TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 973 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Minnella e Sebastiano Stefano Astuto;
ATTRICE
e
, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Carini;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la società, riassumendo il giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo, ha convenuto in giudizio l' e l' in Controparte_3 Controparte_2
epigrafe indicate al fine di ottenere, previa disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 o annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, l'accertamento della non debenza delle somme chieste per differenze tariffarie e l'illegittimità di ogni pretesa restitutoria delle parti convenute o, in subordine, la riduzione della somma richiesta dall' e dall'Assessorato Regionale alla Salute, escludendo CP_4
il credito restitutorio relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e, comunque, la rideterminazione del quantum dovuto.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha esposto che:
- con il Decreto Assessoriale n. 1977 del 28 settembre 2007, in attuazione del "Piano di contenimento e di qualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009” veniva disposta
1 l'applicazione delle tariffe previste dall'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006;
- il TAR Palermo disponeva la sospensione degli effetti del suddetto D.A. n. 1977/2007;
- con decreto n. 336 del 27 febbraio 2008, l'Assessorato regionale disponeva che “…rivivono e trovano applicazione nel territorio della Regione siciliana i valori tariffari previgenti di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto n. 7104 del29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi”;
- a seguito della conclusione dei giudizi di merito avverso il Decreto n. 1977/2007. con esito favorevole per l'Amministrazione regionale, l'Assessorato, con Decreto n. 170 del 28 gennaio 2013, ripristinava con effetto retroattivo i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977/2007, con obbligo per le aziende sanitarie provinciali di procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle eventuali maggiori somme erogate rispetto a quelle che sarebbero state corrisposte in applicazione del D.A. n. 1977/07;
- l' con nota del 5 novembre 2014 prot. n. 001-54771- GEN/2014, chiedeva alla CP_4
la restituzione, per il periodo gennaio 2008-dicembre 2012, della somma complessiva di Parte_1
€ 1.100.451,43;
- con sentenza del Consiglio di Stato n. 4840/2021, il Decreto Assessoriale n. 170/2013 è stato annullato in quanto fondato “…sul presupposto – erroneo, come si è detto – della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla l. n. 796/2006 e dal Piano di rientro per la Regione Siciliana valido per il triennio 2007 – 2009”;
- stante l'annullamento degli atti presupposti (D.A. n. 170 del 28 gennaio 2013 e D.A. n.
1977/2007) avvenuto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4840/2021, non sarebbero dovute le seguenti somme: a) 115.800,82 euro per la branca radiologia, per il periodo 2009-2011; b)
799.571,03 euro per branca Analisi, per il periodo 2009-2012;
- l'Azienda aveva definito le modalità di recupero senza alcuna preventiva interlocuzione con la ditta attrice in violazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. n. 241/1990.
Si sono costituite in giudizio, l' e l' Controparte_1 [...]
i quali hanno contestato le avverse pretese e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_2
evidenziando che il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4840 e n. 4843 del 2021, non aveva annullato il D.A. n. 170/2013, trattandosi quest'ultimo di un atto di ricognizione del ripristino dell'efficacia del D.A. n. 1977/2007, non già di un atto avente carattere provvedimentale, ma aveva affermato che gli sconti tariffari, disposti dall'art. 1, co. 796 lett. o) della L. n. 296/2006, non potevano applicarsi oltre il triennio 2007-2009.
2 Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione.
*****
Deve rilevarsi che la società attrice, con la comparsa conclusionale, ha dichiarato di rinunciare alla domanda, chiedendo l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere.
Giova ricordare che, per pacifica giurisprudenza, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti: sebbene la comparsa conclusionale e la memoria di replica siano volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova, nondimeno è sempre ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, Cass. n. 13203/2015, in motivazione;
Cass. n.
8737/2014; Cass. n. 28146/2013, in motivazione).
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni (Cass. S.U. n. 3453/2024).
Appare opportuno ricordare, altresì, che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 23749/2011; Cass. n. 18255/2004).
In questo caso, il processo si conclude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e a fronte di una pronuncia di tal genere, non operando la preclusione di cui all'art. 306, quarto comma, c.p.c., resta fermo il potete del giudice di statuire sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, è bene premettere che il presente giudizio ha ad oggetto, non già l'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione convenuta, ma l'accertamento negativo del debito restitutorio di parte attrice. In questa ottica, i vizi strettamente procedimentali che possono essere stati compiuti dall'Amministrazione nello svolgimento della propria attività e nell'adozione dei provvedimenti contestati, non rilevano se non nella misura in cui si siano tradotti in una non corretta determinazione delle somme dovute per differenze tariffarie.
Sotto tale profilo, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale prevalente della parte attrice atteso che, con sentenza n. 4840/2021, il Consiglio di Stato, non ha annullato il D.A. n. 170/2013, ma ha affermato che lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle
3 prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009.
Il c.t.u. nominato al fine di quantificare i crediti spettanti all' ha acclarato che l' CP_4
ha provveduto a ricalcolare il valore della produzione (già remunerato con le tariffe previgenti al D.A.
1977/2007), applicando agli anni 2008 e 2009 le tariffe previste dal D.A. 1977/2007 comprensive dello sconto ed agli anni 2010, 2011 e 2012 le tariffe previste dal D.A. 1977/2007 senza l'applicazione dello sconto.
In merito alla pretesa compensazione delle somme richieste a titolo di rimborso con importi relativi a tasse e contributi previdenziali pagati, nonché gli extrabudget effettuati, il c.t.u., ha rappresentato che “nessun accertamento tecnico può essere effettuato stante la mancanza in atti di documentazione utile a determinare le tasse e i contributi previdenziali, nonché l'assenza di documentazione utile a determinare gli “extrabudget” di cui la chiede un'eventuale Parte_1
compensazione”, evidenziando che, in merito alle tasse, l'eventuale restituzione delle somme comporterebbe per la un costo deducibile dal reddito imponibile, con conseguente Parte_1
risparmio fiscale.
Applicando i suddetti criteri di calcolo il c.t.u., le cui conclusioni si condividono in quanto esaustivamente motivate, ha accertato che il credito spettante alla ammonta ad € CP_5
1.022.452,79 (a fronte di quello preteso di € 1.100.451,43).
Pertanto, in virtù della soccombenza virtuale prevalente (il debito ricalcolato è di poco inferiore rispetto a quello preteso) le spese vanno poste a carico dell'attrice per 2/3 e compensate per l'ulteriore
1/3; liquidazione come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001 a € 2.000.000) per le fasi effettivamente svolte e tenuto conto dell'effettivo valore della controversia.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 2/3 e delle parti convenute nella misura di 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento in favore dell' , la Parte_1 Controparte_1
quota dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano (una volta effettuata la compensazione della quota di
1/3) in € 3.314,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4 condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
la quota dei 2/3 delle spese di lite, che si liquidano (una volta effettuata la compensazione della quota di 1/3) in € 12.651,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nella misura di 2/3 e delle Parte_1
parti convenute nella misura di 1/3.
Palermo, il 24 gennaio 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
5