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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2488 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.9.2025, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. RM Cusano, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Mercantini n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessio Pignataro;
Appellanti
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ) e
[...] C.F._4 Controparte_3
( , rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._5 mandato in atti, dall'avv. Antonietta Melito, con la quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, p.zza Nicola Amore n. 6, presso lo studio dell'avv. Vittorio Santoro;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento n.
753/2020, pubblicata in data 20.05.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 25.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 22-27.12.2017, i germani e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Pt_1 Parte_2
1 di Benevento, i nipoti - figli del defunto fratello - CP_4 CP_1
RM e , per sentir: “a) Revocare la misura Controparte_3 cautelare concessa con l'ordinanza collegiale del Tribunale di Benevento del 5.10.2017 - RG 2756/2017 -, e la conseguenziale condanna alle spese;
b)
Nel merito, accertare e dichiarare che con la notifica del contratto preliminare di compravendita delle quote dell'immobile ai coeredi gli attori hanno correttamente adempiuto l'onere di cui all'art. 732 c.c.; c)
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
d) Favore delle spese e competenze difensive”.
Nel ricostruire la vicenda che dava origine al giudizio, ed a sostegno della pretesa azionata, gli attori esponevano di essere comproprietari pro indiviso, insieme al fratello , di una porzione di fabbricato CP_4 rurale sito in Ariano Irpino, via Cappuccini snc, identificato in catasto al foglio 70, particelle 104 e 102 sub 1 e 2, pervenuto per successione dei genitori e;
che, a seguito della Persona_1 Persona_2 morte del fratello (in data 22.2.2016), subentravano nella CP_4 quota ereditaria (di un terzo) a lui spettante, i figli CP_1
RM e;
che, con contratto preliminare di Controparte_3 vendita stipulato in data 1.4.2017, e Pt_1 Parte_2 promettevano di vendere al sig. la quota indivisa Persona_3
(di 1/3 ciascuno) dell'anzidetto fabbricato (al prezzo di € 25.000,00 pro quota); che detto preliminare veniva notificato ai coeredi ai sensi e per gli effetti dell'art. 732 c.c., quale denuntiatio di vendita, affinché gli stessi potessero eventualmente esercitare il diritto di prelazione ereditaria;
che ricevuta la notifica, i nipoti RM e CP_1
, assumendo falsamente di non aver mai avuto Controparte_3 accesso all'immobile e di non poterne valutare le condizioni interne e la congruità del prezzo a causa del fermo rifiuto opposto dagli zii alla consegna delle chiavi, proponevano ricorso d'urgenza ex art. 700
c.p.c., chiedendo al Tribunale di Benevento di adottare i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole di e , e nel Parte_1 Parte_2 contempo di sospendere i termini per l'esercizio della prelazione fino all'effettivo accesso, al fine di poter valutare la convenienza dell'offerta notificata;
che il Tribunale, con ordinanza del 7.6.2017, rigettava il ricorso, ritenendo che la notifica del contratto preliminare, accompagnata dalla perizia, fosse sufficiente a consentire ai coeredi di esercitare il diritto di prelazione “con cognizione di causa”, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese;
che, contro tale provvedimento, RM e CP_1 Controparte_3 proponevano reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., deducendo l'erroneità della decisione e l'illegittimità del diniego d'accesso; che il
Tribunale di Benevento, con ordinanza del 5.10.2017, accoglieva il reclamo (riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris nel diritto
2 dei coeredi di ottenere la consegna delle chiavi per accedere al bene comune, e del periculum in mora derivante dalla scadenza imminente del termine concesso per esercitare la prelazione), erroneamente ritenendo che i reclamati avessero impedito l'accesso al fabbricato in comproprietà, in violazione degli artt. 1102 e 832 c.c., così disponendo la consegna ai reclamanti delle chiavi dell'immobile, condannando e alle spese di entrambe le fasi Pt_1 Parte_2 cautelari, liquidate in complessivi € 2.429,00; che, con atto pubblico per notar del 19.8.2017, e Persona_4 Pt_1 Parte_2 avevano ceduto al sig. le quote indivise loro Persona_3 spettanti sull'anzidetto fabbricato rurale in via Cappuccini.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa del 6.4.2018, i convenuti RM e CP_1 Controparte_3
, deducendo in via preliminare ed assorbente: i) la tardività
[...] della proposizione dell'azione di merito; ii) l'inammissibilità dell'azione e della domanda per violazione dell'art. 669-terdecies c.p.c., data la non impugnabilità dell'ordinanza resa in sede di reclamo;
iii) la mancanza di mutamenti delle circostanze ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c., al fine evidenziando che l'atto notarile di trasferimento delle quote - sottaciuto in sede di reclamo - era stato stipulato in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio.
Nel merito, ribadito il comportamento ostruzionistico tenuto dagli attori, concludevano per l'integrale rigetto della pretesa da essi azionata, vieppiù infondata perché scollegata dall'istanza cautelare ex art. 700 cpc, diretta esclusivamente ad ottenere copia delle chiavi del fabbricato in comunione al fine di accedervi per poterne valutare le condizioni e compiutamente decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione, e non già per stabilire, in concreto, se la denuntiatio della vendita fosse o meno conforme all'art. 732 c.c..
Disposto ed espletato (con esito negativo) il procedimento di mediazione, il Tribunale definiva la lite con sentenza n. 753/2020, pubblicata in data 20.5.2020, con cui dichiarava cessata la materia del contendere, in considerazione dell'avvenuta stipula dell'atto notarile di trasferimento delle quote, nondimeno aderendo alle argomentazioni del Collegio in sede di reclamo, affermando che solo la consegna delle chiavi avrebbe consentito ai coeredi di esercitare effettivamente e con piena consapevolezza il diritto di prelazione, così conclusivamente statuendo: “1) Conferma l'ordinanza collegiale con riferimento alle spese di lite ivi liquidate, dichiarando l'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto al merito;
2) Compensa tra le parti le spese di lite relativamente al presente giudizio”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata il 29.6.2020, con atto di citazione notificato in data 8.7.2020, proponevano appello e Pt_1 CP_5
[...
[...] [...]
, contestando al tribunale, con un unico motivo di doglianza:
[...]
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c. - Erronea valutazione/travisamento dei fatti di causa e delle risultanze processuali - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.
Chiedevano, pertanto, alla corte adita, in riforma della sentenza impugnata, di voler così provvedere: “1) Ferma la cessazione della materia del contendere, accertare che con l'invito alla prelazione dell'immobile notificato dagli odierni appellanti unitamente al preliminare di vendita gli stessi hanno adempiuto all'onere di cui all'art. 732 c.c. e pertanto andava revocata la misura cautelare concessa con l'ordinanza collegiale del Tribunale di Benevento del 5.10.2017 - RG 2756/2017 -, e la conseguenziale condanna alle spese ivi contenuta;
2) Ancora in riforma e per l'effetto di quanto sopra condannare gli appellati al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
3) Favore di spese e competenze del doppio grado, oltre quelle del reclamo, oltre accessori di legge da attribuire in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 9.11.2020, gli appellati RM e CP_1
, concludendo per l'integrale rigetto del Controparte_3 gravame, inammissibile in rito per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, oltre che infondato nel merito, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alle spese del doppio grado, nonché ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Nel riportarsi alle difese svolte in prime cure, ribadivano che gli appellanti non avevano correttamente adempiuto all'onere della denuntiatio ex art. 732 c.c., avendo reiteratamente negato la consegna delle chiavi, così impedendo di valutare la convenienza o meno dell'esercizio del diritto di prelazione, rimarcando, in ogni caso, l'inammissibilità dell'intrapresa azione di merito, avulsa dalla domanda cautelare avente ad oggetto la consegna delle chiavi per l'accesso all'immobile comune e non già l'accertamento del corretto adempimento dell'onere di cui al richiamato art. 732 c.c.. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 25.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 cpc di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per eventuali repliche.
*******
In rito Osserva innanzitutto la Corte che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della motivazione della sentenza
4 gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, che, in definitiva, hanno rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass. S.U. n. 27199/2017; da ultimo Cass. S.U.
36481/2022).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nel merito L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con un unico motivo di doglianza, gli appellanti, nel lamentare violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c. nonché erronea valutazione/travisamento dei fatti e delle risultanze di causa, contestano al tribunale di aver, con un singolare percorso a ritroso, rinnegato il proprio precedente provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare ex art. 700 cpc, cadendo peraltro in evidente contraddizione per non aver considerato un “dato oggettivo e incontrovertibile, ovvero che gli odierni appellati nel corso della vicenda e con il contegno da loro tenuto hanno dato atto di conoscere bene l'immobile laddove in sede di reclamo l'immobile “è collabente e privo di mercato……, fatiscente, pericolante e con il tetto collassato”, mentre, nel ricorso introduttivo lo stesso veniva descritto “come un immobile del
XVI secolo, adibito un tempo a convento dei cappuccini collegato al
Santuario della Madonna del RM, con volte a botte e pitture murali””.
5 Censurano, pertanto, la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, rivedendo il proprio precedente orientamento, aderiva alle argomentazioni svolte dal Collegio in sede di reclamo sulla necessità di consentire ai coeredi l'accesso al fabbricato per valutare se esercitare o meno il diritto di prelazione a seguito della denuntiatio, senza tuttavia considerare che l'ordinanza collegiale si fondava sull'erroneo presupposto secondo cui i coeredi reclamanti/odierni appellati non fossero in grado di valutare l'offerta per l'impossibilità di accedere all'immobile, che, di contro, a loro dire, era facilmente accessibile anche senza la consegna delle chiavi, tenuto conto dello stato di abbandono in cui versava e di cui i nipoti avevano piena contezza.
Ribadiscono, quindi, l'infondatezza dell'originaria istanza cautelare, assumendo che “non corrispondeva a verità che i convenuti non avevano accesso all'immobile de quo, il quale come si evince dalla consulenza di parte per arch. [cfr. all.to Persona_5 pag. 4 e 5], corredata da fotografie dei luoghi alquanto eloquenti, è un rudere inagibile e disabitato, e quindi non solo accessibile a chicchessia, ma attualmente insuscettibile di alcun utilizzo e/o sfruttamento economico, circostanze che emergono anche dalla sola visione esterna dell'immobile”.
La censura è infondata.
Giova premettere che il tribunale, ritenuta la tempestiva proposizione dell'azione, precisava: <nel merito, però, si ritiene di dover condividere le argomentazioni rese dal collegio in sede reclamo, soprattutto alla luce quanto precisato quella ed questa dall'odierna parte convenuta ordine all'origine della perizia allegata al ricorso introduttivo. nell'ordinanza cautelare del 7.6.2017, infatti, la sottoscritta aveva rigettato il ex art. 700 c.p.c. ritenendo che notifica contratto preliminare compravendita delle quote dell'immobile ereditato, unitamente già a disposizione dei ricorrenti (ed, dagli stessi ricorso) ben avrebbe consentito loro esercitare proprio diritto prelazione con cognizione causa;
particolare – sottolineava presenza ricorso, evidenziando come dalla stessa evincesse compiutamente valore attuale bene ereditato.
Già in sede di reclamo, però, gli odierni convenuti evidenziavano come con la produzione in giudizio della citata perizia non avessero in alcun modo inteso prestarvi acquiescenza, bensì avessero inteso esternare e far comprendere al giudice i loro dubbi circa l'apparente bontà dell'affare vista l'enorme disparità tra il valore dato dal tecnico rispetto al prezzo della promessa di vendita (cfr. pag. 3 del reclamo), evidenziando che trattavasi di una perizia redatta su specifico incarico della controparte, circostanza che alimentava i propri dubbi. […omissis]>>.
Tanto opportunamente chiarito, il primo giudice così argomentava: <alla luce di quanto già evidenziato in ordine alle perplessità sulla
6 veridicità delle conclusioni raggiunte dal perito degli odierni attori, invece, si ritiene di dover condividere le argomentazioni rese dal Collegio con l'ordinanza del 12.9.2017, giacché solo con la consegna dei (delle) chiavi gli odierni convenuti avrebbero potuto accedere all'immobile ereditato e così avrebbero potuto personalmente valutare la convenienza della denuntiatio in tutti i suoi elementi, eventualmente avvalendosi di un proprio perito (cfr.
Cass. n. 1358 del 19.1.2017: “In tema di comunione ereditaria, la cd.
"denuntiatio" della vendita, per essere conforme all'art. 732 c.c., deve risultare tale da permettere al destinatario di comprendere concretamente il tenore dell'offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, per stabilire se esercitare, o meno, il diritto di prelazione.”). Ciò premesso, però, è pacifico tra le parti che l'atto notarile di trasferimento delle quote dell'immobile sia stato stipulato dagli odierni attori in data 19.8.2017 (cfr. atto notarile depositato in entrambi i fascicoli di parte), ragion per cui – come correttamente richiesto da parte convenuta – deve ormai considerarsi cessata la materia del contendere, giacché – come già evidenziato – la consegna delle chiavi sarebbe stata propedeutica unicamente all'accesso all'immobile per valutare la convenienza o meno dell'acquisto delle quote dell'immobile al prezzo indicato nel preliminare notificato dagli altri comproprietari ex art. 732 c.c.. Costituendosi in questa sede gli odierni convenuti depositavano anche la nota di trascrizione del citato atto notarile dalla quale si evinceva che la trascrizione era avvenuta solo venerdì
8.9.2017, ragion per cui appare plausibile che gli stessi non ne fossero a conoscenza al momento dell'udienza collegiale del 12.9.2017, mentre sarebbe stato onere degli odierni attori (che erano a conoscenza del perfezionamento dell'atto già dal 19.8.2017) evidenziare al Collegio anche detta circostanza di fatto che – naturalmente – rendeva superflua la pronuncia. [..]>>.
Motivazione che va confermata perché conforme a diritto, oltre che minimamente scalfita delle generiche e ripetitive obiezioni degli appellanti, che continuano a richiamare, a sostegno dei propri assunti, la perizia redatta dal proprio tecnico di parte, notoriamente priva di autonoma valenza probatoria, potendo la stessa costituire al più mero indizio, la cui valutazione è in ogni caso rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, risultando consolidato il principio per cui:
“la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr., in motivazione,
Cass. n. 2980/2023; nello stesso senso, Cass. n. 33503/2018 e Cass. n.
9551/2009).
A ciò si aggiunga che l'anzidetta perizia, contrariamente a quanto dedotto con l'atto di gravame, è inidonea a fondare la convinzione che l'accesso al fabbricato rurale fosse accessibile a chicchessia e che,
7 dunque, i nipoti convenuti avessero, o potessero avere, piena conoscenza dello stato dei luoghi sì da poter esercitare con cognizione di causa il diritto di prelazione, risultando, al contrario, proprio dall'esame dell'allegata relazione di stima, redatta su incarico degli odierni appellanti da un tecnico di loro fiducia, che: “Il bene immobile da stimare è costituito da un fabbricato isolato [..]. Al fabbricato si accede attraversando un viale sterrato per circa 50 mt a partire da un ingresso privato dotato di cancello metallico posto proprio lungo via
Cappuccini” (cfr. pag. 2).
Il che trova conferma nella riproduzione fotografica allegata in prime cure dai convenuti, dalla quale emerge l'esistenza di cancelli chiusi con catene e chiavistelli che inibivano l'accesso al fabbricato, più volte vanamente richiesto dai coeredi/odierni appellati, da ultimo con formale diffida del 18.4.2017 (in atti), anch'essa rimasta priva di riscontro, con cui si intimava a e di consegnare Pt_1 Parte_2 le chiavi di accesso all'immobile, con l'avvertimento che in mancanza sarebbero state adite le sedi opportune.
Infine, non può non rilevarsi che è sempre la perizia di parte richiamata dagli appellanti a smentire la circostanza che il fabbricato costituisse un rudere inagibile, insuscettibile di sfruttamento economico, evidenziando di contro il perito la notevole potenzialità di sfruttamento e il rilevante valore economico dell'immobile, che pur necessitando, sotto il profilo strutturale, di un intervento di rifacimento/miglioramento delle finiture e degli impianti, era ubicato in una posizione strategica e in un contesto molto suggestivo (cfr. pag.
3 e ss.), così alimentando, in un clima familiare già teso, ulteriori dubbi e perplessità dei coeredi sulla reale consistenza e sul valore del bene caduto in comunione, sì da indurli, legittimamente, a richiedere in via d'urgenza ex art. 700 cpc le chiavi di accesso al fabbricato, al fine di procedere, anche con l'ausilio di un proprio tecnico, ad una verifica autonoma e imparziale dei luoghi funzionale ad un consapevole esercizio del diritto di prelazione (cfr., anche in motivazione, Cass. 5875/2024).
Restano così superate tutte le infondate obiezioni degli appellanti, risultando solo opportuno ribadire che il primo giudice, lungi dal rendere una decisione superficiale e contraddittoria, legittimamente aderiva alle argomentazioni del collegio, esplicitandone le motivazioni
(sopra trascritte), previo coerente riesame delle emergenze istruttorie acquisite, di poi rilevando la (pacifica) cessata materia del contendere
(per l'intervenuta stipula, in data 19.8.2017, dell'atto di trasferimento delle quote indivise del fabbricato), per l'effetto confermando l'ordinanza collegiale resa in sede di reclamo (solo) in punto di regolamentazione delle spese della doppia fase cautelare, poste a
8 carico dei reclamati/odierni appellanti, in corretta applicazione del principio della soccombenza.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Richieste degli appellati
RM e chiedono la condanna CP_1 Controparte_3 degli appellanti ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in considerazione dell'ingiustificata ostinazione degli zii a proibire l'accesso all'interno del fabbricato, negando ai legittimi richiedenti la consegna di copia delle chiavi, proponendo, infine, un appello infondato e strumentale.
Assumono, in particolare, che: “L'obbligo di risarcimento di tutti i danni subiti nasce dal fatto che gli odierni convenuti si sono visti costretti ad intentare azione legale per sopperire all'inattività ingiustificata delle controparti e sono stati costretti a partecipare e difendersi in giudizi del tutto privi di giustificazione perdendo definitivamente la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi in via equitativa”.
In punto di diritto, giova premettere che l'accoglimento della domanda di condanna ai danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo
(entità del danno sofferto).
Come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. 2805/2018).
Più in particolare, quanto alla prova dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o temerarietà della resistenza in giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi
1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o
9 comunque eccedenti la normale funzione del processo” (Cass.
36591/2023).
Con riguardo, poi, all'elemento oggettivo, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. 15175/2023; nello stesso senso, Cass. 2805/2018, Cass. 21798/2015, Cass. 28226/2008, Cass.
3388/2007, Cass. 18169/2004, Cass., S.U., 7583/2004).
In applicazione di tali principi, si rileva che, nella specie, l'appello, pur risultando infondato, non può ritenersi proposto con mala fede o colpa grave, non integrando in altri termini un abuso del processo idoneo a giustificare la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c., avendo gli appellanti esercitato il loro diritto di impugnazione, fornendo una diversa interpretazione delle risultanze di causa e delle decisioni cautelari precedenti;
né, per altro verso, dagli atti del processo emergono elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza e l'entità del danno subito, nulla potendosi pertanto liquidare a tal titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.
La domanda di danni per lite temeraria va pertanto disattesa, senza che peraltro il relativo rigetto possa in qualche modo incidere sulla regolamentazione delle spese, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/2022, anche in motivazione, Cass. 11792/2018 e Cass. 9532/2017).
§. Rileva infine la corte che la richiesta di condanna alla refusione delle spese del doppio grado, genericamente formulata dagli appellati nelle conclusioni rassegnate all'atto della costituzione in sede di gravame, è inammissibile, atteso che per essa andava proposto appello incidentale, che, invece, non risulta contenuto nella comparsa di risposta di parte appellata. È pacifico, infatti, che il giudice di appello che confermi la sentenza di primo grado non potrà modificare tale pronuncia in punto di regolamentazione delle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21773 del 29/7/2025, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016), restando escluso che detta doglianza possa ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado.
10 Spese Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Antonietta Melito, dichiaratasi antistataria.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2488 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 753/2020, pubblicata in data
20.05.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna gli appellanti e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore degli appellati, delle spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonietta Melito, dichiaratasi antistataria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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