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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5127 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MUSCETTOLA PIETRO e MUSCETTOLA ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato VALENTINI BARBARA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 29 e 30 aprile 2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena in data 7/09/2013 e dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso del 22/10/2024 il ricorrente, sig. ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie ex art. 151, c. 2 c.c.; l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, con previsione dell'ordine alla IG.ra di rilasciare l'immobile già casa coniugale, CP_1
stabilendo in ogni caso che nulla sia vicendevolmente dovuto quale contributo al mantenimento, essendo le parti economicamente indipendenti.
In via d'urgenza e subordinata condannare la sig.ra al pagamento di una CP_1
somma pari ad almeno € 800,00 mensili nei confronti del marito, qualora la stessa non lasci l'abitazione.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, sig.ra CP_1
chiedendo una differente regolamentazione: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ex art. 151, c. 2 c.c.; autorizzare la Parte_1
IG.ra a rimanere a vivere presso l'abitazione di San Prospero CP_1
(MO), Via Chiletti n. 2/2, fintanto che la stessa non avrà reperito un'altra adeguata sistemazione, ponendo a carico della medesima i soli costi di godimento dell'immobile ed in via di estremo subordine, porre a carico della stessa un'indennità di occupazione non superiore ad €. 200,00/mese; dare atto che tutti i mobili che compongono l'arredo della casa coniugale sono di proprietà della IG.ra stabilire che la stessa provveda al loro asporto a propria cura e spese al CP_1
momento del rilascio della suddetta abitazione;
porre a carico del IG. Pt_1
un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie
[...] che pare equo quantificare nella somma di € 200,00; respingere CP_1
ogni richiesta di mantenimento formulata dal IG. essendo lo Parte_1
stesso economicamente autosufficiente.
4. All'esito dell'udienza del 12/3/2015 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo un rinvio per la relativa formalizzazione.
pagina 2 di 4 5. In data 29 e 30 Aprile 2025 le parti depositavano note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6/5/2025, chiedendo il recepimento delle seguenti condizioni:
1) “I coniugi sono autorizzati a vivere separati libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga opportuno.
2) Le parti danno atto che la signora ha rilasciato la ex casa CP_1
coniugale sita in San Prospero (MO), Via Chiletti 2/2, di proprietà esclusiva del sig. , in data 15.04.2025 e si è trasferita in un Parte_1
appartamento in locazione sito in Cavezzo (MO), Via Concordia n. 35.
3) Le parti danno atto che la signora a già consegnato al sig. CP_1 Pt_1
tutte le chiavi in suo possesso e ha provveduto ad asportare i beni mobili di sua esclusiva proprietà ed i propri effetti personali, eccezion fatta per uno specchio del IG. posto in garage e asportato per mero errore Pt_1
durante il trasloco;
specchio che la IG.ra si impegna a restituire CP_1
entro 7 giorni dal deposito del presente atto.
4) Le parti danno atto che nulla sarà dovuto dalla signora per il CP_1 periodo di occupazione dell'appartamento di Via Chiletti 2/2 e per costi relativi alle utenze di casa fino alla data del rilascio. Ciò ad eccezione delle bollette del gas per uso domestico (successive a quella del 06.01.2025 dell'importo di €. 411,78 già rimborsata) e le altre che perverranno per i consumi contabilizzati fino alla data del 15.04.2025.
5) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi un contributo al proprio
mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi ciascuno con i propri redditi.
6) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere
l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa. Ciò ad
pagina 3 di 4 eccezione della questione penale e dell'eventuale relativo risarcimento che verrà definita in separata sede.
7) Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] il [...]) e nata a [...] CP_1
(BO) il 05/09/1968) che hanno contratto matrimonio in data 07/09/2013 a
MODENA, come risulta dall'atto n. 258, parte II serie C, anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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