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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
IL Tribunale, riunito in camera di conIGlio, così composto:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice
dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4936/2023 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Vito Continisio e Ranaldi Noemi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Elvira Giosi;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20-12-2023, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
con una relazione more uxorio dalla quale, in data 05.05.2017, è nata a [...] la Controparte_1
figlia , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando Persona_1
disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione della minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo mantenimento.
Successivamente alla notificazione del ricorso, il 25-09-2024 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato il raggiunto accordo tra le parti in merito all'oggetto di causa e ha depositato l'accordo sottoscritto da entrambe le parti.
In pari data il 25-09-2024 si è costituito in giudizio il resistente, riportandosi integralmente alle condizioni dell'accordo raggiunto e chiedendo la pronuncia del Tribunale in senso conforme ad esso.
All'udienza del 28-10-2024, sostituita con il deposito di note scritte su richiesta delle parti, i difensori hanno precisato le conclusioni, insistendo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minore alle condizioni concordate.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) La figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento presso la madre presso l'abitazione sita in MB BI (Rm), Parte_1
via dei Cerasari 81;
b) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze di vita e di studio della stessa. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche a causa dei turni di lavoro dello stesso, purché sempre concordate tra i genitori:
- il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00; a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 19.00 con pernotto presso la casa paterna (con impegno di entrambi i genitori a comunicare per tempo, all'altro, eventuali variazione dei predetti orari); per n. 2 settimane durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per n. 3 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del papà e delle festa del papà (così come saranno trascorsi con la mamma, il compleanno di questa e la festa della mamma);
- il giorno del compleanno della figlia dovrà essere festeggiato tutti assieme, ove possibile ed in base a condizioni oggettive, altrimenti con il criterio dell'alternanza annuale;
-resta inteso che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ove la minore si trovi in vacanza e/o per soggiorni fuori, cercando di rimanere sempre reperibili telefonicamente;
c) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento di , un assegno di mantenimento mensile pari ad € 350,00 Persona_1
(trecentocinquanta,00) mentre la percezione dell'assegno unico sarà ripartita al 50% tra i genitori che dovranno collaborare per la presentazione della domanda annuale presso gli uffici preposti;
d) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra che eventualmente si renderanno necessarie per la minore, quali spese che non necessitano di previo accordo tra i genitori, mentre per quelle che necessitano di accordo preventivo, resteranno a carico del genitore che le ha sostenute, qualora l'altro comunichi per iscritto (per mail) il dissenso entro due giorni dalla comunicazione da parte del genitore che intenda sostenere quella determinata spesa;
viceversa, ossia in caso di mancato dissenso, rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50%; le spese extra saranno disciplinate secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Tivoli del
29/10/2018, del quale ciascun genitore ha ricevuto copia e che qui si intende integralmente trascritto;
e) le utenze domestiche afferenti all'abitazione sita in MB BI (Rm) resteranno ad esclusivo carico della IG.ra ; Parte_1
f) il IG. si impegna a versare il 50% della retta mensile di uno sport che voglia Controparte_1
praticare la figlia minore attualmente la minore frequenta il corso di equitazione, ma se la Per_1
minore dovesse manifestare interesse nel voler praticare un altro sport aggiuntivo, il IG. si CP_1 renderà disponibile a versare il 100% della retta mensile per tale sport “aggiuntivo”, restando obbligata la IGnora al versamento del 100% della retta relativa all'equitazione. Qualora, Pt_1 invece, l'equitazione, rimanga l'unico sport praticato, il IG. verserà il 50% della retta CP_1
mensile. Se in futuro, dovesse essere praticato un solo sport dalla minore, i genitori si impegnano a versare il 50% della retta mensile dovuta.
g) le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
h) per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle eIGenze della minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il [...], alle Persona_1
condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva punti da a) a h), da intendersi qui integralmente trascritti;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di conIGlio telematica del giorno
20-12-2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
IL Tribunale, riunito in camera di conIGlio, così composto:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice
dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4936/2023 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Vito Continisio e Ranaldi Noemi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Elvira Giosi;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20-12-2023, , premesso di aver intrattenuto Parte_1
con una relazione more uxorio dalla quale, in data 05.05.2017, è nata a [...] la Controparte_1
figlia , riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito l'intestato Tribunale domandando Persona_1
disciplinarsi il regime di affidamento e stabilirsi le modalità di frequentazione della minore con i genitori, oltre che il contributo economico per il suo mantenimento.
Successivamente alla notificazione del ricorso, il 25-09-2024 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato il raggiunto accordo tra le parti in merito all'oggetto di causa e ha depositato l'accordo sottoscritto da entrambe le parti.
In pari data il 25-09-2024 si è costituito in giudizio il resistente, riportandosi integralmente alle condizioni dell'accordo raggiunto e chiedendo la pronuncia del Tribunale in senso conforme ad esso.
All'udienza del 28-10-2024, sostituita con il deposito di note scritte su richiesta delle parti, i difensori hanno precisato le conclusioni, insistendo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della minore alle condizioni concordate.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) La figlia minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento presso la madre presso l'abitazione sita in MB BI (Rm), Parte_1
via dei Cerasari 81;
b) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze di vita e di studio della stessa. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche a causa dei turni di lavoro dello stesso, purché sempre concordate tra i genitori:
- il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00; a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17.00 fino alla domenica alle ore 19.00 con pernotto presso la casa paterna (con impegno di entrambi i genitori a comunicare per tempo, all'altro, eventuali variazione dei predetti orari); per n. 2 settimane durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per n. 3 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del papà e delle festa del papà (così come saranno trascorsi con la mamma, il compleanno di questa e la festa della mamma);
- il giorno del compleanno della figlia dovrà essere festeggiato tutti assieme, ove possibile ed in base a condizioni oggettive, altrimenti con il criterio dell'alternanza annuale;
-resta inteso che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ove la minore si trovi in vacanza e/o per soggiorni fuori, cercando di rimanere sempre reperibili telefonicamente;
c) il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento di , un assegno di mantenimento mensile pari ad € 350,00 Persona_1
(trecentocinquanta,00) mentre la percezione dell'assegno unico sarà ripartita al 50% tra i genitori che dovranno collaborare per la presentazione della domanda annuale presso gli uffici preposti;
d) saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra che eventualmente si renderanno necessarie per la minore, quali spese che non necessitano di previo accordo tra i genitori, mentre per quelle che necessitano di accordo preventivo, resteranno a carico del genitore che le ha sostenute, qualora l'altro comunichi per iscritto (per mail) il dissenso entro due giorni dalla comunicazione da parte del genitore che intenda sostenere quella determinata spesa;
viceversa, ossia in caso di mancato dissenso, rimarranno a carico di entrambi nella misura del 50%; le spese extra saranno disciplinate secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Tivoli del
29/10/2018, del quale ciascun genitore ha ricevuto copia e che qui si intende integralmente trascritto;
e) le utenze domestiche afferenti all'abitazione sita in MB BI (Rm) resteranno ad esclusivo carico della IG.ra ; Parte_1
f) il IG. si impegna a versare il 50% della retta mensile di uno sport che voglia Controparte_1
praticare la figlia minore attualmente la minore frequenta il corso di equitazione, ma se la Per_1
minore dovesse manifestare interesse nel voler praticare un altro sport aggiuntivo, il IG. si CP_1 renderà disponibile a versare il 100% della retta mensile per tale sport “aggiuntivo”, restando obbligata la IGnora al versamento del 100% della retta relativa all'equitazione. Qualora, Pt_1 invece, l'equitazione, rimanga l'unico sport praticato, il IG. verserà il 50% della retta CP_1
mensile. Se in futuro, dovesse essere praticato un solo sport dalla minore, i genitori si impegnano a versare il 50% della retta mensile dovuta.
g) le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
h) per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età e delle eIGenze della minore, le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
La natura della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della minore, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, visti gli artt. 337 bis e segg. c.c., così provvede:
- Dispone l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il [...], alle Persona_1
condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti indicate in parte motiva punti da a) a h), da intendersi qui integralmente trascritti;
- Dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore di cui all'accordo depositato in atti.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di conIGlio telematica del giorno
20-12-2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa Francesca Iaconi