese di entrambi i gradi, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.345/25 del Tribunale di Macerata pubblicata il 9 maggio 2025, così dispone:
- Pone a carico del contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_2
determinato in complessivi € 1.400,00, da corrispondere alla Per_1 entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale CP_1
ISTAT;
- Pone a carico del l'assegno divorzile di euro 250,00 al mese, da Parte_1 versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ufficiali Istat.
- Condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi Parte_1
i gradi, che determina, quanto al primo grado nella misura stabilita dal primo giudice e quanto al presente grado in 3.400,00 € di cui a 100,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
- Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente est. Dott. Guido Federico
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