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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 94/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del C.C.I.I. iscritto al n. 94/2025 R.G.
da c.f. in persona del legale rappresentante con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sede legale in Rovigo, via del Sacro Cuore 7, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso;
reclamante
CONTRO
c.f. con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_1 P.IVA_2
Vittorio Alfieri 1, e per essa a propria volta rappresentata da Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Calcagnile e Giovanni Controparte_3
Ferreri;
Liquidazione giudiziale di in persona del Curatore dott. , Parte_1 Controparte_4
1 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Biasin;
reclamate
Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 72/2024 del 19/12/2024 emessa dal
Tribunale di Rovigo, che ha dichiarato l'apertura della Liquidazione (L.G. n. CP_5
46/2024) di Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la reclamante “sospendere, anche inaudita altera parte, la sentenza n. Parte_1
72/2024 del 19/12/2024 del Tribunale di Rovigo e, in ogni caso, accogliere il presente Reclamo per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società con sentenza n. 72/2024 del 19/12/24 emessa dal Parte_1
Tribunale di Rovigo.
Con vittoria delle spese legali e compensi”;
- per la reclamata “previe esperite le prove e declaratorie del caso Controparte_1
respingere il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo Parte_1
n. 72/2024 del 19/12/2024 con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Oltre rimb. forfettario
15 % ex lege ed accessori di legge”;
- per la reclamata “1. rigettare il reclamo proposto Controparte_6
da e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo sez. fallimentare Parte_1
n. 72/2024 del 19/12/2024; 2. con vittoria di spese e competenze del giudizio, a favore dell'Erario, e condanna del legale rappresentante pro tempore di in solido con la Parte_1
società alla rifusione delle spese di lite ex art. 51 u. co. CCII ovvero in subordine ex art. 94
c.p.c.”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.) Controparte_1
rappresentata come indicato in epigrafe, ha domandato al Tribunale di Rovigo l'apertura della liquidazione giudiziale della società deducendo di esserne creditrice, a seguito di Parte_1
cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB avvenuta in data 11.12.2021, per un importo pari ad
€ 639.210,06 in forza di due decreti ingiuntivi emessi in favore di (già CP_7 [...]
) dal Tribunale di Bologna (decreti n. 2197/2016 del 12.4.2016 per € 74.148,61 e n. CP_8
3119/2017 del 18.5.2017 per € 650.000,00, oltre interessi e compensi, il secondo frattanto parzialmente soddisfatto col ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 550/2017
del Tribunale di Bologna).
Nella contumacia della resistente, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 76/2024 del 19.12.2024
ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società.
La debitrice ha impugnato la predetta sentenza sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita la creditrice istante-reclamata sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituita la curatela, parimenti instando per la conferma della sentenza reclamata.
All'odierna udienza le parti costituite hanno concluso nei termini riportati in epigrafe,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
***
Il reclamo è infondato.
I) La notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza
La reclamante ha sostenuto col primo motivo di reclamo di non aver avuto notizia del
3 procedimento reclamato in quanto, per un proprio errore, avvenuto nel 2023, nella comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo pec (è stato comunicato l'indirizzo anziché , le era stato assegnato d'ufficio dalla Camera Email_1 Email_2
di Commercio un indirizzo pec (01036460291@impresa.italia.it) del quale la società non aveva avuto contezza ed al quale la cancelleria del Tribunale di Rovigo ha notificato il ricorso di ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza. Controparte_1
Erroneamente la reclamante ne ha ricavato la sussistenza di vizi inficianti la validità del procedimento di notificazione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 ottobre 2021, n. 30159, ha precisato che “in tema di notifiche telematiche quella eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria. La Rac (Ricevuta di avvenuta consegna) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso”.
La Suprema Corte aveva d'altra parte già nell'ordinanza n. 16365/2018 ritenuto che la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria,
osservando che la notifica non può essere ritenuta invalida neppure qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte dell'imprenditore. L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di Commercio equivale, in effetti, ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché si può
4 affermare che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo pec dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario, sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (v. anche Cass. n. 21178/2023).
Nella specie l'unica peculiarità è data dal fatto che l'indirizzo non è quello comunicato dalla società ma quello assegnato d'ufficio dal conservatore del registro avendo la società comunicato un indirizzo invalido, e tuttavia l'assegnazione è avvenuto conformemente alle previsioni di legge, così come la successiva notificazione a quell'indirizzo da parte della cancelleria.
L' art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ha infatti modificato l'art. 16
D.L. 185/2008 e s.m.i., prevedendo che le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale - cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, così come definito dal regolamento (UE) 23.07.2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale - o il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all'attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: tale indirizzo è attivo Email_3
solo in ricezione ed è accessibile dal rappresentante dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/.
A quell'indirizzo è avvenuta – il dato non è contestato – la notificazione di cui si discute, della quale si conferma pertanto la validità.
Il procedimento notificatorio dettato per la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento
5 dall'art. 15 l.f. – analogo a quello ora dettato per la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dall'art. 40 c.c.i.i. – è stato, del resto, positivamente esaminato dalla Corte
costituzionale con la pronuncia n. 146/2016, quanto alla compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost.
II) Difetto di legittimità processuale – Mancanza della procura alle liti
Con il secondo articolato motivo, la reclamante ha eccepito:
a) la carenza di legittimazione della mandataria ad agire in quanto Controparte_3
non iscritta all'albo ex art. 106 TUB, iscrizione richiesta per consentire la sorveglianza di Banca
d'Italia nelle operazioni di recupero dei crediti ex art. 58 TUB, secondo quanto previsto dall'art. 2 L. 130/1999 e ribadito da Banca d'Italia nei documenti CRIF.
L'eccezione è infondata alla luce di quanto condivisibilmente osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243 del 18.3.2024: “ (..) Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l.
n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
b) l'assenza di procura ad litem in capo al difensore della creditrice istante.
Come osservato dalla reclamante, “la procura alle liti prodotta nel fascicolo P.U. R.G. 99/2024 è stata sottoscritta da e non 4 (doc. 11)”. CP_9 CP_1
La creditrice reclamata ha dato atto dell'errore compiuto e nel presente giudizio di reclamo ha
6 prodotto la corretta procura alle liti.
Quanto sopra è sufficiente a superare e sanare il difetto emerso, avendo condivisibilmente osservato la Suprema Corte, con ordinanza n. 32399/2022 che “all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale
(Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è
stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass.
33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è
proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l'art. 182
c.p.c. con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità
o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, c. Persona_1
Spagna; 29/07/1998, c. Francia;
28/10/1998, c. Spagna;
CP_10 Persona_2
28/06/2005, c. Repubblica Ceca).
3.2 Tuttavia questa stessa Corte ha costantemente CP_11
affermato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale,
ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,
7 prescritto solo in caso di rilievo officioso» ( cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021)”.
Nella specie, nessuno avendo eccepito o rilevato il difetto di procura alle liti avanti al Tribunale di Rovigo, la reclamata ha immediatamente reagito all'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo e, costituendosi, ha prodotto la procura ab origine sussistente e per mero errore non prodotta nel primo procedimento.
III) Difetto di legittimazione sostanziale – Mancanza del contratto di cessione – Mancanza di prova del credito vantato
Con il terzo, parimenti articolato, motivo, la reclamante ha eccepito:
a) la carenza di legittimazione sostanziale in capo a in quanto cessionaria Controparte_1
del credito per cui è causa in forza di operazione di cartolarizzazione, non essendo a suo dire provata l'inclusione del credito nei confronti di tra quelli oggetto dell'operazione Parte_1
documentata con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione
(ordinanza n. 20495/2020) a proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
8 Vero è che risulta essere variamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e di merito la questione se sia sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito la produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale oppure se sia richiesta un'ulteriore prova ed in particolar modo se il cessionario (di regola una società di cartolarizzazione istituita si sensi della legge n. 130 del 1999) debba produrre il contratto di cessione recante la specifica indicazione del rapporto bancario oggetto di causa.
Deve in proposito tenersi conto di quanto osservato dal giudice di legittimità con l'ordinanza n.
2780/2019: “questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del 13
settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi,
sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”.
La produzione del contratto di cessione non costituisce, in ogni caso, requisito indefettibile della prova della cessione del credito (v. ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 2780/2019); in questo senso si è espressa Cass sez. 1, con Ordinanza n. 31188 del 29.12.2017 secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
9 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nella specie la prodotta copia dell'avviso pubblicato in G.U. n. 151 del 23.12.2017 (cfr. doc. 4
), consente di leggere una descrizione dei rapporti oggetto dell'intervenuta CP_1
cessione, della quale sono stati oggetto i crediti delle banche cedenti, puntualmente elencate, per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi, di ciascuna banca,
derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” secondo la circolare della Banca D'Italia n. 272/2008 e individuati nel contratto di cessione.
Orbene, il credito da cui trae origine la legittimazione di ad instare per Controparte_1
l'apertura di procedura concorsuale nei confronti di presenta tutte le caratteristiche Parte_1
indicate, come si desume dai decreti ingiuntivi sopra menzionati (docc. 6 e 7 ). CP_1
Lo stesso avviso indicava peraltro: “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Societa' (anche in nome e per conto della relativa Banca Cedente) rendera'
disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: . Email_4
Inoltre la società di cartolarizzazione si è dimostrata in possesso dei titoli esecutivi ottenuti dall'originaria creditrice ed altresì della documentazione relativa alla procedura esecutiva nella quale il credito ha trovato parziale soddisfacimento (piano di riparto, doc. 11 ). CP_1
Infine la reclamata ha prodotto (doc. 9 ) nella presente sede precisa dichiarazione CP_1
dell'originaria creditrice che dà atto dell'intervenuta cessione dei crediti nei CP_7
10 confronti di Parte_3 Controparte_1
Tutti i suddetti elementi, unitariamente considerati, consentono di ritenere provata con sufficiente certezza la cessione del credito oggetto d'ingiunzione e dunque l'attuale titolarità dello stesso in capo a quest'ultima.
b) la sussistenza del credito, in quanto asseritamente non provato.
Una volta ritenuto dimostrato che l'operazione di cessione ex art. 58 TUB abbia avuto ad oggetto anche il credito originariamente maturato da nei confronti di Parte_4 Parte_1
non vi può essere dubbio circa la qualità di creditrice vantata dalla reclamata, in quanto la sussistenza del credito ceduto è provato da decreti ingiuntivi definitivi (docc. 6 e 7
), dal piano di riparto finale con limitata soddisfazione del credito recato da CP_1 [...]
(doc. 11 ), dalle stesse comunicazioni alla banca prodotte dalla CP_7 CP_1
reclamante sub 15, che fanno riferimento ai pregressi rapporti della stessa con la banca ed alla procedura esecutiva, dall'assenza di prova di pagamenti intervenuti, in ordine ai debiti oggetto dei provvedimenti monitori, diversi da quello conseguente alla distribuzione del ricavato dalla vendita coattiva di immobili della debitrice esecutata.
IV) Carenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
La reclamante ha infine eccepito la carenza del presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi della lettera d) dell'art.2, C.C.I.I. per la qualificazione della società quale impresa minore devono ricorrere i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
11 esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila.
Nella specie non è provato che manchi il primo requisito relativo all'attivo patrimoniale.
Premesso che la società ha presentato quale ultimo bilancio quello al 31.12.2020, la stessa ha evidenziato “un attivo patrimoniale che oscilla dai 870.000 (nel 2018) a 544.000, chiusa in pari nel 2020” (reclamo, pag. 8); pur risultando che nel 2020 sia stato venduto in sede esecutiva uno dei cinque immobili, tutti pignorati, della debitrice, non si ha nessuna evidenza del fatto che già nell'esercizio al 31.12.2021 – il primo rilevante ai fini di cui si discute, essendo stato proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nel 2024 – l'attivo patrimoniale sia sceso sotto la soglia di € 300.000,00.
Sussiste invece addirittura con certezza il presupposto relativo all'esposizione debitoria, atteso che già il solo credito della società istante è superiore alla soglia prevista dalla legge e risultano crediti erariali iscritti a ruolo seppure per importi non elevati;
inoltre l'ammontare complessivo dei debiti, come risultante dai bilanci prodotti dalla stessa reclamante, al 31.12.2018 era pari a €
1.645.830,00, al 31.12.2019 a € 1.646.220,00, al 31.12.2020 a € 1.733.298,00, senza che vi sia nessun elemento utile a ritenere, pur considerando gli esiti parzialmente satisfattivi delle procedure esecutive intraprese dai creditori, che l'esposizione sia scesa al di sotto della soglia di legge.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta,
con esclusione di un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
Non risultando la mala fede del legale rappresentante nella proposizione del reclamo, atteso che
12 non tutti i motivi d'impugnazione proposti si sono rivelati manifestamente infondati ed anzi la creditrice istante solo nella presente sede ha sanato l'originario difetto di procura ad litem, non si fa luogo alla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 51
comma 15 c.c.i.i., anche nei confronti del legale rappresentante personalmente ed in solido con la società reclamante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
76/24 emessa dal Tribunale di Rovigo;
2. condanna la reclamante alla rifusione in favore di ciascuna reclamata delle Parte_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
13
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 94/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex art. 51 del C.C.I.I. iscritto al n. 94/2025 R.G.
da c.f. in persona del legale rappresentante con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sede legale in Rovigo, via del Sacro Cuore 7, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Di Maso;
reclamante
CONTRO
c.f. con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_1 P.IVA_2
Vittorio Alfieri 1, e per essa a propria volta rappresentata da Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Calcagnile e Giovanni Controparte_3
Ferreri;
Liquidazione giudiziale di in persona del Curatore dott. , Parte_1 Controparte_4
1 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Biasin;
reclamate
Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 72/2024 del 19/12/2024 emessa dal
Tribunale di Rovigo, che ha dichiarato l'apertura della Liquidazione (L.G. n. CP_5
46/2024) di Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la reclamante “sospendere, anche inaudita altera parte, la sentenza n. Parte_1
72/2024 del 19/12/2024 del Tribunale di Rovigo e, in ogni caso, accogliere il presente Reclamo per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società con sentenza n. 72/2024 del 19/12/24 emessa dal Parte_1
Tribunale di Rovigo.
Con vittoria delle spese legali e compensi”;
- per la reclamata “previe esperite le prove e declaratorie del caso Controparte_1
respingere il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo Parte_1
n. 72/2024 del 19/12/2024 con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Oltre rimb. forfettario
15 % ex lege ed accessori di legge”;
- per la reclamata “1. rigettare il reclamo proposto Controparte_6
da e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo sez. fallimentare Parte_1
n. 72/2024 del 19/12/2024; 2. con vittoria di spese e competenze del giudizio, a favore dell'Erario, e condanna del legale rappresentante pro tempore di in solido con la Parte_1
società alla rifusione delle spese di lite ex art. 51 u. co. CCII ovvero in subordine ex art. 94
c.p.c.”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 14/2019 (c.c.i.i.) Controparte_1
rappresentata come indicato in epigrafe, ha domandato al Tribunale di Rovigo l'apertura della liquidazione giudiziale della società deducendo di esserne creditrice, a seguito di Parte_1
cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB avvenuta in data 11.12.2021, per un importo pari ad
€ 639.210,06 in forza di due decreti ingiuntivi emessi in favore di (già CP_7 [...]
) dal Tribunale di Bologna (decreti n. 2197/2016 del 12.4.2016 per € 74.148,61 e n. CP_8
3119/2017 del 18.5.2017 per € 650.000,00, oltre interessi e compensi, il secondo frattanto parzialmente soddisfatto col ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare RGE n. 550/2017
del Tribunale di Bologna).
Nella contumacia della resistente, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 76/2024 del 19.12.2024
ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della predetta società.
La debitrice ha impugnato la predetta sentenza sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
Si è costituita la creditrice istante-reclamata sostenendo l'infondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituita la curatela, parimenti instando per la conferma della sentenza reclamata.
All'odierna udienza le parti costituite hanno concluso nei termini riportati in epigrafe,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
***
Il reclamo è infondato.
I) La notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza
La reclamante ha sostenuto col primo motivo di reclamo di non aver avuto notizia del
3 procedimento reclamato in quanto, per un proprio errore, avvenuto nel 2023, nella comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo pec (è stato comunicato l'indirizzo anziché , le era stato assegnato d'ufficio dalla Camera Email_1 Email_2
di Commercio un indirizzo pec (01036460291@impresa.italia.it) del quale la società non aveva avuto contezza ed al quale la cancelleria del Tribunale di Rovigo ha notificato il ricorso di ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza. Controparte_1
Erroneamente la reclamante ne ha ricavato la sussistenza di vizi inficianti la validità del procedimento di notificazione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 ottobre 2021, n. 30159, ha precisato che “in tema di notifiche telematiche quella eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria. La Rac (Ricevuta di avvenuta consegna) costituisce in ogni caso un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, pur senza assurgere alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso”.
La Suprema Corte aveva d'altra parte già nell'ordinanza n. 16365/2018 ritenuto che la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento eseguita all'indirizzo pec dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria,
osservando che la notifica non può essere ritenuta invalida neppure qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte dell'imprenditore. L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di Commercio equivale, in effetti, ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché si può
4 affermare che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo pec dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario, sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile (v. anche Cass. n. 21178/2023).
Nella specie l'unica peculiarità è data dal fatto che l'indirizzo non è quello comunicato dalla società ma quello assegnato d'ufficio dal conservatore del registro avendo la società comunicato un indirizzo invalido, e tuttavia l'assegnazione è avvenuto conformemente alle previsioni di legge, così come la successiva notificazione a quell'indirizzo da parte della cancelleria.
L' art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ha infatti modificato l'art. 16
D.L. 185/2008 e s.m.i., prevedendo che le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale - cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, così come definito dal regolamento (UE) 23.07.2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale - o il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all'attribuzione d'ufficio, da parte della Camera di Commercio, di un domicilio digitale, così formato: tale indirizzo è attivo Email_3
solo in ricezione ed è accessibile dal rappresentante dell'impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/.
A quell'indirizzo è avvenuta – il dato non è contestato – la notificazione di cui si discute, della quale si conferma pertanto la validità.
Il procedimento notificatorio dettato per la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento
5 dall'art. 15 l.f. – analogo a quello ora dettato per la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dall'art. 40 c.c.i.i. – è stato, del resto, positivamente esaminato dalla Corte
costituzionale con la pronuncia n. 146/2016, quanto alla compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost.
II) Difetto di legittimità processuale – Mancanza della procura alle liti
Con il secondo articolato motivo, la reclamante ha eccepito:
a) la carenza di legittimazione della mandataria ad agire in quanto Controparte_3
non iscritta all'albo ex art. 106 TUB, iscrizione richiesta per consentire la sorveglianza di Banca
d'Italia nelle operazioni di recupero dei crediti ex art. 58 TUB, secondo quanto previsto dall'art. 2 L. 130/1999 e ribadito da Banca d'Italia nei documenti CRIF.
L'eccezione è infondata alla luce di quanto condivisibilmente osservato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243 del 18.3.2024: “ (..) Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l.
n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
b) l'assenza di procura ad litem in capo al difensore della creditrice istante.
Come osservato dalla reclamante, “la procura alle liti prodotta nel fascicolo P.U. R.G. 99/2024 è stata sottoscritta da e non 4 (doc. 11)”. CP_9 CP_1
La creditrice reclamata ha dato atto dell'errore compiuto e nel presente giudizio di reclamo ha
6 prodotto la corretta procura alle liti.
Quanto sopra è sufficiente a superare e sanare il difetto emerso, avendo condivisibilmente osservato la Suprema Corte, con ordinanza n. 32399/2022 che “all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale
(Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è
stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass.
33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è
proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l'art. 182
c.p.c. con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità
o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU 19/12/1997, c. Persona_1
Spagna; 29/07/1998, c. Francia;
28/10/1998, c. Spagna;
CP_10 Persona_2
28/06/2005, c. Repubblica Ceca).
3.2 Tuttavia questa stessa Corte ha costantemente CP_11
affermato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale,
ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,
7 prescritto solo in caso di rilievo officioso» ( cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021)”.
Nella specie, nessuno avendo eccepito o rilevato il difetto di procura alle liti avanti al Tribunale di Rovigo, la reclamata ha immediatamente reagito all'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo e, costituendosi, ha prodotto la procura ab origine sussistente e per mero errore non prodotta nel primo procedimento.
III) Difetto di legittimazione sostanziale – Mancanza del contratto di cessione – Mancanza di prova del credito vantato
Con il terzo, parimenti articolato, motivo, la reclamante ha eccepito:
a) la carenza di legittimazione sostanziale in capo a in quanto cessionaria Controparte_1
del credito per cui è causa in forza di operazione di cartolarizzazione, non essendo a suo dire provata l'inclusione del credito nei confronti di tra quelli oggetto dell'operazione Parte_1
documentata con la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione
(ordinanza n. 20495/2020) a proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
8 Vero è che risulta essere variamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e di merito la questione se sia sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito la produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale oppure se sia richiesta un'ulteriore prova ed in particolar modo se il cessionario (di regola una società di cartolarizzazione istituita si sensi della legge n. 130 del 1999) debba produrre il contratto di cessione recante la specifica indicazione del rapporto bancario oggetto di causa.
Deve in proposito tenersi conto di quanto osservato dal giudice di legittimità con l'ordinanza n.
2780/2019: “questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del 13
settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi,
sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”.
La produzione del contratto di cessione non costituisce, in ogni caso, requisito indefettibile della prova della cessione del credito (v. ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 2780/2019); in questo senso si è espressa Cass sez. 1, con Ordinanza n. 31188 del 29.12.2017 secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385
del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie
9 consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Nella specie la prodotta copia dell'avviso pubblicato in G.U. n. 151 del 23.12.2017 (cfr. doc. 4
), consente di leggere una descrizione dei rapporti oggetto dell'intervenuta CP_1
cessione, della quale sono stati oggetto i crediti delle banche cedenti, puntualmente elencate, per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi, di ciascuna banca,
derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” secondo la circolare della Banca D'Italia n. 272/2008 e individuati nel contratto di cessione.
Orbene, il credito da cui trae origine la legittimazione di ad instare per Controparte_1
l'apertura di procedura concorsuale nei confronti di presenta tutte le caratteristiche Parte_1
indicate, come si desume dai decreti ingiuntivi sopra menzionati (docc. 6 e 7 ). CP_1
Lo stesso avviso indicava peraltro: “ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Societa' (anche in nome e per conto della relativa Banca Cedente) rendera'
disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: . Email_4
Inoltre la società di cartolarizzazione si è dimostrata in possesso dei titoli esecutivi ottenuti dall'originaria creditrice ed altresì della documentazione relativa alla procedura esecutiva nella quale il credito ha trovato parziale soddisfacimento (piano di riparto, doc. 11 ). CP_1
Infine la reclamata ha prodotto (doc. 9 ) nella presente sede precisa dichiarazione CP_1
dell'originaria creditrice che dà atto dell'intervenuta cessione dei crediti nei CP_7
10 confronti di Parte_3 Controparte_1
Tutti i suddetti elementi, unitariamente considerati, consentono di ritenere provata con sufficiente certezza la cessione del credito oggetto d'ingiunzione e dunque l'attuale titolarità dello stesso in capo a quest'ultima.
b) la sussistenza del credito, in quanto asseritamente non provato.
Una volta ritenuto dimostrato che l'operazione di cessione ex art. 58 TUB abbia avuto ad oggetto anche il credito originariamente maturato da nei confronti di Parte_4 Parte_1
non vi può essere dubbio circa la qualità di creditrice vantata dalla reclamata, in quanto la sussistenza del credito ceduto è provato da decreti ingiuntivi definitivi (docc. 6 e 7
), dal piano di riparto finale con limitata soddisfazione del credito recato da CP_1 [...]
(doc. 11 ), dalle stesse comunicazioni alla banca prodotte dalla CP_7 CP_1
reclamante sub 15, che fanno riferimento ai pregressi rapporti della stessa con la banca ed alla procedura esecutiva, dall'assenza di prova di pagamenti intervenuti, in ordine ai debiti oggetto dei provvedimenti monitori, diversi da quello conseguente alla distribuzione del ricavato dalla vendita coattiva di immobili della debitrice esecutata.
IV) Carenza dei presupposti soggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
La reclamante ha infine eccepito la carenza del presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ai sensi della lettera d) dell'art.2, C.C.I.I. per la qualificazione della società quale impresa minore devono ricorrere i seguenti requisiti: attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
11 esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila.
Nella specie non è provato che manchi il primo requisito relativo all'attivo patrimoniale.
Premesso che la società ha presentato quale ultimo bilancio quello al 31.12.2020, la stessa ha evidenziato “un attivo patrimoniale che oscilla dai 870.000 (nel 2018) a 544.000, chiusa in pari nel 2020” (reclamo, pag. 8); pur risultando che nel 2020 sia stato venduto in sede esecutiva uno dei cinque immobili, tutti pignorati, della debitrice, non si ha nessuna evidenza del fatto che già nell'esercizio al 31.12.2021 – il primo rilevante ai fini di cui si discute, essendo stato proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nel 2024 – l'attivo patrimoniale sia sceso sotto la soglia di € 300.000,00.
Sussiste invece addirittura con certezza il presupposto relativo all'esposizione debitoria, atteso che già il solo credito della società istante è superiore alla soglia prevista dalla legge e risultano crediti erariali iscritti a ruolo seppure per importi non elevati;
inoltre l'ammontare complessivo dei debiti, come risultante dai bilanci prodotti dalla stessa reclamante, al 31.12.2018 era pari a €
1.645.830,00, al 31.12.2019 a € 1.646.220,00, al 31.12.2020 a € 1.733.298,00, senza che vi sia nessun elemento utile a ritenere, pur considerando gli esiti parzialmente satisfattivi delle procedure esecutive intraprese dai creditori, che l'esposizione sia scesa al di sotto della soglia di legge.
Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22 per procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, secondo valori minimi attesa l'esiguità dell'attività svolta,
con esclusione di un compenso per la fase istruttoria, che non si è tenuta.
Non risultando la mala fede del legale rappresentante nella proposizione del reclamo, atteso che
12 non tutti i motivi d'impugnazione proposti si sono rivelati manifestamente infondati ed anzi la creditrice istante solo nella presente sede ha sanato l'originario difetto di procura ad litem, non si fa luogo alla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 51
comma 15 c.c.i.i., anche nei confronti del legale rappresentante personalmente ed in solido con la società reclamante.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta in quanto infondato il reclamo proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
76/24 emessa dal Tribunale di Rovigo;
2. condanna la reclamante alla rifusione in favore di ciascuna reclamata delle Parte_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte reclamante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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