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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv.Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.29/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n.429/2020
del 19/09/2020, pubblicata il 21/09/2020, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “lesione personale-risarcimento danni”
T R A
), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.Luca Marcari,
elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Monte
Sabotino n-7
APPELLANTE
1 E
( , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, dall'avv.Domenico Si Lisa, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Tivoli alla Via del Seminario n.11
APPELLATO
N O N C H È
CP_2
APPELLATO-CONTUMACE
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) Con atto di citazione del 25-27/07/2017 regolarmente notificato, Parte_1
premetteva che in data 12/04/2014, ad ore 14,10 circa, in Vinchiaturo, mentre a bordo dell'autoveicolo Mercedes Classe A, t.gto CD426FD, tentava di immettersi sulla SS 17 dall'officina meccanica Caporaso, veniva violentemente attinto dall'autovettura FIAT BR, t,gta DZ262XL, di proprietà e condotta da CP_2
il quale, percorrendo detta SS 17 con direzione di marcia Campobasso, non
[...]
teneva velocità moderata e non riusciva ad arrestare tempestivamente la marcia del proprio veicolo, conveniva innanzi al Tribunale di Campobasso e CP_2
2 l' per la declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione Controparte_1
del sinistro occorso, con condanna al risarcimento dei danni subiti e quantificati in
€ 146.832,00;
-costituitasi, l deduceva l'infondatezza della domanda Controparte_1
contrapponendo la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro in parola per l'omessa precedenza al veicolo del che transitava per la strada CP_2
principale (SS 17);
- il convenuto rimaneva contumace;
CP_2
- espletata l'istruttoria orale ammessa e svolta la sola CTU medica, l'adito
Tribunale, con sentenza n.429/2020 del 19/09/2020, pubblicata il 21/09/2020, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il convenuto CP_2
responsabile del sinistro occorso nella misura del 60% e condannava i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 17.879,05 (al netto della detratta somma corrispondente del 40% per l'apporto causale dell'attore), oltre interessi a tasso legale sulla predetta somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata con cadenza periodica fino alla pubblicazione della sentenza stessa, e successivi interessi legali sino al soddisfo, e delle spese di lite compensate.
2) Con atto di citazione spedito per la notifica il 29/01/2021, ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi di seguito riportati;
3 - con comparsa del 25/05/2021, contenente appello incidentale, si è costituito in giudizio l'PP la quale ha instato per il rigetto dell'appello Controparte_1
e la riforma della sentenza impugnata in forza dei motivi che pure di seguito verranno precisati e il favore delle spese del grado;
- anche nel presente grado è rimasto contumace;
CP_2
-precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 15/01/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
A) Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante principale lamenta l'errata ricostruzione di fatti e circostanze operate dal Giudice di prime cure, che lo hanno indotto a statuire il suo concorso nella causazione del sinistro de quo agitur in misura del 40%, alla luce della evidente responsabilità esclusiva del , CP_2
conducente della vettura antagonista, il quale, a causa della velocità eccessiva e superiore al limite consentito in quel tratto di strada, ne perdeva il controllo impattando con la vettura condotta da esso attore/appellante.
Contr
L'PP , anche in questa sede, contesta tale ricostruzione ribadendo,
ed insistendo per mezzo dello spiegato appello incidentale che viene contestualmente scrutinato, l'esclusiva responsabilità dell'attore/appellante principale il quale, alla guida del veicolo Mercedes Classe A, uscendo da una
4 stazione privata di officina meccanica avente accesso diretto alla Strada Statale 17,
si immetteva senza soluzione di continuità su detta strada principale -con direzione
Campobasso-, omettendo di concedere la dovuta precedenza ai veicoli che procedevano su detta strada principale, e tra questi quella del (Fiat BR), in CP_2
tal modo costituendo la causa efficiente nella determinazione dell'evento in parola,
posto che l'improvvisa immissione del veicolo Mercedes ha reso vano ogni tentativo di manovra da parte del conducente la Fiat BR, che, trovandosi improvvisamente la corsia occupata, nulla ha potuto fare per evitare l'evento.
La doglianza principale è infondata, contrariamente a quella incidentale
che è parzialmente fondata nei sensi che seguono.
Occorre rimarcare che il Tribunale ha proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro in parola sulla base del rapporto redatto dai Carabinieri
intervenuti sul posto, a seguito di segnalazione della Centrale operativa, e della CTP
di parte attrice/appellante, in assenza di un qualsiasi altro elemento di prova,
neanche testimoniale poiché nessuno è stato presente ai fatti di causa.
Dall'esame del rapporto de quo e dei relativi rilievi fotografici è emerso che: 1)
-a bordo dell'autovettura Fiat BR- transitava per la S.S. 17 con CP_2
direzione di marcia verso Campobasso, 2) -a bordo della vettura Parte_1
Mercedes Classe A e provenendo da un piazzale privato- si immetteva, senza soluzione di continuità, su detta strada statale senza assolutamente arrestarsi, 3)
nell'effettuare detta manovra di immissione -e prima ancora che fosse completata-
5 la Mercedes veniva attinta (alla fiancata sinistra) dalla Fiat BR (parte anteriore),
4) l'urto si concretizzava al centro della semicarreggiata impegnata dalla Fiat BR
condotta dal , 5) non venivano rilevate sull'asfalto tracce di frenata della Fiat CP_2
BR, 6) dopo l'intervento dei Carabinieri, veniva sanzionato per CP_2
violazione dell'art. 186, 2° comma, del D.Lgv 285/1992 lett.B (guida in stato di
ebbrezza), mentre per violazione dell'art. 154, 8° comma, del D.Lgv Parte_1
285/1992 (immissione in flusso di circolazione omettendone la precedenza ai veicoli che
sopraggiungevano)1.
Il primo Giudice, in forza dei pacifici insegnamenti della Suprema Corte in tema di presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, 2° comma, del cod.civ., del relativo riparto probatorio idoneo al superamento di detta presunzione di colpa e dell'obbligo del giudice di accertare in concreto la condotta di guida delle parti, ha ritenuto che detta presunzione di corresponsabilità fosse positivamente superata in minima parte a favore del conducente l'autovettura Mercedes (quindi dello , Pt_1
determinando la relativa graduazione di colpa nella misura del 40% a suo carico e del 60% a carico del , sulla scorta dei seguenti presupposti fattuali: 1) CP_2
immissione della vettura Mercedes condotta da sulla strada percorsa dal Pt_1
veicolo Fiat del senza soluzione di continuità ed omessane la dovuta CP_2
precedenza, con violazione dell'art. 154, comma 3, lett.C e comma 8 CdS, 2)
6 velocità tenuta dal eccedente rispetto a quella consentita dal limite vigente su CP_2
detto tratto stradale di 50 Km/h 3) la quale non gli avrebbe consentito di mantenere il controllo del veicolo e di arrestarlo tempestivamente dinanzi ad ostacoli 4) che la presente segnaletica stradale preavvisava come prevedibili (serie di accessi), 5)
quindi, con evidente violazione da parte del degli artt. 140 e 141 del CdS, 6) CP_2
oltre che dell'art.186, comma 2bis, CdS (tasso alcolico superiore ai limiti).
Dette conclusioni non sono possono essere pienamente condivise dal Collegio
il quale evidenzia che il Tribunale, con l'impugnata statuizione, non ha fatto buon governo delle prove obiettivamente raccolte e delle pronunce di merito e di legittimità in materia, per cui sul punto la stessa dovrà essere riformata nei sensi che seguono.
Innanzitutto, va evidenziato che non è rinvenibile da alcun dato obiettivo che il procedesse a velocità sostenuta o, comunque, superiore a quella prescritta CP_2
nel tratto di strada in questione -non l'hanno riscontrato i Carabinieri intervenuti sul posto i quali non hanno rilevato a riguardo alcuna contestazione di violazione, né
risulta essere stata svolta CTU cinematica a mezzo della quale accertare la riferita sua velocità non conforme e non prudente- ma soprattutto non v'è prova obiettiva che in quel preciso tratto di strada sussistesse proprio il limite di velocità di 50 Km/h non potendo farsi affidamento sulla sola CTP che rimane pur sempre mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di valore probatorio, mentre -di
contro
- è assolutamente indiscusso e pacifico che l -alla guida della Mercedes- Pt_1
7 uscendo da un piazzale privato si sia direttamente immesso sulla strada principale
SS.17 senza soluzione di continuità omettendo di concedere la dovuta precedenza ai mezzi che sopraggiungevano.
Ciò precisato, il Collegio evidenzia che pacifica giurisprudenza di legittimità
ha costantemente affermato che in tema di circolazione stradale:
- il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione
è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità
dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli (Cass.Civ., sez. III, 06/02/2020 n. 2864);
- l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova
8 dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione
(Cass.Civ., sez. III, 06/02/2020 n. 2864 e 18/01/2024 n. 1992).
Sulla scorta dei chiari insegnamenti innanzi richiamati, il Collegio ritiene incontroverso che la manovra improvvisa e pericolosa dello rappresenti la Pt_1
condotta di per sé causativa del danno con carattere assorbente nella dinamica del sinistro de quo rispetto a quella secondaria dell'eventuale violazione di altre regole di condotta, come quella del limite di velocità (Cass. Civ., Ordinanza n. 19115 del
15/09/2020), per la quale -comunque- non v'è prova alcuna che la vettura del CP_2
andasse a velocità eccessiva o comunque non rapportata ai luoghi.
Cionondimeno, non può certamente essere assolutamente esclusa la -seppur minima- valenza dell'altro presupposto fattuale costituito dallo stato di ebbrezza del
, violazione dell'art.186, comma 2bis, CdS (tasso alcolico superiore ai limiti), CP_2
che comunque potrebbe averlo messo in condizione di non utilmente e pienamente adottare eventuale manovra idonea ad evitare l'impatto e/o ad attenuarne gli indesiderati effetti finali.
Orbene, il Collegio, alla luce delle circostanze fattuali innanzi indicate e della giurisprudenza sui punti de quibus, ritiene -così in riforma dell'impugnata sentenza sul punto- che il abbia concorso nella causazione del sinistro de quo agitur CP_2
nella misura del 20%, mentre a carico dell va riconosciuto il restante 80%. Pt_1
B) Con il secondo ed il terzo motivo di doglianza, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta correlazione, l'appellante principale lamenta l'errata quantificazione
9 del danno biologico riconosciuto allo nella misura del 10%, anziché in quella Pt_1
maggiore del 19-21% così come precisato dalla CTP agli atti;
inoltre, ha lamentato il mancato riconoscimento anche degli ulteriori pregiudizi subiti (danno esistenziale
e alla vita di relazione, lesione del proprio equilibrio psico-fisico non potendo più compiere
attività fonte di benessere e realizzatrici della propria persona, pregiudizio della vita
lavorativa, rinuncia allo svolgimento di attività sportive e ludiche), che il Tribunale ha ritenuto privi di prova rigorosa, i quali -al contrario- devono essere riconosciuti con la personalizzazione del danno aggiuntivo a quello biologico.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
La Corte evidenzia che il Tribunale ha correttamente richiamato il pacifico insegnamento del Supremo Collegio (pronuncia n.12408/2011) in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale che ha consacrato l'applicabilità delle tabelle milanesi come equo riferimento di calcolo, per tutto il territorio nazionale, le quali,
tra l'altro, hanno recepito l'insegnamento della stessa Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., da quantificare unitariamente, è comprensivo:
a) del danno biologico, conseguente alla lesione permanente anatomo-funzionale dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-
legale;
b) del danno morale o da dolore-sofferenza soggettiva, in via di presunzione riferito ad un dato tipo di lesione, e liquidato secondo le tabelle milanesi comunemente
10 applicate mediante maggiorazione automatica del valore del “punto” relativo alla componente di danno biologico permanente, trattandosi di pregiudizio che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire;
c) del danno dinamico-relazionale, liquidabile secondo le suddette tabelle mediante una percentuale di aumento ulteriore, che consente l'eventuale ulteriore personalizzazione complessiva della liquidazione solo ove il caso concreto implichi
peculiarietà che vengano allegate e provate dal danneggiato, dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie;
è pertanto possibile il risarcimento di un danno areddituale di tipo esistenziale quando la lesione abbia superato la soglia di sufficiente gravità
e compromissione dei diritti lesi individuata dalle sezioni unite della Cassazione del
2008, in presenza di specifiche indicazioni comprovanti l'alterazione delle abitudini di vita del danneggiato -in tal senso Cass. n.21939/2017, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.2788/2019, Cass. n.28989/2019, Cass.
n.25164/2020-, che è onere del danneggiato provare, idonee a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (Cass.Civ., Sez. III, del 27/05/2019 n.14364 e
Cass.Civ., Sez. III, del 4/03/2022 n. 7192).
Nella specie in scrutinio, il Tribunale ha correttamente precisato che non v'è
alcun automatismo per il riconoscimento della personalizzazione del danno occorrendo la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto
11 dalle quali possa ragionevolmente desumersi un ulteriore pregiudizio oltre quello già compreso nella liquidazione forfetizzata tabellare.
La Corte ritiene certamente corrette e condivisibili le argomentazioni spese sul punto dal primo Giudice, ribadendo che, al di là delle mere affermazioni dell'appellante principale, dalle allegazioni e dall'istruttoria compiuta in primo grado non siano obiettivamente emerse specifiche circostanze di fatto che possano valere a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, tali da giustificare la chiesta personalizzazione del danno che viene formulata sostanzialmente sul presupposto della generica afflittività delle lesioni subite e senza alcuna prova obiettiva al riguardo, in maniera non corretta rispetto ai pacifici principi in materia,
tale non potendo assurgere la deposizione della sorella -convivente- dell'appellante certamente inattendibile e comunque assolutamente generica ed assolutamente non circostanziata.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, la Corte ritiene che per la determinazione del danno il primo Giudice abbia correttamente ancorate le proprie conclusioni alla CTU agli atti nella quale l'esperto ha preso atto di tutti i pregiudizi subiti dallo adeguatamente motivandoli, determinandoli e quantificandoli, e Pt_1
non v'è motivo alcuno per andare in disaccordo alle stesse, senza che possa essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno in difetto della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus asseritamente arrecato alla vita
12 di relazione di esso neanche desumibile dalla nuova documentazione medica Pt_1
(ulteriore CTP) inammissibilmente depositata nel presente grado.
C) Con il quarto motivo di censura, l'appellante principale insiste nel rimborso in suo favore delle spese mediche che ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subìte in occasione del sinistro de quo per complessivi € 621,00.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha già riconosciuto in favore dell'attore/appellante il rimborso delle spese mediche di € 621,00, per cui la richiesta va disattesa.
D) In forza della soluzione sub.A) (quanto alla graduazione di concorsualità), e della liquidazione economica del danno subito dall'attore/appellante dal Tribunale
determinato per l'intiero in complessivi € 29.797,002, la somma del definitiva da liquidare in favore di è di € 5.959,40 (29.797,00 - 80% = 5.959,40), che Parte_1
va rapportata alla data dell'infortunio (12/04/2014= euro 5.855.71) e sullo stesso,
trattandosi di debito di valore, vanno calcolati la rivalutazione in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla medesima data del sinistro sino a quella della presente liquidazione, nonché gli interessi maturati anno per anno sulla somma via via rivalutata, ottenendosi -alla data dell'impugnata sentenza di liquidazione- l'importo definitivo di € 6.107,90, oltre gli interessi legali da detta data sino all'effettivo soddisfo. 2 I.P 10% (€ 25.141,00), ITT x gg.30 (€ 2.940,00), ITP al 50% per gg. 15 (€ 735,00), ITP al 25% per gg. 15 (360,00),
spese mediche (€ 621,00)
13 E) Il secondo motivo di doglianza dell'appello incidentale, relativamente alla liquidazione di somme correlate al grado di corresponsabilità, è assorbito dalle soluzioni di cui supra ai capi A) e D).
F) Quanto alle spese di lite, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La
soluzione innanzi adottata di rigetto dell'appello principale e di parziale accoglimento di quello incidentale, con riferimento all'epoca di definizione di ciascun grado (Cass.18920/ 2012), e quindi applicando per entrambi i gradi il D.M.
n.55/2014 –aggiornato per la presente fase ex DM 147/2022-, induce alla riformulazione delle spese relative al primo grado e alla determinazione di quelle del secondo che si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con compensazione tra le parti costituite nella misura di 1/3, e con riferimento a valori medi ed esclusione della fase istruttoria per il solo giudizio di appello, e con la precisazione che il pagamento andrà versato in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio di
Parte_1
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
14 pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n.429/2020 del 19/09/2020, pubblicata il 21/09/2020, del Tribunale di Campobasso,
in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello principale,
2) accoglie per quanto di ragione e nei termini innanzi precisati l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, determina in complessivi
€ 6.107,90 la somma cui e in persona del suo CP_2 Controparte_1
l.r.p.t., sono condannati -in via solidale- a pagare, per la causale in atti e le motivazioni di cui sopra, in favore di oltre interessi legali dal Parte_1
21/09/2020 (epoca della sentenza) sino al saldo;
3) conseguentemente, in ordine alle spese di giudizio, condanna -in via solidale tra loro- e in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore di delle spese di lite, che compensa per entrambi i gradi nella Parte_1
misura di 1/3, liquidate per l'intero quanto al primo grado in € 4.835,00 per compensi, e quanto al secondo grado in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge, e per esso in favore dell'Erario, stante la sua ammissione al gratuito patrocinio;
4) rimane confermata ogni altra statuizione della sentenza di primo grado non confliggente con la presente e non espressamente impugnata;
15 5) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello principale ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La contestata violazione dell'art. 187, 1° comma, medesimo decreto “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” è stata annullata dalla sentenza di assoluzione n.764/2016 del Tribunale di Campobasso, investito del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna.