Ordinanza collegiale 21 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fedora Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Provinciale Alloggi ERP, CEA, non costituiti in giudizio;
nei confronti
sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di esclusione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio E.R.P. in situazioni di emergenza abitativa, ex art. 31 L.R. 32/96, adottato dal Comune di Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria e della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria in data 30.10.2023 e depositato in data 21.11.2023, la ricorrente, collocatasi al sesto posto (con punti 10) della graduatoria dei soggetti aspiranti all’assegnazione di alloggi ERP in situazione di emergenza abitativa, ex art. 31 L.R. n. 32/1996, approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, mercè la formulazione di plurimi motivi di gravame, ha impugnato il provvedimento con cui il predetto Comune, visti gli esiti dell’istruttoria finalizzata all’accertamento circa la persistenza di siffatti requisiti, l’ha esclusa dalla graduatoria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b, citata L.R., in quanto dimorante, unitamente al rispettivo nucleo familiare, nel territorio comunale di Bianco.
2. La sig.ra -OMISSIS-, evocata in giudizio dalla ricorrente in qualità di pretesa controinteressata, si è costituita, dichiarando di non opporsi all’accoglimento dell’impugnazione.
3. Il Comune di Reggio Calabria, costituitosi in data 19.12.2023, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del gravame per tardività oltre che l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio rilevava, comunque, la mancata indicazione delle generalità (omissate, per presumibili ragioni di privacy) dei soggetti inseriti nella graduatoria di cui alla determina n. -OMISSIS-, in atti al fascicolo di parte ricorrente, con conseguente impossibilità di verificare l’ammissibilità del gravame, sotto il profilo dell’intervenuta notifica ad almeno uno dei soggetti che potessero ritenersi effettivi controinteressati della ricorrente. Per l’effetto, il Tribunale ordinava al Comune di Reggio Calabria di produrre in giudizio copia del provvedimento ( id est determina dirigenziale n. -OMISSIS-) di approvazione della graduatoria da cui la ricorrente è stata esclusa, con l’indicazione “in chiaro” dei nominativi dei soggetti ivi inseriti.
5. In data 12.01.2024, il Comune di Reggio Calabria ha depositato:
- la sopravvenuta determina n. -OMISSIS- con la quale, preso atto del prosieguo dell’istruttoria avuto riguardo ad altri soggetti graduati, ha modificato/variato la graduatoria di cui alla precedente determina n. -OMISSIS-;
- il nuovo elenco/ordine di graduatoria degli ammessi, approvato con la summenzionata determina, recante l’indicazione del nominativo dei soggetti ivi inseriti, del codice fiscale e del relativo punteggio valido ai fini dell’assegnazione temporanea degli alloggi di ERP ai sensi dell’art. 31. L.R. 32/1996.
6. Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, il Collegio, rilevata l’adozione di un provvedimento sopravvenuto e lesivo, involgente posizioni di contro-interesse differenti rispetto a quelle originarie, ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i relativi presupposti.
7. Con memoria del 15.01.2026, il Comune di Reggio Calabria, nel riportarsi alle memorie e difese fino a quel momento rassegnate, ha altresì rappresentato, di ciò fornendo prova documentale, come, nelle more del giudizio, la sig.ra -OMISSIS-, utilmente collocata alla 32° posizione della graduatoria del Bando ordinario 2019 per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio ERP, in data 04.12.2025, sia stata immessa nella disponibilità dell’alloggio ERP sito in Reggio Calabria, in via Quarnaro 1°, n.44, piano 4, Gallico, di proprietà ATERP, in attesa del completamento dell’istruttoria finalizzata all’adozione del decreto di assegnazione (cd. ordinaria). Ad avviso dell’amministrazione, tale sopravvenienza determinerebbe, in subordine rispetto all’irricevibilità/inammissibilità del ricorso, la cessazione della materia del contendere.
8. In occasione della camera di consiglio del 25.02.2026, l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, attesa la consegna dell'alloggio in favore della ricorrente. Il procuratore delegato dell’amministrazione comunale ha aderito alla richiesta. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è, in rito, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini appresso indicati.
10. L’odierno gravame è, innanzitutto, ricevibile, essendo stato notificato nei confronti:
- del Comune di Reggio Calabria (a mezzo pec del 30.10.2023);
- di uno dei soggetti che, a pari merito (10 punti), seguivano la ricorrente esclusa, così rivestendo la posizione sostanziale di “controinteressato” (cfr. graduatoria di cui doc. all. 4 al ricorso, laddove, mediante l’indicazione parziale del codice fiscale, sono indicati 6 aspiranti assegnatari aventi un punteggio pari a 10, inclusa la ricorrente). Trattasi della sig.ra -OMISSIS- a cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec del 21.11.2023, indirizzata all'avv. Francesco Nucara dichiaratosi domiciliatario ai fini della procedura di assegnazione alloggio ERP. Il ricorso è stato, altresì, depositato sempre in data 21.11.2023, con conseguente piena ricevibilità dello stesso.
11. Tuttavia, nel corso del giudizio, e precisamente in data 12.01.2024, il Comune di Reggio Calabria, in luogo della graduatoria non omissata di cui alla determina n. -OMISSIS- - dalla quale la ricorrente è stata esclusa, con conseguente instaurazione, da parte di quest’ultima, del presente giudizio – ha depositato la determina n. -OMISSIS-.
Con il provvedimento in questione, sopravvenuto, il Comune di Reggio Calabria, all’esito una rinnovata istruttoria, ha approvato una graduatoria (doc. all. 1-2 del 12.01.2024) determinante un assetto di interessi sostanzialmente diverso rispetto a quello di cui alla precedente determina n. -OMISSIS-.
11.1 Ciò se solo si considera che non soltanto la ricorrente ma anche la sig.ra -OMISSIS- (originaria controinteressata) risultano escluse dalla “nuova” graduatoria in parola, laddove i soggetti graduati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 10 presentano punteggio che va da 9 a 2 punti ovvero un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello - 10 punti - originariamente assegnato all’odierna ricorrente (si tenga, altresì, presente che i cinque soggetti che, nella graduatoria di cui alla determina n. -OMISSIS-, precedevano la ricorrente, presentavano un punteggio variabile da 15 a 12).
Ne consegue che, al fine di ottenere il bene della vita sperato – coincidente con l’inserimento in una graduatoria legittimante l’assegnazione di un alloggio ERP in regime preferenziale, cd. di emergenza abitativa, ex art. 31 L.R. n. 32/96, e non anche in via ordinaria, per come sembrerebbe essere avvenuto nelle more del giudizio - la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la graduatoria sopravvenuta di cui alla determina n. -OMISSIS-, notificando il gravame ai neo controinteressati (ovvero ai soggetti inseriti, con il punteggio complessivo pari a 9, ai primi due posti della graduatoria in questione).
12. La mancata impugnazione della graduatoria di cui al provvedimento n. -OMISSIS- e la conseguente pretermissione delle sopravvenute posizioni di controinteresse determinano, pertanto, l’improcedibilità del gravame.
12.1 Né in proposito possono rilevare le dichiarazioni rese dal procuratore della ricorrente in occasione della pubblica udienza del 25.02.2026, da interpretarsi non già quale cessazione della materia del contendere – coincidente, lo si ripete, con l’aspirazione all’assegnazione di un alloggio ERP in via preferenziale, ex art. 31 L.R. n. 32/96, e non anche in via ordinaria, come sembrerebbe essere avvenuto – bensì, al più, quale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito.
Ciò nella misura in cui siffatto interesse non era più nella disponibilità della ricorrente, essendo venuto meno per fatto alla stessa imputabile, coincidente con la mancata impugnazione della determina n. -OMISSIS-.
13. In conclusione, il ricorso è, in rito, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini sopra evidenziati.
14. Le spese di lite, tenuto conto della natura della res controversa , possono essere integralmente compensate tra le parti.
15. Dall’improcedibilità del gravame, per le ragioni sopra esposte, discende la necessaria revoca della determina n. -OMISSIS- con la quale la ricorrente è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ciò in coerenza con quell’orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, secondo cui, ai sensi degli artt. 74 comma 2, 126 comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la revoca dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio va disposta non soltanto nei casi di insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza del gravame, ma anche nei casi di manifesta inammissibilità e, comunque, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (così T.A.R., Calabria, Reggio Calabria, 21/03/2024, n. 220 e n. 359 del 30 maggio 2022; cfr. anche TAR Lombardia, sez. III, 24 marzo 2021, n. 771; TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 aprile 2021, n. 1029; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 novembre 2020, n. 3077).
15.1 A ciò si aggiunga, in ogni caso, che con nota del 19.11.2024, resa ai sensi dell’art. 127 comma 3 D.P.R. n. 115/2002, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’intervenuto superamento, da parte del nucleo familiare della ricorrente, del reddito massimo previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 115/2022 (pari, ratione temporis , ad € 12.838,01, avuto riguardo all’anno di imposta 2022, siccome rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio). In particolare, a differenza di quanto risultante dalle dichiarazioni complessivamente rese dall’interessata (in sede di istanza di ammissione del 21.11.2023 e successiva dichiarazione sostitutiva, quest’ultima depositata il 20.02.2024, a seguito degli incombenti istruttori di cui alla delibera della Commissione gratuito patrocinio n. 87 del 5.12.2023) tale reddito risulta ammontare a complessivi € 19.893,35, di cui € 12.432,52 quale reddito esente percepito dalla sig.ra Amato, ed € 7.460,83, quale reddito esente percepito dalla figlia convivente, sig.ra -OMISSIS-.
Anche per tali ragioni, quindi, la determina della Commissione gratuito patrocinio n. -OMISSIS- deve, comunque, essere revocata ex art. 136 comma 2 citato D.P.R.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Revoca la determina n. -OMISSIS- resa dalla Commissione gratuito patrocinio, ai sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
BE LL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE LL | NA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.