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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3056/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Vitro Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Giudice Relatore
Dott.ssa Rachele Olivero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3056/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to F.Mazzi, elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1
Avogadro n. 11 presso il difensore avv.to Mazzi.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to R.Rigassio, elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1
C.so Castelfidardo n. 9 presso il difensore avv.to Rigassio.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“in via preliminare: al solo fine transattivo, senza alcun riconoscimento del fondamento delle pretese e difese avversarie, anche ai sensi dell'art. 91 cpc, la sig.ra ribadisce la disponibilità a Parte_1
una transazione che preveda il pagamento da parte del sig. della somma di Controparte_1
€.7.141,23, pari al 50% di quella corrisposta dalla sig.ra all' oltre a un Parte_1 CP_2 contributo alle spese legali di €.800,00 pari alla somma portata dal contributo unificato, dalla marca e dalle spese di notifica sopportate per promuovere la presente causa;
in via istruttoria: respingere, se reiterate, le avversarie istanze di prove orali e di CTU per le ragioni già indicate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 cpc;
pagina 1 di 10 nel merito: dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere, in via di regresso Controparte_1
e per le causali di cui nella narrativa dell'atto di citazione, a favore della sig.ra la Parte_1 somma di €.7.855,32 o la diversa somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Col favore di compensi e spese oltre IVA e CPA e rimborso forfetario”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, per i motivi di cui in premessa. Respingere la domanda attorea, per i motivi di cui in premessa, mandando assolto il conchiudente.
IN VIA SUBORDINATA:
Accertata la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze dannose che sono derivate dalle condotte poste in essere dalla IG.ra , determinare la quota di responsabilità della stessa nonché Parte_1 dell'esponente.
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, compresi il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, il C.P.A. e l'I.V.A. di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato per la prima udienza dell'8.6.2022, conveniva in Parte_1
giudizio per vederlo condannare al pagamento, in proprio favore ed in via di regresso, Controparte_1
della somma di € 55.306,22; tale importo era parte di quanto corrisposto dall'attrice a titolo di responsabilità verso la fallita per la quale aveva rivestito la posizione di Presidente del CP_3
CdA, di Amministratore Delegato ed infine, dal 28.2.2010 al 31.7.2014, di Amministratore Unico.
Poiché nel corso del procedimento penale instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica di Torino, era stata accertata, in capo al convenuto, la posizione di amministratore di fatto della fallita, agiva in via di regresso per il recupero di parte di quanto pagato.
In data 19 maggio 2022 si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree e in Controparte_1 subordine, la riduzione di quanto dovuto per l'accertata corresponsabilità dell'amministratrice . Pt_1
Nel corso dell'udienza del 13 giugno 2022 la riduceva la propria domanda di condanna nei Pt_1 confronti del convenuto nella minore somma di €. 7.855,32, pari ai 22/40 della somma di €. 14.282,46, che a titolo di contributi non pagati l'attrice aveva dovuto versare;
in ottica transattiva, la CP_2 Pt_1
si dichiarava altresì disponibile a definire la causa con la corresponsione del 50% dei €. 14.282,46, pari a €. 7.141,23 oltre ad un contributo spese per €. 800,00, proposta non veniva accolta dalla parte convenuta.
Disposta fase istruttoria e respinta la richiesta di CTU, la causa veniva mandata in decisione.
pagina 2 di 10 2. Parte attrice rappresentava di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e di Amministratrice Delegata di dal 21 gennaio 2009 al 28 febbraio 2010; in seguito, fino CP_3
al 31 luglio 2014, aveva svolto funzioni di Amministratore Unico;
contestualmente, era stata anche dipendente, dalla costituzione della società e sino alla sentenza di fallimento del 28 settembre 2016, ricoprendo il ruolo di impiegata contabile e amministrativa.
Nelle difese di cui alla citazione, si rappresentava che anche il convenuto era stato dipendente di dal 12 febbraio 2012 al 31 dicembre 2012, nonchè collaboratore esterno dal 2014 al 2016, CP_3
quando interveniva il fallimento.
Osservava parte attrice che in sede di accertamenti penali ( Proc. RG. n. 3070/2017 ), era emersa una situazione di fatto diversa rispetto alla formale compagine gestoria della società, in base a cui il CP_1
aveva rivestito la posizione di amministratore di fatto di mentre , anche nei periodi in CP_3 Pt_1
cui era stata amministratrice unica, risultava sottoposta alle decisioni del convenuto e conosciuta dai terzi con il ruolo di impiegata contabile/amministrativa, dipendente dalle determinazioni dell'amministratore di fatto.
Sia l'attrice che il convenuto, indagati nel procedimento penale per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 223 co. 1 in relazione all'art. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 216 co. 3, 223 co. 2 n. 1 in relazione all'art. 2621
c.c., 223 co. 2 n. 2, 219 co. 1 e 2 n. 1 R.D. 267/1942, meglio descritti nei capi di imputazione di cui erano destinatari, patteggiavano la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con sentenza n. 1797/2019 del 6 novembre 2019 del Tribunale di Torino, rispettivamente per anni uno e mesi dieci di reclusione il e anni uno e mesi sei di reclusione la . CP_1 Pt_1
Al fine di scongiurare azioni civili a titolo di responsabilità, l'attrice a seguito di accordo transattivo corrispondeva al la somma di €. 25.000,00 e rinunciava ai crediti da lavoro Controparte_4
subordinato vantati nei confronti del Fallimento pari a €. 55.510,56, mentre , Parte_2 Pt_3
e versavano a favore della Procedura la somma di complessivi €. 45.000,00 e
[...] Parte_4 quindi €. 15.000,00 ciascuno;
l'attrice era stata altresì destinataria degli accertamenti dell' per CP_2
mancati versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte della , titoli per i quali CP_3
aveva versato all'Ente €. 9.880,00 in data 12 ottobre 2018 ed € 4.320,00 il 24 giugno 2020; infine affermava di avere sostenuto le spese legali per la propria difesa, sia nel corso delle trattative intraprese con il curatore del fallimento, che nel procedimento penale;
anche per tali somme chiedeva il regresso al convenuto.
Il , costituendosi, contestava che il disposto dell'art. 1304 c.c. potesse trovare applicazione, CP_1 poichè l'accordo transattivo definito dall'attrice con il aveva ad oggetto solo la quota di CP_4
pagina 3 di 10 responsabilità a lei afferente, senza che potesse quindi residuare azione di regresso verso i coobbligati, atteso che non era stato pagato l'intero debito risarcitorio;
contestava poi il criterio di ripartizione adottato, proporzionale alla pena inflitta ( la frazione dei 22/40 veniva ricavata utilizzando, quale criterio per il riparto delle effettive responsabilità ex art. 2055 comma 2 c.c., l'ammontare della pena detentiva applicata dal GIP a e a ), giacché le pronunce di patteggiamento non potevano Pt_1 CP_1
essere utilizzate ai fini di commisurare la responsabilità civile.
Come anticipato l'attrice ridimensionava le proprie pretese, riducendo la domanda di condanna nei confronti del convenuto nella minore somma di €. 7.855,32, pari ai 22/40 della somma di €. 14.282,46, ossia i contributi che aveva dovuto versare;
le eccezioni difensive promosse dal convenuto CP_2
perdevano quindi di rilevanza, inclusa la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e il cui ruolo attivo nella società è successivo al 2013, epoca in cui Parte_5 Parte_6
risultavano non versati i contributi all' . CP_2
3. La domanda di regresso formulata da parte attrice muove dal presupposto di una corresponsabilità in capo a , non amministratore formale nella gestione della società, il cui onere probatorio è in capo CP_1 all'attrice, tenuta a dimostrare la condotta dannosa osservata dal convenuto, l'effettiva verificazione di un danno e quindi il nesso causale fra la condotta e il pregiudizio.
In ordine agli elementi offerti a supporto della propria prospettazione, ritiene il Tribunale che la sentenza n. 1797/2019 non possa costituire prova piena circa la responsabilità del convenuto, giacché la pronuncia di patteggiamento non è sottesa ad alcun accertamento del fatto, anche se resa all'esito del dibattimento;
il giudice penale nell'accordare la pena proposta dalle parti, si limita a verificare l'adeguatezza della stessa, l'assenza di causa di non punibilità ex art.129 c.p.p., senza però compiere attività istruttoria propria della dimensione processuale dibattimentale.
Tuttavia, sebbene sfornita della forza di una pronuncia di merito, la sentenza di patteggiamento non è priva di rilevanza nel processo civile;
pur non potendo essere equiparata ad ammissione di colpa di colui che accetta la sanzione ex art. 444 c.p.p., può comunque essere utilizzata e quindi valutata quale argomento di prova, tale da concorrere, insieme ad altri elementi, a formare un ragionevole convincimento del giudice.
Conforme a tale indirizzo è anche la giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “ La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche
pagina 4 di 10 le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (cfr., ex multis, Cass. civ., ord. n. 31010 del 07/11/2023); nello stesso senso
C.Cass. 2897/2024 “ In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce
l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.”, pronuncia rilevante poiché tiene conto della modifica apportata dal legislatore ( D.Lgs 150/2022 ) alla norma, proprio in ordine agli effetti della pronuncia sul giudizio civile ( art. 445 comma 1 bis c.p.p. “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.”).
Parte attrice, nell'assolvere al proprio onere, non si è limitata ad allegare la sentenza di patteggiamento, ma ha arricchito il quadro probatorio con le dichiarazioni rilasciate al PM dalle persone informate sui fatti in sede di indagini preliminari e con le numerose comunicazioni intercorse tra le parti via mail, elementi che valutati unitamente alla pronuncia di patteggiamento, consentono di ritenere accertato che il convenuto ha rivestito la posizione di amministratore di fatto, condizione peraltro ammessa dallo stesso dinanzi al PM ( “ Chi è che comandava in nel 2010 ? : “ Quando non c'è stato più il CP_3
CdA ho gestito io la società a tutti gli effetti, gestivo l'officina e l'ufficio tecnico, dicevo io chi era prioritario pagare. Non mi sono occupato direttamente della contabilità, ma ho incaricato la Pt_1
che la gestiva. Ero io che comandavo, quando qualcuno voleva parlare con il proprietario lo portavano da me. Chi arrivava chiedeva di me. Ammetto, pertanto, di essere stato amministratore di fatto della società ”.) CP_3
Particolare rilievo assumono anche le mail prodotte, in particolare quelle relative al periodo temporale di omesso versamento (fine 2013), da cui emergeva che il convenuto aveva ricoperto un ruolo attivo nella gestione sociale, sebbene si trovasse per alcuni periodi in Romania.; ad esempio, con mail del 9
pagina 5 di 10 dicembre 2013 (all. 20 alla memoria n. 2 di parte attrice), scriveva a che intendeva CP_1 Pt_1 concedere un aumento a un dipendente di € 500,00, ma senza aumentare la paga oraria, registrando come rimborsi o altro;
con altra mail del 26.9.2012 sempre il , rivolto alla , la avvisava di CP_1 Pt_1
CP_ CP_ non pagare l' ( Dimenticavo : non paghiamo l' lo rateizzeremo poi. “).
Non sono emersi elementi per ritenere che la gestione contabile della società fosse di esclusivo appannaggio della e che la stessa fosse dotata di piena autonomia in un settore decisionale le cui Pt_1
ricadute sulla società apparivano strategiche;
al contrario il tenore delle comunicazioni, di cui sopra si è riportata una breve sintesi, confermano che anche in tale ambito, tutt'altro che marginale, il CP_1 manteneva il proprio controllo (significativa la dichiarazione resa al PM : “ dicevo io chi era prioritario pagare “ )
Parte attrice ha quindi assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi persuasivi e tra loro concordanti circa la posizione di amministratore effettivo e di fatto rivestita nella società dal convenuto, che va quindi ritenuto responsabile anche per gli omessi versamenti dei contributi previdenziali.
Appurato il ruolo del convenuto, va quindi osservato che la previsione di cui all'art. 2476 c.c. dispone che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa
e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”; spettava quindi al convenuto dimostrare la propria incolpevole estraneità o il proprio dissenso rispetto a scelte gestorie ( non pagare i contributi ai dipendenti ), onere che non risulta essere stato assolto.
In particolare non assume apprezzabile rilievo la circostanza che il convenuto spesso fosse all'estero, in
Romania, come dichiarato in sede di interpello ( “ L'indirizzo da cui sono partite era il mio, ma io in quel periodo lavoravo in Romania per una mia società; sono stato ad Oradea dal maggio/giugno 2012
e sino a maggio 2015; l'indirizzo lo usavo se ero in Italia, ma quando ero in Romania utilizzavo quello che avevo in uso presso la mia società, la società Esprova, con attività analoghe a quelle che in Italia faceva la .” Adr. Anche nel periodo in cui ero in Romania, ho comunque continuato a lavorare CP_3 per la .” ). Il tenore delle mail conferma al contrario la partecipazione costante del convenuto;
CP_3
era tuttavia onere dell'amministratore, sebbene fuori sede, interessarsi all'attività gestoria e verificare che fosse svolta secondo canoni di correttezza, non valendo quale giustificazione la semplice ignoranza.
La posizione di corresponsabilità del non appare neppure sminuita dalle dichiarazioni CP_1
testimoniali del , rese all'udienza del 6 febbraio 2024; il teste, consulente del lavoro per la Tes_1
pagina 6 di 10 , dichiarava : “ Il nostro riferimento nella società era la sig.ra. ; se c'erano delle CP_3 Pt_1
segnalazioni relative a condotte omissive che occorreva sanare o comunque sistemare, noi come studio le riferivamo alla . […] Per quanto riguarda le retribuzioni, mi sono sempre interfacciato con Pt_1 la , anzi intendo riferirmi alla mia collaboratrice di studio. […] Confermo che alla Fogato era Pt_1 stato detto che nel caso di omessi contributi a carico dei lavori vi erano conseguenze penali”.
La circostanza che fosse l'attrice, materialmente, a gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro, non costituisce elemento sufficiente per escludere la responsabilità di;
è prassi diffusa CP_1
che vi sia una suddivisione di compiti, anche in base alle competenze, ma ciò non comporta uno sgravio di responsabilità e un esonero circa il dovere di vigilanza, salvo che sussista un'espressa delega di determinate funzioni, che comunque non esclude un obbligo di controllo circa una gestione sociale corretta e trasparente.
Poste tali premesse circa il ruolo del convenuto, occorre esaminare partitamente le contestazioni mosse.
4. Osservava il che la “ dopo aver ritratto in via esclusiva vantaggi dalla propria CP_1 Pt_1
attività distrattiva in danno della , come ampiamente esposta negli atti del noto CP_3
procedimento penale (doc.ti 1, 2, 8 a, 9 a, 10 a, 11, 12 e 13), intenderebbe ottenere un ulteriore vantaggio in danno di chi, il IG. , nulla era a conoscenza degli specifici fatti di Controparte_1 causa”.
Tralasciando l'ultima affermazione, in ragione di quanto motivato nel precedente paragrafo, ritiene il
Collegio che la circostanza che la abbia compiuto condotte distrattive in danno alla società, non Pt_1
assuma alcun rilievo in questa sede e ai fini della domanda di regresso promossa nei confronti del corresponsabile dei danni cagionati, che costituiscono partite distinte dalle somme distratte.
5. Osservava ancora il convenuto di non essere legittimato passivo, poiché “ laddove si ritenesse sussistere l'adversa, pretesa, riduzione della IG.ra ad una mera impiegata contabile Parte_1 amministrativa, a tutto concedere, si verterebbe nell'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c., con il che l'azione avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti del datore di lavoro, s.r.l. SIMCO”.
Va però osservato che, attesa l'accertata insolvenza della società dichiarata fallita, la responsabilità per gli ammanchi e gli omessi pagamenti ricade sugli amministratori, ragione che ha condotto la a Pt_1 pagare le sanzioni comunicate dall' e di cui ora chiede il regresso verso l'altro amministratore. CP_2
6. Ultima difesa promossa dal attiene all'assenza dei presupposti per la richiesta, da parte CP_1 dell' , del versamento della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, ex art. 2115 CP_2
pagina 7 di 10 c.c., come sanzionato anche dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.09.1983, n. 463, che presuppone che siano state effettivamente corrisposte le retribuzioni (Cass. Pen., S.U. 28.05.2003 n. 27641; Cass. Pen.
26579/2021; Cass. Pen., 14.04.2015, n. 21619); secondo la tesi del convenuto, nella fattispecie concreta ciò non sarebbe avvenuto, quanto meno con riferimento alle voci indicate nelle buste paga della dipendente e di altri dipendenti, distratte dalla in proprio favore;
spettava Parte_7 Pt_1
quindi alla stessa proporre le opportune contestazioni innanzi all' . CP_2
Anche tale prospettazione deve essere disattesa perché infondata.
CP_ Va premesso che non vi è prova che gli omessi versamenti all' riguardassero retribuzioni non versate, relative alla o alla stessa;
si tratta di tesi non fondata su alcun riscontro, posto Pt_7 Pt_1
CP_ che gli avvisi di accertamento inviati dall' non contenevano alcuna specifica indicazione che consentisse di individuare le posizioni lavorative per le quali non si era provveduto ai versamenti.
Deve poi osservarsi che la pronuncia delle Sezioni Unite citata, attiene alla sfera della responsabilità penale e risponde a logiche diverse da quelle che interessano l'odierno giudizio;
osservava la Suprema
Corte ( Sentenza n. 27641/2003 ) che non è punibile la condotta omissiva, consistente nel non aver operato una ritenuta da somme versate come retribuzione, laddove non sia stata compiuta la condotta presupposto del sorgere del dovere, ossia il versamento della retribuzione;
diversa la prospettiva che pone la responsabilità civile laddove viene richiesto il pagamento di una posta passiva, che permane a prescindere dal versamento della retribuzione. Colui che non ha effettuato il pagamento della retribuzione, sarà responsabile di due debiti e quindi il pagamento della retribuzione, al netto delle ritenute, e il pagamento di tali ritenute all' . CP_2
Quanto alla correttezza delle buste paga, che il convenuto contesta, va osservato che il quantum dovuto all' è stato determinato dall'ente pubblico con le due lettere di accertamento: l'amministratrice si CP_2
è poi uniformata alle determinazioni dell'ente, pagando quanto richiesto e ottenendo (produzioni di cui ai doc. 10 e 11 ) le quietanze a prova dell'effettivo adempimento.
La domanda di regresso è quindi fondata.
Sulla somma, di cui si dirà, decorrono gli interessi legali, dal pagamento al saldo;
deve invece escludersi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non sussistendo prova di un danno derivante dal tardivo pagamento.
7. Parte attrice, nel quantificare la somma da richiedere in regresso, individuava la relativa quota ai sensi dell'art. 2055 co. 2 c.c. dei “22/40” di quanto versato all' , determinando quindi il regresso CP_2
in modo proporzionale alle pene applicate nella sentenza di patteggiamento.
pagina 8 di 10 Si tratta di un criterio che il Collegio non condivide.
Come sopra osservato, la sentenza ex art. 444 c.p.p. non contiene alcun accertamento circa la responsabilità dei fatti di reato ascritti, atteso che il giudice penale si limita a valutare la correttezza della determinazione della pena su cui le parti si accordano;
lo stesso tenore della previsione di cui all'art. 445 comma 1bis c.p.p., dispone esplicitamente l'inefficacia della sentenza di patteggiamento, quale prova nel giudizio civile, che quindi conduce ai fini della graduazione della misura del regresso ad escluderne l'utilizzabilità.
Va poi rilevato che nell'individuazione della misura della reclusione, nella prospettiva rieducativa e non meramente retributiva della pena inflitta, intervengono svariati criteri, sia di natura soggettiva che oggettiva, quali eventuali precedenti condanne, la disponibilità del reo a collaborare nel procedimento penale, la valutazione circa la sua propensione a commettere nuovi delitti, etc.., criteri che incidono nella determinazione della pena, sganciandola dal semplice profilo della responsabilità.
In assenza di elementi ulteriori e diversi dalla pena concordata, l'entità della responsabilità per il danno cagionato all' va quindi considerata di pari misura per entrambe le parti e quindi il regresso a CP_2
favore della individuato nel 50% di quanto pagato. Pt_1
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
La rinuncia dell'attrice a parte delle domande, deve essere interpretata quale riduzione delle pretese promosse in giudizio, condotta processuale che quindi non ha reso necessario promuovere specifiche ed ulteriori attività difensive ed istruttorie.
Ciononostante, il giudizio si è ugualmente reso necessario, a fronte delle domande e plurime contestazioni mosse dal . CP_1
Le spese andranno liquidate solo in relazione alle somme effettivamente riconosciute, con applicazione dello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 per un ammontare di onorari, secondo i valori medi, pari a € 5.077,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuto e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , di € 7.141,23, pari al 50% di quanto versato all' . Parte_1 CP_2
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, €. 786,00 per accessori, oltre IVA, se dovuta ex Pt_1
lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
pagina 9 di 10 Così deciso Camera di Consiglio del 16.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Vitrò
Il Giudice Relatore
Dott.ssa M.L.Dughetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Vitro Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Giudice Relatore
Dott.ssa Rachele Olivero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3056/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to F.Mazzi, elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1
Avogadro n. 11 presso il difensore avv.to Mazzi.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to R.Rigassio, elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1
C.so Castelfidardo n. 9 presso il difensore avv.to Rigassio.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“in via preliminare: al solo fine transattivo, senza alcun riconoscimento del fondamento delle pretese e difese avversarie, anche ai sensi dell'art. 91 cpc, la sig.ra ribadisce la disponibilità a Parte_1
una transazione che preveda il pagamento da parte del sig. della somma di Controparte_1
€.7.141,23, pari al 50% di quella corrisposta dalla sig.ra all' oltre a un Parte_1 CP_2 contributo alle spese legali di €.800,00 pari alla somma portata dal contributo unificato, dalla marca e dalle spese di notifica sopportate per promuovere la presente causa;
in via istruttoria: respingere, se reiterate, le avversarie istanze di prove orali e di CTU per le ragioni già indicate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 cpc;
pagina 1 di 10 nel merito: dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere, in via di regresso Controparte_1
e per le causali di cui nella narrativa dell'atto di citazione, a favore della sig.ra la Parte_1 somma di €.7.855,32 o la diversa somma accertanda, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Col favore di compensi e spese oltre IVA e CPA e rimborso forfetario”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea, per i motivi di cui in premessa. Respingere la domanda attorea, per i motivi di cui in premessa, mandando assolto il conchiudente.
IN VIA SUBORDINATA:
Accertata la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze dannose che sono derivate dalle condotte poste in essere dalla IG.ra , determinare la quota di responsabilità della stessa nonché Parte_1 dell'esponente.
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, compresi il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, il C.P.A. e l'I.V.A. di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato per la prima udienza dell'8.6.2022, conveniva in Parte_1
giudizio per vederlo condannare al pagamento, in proprio favore ed in via di regresso, Controparte_1
della somma di € 55.306,22; tale importo era parte di quanto corrisposto dall'attrice a titolo di responsabilità verso la fallita per la quale aveva rivestito la posizione di Presidente del CP_3
CdA, di Amministratore Delegato ed infine, dal 28.2.2010 al 31.7.2014, di Amministratore Unico.
Poiché nel corso del procedimento penale instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica di Torino, era stata accertata, in capo al convenuto, la posizione di amministratore di fatto della fallita, agiva in via di regresso per il recupero di parte di quanto pagato.
In data 19 maggio 2022 si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree e in Controparte_1 subordine, la riduzione di quanto dovuto per l'accertata corresponsabilità dell'amministratrice . Pt_1
Nel corso dell'udienza del 13 giugno 2022 la riduceva la propria domanda di condanna nei Pt_1 confronti del convenuto nella minore somma di €. 7.855,32, pari ai 22/40 della somma di €. 14.282,46, che a titolo di contributi non pagati l'attrice aveva dovuto versare;
in ottica transattiva, la CP_2 Pt_1
si dichiarava altresì disponibile a definire la causa con la corresponsione del 50% dei €. 14.282,46, pari a €. 7.141,23 oltre ad un contributo spese per €. 800,00, proposta non veniva accolta dalla parte convenuta.
Disposta fase istruttoria e respinta la richiesta di CTU, la causa veniva mandata in decisione.
pagina 2 di 10 2. Parte attrice rappresentava di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e di Amministratrice Delegata di dal 21 gennaio 2009 al 28 febbraio 2010; in seguito, fino CP_3
al 31 luglio 2014, aveva svolto funzioni di Amministratore Unico;
contestualmente, era stata anche dipendente, dalla costituzione della società e sino alla sentenza di fallimento del 28 settembre 2016, ricoprendo il ruolo di impiegata contabile e amministrativa.
Nelle difese di cui alla citazione, si rappresentava che anche il convenuto era stato dipendente di dal 12 febbraio 2012 al 31 dicembre 2012, nonchè collaboratore esterno dal 2014 al 2016, CP_3
quando interveniva il fallimento.
Osservava parte attrice che in sede di accertamenti penali ( Proc. RG. n. 3070/2017 ), era emersa una situazione di fatto diversa rispetto alla formale compagine gestoria della società, in base a cui il CP_1
aveva rivestito la posizione di amministratore di fatto di mentre , anche nei periodi in CP_3 Pt_1
cui era stata amministratrice unica, risultava sottoposta alle decisioni del convenuto e conosciuta dai terzi con il ruolo di impiegata contabile/amministrativa, dipendente dalle determinazioni dell'amministratore di fatto.
Sia l'attrice che il convenuto, indagati nel procedimento penale per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 223 co. 1 in relazione all'art. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 216 co. 3, 223 co. 2 n. 1 in relazione all'art. 2621
c.c., 223 co. 2 n. 2, 219 co. 1 e 2 n. 1 R.D. 267/1942, meglio descritti nei capi di imputazione di cui erano destinatari, patteggiavano la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con sentenza n. 1797/2019 del 6 novembre 2019 del Tribunale di Torino, rispettivamente per anni uno e mesi dieci di reclusione il e anni uno e mesi sei di reclusione la . CP_1 Pt_1
Al fine di scongiurare azioni civili a titolo di responsabilità, l'attrice a seguito di accordo transattivo corrispondeva al la somma di €. 25.000,00 e rinunciava ai crediti da lavoro Controparte_4
subordinato vantati nei confronti del Fallimento pari a €. 55.510,56, mentre , Parte_2 Pt_3
e versavano a favore della Procedura la somma di complessivi €. 45.000,00 e
[...] Parte_4 quindi €. 15.000,00 ciascuno;
l'attrice era stata altresì destinataria degli accertamenti dell' per CP_2
mancati versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte della , titoli per i quali CP_3
aveva versato all'Ente €. 9.880,00 in data 12 ottobre 2018 ed € 4.320,00 il 24 giugno 2020; infine affermava di avere sostenuto le spese legali per la propria difesa, sia nel corso delle trattative intraprese con il curatore del fallimento, che nel procedimento penale;
anche per tali somme chiedeva il regresso al convenuto.
Il , costituendosi, contestava che il disposto dell'art. 1304 c.c. potesse trovare applicazione, CP_1 poichè l'accordo transattivo definito dall'attrice con il aveva ad oggetto solo la quota di CP_4
pagina 3 di 10 responsabilità a lei afferente, senza che potesse quindi residuare azione di regresso verso i coobbligati, atteso che non era stato pagato l'intero debito risarcitorio;
contestava poi il criterio di ripartizione adottato, proporzionale alla pena inflitta ( la frazione dei 22/40 veniva ricavata utilizzando, quale criterio per il riparto delle effettive responsabilità ex art. 2055 comma 2 c.c., l'ammontare della pena detentiva applicata dal GIP a e a ), giacché le pronunce di patteggiamento non potevano Pt_1 CP_1
essere utilizzate ai fini di commisurare la responsabilità civile.
Come anticipato l'attrice ridimensionava le proprie pretese, riducendo la domanda di condanna nei confronti del convenuto nella minore somma di €. 7.855,32, pari ai 22/40 della somma di €. 14.282,46, ossia i contributi che aveva dovuto versare;
le eccezioni difensive promosse dal convenuto CP_2
perdevano quindi di rilevanza, inclusa la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e il cui ruolo attivo nella società è successivo al 2013, epoca in cui Parte_5 Parte_6
risultavano non versati i contributi all' . CP_2
3. La domanda di regresso formulata da parte attrice muove dal presupposto di una corresponsabilità in capo a , non amministratore formale nella gestione della società, il cui onere probatorio è in capo CP_1 all'attrice, tenuta a dimostrare la condotta dannosa osservata dal convenuto, l'effettiva verificazione di un danno e quindi il nesso causale fra la condotta e il pregiudizio.
In ordine agli elementi offerti a supporto della propria prospettazione, ritiene il Tribunale che la sentenza n. 1797/2019 non possa costituire prova piena circa la responsabilità del convenuto, giacché la pronuncia di patteggiamento non è sottesa ad alcun accertamento del fatto, anche se resa all'esito del dibattimento;
il giudice penale nell'accordare la pena proposta dalle parti, si limita a verificare l'adeguatezza della stessa, l'assenza di causa di non punibilità ex art.129 c.p.p., senza però compiere attività istruttoria propria della dimensione processuale dibattimentale.
Tuttavia, sebbene sfornita della forza di una pronuncia di merito, la sentenza di patteggiamento non è priva di rilevanza nel processo civile;
pur non potendo essere equiparata ad ammissione di colpa di colui che accetta la sanzione ex art. 444 c.p.p., può comunque essere utilizzata e quindi valutata quale argomento di prova, tale da concorrere, insieme ad altri elementi, a formare un ragionevole convincimento del giudice.
Conforme a tale indirizzo è anche la giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “ La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche
pagina 4 di 10 le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (cfr., ex multis, Cass. civ., ord. n. 31010 del 07/11/2023); nello stesso senso
C.Cass. 2897/2024 “ In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce
l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.”, pronuncia rilevante poiché tiene conto della modifica apportata dal legislatore ( D.Lgs 150/2022 ) alla norma, proprio in ordine agli effetti della pronuncia sul giudizio civile ( art. 445 comma 1 bis c.p.p. “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.”).
Parte attrice, nell'assolvere al proprio onere, non si è limitata ad allegare la sentenza di patteggiamento, ma ha arricchito il quadro probatorio con le dichiarazioni rilasciate al PM dalle persone informate sui fatti in sede di indagini preliminari e con le numerose comunicazioni intercorse tra le parti via mail, elementi che valutati unitamente alla pronuncia di patteggiamento, consentono di ritenere accertato che il convenuto ha rivestito la posizione di amministratore di fatto, condizione peraltro ammessa dallo stesso dinanzi al PM ( “ Chi è che comandava in nel 2010 ? : “ Quando non c'è stato più il CP_3
CdA ho gestito io la società a tutti gli effetti, gestivo l'officina e l'ufficio tecnico, dicevo io chi era prioritario pagare. Non mi sono occupato direttamente della contabilità, ma ho incaricato la Pt_1
che la gestiva. Ero io che comandavo, quando qualcuno voleva parlare con il proprietario lo portavano da me. Chi arrivava chiedeva di me. Ammetto, pertanto, di essere stato amministratore di fatto della società ”.) CP_3
Particolare rilievo assumono anche le mail prodotte, in particolare quelle relative al periodo temporale di omesso versamento (fine 2013), da cui emergeva che il convenuto aveva ricoperto un ruolo attivo nella gestione sociale, sebbene si trovasse per alcuni periodi in Romania.; ad esempio, con mail del 9
pagina 5 di 10 dicembre 2013 (all. 20 alla memoria n. 2 di parte attrice), scriveva a che intendeva CP_1 Pt_1 concedere un aumento a un dipendente di € 500,00, ma senza aumentare la paga oraria, registrando come rimborsi o altro;
con altra mail del 26.9.2012 sempre il , rivolto alla , la avvisava di CP_1 Pt_1
CP_ CP_ non pagare l' ( Dimenticavo : non paghiamo l' lo rateizzeremo poi. “).
Non sono emersi elementi per ritenere che la gestione contabile della società fosse di esclusivo appannaggio della e che la stessa fosse dotata di piena autonomia in un settore decisionale le cui Pt_1
ricadute sulla società apparivano strategiche;
al contrario il tenore delle comunicazioni, di cui sopra si è riportata una breve sintesi, confermano che anche in tale ambito, tutt'altro che marginale, il CP_1 manteneva il proprio controllo (significativa la dichiarazione resa al PM : “ dicevo io chi era prioritario pagare “ )
Parte attrice ha quindi assolto al proprio onere probatorio, fornendo elementi persuasivi e tra loro concordanti circa la posizione di amministratore effettivo e di fatto rivestita nella società dal convenuto, che va quindi ritenuto responsabile anche per gli omessi versamenti dei contributi previdenziali.
Appurato il ruolo del convenuto, va quindi osservato che la previsione di cui all'art. 2476 c.c. dispone che “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa
e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”; spettava quindi al convenuto dimostrare la propria incolpevole estraneità o il proprio dissenso rispetto a scelte gestorie ( non pagare i contributi ai dipendenti ), onere che non risulta essere stato assolto.
In particolare non assume apprezzabile rilievo la circostanza che il convenuto spesso fosse all'estero, in
Romania, come dichiarato in sede di interpello ( “ L'indirizzo da cui sono partite era il mio, ma io in quel periodo lavoravo in Romania per una mia società; sono stato ad Oradea dal maggio/giugno 2012
e sino a maggio 2015; l'indirizzo lo usavo se ero in Italia, ma quando ero in Romania utilizzavo quello che avevo in uso presso la mia società, la società Esprova, con attività analoghe a quelle che in Italia faceva la .” Adr. Anche nel periodo in cui ero in Romania, ho comunque continuato a lavorare CP_3 per la .” ). Il tenore delle mail conferma al contrario la partecipazione costante del convenuto;
CP_3
era tuttavia onere dell'amministratore, sebbene fuori sede, interessarsi all'attività gestoria e verificare che fosse svolta secondo canoni di correttezza, non valendo quale giustificazione la semplice ignoranza.
La posizione di corresponsabilità del non appare neppure sminuita dalle dichiarazioni CP_1
testimoniali del , rese all'udienza del 6 febbraio 2024; il teste, consulente del lavoro per la Tes_1
pagina 6 di 10 , dichiarava : “ Il nostro riferimento nella società era la sig.ra. ; se c'erano delle CP_3 Pt_1
segnalazioni relative a condotte omissive che occorreva sanare o comunque sistemare, noi come studio le riferivamo alla . […] Per quanto riguarda le retribuzioni, mi sono sempre interfacciato con Pt_1 la , anzi intendo riferirmi alla mia collaboratrice di studio. […] Confermo che alla Fogato era Pt_1 stato detto che nel caso di omessi contributi a carico dei lavori vi erano conseguenze penali”.
La circostanza che fosse l'attrice, materialmente, a gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro, non costituisce elemento sufficiente per escludere la responsabilità di;
è prassi diffusa CP_1
che vi sia una suddivisione di compiti, anche in base alle competenze, ma ciò non comporta uno sgravio di responsabilità e un esonero circa il dovere di vigilanza, salvo che sussista un'espressa delega di determinate funzioni, che comunque non esclude un obbligo di controllo circa una gestione sociale corretta e trasparente.
Poste tali premesse circa il ruolo del convenuto, occorre esaminare partitamente le contestazioni mosse.
4. Osservava il che la “ dopo aver ritratto in via esclusiva vantaggi dalla propria CP_1 Pt_1
attività distrattiva in danno della , come ampiamente esposta negli atti del noto CP_3
procedimento penale (doc.ti 1, 2, 8 a, 9 a, 10 a, 11, 12 e 13), intenderebbe ottenere un ulteriore vantaggio in danno di chi, il IG. , nulla era a conoscenza degli specifici fatti di Controparte_1 causa”.
Tralasciando l'ultima affermazione, in ragione di quanto motivato nel precedente paragrafo, ritiene il
Collegio che la circostanza che la abbia compiuto condotte distrattive in danno alla società, non Pt_1
assuma alcun rilievo in questa sede e ai fini della domanda di regresso promossa nei confronti del corresponsabile dei danni cagionati, che costituiscono partite distinte dalle somme distratte.
5. Osservava ancora il convenuto di non essere legittimato passivo, poiché “ laddove si ritenesse sussistere l'adversa, pretesa, riduzione della IG.ra ad una mera impiegata contabile Parte_1 amministrativa, a tutto concedere, si verterebbe nell'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c., con il che l'azione avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti del datore di lavoro, s.r.l. SIMCO”.
Va però osservato che, attesa l'accertata insolvenza della società dichiarata fallita, la responsabilità per gli ammanchi e gli omessi pagamenti ricade sugli amministratori, ragione che ha condotto la a Pt_1 pagare le sanzioni comunicate dall' e di cui ora chiede il regresso verso l'altro amministratore. CP_2
6. Ultima difesa promossa dal attiene all'assenza dei presupposti per la richiesta, da parte CP_1 dell' , del versamento della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, ex art. 2115 CP_2
pagina 7 di 10 c.c., come sanzionato anche dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.09.1983, n. 463, che presuppone che siano state effettivamente corrisposte le retribuzioni (Cass. Pen., S.U. 28.05.2003 n. 27641; Cass. Pen.
26579/2021; Cass. Pen., 14.04.2015, n. 21619); secondo la tesi del convenuto, nella fattispecie concreta ciò non sarebbe avvenuto, quanto meno con riferimento alle voci indicate nelle buste paga della dipendente e di altri dipendenti, distratte dalla in proprio favore;
spettava Parte_7 Pt_1
quindi alla stessa proporre le opportune contestazioni innanzi all' . CP_2
Anche tale prospettazione deve essere disattesa perché infondata.
CP_ Va premesso che non vi è prova che gli omessi versamenti all' riguardassero retribuzioni non versate, relative alla o alla stessa;
si tratta di tesi non fondata su alcun riscontro, posto Pt_7 Pt_1
CP_ che gli avvisi di accertamento inviati dall' non contenevano alcuna specifica indicazione che consentisse di individuare le posizioni lavorative per le quali non si era provveduto ai versamenti.
Deve poi osservarsi che la pronuncia delle Sezioni Unite citata, attiene alla sfera della responsabilità penale e risponde a logiche diverse da quelle che interessano l'odierno giudizio;
osservava la Suprema
Corte ( Sentenza n. 27641/2003 ) che non è punibile la condotta omissiva, consistente nel non aver operato una ritenuta da somme versate come retribuzione, laddove non sia stata compiuta la condotta presupposto del sorgere del dovere, ossia il versamento della retribuzione;
diversa la prospettiva che pone la responsabilità civile laddove viene richiesto il pagamento di una posta passiva, che permane a prescindere dal versamento della retribuzione. Colui che non ha effettuato il pagamento della retribuzione, sarà responsabile di due debiti e quindi il pagamento della retribuzione, al netto delle ritenute, e il pagamento di tali ritenute all' . CP_2
Quanto alla correttezza delle buste paga, che il convenuto contesta, va osservato che il quantum dovuto all' è stato determinato dall'ente pubblico con le due lettere di accertamento: l'amministratrice si CP_2
è poi uniformata alle determinazioni dell'ente, pagando quanto richiesto e ottenendo (produzioni di cui ai doc. 10 e 11 ) le quietanze a prova dell'effettivo adempimento.
La domanda di regresso è quindi fondata.
Sulla somma, di cui si dirà, decorrono gli interessi legali, dal pagamento al saldo;
deve invece escludersi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non sussistendo prova di un danno derivante dal tardivo pagamento.
7. Parte attrice, nel quantificare la somma da richiedere in regresso, individuava la relativa quota ai sensi dell'art. 2055 co. 2 c.c. dei “22/40” di quanto versato all' , determinando quindi il regresso CP_2
in modo proporzionale alle pene applicate nella sentenza di patteggiamento.
pagina 8 di 10 Si tratta di un criterio che il Collegio non condivide.
Come sopra osservato, la sentenza ex art. 444 c.p.p. non contiene alcun accertamento circa la responsabilità dei fatti di reato ascritti, atteso che il giudice penale si limita a valutare la correttezza della determinazione della pena su cui le parti si accordano;
lo stesso tenore della previsione di cui all'art. 445 comma 1bis c.p.p., dispone esplicitamente l'inefficacia della sentenza di patteggiamento, quale prova nel giudizio civile, che quindi conduce ai fini della graduazione della misura del regresso ad escluderne l'utilizzabilità.
Va poi rilevato che nell'individuazione della misura della reclusione, nella prospettiva rieducativa e non meramente retributiva della pena inflitta, intervengono svariati criteri, sia di natura soggettiva che oggettiva, quali eventuali precedenti condanne, la disponibilità del reo a collaborare nel procedimento penale, la valutazione circa la sua propensione a commettere nuovi delitti, etc.., criteri che incidono nella determinazione della pena, sganciandola dal semplice profilo della responsabilità.
In assenza di elementi ulteriori e diversi dalla pena concordata, l'entità della responsabilità per il danno cagionato all' va quindi considerata di pari misura per entrambe le parti e quindi il regresso a CP_2
favore della individuato nel 50% di quanto pagato. Pt_1
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
La rinuncia dell'attrice a parte delle domande, deve essere interpretata quale riduzione delle pretese promosse in giudizio, condotta processuale che quindi non ha reso necessario promuovere specifiche ed ulteriori attività difensive ed istruttorie.
Ciononostante, il giudizio si è ugualmente reso necessario, a fronte delle domande e plurime contestazioni mosse dal . CP_1
Le spese andranno liquidate solo in relazione alle somme effettivamente riconosciute, con applicazione dello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 per un ammontare di onorari, secondo i valori medi, pari a € 5.077,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuto e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , di € 7.141,23, pari al 50% di quanto versato all' . Parte_1 CP_2
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
, che si liquidano in € 5.077,00 per onorari, €. 786,00 per accessori, oltre IVA, se dovuta ex Pt_1
lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
pagina 9 di 10 Così deciso Camera di Consiglio del 16.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Vitrò
Il Giudice Relatore
Dott.ssa M.L.Dughetti
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