Sentenza 25 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/09/2003, n. 14231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14231 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIELONE SEZIONE SECONDA CIVILE
CONTRO
DRAINANZA LIQUIDAzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 4 2 3 1 /0 3 AL CTU R.G.N. 22629/99 Dott. Mario Cron. 28798 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rep. 3799 CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Carlo Consigliere Ud. 21/05/03 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Emilio MALPICA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SATRICO 42, presso lo studio dell'avvocato GIACINTO MARIA RICCI, difeso dall'avvocato GIANDOLFO REDINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PER LANE AMM FINANZE DIREZIONE ENTRATE REG, SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE TERMINI IMERESE;
in persona del Presidente pro tempore;
2003 intimati 841 avverso l'ordinanza R.G. 187/99 del Tribunale di -1- TERMINI IMERESE, depositata il 06/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato RICCI Giacinto Maria, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha dat ondneure cassazione senza rinvio. r -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PI AN, consulente tecnico di ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese in un procedimento penale, espletato l'incarico, propose opposizione contro il decreto con cui fu liquidato il suo compenso. Tale opposizione venne rigettata dalla sezione civile del detto " Tribunale con ordinanza del 6 ottobre 1999. Contro tale ordinanza PI AN ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il Ministero delle Finanze intimato non ha svolto attività difen- siva. t : MOTIVI DELLA DECISIONE Contro il provvedimento di liquidazione degli onorari al consu- lente tecnico nominato in un procedimento penale, adottato ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 319 del 1980) dal giudice penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione, con le forme dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, innanzi al tribunale o alla corte d'appello penali ai quali ap- partiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto, atteso che tale procedimento ha carattere inciden- tale rispetto al procedimento penale in cui si inserisce. Se l'opposizione viene proposta innanzi al giudice civile, que- st'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda. Contro l'ordinanza che definisce tale procedimento di opposi- zione è poi proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale ai sensi del- 3 l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nelle forme e nei termini pre- visti dal codice di procedura penale. Se il ricorso è invece proposto alla Cassazione civile, quest'ultima deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda, e, de- cidendo nel merito, deve cassare senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, del codice di procedura civile l'ordinanza impugnata. Ty In tal senso si è pronunziata questa Corte (cfr. le sentenze delle Sezioni Unite, n. 434 del 2000, e di questa sezione, n. 7136 del 2001), e non si ravvisano ragioni per mutare tale orientamento, ormai consolidato. Nulla sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difen- siva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata. Roma, 21 maggio 2003 Il presidente " (Mario Spadone) Правот L'estensore Cioffi) IL CANCELLIERE C1 ValeriaKaleng Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 SET. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma