Articolo 5 della Legge 9 agosto 1956, n. 1086
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 novembre 1956
Art. 5.
Le piante organiche del personale degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, risultanti dalle tabelle I, L, M e tabella riassuntiva annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , modificate dai decreti Ministeriali 10 febbraio 1953, 26 maggio 1954 e 12 novembre 1954, sono ulteriormente modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle S, T, U e V unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 23 novembre 1956