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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 430/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: residente a Parte_1 C.F._1
IA (RE) e detenuto presso la Casa di Reclusione di Asti sita in Loc. Quarto Inferiore 266 rappresentato e difeso dagli Avv. Iside B. Storace e Enrico Miroglio Remondino
Contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in Via Della Previdenza
Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Valeria Giroldi e Giuseppe Basile
In punto a: pagamento NASPI
FATTO E DIRITTO
Con il presente giudizio in riassunzione il ricorrente chiede accogliersi le Parte_1
seguenti conclusioni:
“Dichiarare il diritto del sig. alla percezione dell'indennità di Parte_1
disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 c.1 D. Lgs. 150/2015 e conseguentemente condannare l' ad erogare allo stesso la prestazione nella misura e con la CP_1
decorrenza di legge, oltre arretrati con interessi dalla scadenza al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
Il Sig. detenuto presso la Casa Circondariale di Asti espone di aver Parte_1 lavorato “tra il 22.1.2024 ed il 23.3.2024” alle dipendenze del presso la Controparte_2
Casa di Reclusione di Asti, quale lavoratore “intramurario”.
“Nei quattro anni antecedenti la presentazione della domanda di disoccupazione il ricorrente ha maturato oltre 31 settimane di contribuzione per il lavoro prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia come da estratto contributivo aggiornato a seguito di segnalazione CP_1
contributiva del 5.7.2024 (doc.
4-segnalazione contributiva)” – si legge in ricorso, “ed essendo in possesso di tutti i requisiti lavorativi e contributivi previsti ex art. 3 D. Lgs. 22/2015 in data
12.4.2024 il sig. ha presentato domanda di indennità NASpI, ma l'istanza è stata Parte_1 respinta poiché lo stesso avrebbe “una qualifica diversa da quella di operaio, impiegato o quadro”
(doc.
4-ricevuta presentazione domanda NASpI del 12.4.2024; doc.
5-reiezione del CP_1
3.5.2024)”.
A seguito della reiezione il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Asti, che ha deliberato (a maggioranza) l'accoglimento del ricorso, ma il CP_1
Direttore della Sede ha espresso il proprio dissenso, sicché la questione è stata demandata al
Comitato Amministratore Centrale Gestione Fondo Lavoratori Dipendenti ex art. 46 c.9 L.88/89.
Con provvedimento del 25.9.2024 il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha annullato la precedente decisione del Parte_2
rilevando:
-che la citata giurisprudenza di Cassazione farebbe riferimento esclusivamente alle ipotesi di cessazione dell'attività lavorativa determinate da scarcerazione, non potendo quindi applicarsi alla fattispecie del sig. ; Parte_1
-che il sig. non avrebbe comunque maturato il requisito contributivo richiesto ex Parte_1
art.3, c.1, lett b) d. Lgs. 22/2015 per accedere alla prestazione NASpI (doc.
8-delibera Comitato
Centrale del 25.9.2024).
Da qui il presente ricorso, nel quale il ricorrente confuta le tesi ed insiste per il CP_1
riconoscimento della prestazione.
Pag. 2 di 6 Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di memoria CP_1
difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.
Non necessitando attività istruttoria, a seguito di discussione orale delle parti, è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge.
Il ri corso è fondato e va accol to.
Anche nell a propri a m emori a di costi tuzi one, -sposando l e t esi del CP_1
Comitato Ammi nist ratore C ent rale Gesti one Fondo Lavoratori Di pendenti - riti ene erronea la ri chiesta del ri corrent e per le seguenti motivazioni :
1.“È stata effettuata istruttoria e risulta non avere acquisito il diritto alla prest azione (m eno di 13 set tim ane nel quadri enni o).
2.Trattandosi inoltre di l avoratori che hanno svolto atti vità in regim e di detenzione, vige il seguente principio: l'indennità Naspi non spetta ai soggetti det enuti in istit ut i penit enzi ati che svolgano atti vit à alle di pendenze dell'amministrazione penitenziaria, Messaggio 909/2019; l'eventuale CP_1
scarcerazione non può es sere assimil at a ad una delle cause di cessazi one del rapporto di lavoro cui segue lo st ato di di soccupazi one invol ontari a, così com e da ultimo disciplinato dall'articolo19del decreto legislativo 150/2015” .
Con riguardo al primo elemento (requisiti, anzianità assicurativa), l'art 3 comm a 1 l ett. b) del D. Lgs . 4/ 3/2015 n. 22 così dispone:
1. La NASpI è riconosci ut a ai lavoratori che abbi ano perduto invol ont ariam ente l a propri a occupazi one e che presenti no congi unt am ent e i seguenti requi siti:
a) si ano in st ato di disoccupazi one ai sensi dell'arti colo 1, comma 2, l ett era c), del decreto legisl ativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifi cazi oni;
b) possano far val ere, nei quatt ro anni precedent i l 'ini zio del peri odo di disoccupazione, alm eno tredici s ettim ane di contri buzione.
L'Istituto argomenta che i quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione siano da int endersi quali anni sol ari precedent i: pert ant o (essendo pacificamente documentato che l'inizio del periodo di disoccupazione sia a decorrere dal 24.3.2024, tanto che l a domanda di disoccupazione è dat at a al
12.4.2024) gli anni da t enere in considerazione sarebbero il 2023, il 2022, il 2021
Pag. 3 di 6 ed il 2020; ciò perché, in tesi , “La norma parla di “anni precedenti”, non di CP_1 periodo precedente alla disoccupazione”.
La l ettura norm ati va ed il conseguente calcolo propost i da sono CP_1
infondati.
E' pacifico infatti che una lettura in buona fede della norma deve condurre a ritenere che il quadriennio precedente all'inizio del periodo di disoccupazione sia da calcolarsi a ritroso a decorrere dall'inizio del periodo di disoccupazione, e pert anto, nel caso i n es am e, nel quadri ennio che va a rit roso dal 24/ 3/2024, quindi che scade il 23/3/ 2020 (t anto risulta anche consult ando il port al e CP_1 all'indirizzo https:/ /www.inps.it/i t/it/inps Email_1
dom ande -frequent i-s ulla -nas pi.ht ml).
Nei quatt ro anni ant ecedenti la present azione della dom anda di disoccupazione il ricorrent e ha m aturat o olt re 31 settim ane di cont ribuzi one per il l avoro prest ato all e dipendenze del Minist ero dell a Giustizi a come da est ratt o contri buti vo CP_1
aggiornato a s eguito di s egnalazi one contributi va del 5.7.2024 (doc.
4 - segnal azione cont ributiva).
Per quanto riguarda il secondo argomento svolto da (l'indennità Naspi CP_1
non spett a ai sogget ti detenuti in i stitut i penit enzi ati che svolgano att ivit à all e dipendenze dell'amministrazione penitenziaria…; l'eventuale scarcerazione non può essere as simil at a ad una dell e cause di cessazione del rapporto di lavoro cui segue lo st at o di di soccupazi one i nvolontari a, così com e da ultim o discipli nato dall'articolo19 del decreto legislativo 150/2015), tale assunto è stato recisamente sconfessat o dall a univoca giuris prudenza pri ma di merit o (cfr. Sent. C .D.A.
Torino /2021; S ent. C.D.A. Genova n. 49/2023).ed ora anche, definitivam ent e, di
Cassazione. n. 396 del 5 gennai o 2024 che ha st abilit o:
“…Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti «la tutela assi curativa e previdenzi al e», ed escl uso che l a cessazione del rapporto lavorativo poss a considerarsi volont ari a, non const a al cuna ragi one che renda il lavoro carcerario incom pati bil e con il riconoscim ent o dell a NASP I in caso di
Pag. 4 di 6 perdita del primo…Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto pacifico che l'Amministrazione penitenziaria versa all' i contributi per la CP_1
disoccupazione anche per i detenuti lavorat ori, el em ento questo uti le a corroborare la soluzione che riconosce all'ex -detenuto la tutela previdenziale richiesta”.
“Dal l'alt ro l ato, non è ril evant e che l'Amm inist razione peni tenzi ari a non persegua scopi di lucro, ess endo paci fico che l a NASP I spet ta a tutti i l avoratori di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, quali , ad esem pio, gl i Enti del t erzo settore (cfr. artt. 4, comm a 1,
e 8 d.lgs. n. 117 del 2017)”.
“Non può ri levare nemm eno che i posti di l avoro vengano assegnati ai detenuti
«a rotazione», atteso che si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può di pendere alcuna conseguenza in t ermini di tratt am ent o previdenziale”.
I pri ncipi general i di cui alla decisi one vengono pert anto defi nitivam ent e estesi anche ai det enuti i quali , com e nel caso di specie, vengano a trovarsi in st at o di invol ont aria di soccupazione in ragione dei turni di avvicendam ent o determi nati dall'Autorità preposta.
A null a ril eva, pertanto, il fatto che l a cessazione del rapporto di lavoro del sig. non sia avvenuta per scarcerazione, ma per altra ragione a l ui Parte_1
cert am ent e non imputabil e.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in CP_1
dispositivo con dis trazione.
PQM
Accogli e il ri corso e pertanto accerta e dichiara il diritto del sig. alla Parte_1 percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 c.1 D.
Pag. 5 di 6 Lgs. 150/2015 e conseguentemente condanna l' ad erogare allo stesso la prestazione nella CP_1
misura e con la decorrenza di legge, oltre arretrati con interessi dalla scadenza al saldo;
condanna alla rifusione al ricorrente delle spese del grado, che liquida in complessivi € CP_1
2.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
REGGIO EM ILIA,11/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G.N. 430/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F.: residente a Parte_1 C.F._1
IA (RE) e detenuto presso la Casa di Reclusione di Asti sita in Loc. Quarto Inferiore 266 rappresentato e difeso dagli Avv. Iside B. Storace e Enrico Miroglio Remondino
Contro
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in Via Della Previdenza
Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Valeria Giroldi e Giuseppe Basile
In punto a: pagamento NASPI
FATTO E DIRITTO
Con il presente giudizio in riassunzione il ricorrente chiede accogliersi le Parte_1
seguenti conclusioni:
“Dichiarare il diritto del sig. alla percezione dell'indennità di Parte_1
disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 c.1 D. Lgs. 150/2015 e conseguentemente condannare l' ad erogare allo stesso la prestazione nella misura e con la CP_1
decorrenza di legge, oltre arretrati con interessi dalla scadenza al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze tutte di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
Il Sig. detenuto presso la Casa Circondariale di Asti espone di aver Parte_1 lavorato “tra il 22.1.2024 ed il 23.3.2024” alle dipendenze del presso la Controparte_2
Casa di Reclusione di Asti, quale lavoratore “intramurario”.
“Nei quattro anni antecedenti la presentazione della domanda di disoccupazione il ricorrente ha maturato oltre 31 settimane di contribuzione per il lavoro prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia come da estratto contributivo aggiornato a seguito di segnalazione CP_1
contributiva del 5.7.2024 (doc.
4-segnalazione contributiva)” – si legge in ricorso, “ed essendo in possesso di tutti i requisiti lavorativi e contributivi previsti ex art. 3 D. Lgs. 22/2015 in data
12.4.2024 il sig. ha presentato domanda di indennità NASpI, ma l'istanza è stata Parte_1 respinta poiché lo stesso avrebbe “una qualifica diversa da quella di operaio, impiegato o quadro”
(doc.
4-ricevuta presentazione domanda NASpI del 12.4.2024; doc.
5-reiezione del CP_1
3.5.2024)”.
A seguito della reiezione il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Asti, che ha deliberato (a maggioranza) l'accoglimento del ricorso, ma il CP_1
Direttore della Sede ha espresso il proprio dissenso, sicché la questione è stata demandata al
Comitato Amministratore Centrale Gestione Fondo Lavoratori Dipendenti ex art. 46 c.9 L.88/89.
Con provvedimento del 25.9.2024 il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha annullato la precedente decisione del Parte_2
rilevando:
-che la citata giurisprudenza di Cassazione farebbe riferimento esclusivamente alle ipotesi di cessazione dell'attività lavorativa determinate da scarcerazione, non potendo quindi applicarsi alla fattispecie del sig. ; Parte_1
-che il sig. non avrebbe comunque maturato il requisito contributivo richiesto ex Parte_1
art.3, c.1, lett b) d. Lgs. 22/2015 per accedere alla prestazione NASpI (doc.
8-delibera Comitato
Centrale del 25.9.2024).
Da qui il presente ricorso, nel quale il ricorrente confuta le tesi ed insiste per il CP_1
riconoscimento della prestazione.
Pag. 2 di 6 Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di memoria CP_1
difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.
Non necessitando attività istruttoria, a seguito di discussione orale delle parti, è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge.
Il ri corso è fondato e va accol to.
Anche nell a propri a m emori a di costi tuzi one, -sposando l e t esi del CP_1
Comitato Ammi nist ratore C ent rale Gesti one Fondo Lavoratori Di pendenti - riti ene erronea la ri chiesta del ri corrent e per le seguenti motivazioni :
1.“È stata effettuata istruttoria e risulta non avere acquisito il diritto alla prest azione (m eno di 13 set tim ane nel quadri enni o).
2.Trattandosi inoltre di l avoratori che hanno svolto atti vità in regim e di detenzione, vige il seguente principio: l'indennità Naspi non spetta ai soggetti det enuti in istit ut i penit enzi ati che svolgano atti vit à alle di pendenze dell'amministrazione penitenziaria, Messaggio 909/2019; l'eventuale CP_1
scarcerazione non può es sere assimil at a ad una delle cause di cessazi one del rapporto di lavoro cui segue lo st ato di di soccupazi one invol ontari a, così com e da ultimo disciplinato dall'articolo19del decreto legislativo 150/2015” .
Con riguardo al primo elemento (requisiti, anzianità assicurativa), l'art 3 comm a 1 l ett. b) del D. Lgs . 4/ 3/2015 n. 22 così dispone:
1. La NASpI è riconosci ut a ai lavoratori che abbi ano perduto invol ont ariam ente l a propri a occupazi one e che presenti no congi unt am ent e i seguenti requi siti:
a) si ano in st ato di disoccupazi one ai sensi dell'arti colo 1, comma 2, l ett era c), del decreto legisl ativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modifi cazi oni;
b) possano far val ere, nei quatt ro anni precedent i l 'ini zio del peri odo di disoccupazione, alm eno tredici s ettim ane di contri buzione.
L'Istituto argomenta che i quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione siano da int endersi quali anni sol ari precedent i: pert ant o (essendo pacificamente documentato che l'inizio del periodo di disoccupazione sia a decorrere dal 24.3.2024, tanto che l a domanda di disoccupazione è dat at a al
12.4.2024) gli anni da t enere in considerazione sarebbero il 2023, il 2022, il 2021
Pag. 3 di 6 ed il 2020; ciò perché, in tesi , “La norma parla di “anni precedenti”, non di CP_1 periodo precedente alla disoccupazione”.
La l ettura norm ati va ed il conseguente calcolo propost i da sono CP_1
infondati.
E' pacifico infatti che una lettura in buona fede della norma deve condurre a ritenere che il quadriennio precedente all'inizio del periodo di disoccupazione sia da calcolarsi a ritroso a decorrere dall'inizio del periodo di disoccupazione, e pert anto, nel caso i n es am e, nel quadri ennio che va a rit roso dal 24/ 3/2024, quindi che scade il 23/3/ 2020 (t anto risulta anche consult ando il port al e CP_1 all'indirizzo https:/ /www.inps.it/i t/it/inps Email_1
dom ande -frequent i-s ulla -nas pi.ht ml).
Nei quatt ro anni ant ecedenti la present azione della dom anda di disoccupazione il ricorrent e ha m aturat o olt re 31 settim ane di cont ribuzi one per il l avoro prest ato all e dipendenze del Minist ero dell a Giustizi a come da est ratt o contri buti vo CP_1
aggiornato a s eguito di s egnalazi one contributi va del 5.7.2024 (doc.
4 - segnal azione cont ributiva).
Per quanto riguarda il secondo argomento svolto da (l'indennità Naspi CP_1
non spett a ai sogget ti detenuti in i stitut i penit enzi ati che svolgano att ivit à all e dipendenze dell'amministrazione penitenziaria…; l'eventuale scarcerazione non può essere as simil at a ad una dell e cause di cessazione del rapporto di lavoro cui segue lo st at o di di soccupazi one i nvolontari a, così com e da ultim o discipli nato dall'articolo19 del decreto legislativo 150/2015), tale assunto è stato recisamente sconfessat o dall a univoca giuris prudenza pri ma di merit o (cfr. Sent. C .D.A.
Torino /2021; S ent. C.D.A. Genova n. 49/2023).ed ora anche, definitivam ent e, di
Cassazione. n. 396 del 5 gennai o 2024 che ha st abilit o:
“…Ricondotto, in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti «la tutela assi curativa e previdenzi al e», ed escl uso che l a cessazione del rapporto lavorativo poss a considerarsi volont ari a, non const a al cuna ragi one che renda il lavoro carcerario incom pati bil e con il riconoscim ent o dell a NASP I in caso di
Pag. 4 di 6 perdita del primo…Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto pacifico che l'Amministrazione penitenziaria versa all' i contributi per la CP_1
disoccupazione anche per i detenuti lavorat ori, el em ento questo uti le a corroborare la soluzione che riconosce all'ex -detenuto la tutela previdenziale richiesta”.
“Dal l'alt ro l ato, non è ril evant e che l'Amm inist razione peni tenzi ari a non persegua scopi di lucro, ess endo paci fico che l a NASP I spet ta a tutti i l avoratori di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, quali , ad esem pio, gl i Enti del t erzo settore (cfr. artt. 4, comm a 1,
e 8 d.lgs. n. 117 del 2017)”.
“Non può ri levare nemm eno che i posti di l avoro vengano assegnati ai detenuti
«a rotazione», atteso che si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può di pendere alcuna conseguenza in t ermini di tratt am ent o previdenziale”.
I pri ncipi general i di cui alla decisi one vengono pert anto defi nitivam ent e estesi anche ai det enuti i quali , com e nel caso di specie, vengano a trovarsi in st at o di invol ont aria di soccupazione in ragione dei turni di avvicendam ent o determi nati dall'Autorità preposta.
A null a ril eva, pertanto, il fatto che l a cessazione del rapporto di lavoro del sig. non sia avvenuta per scarcerazione, ma per altra ragione a l ui Parte_1
cert am ent e non imputabil e.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in CP_1
dispositivo con dis trazione.
PQM
Accogli e il ri corso e pertanto accerta e dichiara il diritto del sig. alla Parte_1 percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi ai sensi degli artt. 2 D.lgs. 22/2015 e 19 c.1 D.
Pag. 5 di 6 Lgs. 150/2015 e conseguentemente condanna l' ad erogare allo stesso la prestazione nella CP_1
misura e con la decorrenza di legge, oltre arretrati con interessi dalla scadenza al saldo;
condanna alla rifusione al ricorrente delle spese del grado, che liquida in complessivi € CP_1
2.500,00 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
REGGIO EM ILIA,11/6/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6