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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2447/2023 tra
OL AS DI OR IE IN SP
ATTORE/I
e
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO ANCONA
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 10,10 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per OL AS DI OR IE l'avv. SECONDARI BIANTE. Per IO MB l'avv. SECONDARI BIANTE. Per CAPITANERIA PORTO ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA il C.F. GIULIA PETRUZZI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. SECONDARI conclude come da ricorso. Il C.F. PETRUZZI conclude come da comparsa di costituzione. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, memorie ed eccezioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da:
OL AS DI OR IE (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. Secondari Biante, elettivamente domiciliata in Foligno (PG) Via Roma
n. 82/d presso il difensore
SP IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Secondari Biante, C.F._1
elettivamente domiciliato in Foligno (PG) Via Roma n. 82/d presso il difensore
RICORRENTI contro
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO ANCONA
(C.F. ), in persona del Comandante p.t., rappresentato dal delegato C.F. Gianluca Oliveti P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/05/2023 i ricorrenti hanno impugnato le ordinanze ingiunzioni di pagamento n. 50/2023 e n. 51/2023 emesse dalla Capitaneria di Porto di Ancona in data 29/03/2023, per i motivi tutti da intendersi integralmente qui richiamati, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, l'applicazione del minimo edittale.
Si è costituita la resistente Capitaneria di Porto di Ancona contestando in toto il ricorso e chiedendone il rigetto.
L' opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
pagina 2 di 4 Con Ordinanza ingiunzione n. 50/2023 del 29/03/2023 è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.149,10 (di cui 1.135,20 per sanzione ed euro 13,90 per spese notifica) per aver sbarcato in data 24 ottobre 2022 un quantitativo di prodotto ittico superiore a quanto previsto dal D.D. del 23/01/2020, violando il D.D. 23/01/2020 art. 2 lett c) e il D.Lgs. 04/2012 art. 10 co. 1 lett. c).
Con ordinanza ingiunzione n. 51/2023 del 29/03/2023 è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.045,90 (di cui 1.032,00 per sanzione ed euro 13,90 per spese notifica) per aver sbarcato prodotto ittico presso una banchina diversa da quelle individuate dall'Ordinanza n.138/2017 della Capitaneria di porto di Ancona.
La società ricorrente sostiene di avere una specifica autorizzazione a vendere direttamente il prodotto pescato, rilasciata dall'ASL di competenza, e che il giorno 24/10/2022 dopo aver effettuato il primo sbarco al Molo 18 per la procedura di pesatura e marcatura del prodotto (nel totale, per un quantitativo di 36 sacchi, inferiore a quello consentito giornalmente pari nel complesso a kg 400) ha poi imbarcato n. 10 sacchi per trasportarli al molo Mandracchio indicato nella predetta autorizzazione ASL perché merce destinata alla vendita diretta.
Il complesso degli elementi acquisiti conferma la ricostruzione fattuale di parte ricorrente.
Al ricorso sono allegate e bolle di registrazione del pescato e l'autorizzazione Asl richiamata dal ricorrente.
Inoltre, i testi AN NC e MB TO, escussi all'udienza del 07/02/2024, hanno confermato che il peschereccio BR RO ha sbarcato il pescato del giorno 24/10/2022 al Molo 18 per la procedura di tracciamento, e che successivamente alcuni sacchi sono stati rimessi sull'imbarcazione per spostarli su altro molo per la vendita diretta.
Nello specifico, il teste AN ha riferito di aver visto sbarcare n. 36 sacchi, che venivano pesati e marcati e successivamente n. 10 sacchi venivano riportati all'interno dell'imbarcazione BR RO.
Il teste MB ha confermato di aver visto l'imbarcazione BR RO sbarcare al Molo 18 meno di 40 sacchi (“Ricordo che non era arrivato alla quota di pescato prevista”) e che la ricorrente non destina tutto il pescato alla Copemo ma una parte lo porta al mercato: “abitualmente sbarca tutto il pescato al Molo 18 per la procedura di tracciamento, poi alcuni sacchi li rimette sull'imbarcazione per spostarli su un altro molo e destinarli al mercato”.
I testi hanno, inoltre, confermato che l'imbarcazione BR RO non era arrivato alla quota di pescato prevista, in quanto ogni sacco avrebbe una portata standard di circa 10 chili di pescato.
L'opposizione, pertanto, è da accogliersi con conseguente annullamento e revoca delle ordinanze- ingiunzioni impugnate, con compensazione delle spese di lite tenuto conto della particolarità della pagina 3 di 4 vicenda emersa nel corso dell'istruttoria (sbarco di parte dello stesso pescato in banchine differenti a sequenza temporale differente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 50/2023 e l'ordinanza ingiunzione opposta n. 51/2023 emesse dalla Capitaneria di Porto di Ancona.
Spese di lite compensate.
Ancona, 08/04/2025
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2447/2023 tra
OL AS DI OR IE IN SP
ATTORE/I
e
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO ANCONA
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 10,10 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per OL AS DI OR IE l'avv. SECONDARI BIANTE. Per IO MB l'avv. SECONDARI BIANTE. Per CAPITANERIA PORTO ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA il C.F. GIULIA PETRUZZI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. SECONDARI conclude come da ricorso. Il C.F. PETRUZZI conclude come da comparsa di costituzione. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, memorie ed eccezioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da:
OL AS DI OR IE (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. Secondari Biante, elettivamente domiciliata in Foligno (PG) Via Roma
n. 82/d presso il difensore
SP IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Secondari Biante, C.F._1
elettivamente domiciliato in Foligno (PG) Via Roma n. 82/d presso il difensore
RICORRENTI contro
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO ANCONA
(C.F. ), in persona del Comandante p.t., rappresentato dal delegato C.F. Gianluca Oliveti P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/05/2023 i ricorrenti hanno impugnato le ordinanze ingiunzioni di pagamento n. 50/2023 e n. 51/2023 emesse dalla Capitaneria di Porto di Ancona in data 29/03/2023, per i motivi tutti da intendersi integralmente qui richiamati, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, l'applicazione del minimo edittale.
Si è costituita la resistente Capitaneria di Porto di Ancona contestando in toto il ricorso e chiedendone il rigetto.
L' opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
pagina 2 di 4 Con Ordinanza ingiunzione n. 50/2023 del 29/03/2023 è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.149,10 (di cui 1.135,20 per sanzione ed euro 13,90 per spese notifica) per aver sbarcato in data 24 ottobre 2022 un quantitativo di prodotto ittico superiore a quanto previsto dal D.D. del 23/01/2020, violando il D.D. 23/01/2020 art. 2 lett c) e il D.Lgs. 04/2012 art. 10 co. 1 lett. c).
Con ordinanza ingiunzione n. 51/2023 del 29/03/2023 è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.045,90 (di cui 1.032,00 per sanzione ed euro 13,90 per spese notifica) per aver sbarcato prodotto ittico presso una banchina diversa da quelle individuate dall'Ordinanza n.138/2017 della Capitaneria di porto di Ancona.
La società ricorrente sostiene di avere una specifica autorizzazione a vendere direttamente il prodotto pescato, rilasciata dall'ASL di competenza, e che il giorno 24/10/2022 dopo aver effettuato il primo sbarco al Molo 18 per la procedura di pesatura e marcatura del prodotto (nel totale, per un quantitativo di 36 sacchi, inferiore a quello consentito giornalmente pari nel complesso a kg 400) ha poi imbarcato n. 10 sacchi per trasportarli al molo Mandracchio indicato nella predetta autorizzazione ASL perché merce destinata alla vendita diretta.
Il complesso degli elementi acquisiti conferma la ricostruzione fattuale di parte ricorrente.
Al ricorso sono allegate e bolle di registrazione del pescato e l'autorizzazione Asl richiamata dal ricorrente.
Inoltre, i testi AN NC e MB TO, escussi all'udienza del 07/02/2024, hanno confermato che il peschereccio BR RO ha sbarcato il pescato del giorno 24/10/2022 al Molo 18 per la procedura di tracciamento, e che successivamente alcuni sacchi sono stati rimessi sull'imbarcazione per spostarli su altro molo per la vendita diretta.
Nello specifico, il teste AN ha riferito di aver visto sbarcare n. 36 sacchi, che venivano pesati e marcati e successivamente n. 10 sacchi venivano riportati all'interno dell'imbarcazione BR RO.
Il teste MB ha confermato di aver visto l'imbarcazione BR RO sbarcare al Molo 18 meno di 40 sacchi (“Ricordo che non era arrivato alla quota di pescato prevista”) e che la ricorrente non destina tutto il pescato alla Copemo ma una parte lo porta al mercato: “abitualmente sbarca tutto il pescato al Molo 18 per la procedura di tracciamento, poi alcuni sacchi li rimette sull'imbarcazione per spostarli su un altro molo e destinarli al mercato”.
I testi hanno, inoltre, confermato che l'imbarcazione BR RO non era arrivato alla quota di pescato prevista, in quanto ogni sacco avrebbe una portata standard di circa 10 chili di pescato.
L'opposizione, pertanto, è da accogliersi con conseguente annullamento e revoca delle ordinanze- ingiunzioni impugnate, con compensazione delle spese di lite tenuto conto della particolarità della pagina 3 di 4 vicenda emersa nel corso dell'istruttoria (sbarco di parte dello stesso pescato in banchine differenti a sequenza temporale differente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. 50/2023 e l'ordinanza ingiunzione opposta n. 51/2023 emesse dalla Capitaneria di Porto di Ancona.
Spese di lite compensate.
Ancona, 08/04/2025
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
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