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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 922/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. .) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Iantaffi, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rapp.teControparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino giusta procura in atti
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Rieti decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 175/2019 emesso in data 08.04.2019 nei confronti di per il pagamento Parte_1
dell'importo di euro 9.511,97 oltre interessi e spese di lite per esposizione debitoria da
1 conto corrente n. 0400963801 in ragione di euro 1.982,91 e da carta di credito (
finanziamento n, 40082563005) per euro 7.528,96
Con atto di citazione presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 175/2019 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, In
via preliminare a – sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
b – autorizzare la
chiamata del terzo ex 106 e 269 c.p.c.; c – recepire l'istanza di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale per i rilievi di cui al cap. 15; In via principale d – accertare e dichiarare l'illegittimità
del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo per le ragioni esposte in narrativa;
e –
accertare e dichiarare la nullità del menzionato contratto n. 0082563005, con relativa pronuncia di
condanna della alla rifusione del danno, anche in via equitativa;
In via subordinata e – CP_1
disporre una rateizzazione sostenibile per la sig.ra del debito eventualmente accertato, Pt_1
considerato che guadagna 876 euro al mese e deve badare completamente da sola al mantenimento
dei due figli minori, essendo che il sig. da anni, non partecipa alla causa familiare”. Per_1
Sosteneva la parte opponente la mancanza di certezza del credito, la mancanza di documentazione idonea alla emissione del decreto ingiuntivo e dei presupposti in fatto ed in diritto. Contestava la sottoscrizione del contratto di conto corrente e la mancanza di forma scritta per il contratto di carta di credito revolving.
si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:” Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria
esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 175/2019 (R.G. 2080/2018) emesso dal Tribunale di Rieti;
- nel
merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
- sempre nel merito, subordinatamente, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la diversa esposizione
debitoria della signora e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della Parte_1
predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino
all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
2 Eccepiva preliminarmente come la documentazione prodotta nella fase monitoria fosse sufficiente a provare il credito. L'estratto conto certificato ex art. 50 TUB doveva ritenersi
“piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito
vantato nei confronti dell'odierno opponente.“ Sosteneva che all'estratto conto certificato,
recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, doveva conferire efficacia probatoria ai sensi dell'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509),
assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario,
ma come documento avente efficacia probatoria. Riferiva, inoltre, che la opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine ai rapporti posti alla base delle pretesa creditoria e come non fosse mai sollevata dalla alcuna contestazione Pt_1
successivamente alla costituzione in mora.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e disposto che venisse espletato il tentativo di mediazione obbligatorio nel caso di specie ai fini della procedibilità del giudizio.
Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. . Vista la mancata richiesta di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
3 Dalla lettura degli atti di causa e dalla disamina della documentazione prodotta si rileva come parte opposta abbia dimostrato il proprio credito. In particolare ha prodotto in atti gli estratti conto dove risulta il saldo per ogni periodo ed il conteggio delle spese e degli interessi – estratti conto non contestati da parte opponente ante giudizio-, la attestazione ex art 50 TUB ed il contratto di cessione di credito che attesta la legittimazione ad agire della Risulta, altresì, in atti la prova dell'avvenuta comunicazione di Controparte_1
cessione del credito alla datata 31.05.2019 dove veniva specificato il debito Pt_1
dell'opponente, nonché la prova delle avvenute cessioni del credito in blocco ex art. 58
TUB con pubblicazione su G.U. .
A fronte della documentazione prodotta parte opponente non è riuscita a dimostrare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto e, soprattutto, la inesattezza dell'estratto conto. Di contro ha tentato, solo nella comparsa conclusionale, di eccepire come la non avesse provato la titolarità del diritto di credito, Controparte_1
finanche giungendo a dichiarare che non risulterebbe prodotto il contratto di cessione, né
la dimostrazione che la posizione contrattuale della quale si discute sia mai stata ricompresa nella cessione in blocco. Tale circostanza non è fondata posto che già nella fase monitoria veniva depositato il contratto di cessione del credito in blocco ( cfr. doc. 3) e nella comunicazione della cessione del credito veniva espressamente indicato il numero di riferimento del credito stesso (NDG 82517126 ) ed il numero dei rapporti oggetto di cessione ( 0082563005 e 0400963801) con indicati i relativi debiti ( euro 7.528,96 ed euro
1.982,91). Di conseguenza deve essere respinta ogni eccezione riguardante la legittimazione ad agire della la quale oltre ad essere tardiva è Controparte_1
anche infondata.
Senza aver dimostrato la infondatezza e/o erroneità delle somme indicate negli estratti conto, la ha poi richiesto al tribunale di ricalcolare gli importi in quanto “differente Pt_1
dal tasso semplice che è quello basilare per il mutuo (art. 821 comma 3, c.c.)”…”poiché l'opponente
non è in condizioni economiche da poter affrontare una perizia”. Una simile richiesta non soltanto appare tardiva, ma risulta inammissibile. Come noto, la consulenza tecnica non è
4 un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e come tale non può essere utilizzata dalla parte per supplire ad una carenza di prova ovvero di compiere una indagine esplorativa di ricerca di elementi e fatti non provati ( cfr Cass. ordinanza n. 15521/2019).
Le ulteriori eccezione afferenti la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale come la richiesta di risarcimento del danno in via equitativa devono ritenersi infondate, non provate e pertanto non meritevoli di accoglimento.
L'opposizione è, pertanto, infondata e, pertanto va respinta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione promossa da nei confronti della Parte_1
perché infondata e non provata. Controparte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 175/2019 emesso dal Tribunale di Rieti in data
08.04.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna alla refusione dei compensi in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% e accessori come CP_1
per legge.
Così deciso in Rieti in data 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. .) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Iantaffi, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rapp.teControparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino giusta procura in atti
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Rieti decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 175/2019 emesso in data 08.04.2019 nei confronti di per il pagamento Parte_1
dell'importo di euro 9.511,97 oltre interessi e spese di lite per esposizione debitoria da
1 conto corrente n. 0400963801 in ragione di euro 1.982,91 e da carta di credito (
finanziamento n, 40082563005) per euro 7.528,96
Con atto di citazione presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 175/2019 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, In
via preliminare a – sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
b – autorizzare la
chiamata del terzo ex 106 e 269 c.p.c.; c – recepire l'istanza di rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale per i rilievi di cui al cap. 15; In via principale d – accertare e dichiarare l'illegittimità
del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo per le ragioni esposte in narrativa;
e –
accertare e dichiarare la nullità del menzionato contratto n. 0082563005, con relativa pronuncia di
condanna della alla rifusione del danno, anche in via equitativa;
In via subordinata e – CP_1
disporre una rateizzazione sostenibile per la sig.ra del debito eventualmente accertato, Pt_1
considerato che guadagna 876 euro al mese e deve badare completamente da sola al mantenimento
dei due figli minori, essendo che il sig. da anni, non partecipa alla causa familiare”. Per_1
Sosteneva la parte opponente la mancanza di certezza del credito, la mancanza di documentazione idonea alla emissione del decreto ingiuntivo e dei presupposti in fatto ed in diritto. Contestava la sottoscrizione del contratto di conto corrente e la mancanza di forma scritta per il contratto di carta di credito revolving.
si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:” Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria
esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 175/2019 (R.G. 2080/2018) emesso dal Tribunale di Rieti;
- nel
merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
- sempre nel merito, subordinatamente, nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la diversa esposizione
debitoria della signora e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della Parte_1
predetta somma maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento e sino
all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
2 Eccepiva preliminarmente come la documentazione prodotta nella fase monitoria fosse sufficiente a provare il credito. L'estratto conto certificato ex art. 50 TUB doveva ritenersi
“piena prova, essendo di per sé idoneo a dimostrare la certezza, liquidità e esigibilità del credito
vantato nei confronti dell'odierno opponente.“ Sosteneva che all'estratto conto certificato,
recante la dichiarazione ex art. 50 del D. Lgs. n. 385/1993, doveva conferire efficacia probatoria ai sensi dell'art. 1832 c.c. (ex multis: Cass. 28 maggio 2009, n. 12509),
assumendo rilievo nel procedimento di opposizione non solo come documento indiziario,
ma come documento avente efficacia probatoria. Riferiva, inoltre, che la opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine ai rapporti posti alla base delle pretesa creditoria e come non fosse mai sollevata dalla alcuna contestazione Pt_1
successivamente alla costituzione in mora.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e disposto che venisse espletato il tentativo di mediazione obbligatorio nel caso di specie ai fini della procedibilità del giudizio.
Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo del tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. . Vista la mancata richiesta di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
3 Dalla lettura degli atti di causa e dalla disamina della documentazione prodotta si rileva come parte opposta abbia dimostrato il proprio credito. In particolare ha prodotto in atti gli estratti conto dove risulta il saldo per ogni periodo ed il conteggio delle spese e degli interessi – estratti conto non contestati da parte opponente ante giudizio-, la attestazione ex art 50 TUB ed il contratto di cessione di credito che attesta la legittimazione ad agire della Risulta, altresì, in atti la prova dell'avvenuta comunicazione di Controparte_1
cessione del credito alla datata 31.05.2019 dove veniva specificato il debito Pt_1
dell'opponente, nonché la prova delle avvenute cessioni del credito in blocco ex art. 58
TUB con pubblicazione su G.U. .
A fronte della documentazione prodotta parte opponente non è riuscita a dimostrare l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto e, soprattutto, la inesattezza dell'estratto conto. Di contro ha tentato, solo nella comparsa conclusionale, di eccepire come la non avesse provato la titolarità del diritto di credito, Controparte_1
finanche giungendo a dichiarare che non risulterebbe prodotto il contratto di cessione, né
la dimostrazione che la posizione contrattuale della quale si discute sia mai stata ricompresa nella cessione in blocco. Tale circostanza non è fondata posto che già nella fase monitoria veniva depositato il contratto di cessione del credito in blocco ( cfr. doc. 3) e nella comunicazione della cessione del credito veniva espressamente indicato il numero di riferimento del credito stesso (NDG 82517126 ) ed il numero dei rapporti oggetto di cessione ( 0082563005 e 0400963801) con indicati i relativi debiti ( euro 7.528,96 ed euro
1.982,91). Di conseguenza deve essere respinta ogni eccezione riguardante la legittimazione ad agire della la quale oltre ad essere tardiva è Controparte_1
anche infondata.
Senza aver dimostrato la infondatezza e/o erroneità delle somme indicate negli estratti conto, la ha poi richiesto al tribunale di ricalcolare gli importi in quanto “differente Pt_1
dal tasso semplice che è quello basilare per il mutuo (art. 821 comma 3, c.c.)”…”poiché l'opponente
non è in condizioni economiche da poter affrontare una perizia”. Una simile richiesta non soltanto appare tardiva, ma risulta inammissibile. Come noto, la consulenza tecnica non è
4 un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e come tale non può essere utilizzata dalla parte per supplire ad una carenza di prova ovvero di compiere una indagine esplorativa di ricerca di elementi e fatti non provati ( cfr Cass. ordinanza n. 15521/2019).
Le ulteriori eccezione afferenti la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale come la richiesta di risarcimento del danno in via equitativa devono ritenersi infondate, non provate e pertanto non meritevoli di accoglimento.
L'opposizione è, pertanto, infondata e, pertanto va respinta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la opposizione promossa da nei confronti della Parte_1
perché infondata e non provata. Controparte_1
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 175/2019 emesso dal Tribunale di Rieti in data
08.04.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna alla refusione dei compensi in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15% e accessori come CP_1
per legge.
Così deciso in Rieti in data 28.05.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tassi
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