Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 646/2022 R.G.L., vertente TRA
, con sede in Roma, in persona del Parte_1 Presidente legale rappresentante pro-tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avvocati Angela Maria Rosa Fazio, (C.F. ; pec: C.F._1 ; fax n. 0965499114), Email_1 CP_1 [...]
, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in CP_2 virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma in data Persona_1
21.7.2015 (repertorio n. 80974/21569), pec t Email_1 appellante CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._2 10 ottobre 1974, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lucio Masottini (C.F. ) e Barbara Masottini (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Reggio C.F._4 Calabria al civico 6 della via Magna Grecia, fax 096523612 pec o Email_3
Email_4 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in data 10.06.2019,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2019 – RG. Controparte_3 277/2019, emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, in data 23 febbraio 2019, con cui era stato ingiunto ad essa opponente il pagamento, in favore dell'INPS, della somma di € 13.038,17. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto, avendo l'INPS invocato un presunto indebito relativo a ratei di pensione di cui risultava titolare , deceduta in Persona_2 data 30.11.2011, pensione che veniva accreditata su un conto corrente postale, della cui riscossione era incaricata la ricorrente.
Eccepiva l'opponente la mancata ricezione della diffida amministrativa e la violazione delle norme sul procedimento amministrativo. Nel merito, lamentava la mancata precisazione della composizione dell'indebito che avrebbe permesso di comprendere che € 11.603,14 corrispondenti ad arretrati già riconosciuti alla de cuius dall' e che € 950,95 rappresentavano la somma dei ratei di Pt_1 tredicesima calcolati sulla pensione percepita dalla defunta. Eliminando dal calcolo anche gli interessi pari ad € 70,17, soltanto la cifra residua avrebbe potuto essere oggetto di restituzione. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitosi, l'Inps precisava che l'opponente aveva “riscosso indebitamente la rata di pensione di dicembre di tutte le pensioni pari ad € 2.829,24 (2341,85 + 487,39) e gli arretrati di € 10.138,76 per i quali avrebbe dovuto presentare la domanda di ratei maturati e non riscossi per averne diritto, a nulla rilevando la circostanza di essere erede universale della de cuius”. Affermando essere applicabile l'art. 2033 c.c., chiedeva il rigetto dell'opposizione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1104/2022 pubblicata il 20/05/2022, il Tribunale di Reggio Calabria, così statuiva: “Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2019
– RG. 277/2019 nella parte in cui dispone la restituzione delle somme dovute a titolo di arretrati, pari ad € 11.603,14, nonché nella parte in cui sono ricompresi i ratei di tredicesima mensilità dovuti sino al mese di Novembre 2011 sulla pensione cat. INVCIV n. 07072703, oltre agli interessi computati sulla somma di tali due quote (arretrati e ratei di tredicesima). Compensa le spese di lite”. Affermava il Tribunale che l'opposizione era parzialmente fondata. La somma, oggetto di indebito, coincideva con la somma riscossa in data 2 dicembre 2012 relativa ai trattamenti pensionistici di cui risultava titolare d alla cui Persona_2 riscossione era delegata l'opponente. Rigettava l'eccezione dell'opponente relativa all'invio, da parte dell'Inps, ad un indirizzo errato della diffida di restituzione delle somme riscosse. La circostanza, secondo cui l'indirizzo dell'opponente, utilizzato dall'Istituto ai fini della comunicazione dell'indebito, risulterebbe errato, non era idonea a privare di validità il dato inconfutabile dell'avvenuto pagamento, anche in considerazione del fatto che la notificazione dell'anzidetta diffida non era imposta da alcuna norma di rango primario, al più fungendo da strumento di interruzione del termine di prescrizione del credito vantato. Nel merito, era stata contestata parzialmente la natura indebita delle somme riscosse dal momento che € 11.603,14 ed € 70,17 corrispondevano, rispettivamente, ad arretrati spettanti alla de cuius secondo la nota dell'Inps del 28 ottobre 2011 e agli interessi su di essi calcolati, così come € 950,95 coincidevano con il rateo di tredicesima maturato dalla Sig.ra sino al momento del decesso avvenuto in data 30.11.2012. Per_2 Orbene, in ordine alla riscossione delle somme richieste non sussistevano dubbi, essendo stato documentato il pagamento della prestazione pensionistica dovuta alla de cuius in data 02.12.2011 e la relativa riscossione da parte della delegata. Dall'analisi della composizione del quantum riscosso e dai documenti in atti (mod. RED-CRED di parte ricorrente) emergeva come l'Inps avesse riconosciuto, già in data 28.10.2011, alla pensionata deceduta € 11.603,14 a titolo di arretrati derivanti dal ricalcolo della prestazione pensionistica. La dichiarazione dell' integrava gli estremi della ricognizione di debito e nessuna Pt_1 contestazione sull'esistenza del rapporto fondamentale era stata formulata dall' , Pt_1 sicché la comunicazione della nota, datata 28 ottobre 2011, in favore della de cuius, in un 3
momento antecedente al decesso, aveva segnato l'ingresso nella sua sfera giuridico- patrimoniale del diritto di credito al pagamento di € 11.603,14. In altri termini, tale somma, al momento del decesso della era già ricompresa Per_2 nel suo patrimonio e, conseguentemente, in quello che successivamente avrebbe rappresentato l'asse ereditario, del quale aveva già disposto con testamento olografo redatto l'11.09.2011 e pubblicato il 16.03.2012. Pertanto, non poteva essere qualificata come percezione indebita la riscossione da parte dell'erede testamentario della somma già transitata, sotto il profilo della titolarità patrimoniale, nella sfera giuridica del de cuius prima del decesso e, dunque, confluita nel patrimonio ereditario. La riscossione delle somme già presenti nel patrimonio del defunto integrava gli estremi di un atto di accettazione dell'eredità per facta concludentia. Non poteva attribuirsi natura indebita alle somme già riconosciute dall'Inps come arretrati dovuti e riscosse dall'opponente in qualità di erede. Le medesime considerazioni andavano estese ai ratei di tredicesima maturati rispetto alla prestazione pensionistica cat. INVCIV n. 07072703, dovuti sino al 30.11.2011. Al contrario, indebite risultavano le ulteriori somme riscosse e riconducibili al rateo pensionistico di dicembre 2011, non dovuto per via del precedente decesso della titolare della prestazione. L'obbligo restitutorio si configurava in capo all'opponente con riguardo al rateo della pensione cat. INVCIV n. 07072703 non dovuto, nonché a tutte le prestazioni FS n. 00375658 e FS n. 02169305, erogate dall'Inps per la sola mensilità di dicembre 2011. Per questo profilo, pertanto, l'opposizione non meritava accoglimento, mentre poteva essere solo parzialmente accolta, con conseguente revoca parziale del decreto ingiuntivo. La particolarità delle questioni giuridiche esaminate giustificava la compensazione delle spese del presente giudizio.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall'INPS, che ne invocava la riforma. Il Tribunale era incorso in errore, allorquando aveva disposto la restituzione delle somme dovute a titolo di arretrati, quantificandole in € 11.603,14, anziché in € 10.138,76. Il Tribunale aveva fondato la sua statuizione sulla scorta di quanto affermato dall'opponente, secondo cui gli arretrati spettanti alla de cuius erano pari ad € 11.603,14, senza specificare che tale importo era al lordo e che l'importo netto degli arretrati, corrisposti alla stessa, era stato di € 10.138,76, così come richiesto dall'INPS con il procedimento monitorio. Infatti, dalla comunicazione del 28.10.2011 inviata dall'INPS alla e dalla stessa Per_2 prodotta, si evinceva che gli arretrati spettanti fino al 31.10.2011 erano pari ad € 11.603,14 al lordo. Viceversa, da quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel dettaglio della quietanza prodotta con la memoria difensiva INPS, emergeva che la somma per arretrati di pensione cat. FS pensione 024 00375658 era stata corrisposta al netto per € 10.138,76 e solo di tale importo era stata richiesta la restituzione con il ricorso per decreto ingiuntivo. Dalla quietanza del 02.12.2011 e stampa video data base pagamento CP_4 pensione rateo 12/2011, risultava l'analitica indicazione delle somme riscosse dall'odierna appellata e, specificamente: Rata pensione dicembre 2011 + tredicesima mensilità € 2,341,85 (cat. 024 num00375658); rata di pensione di dic. 2011 (INVCIV accompagnamento) € 487,39 (cat.INVCIV 07072703) arretrati su pensione 024 00375658
€ 10.138,76, in totale € 12.968,00. 4
Il Tribunale aveva, quindi, errato nel dichiarare illegittimo il decreto per l'importo di € 11.03,14 anziché per l'importo di € 10.138,76, importo netto corrisposto e richiesto con il monitorio. Il giudice di prime cure aveva altresì errato nella statuizione con la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo anche nella parte in cui aveva ritenuto che fossero stati ricompresi anche i ratei di tredicesima mensilità dovuti sino al mese di novembre 2011, sulla pensione cat. INVCIV n. 07072703. La statuizione era errata, atteso che la pensione cat. inv. civ. n. 07072703, come già evidenziato nel giudizio di primo grado, era un'indennità di accompagnamento, sulla quale non spettava per legge la tredicesima. Nessun rateo di tredicesima, pertanto, era maturato su detta prestazione e nessun rateo di tredicesima era stato o poteva essere corrisposto alla de cuius e, quindi, fatto oggetto di richiesta di restituzione con il ricorso per decreto ingiuntivo. Pertanto, dalla somma ingiunta pari ad € 13.088,17, dovevano essere detratti gli arretrati netti di € 10.138,76, gli 11/12 di 13° della pensione ex Ipost pari ad € 1.030,39, gli 11/12 di 13° della pensione FS pari ad € 732,23, gli interessi legali sulle due pensioni pari Ad € 67,53, per un totale di € 11.968,91 Il residuo che la sig.ra era tenuta a restituire ammontava a € 1.119,26. CP_3
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che la somma dovuta era pari ad € 1.119,26 ed in tale misura doveva essere restituita dall'odierna appellata. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
Costituitasi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 per mancata specificità dei motivi e 348 bis c.p.c.. La richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado andava rigettata poiché il giudice di prime cure, con adeguato iter logico giuridico, aveva ripercorso tutte le vicende più importanti e ha considerato tutti gli aspetti e gli elementi necessari per la decisione. Chiedeva il rigetto dell'appello perché basato su mere congetture non fondate su idonea documentazione, L'assunto avversario era infondato in quanto la somma era stata riconosciuta dallo stesso Istituto di previdenza con la comunicazione I.N.P.S. del 28 ottobre 2011, non contestato da controparte. Mentre l'importo di € 11.603,14 risultava da un documento autentico a firma del direttore I.N.P.S., dott. (firma autografa e sostituita a mezzo stampa Persona_3 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993), l'importo di € 10.138,76 risultava da dati estrapolati da “stampe video” di origine incerta, prive di qualsivoglia elemento di validità, depositati in atti da controparte nel giudizio di primo grado. La semplice comparazione dei documenti testé richiamati, smentiva l'assunto di controparte secondo il quale “gli arretrati su pensione sarebbero stati di € 10.138,76. Essa appellante, erede universale della pensionata , aveva diritto Persona_2 alla corresponsione di quanto riconosciuto dall'istituto medesimo fino alla sua morte avvenuta il giorno 1° dicembre 2011, a titolo di riliquidazione pari ad € 11.603,14, nonché alle somme riconosciute a titolo di tredicesima mensilità maturate fino al 30 novembre 2011 (quindi 11/12 di tredicesima anno 2011). Chiedeva, dichiarare inammissibile o rigettarlo, perché infondato, con vittoria di spese da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, posto che il gravame individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma. La Suprema Corte, SS.UU. 16.11.2017 n. 27199, ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ha chiarito che quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta e censurando le ragioni della decisione. È necessario, perché l'appello sia ammissibile, che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043). Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017). Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. Non ricorrono poi i presupposti di cui all'art. 248 bis c.p.c.
5. Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione, nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo e nella parte in cui aveva disposto la restituzione delle somme dovute a titolo di arretrati, pari ad € 11.603,14, somma al lordo delle ritenute fiscali, invece che della somma al netto di € 10.138,76, che era stata affettivamente corrisposta e posta a fondamento del ricorso per D.I.. Sul punto appare utile richiamare che il D.I. era stato richiesto ed emesso per la somma di € 13.038,17, oltre interessi, di cui € 12.968,00 per capitale - a titolo di capitale rateo delle 6
pensioni cat. FS n. 00375658, cat. FS n. 02169305 e cat. INVCIV n. 07072703, per il periodo 01.12.2011/31.12.2011 - e € 70,17 per interessi legale maturati dal 23.04.2012 al soddisfo. Nell'atto di costituzione, nel giudizio di opposizione, l'Inps aveva specificato che l'opponente aveva “riscosso indebitamente la rata di pensione di dicembre di tutte le pensioni pari ad € 2.829,24 (2341,85 + 487,39) e gli arretrati di € 10.138,76 per i quali avrebbe dovuto presentare la domanda di ratei maturati e non riscossi per averne diritto, a nulla rilevando la circostanza di essere erede universale della de cuius”. Non può, pertanto, residuare dubbio alcuno che il credito vantato a titolo di ripetizione di indebito e posto a fondamento del monitorio fosse quello per arretrati pensionistici, al netto delle ritenute fiscali, nella misura di € 10.138,76. Dalla comunicazione 28.10.2011 inviata alla sig.ra CP_5 [...]
risulta che l'INPS aveva attestato che, in base ai redditi 2009, l'importo lordo Per_2 mensile della pensione è pari a € 1.037,41 e che gli arretrati spettanti fino al 31.12.2011 era pari a € 11.603,14 al lordo di eventuali ritenute fiscali. La documentazione allegata conferma che, a titolo di arretrati, alla sig.ra CP_3 era stata corrisposta la somma al netto, € 10.138,76, e non la somma, al lordo, € 11.603,14. Dalla quietanza del 02.12.2011, debitamente sottoscritta dalla sig.ra CP_4
risulta che ella ha ricevuto il pagamento dei seguenti importi netti: rata pensione CP_3 dicembre 2011 + tredicesima mensilità € 2,341,85; rata pensione dic. 2011 (INVCIV accompagnamento) € 487,39; arretrati su pensione 024 00375658 € 10.138,76, in totale € 12.968,00. È questo l'importo, al netto, che è stato corrisposto ed è questo l'importo, al netto delle ritenute, che l'INPS ha posto a fondamento dell'indebito. Né, invero, l'Ente avrebbe potuto richiedere la ripetizione, a titolo di indebito, un importo maggiore per sorte capitale - id est: € 11.603,14 di arretrati al lordo di eventuali ritenute fiscali -, poiché non era questa la somma indebitamente corrisposta e che avrebbe potuto costituire oggetto della domanda ripetizione, potendo essere richieste solo le somme effettivamente corrisposte. È, quindi, fondato il motivo di appello proposto dall'INPS e deve trovare accoglimento, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza impugnata.
6. Con il secondo motivo, la sentenza è stata censurata per avere il giudice erroneamente revocato il decreto ingiuntivo nella parte in cui aveva ritenuto che fossero stati ricompresi anche i ratei di tredicesima mensilità dovuti sino al mese di novembre 2011, sulla pensione cat. INVCIV n. 07072703. Questa era un'indennità di accompagnamento, sulla quale non spettava per legge la tredicesima. Osserva la Corte che il Tribunale ha così disposto: “Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2019 – RG. 277/2019 nella parte in cui dispone la restituzione delle somme dovute a titolo di arretrati, pari ad € 11.603,14 (questa statuizione è stata oggetto di parziale riforma sub 5, n.d.e.), nonché nella parte in cui sono ricompresi i ratei di tredicesima mensilità dovuti sino al mese di Novembre 2011 sulla pensione cat. INVCIV n. 07072703, oltre agli interessi computati sulla somma di tali due quote (arretrati e ratei di tredicesima)”.
Orbene, come rilevato dall'INPS, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non era stato affermato il pagamento indebito dei ratei di tredicesima mensilità dovuti sino al mese di novembre 2011 sulla pensione cat. INVCIV n. 07072703 e non ne era stata chiesta la restituzione. Invero, se si esaminano le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta che a titolo di indebito era stata indicata la rata pensione dic. 2011 (INVCIV accompagnamento) per l'importo di € 487,39, ma giammai era stato affermato l'avvenuto pagamento di ratei di 7
tredicesima sulla pensione cat. INVCIV, né conseguentemente era stata chiesta ( e non avrebbe potuto), la restituzione di somme non pagate e che, per conseguenza, non avrebbero potuto integrare un indebito. Anche tale motivo di impugnazione è fondato e deve trovare accoglimento, con conseguente riforma della sentenza come segue:
“Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2019 – RG. 277/2019 nella parte in cui dispone la restituzione delle somme dovute a titolo di arretrati, pari ad € 10.138,76, oltre agli interessi computati su tale somma”. La sentenza va confermata nelle statuizioni riguardanti le spese di lite, in applicazione del principio di diritto, secondo cui: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). L'esito complessivo della lite, quale conseguito in questo grado di giudizio, ha confermato la parziale reciproca soccombenza delle parti, che ha determinato il primo giudice a disporre la compensazione delle spese di lite. Poiché la parziale reciproca soccombenza permane in questo grado di giudizio, va disposta la compensazione anche delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 1104/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_3 Reggio Calabria, pubblicata in data 20/05/2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: “Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2019 – RG. 277/2019 nella parte in cui dispone la restituzione delle somme dovute a titolo di arretrati, pari ad € 10.138,76, oltre agli interessi computati su tale somma”.
2. Conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti