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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 258/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RGNR 258/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2024, scaduti in data 13/1/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. e dei soci illimitatamente Controparte_1 P.IVA_1 responsabili (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
) rappresentato e difeso dall'Avv. Mikol Torretti, giusta procura alle liti C.F._2 allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore -
CONTRO
C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Controparte_4 P.IVA_2
Barcali e Claudia Montesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “azione ex artt. 65 l.fall.”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore il difensore “precisa le conclusioni Controparte_1 riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo” di seguito trascritte “accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento eseguito da a mezzo del terzo , in favore della e per CP_3 CP_5 Controparte_4
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a restituire Controparte_4 all'amministrazione fallimentare attrice la somma di euro 15.215,29, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002, dalla diffida al saldo effettivo. In via subordinata, accogliere le suestese domande di inefficacia, revoca e conseguente condanna alla restituzione della somma indicata, in favore dell'amministrazione fallimentare attrice, ai sensi dell'art. 67, 1 comma n.2 L.F. o, in via ulteriormente gradata, ex art. 67, 2 comma, L.F., per le motivazioni esposte in narrativa. CP Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa . .
Per il convenuto il difensore “precisa le conclusioni come da foglio di Controparte_4 precisazione delle conclusioni depositato in data 18/10/2024” di seguito trascritte “respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto. Controparte_4
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4/2/2019 Parte_1
(nonché dei soci illimitatamente responsabili e - fall. n. 43/2016 CP_7 CP_3 dichiarato dal Tribunale di Fermo con sent. n. 48/2016 pubblicata in data 28/9/2016) ha convenuto in giudizio chiedendo di dichiarare inefficace ex art. 65 l.fall. - ed in Controparte_4 subordine revocare ex artt. 67 co. 1 n. 2 e co. 2 l.fall. - il pagamento della somma di euro 15.215,29 con cui in data 19/9/2016 ha estinto anticipatamente alla scadenza il proprio debito nei CP_3 confronti di - con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_4 in favore del fallimento della predetta somma, oltre interessi.
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, parte attrice ha dedotto che:
- con sentenza n. 48/2016, pubblicata in data 28/9/2016, il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento di dei soci illimitatamente responsabili Controparte_8 Persona_1
e ; CP_3
2 - a seguito dell'apertura del fallimento è emerso che: a) in data 21/8/2016 (socio CP_3 illimitatamente responsabile di ha sottoscritto con Controparte_1 CP_5 un contratto di finanziamento per la somma di euro 36.480,00 e la durata di 10 anni;
b) in data 19/9/2016 (nove giorni prima della dichiarazione di fallimento) ha CP_5 eseguito su ordine di il pagamento della somma di euro 15.215,29 in favore di CP_3 per l'estinzione del finanziamento n. 143020 con la stessa in Controparte_4 precedenza assunto e non ancora scaduto (\poiché avente scadenza in data 31/1/2022);
- non avendo provveduto alla restituzione della predetta (neppure a Controparte_4 seguito di diffida inoltratale in data 27/2/2017), il fallimento ha agito nel presente giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 65 l.fall. ed in subordine la revoca ex artt. 67 co. 1 n. 2 e co. 2 l.fall.;
- sussistono i presupposti per la dichiarazione di inefficacia art. 65 l.fall. poiché il pagamento è avvenuto pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, con denaro proprio del fallito ed ha avuto ad oggetto un debito non ancora scaduto, determinando un indebito arricchimento dell'accipiens in danno degli altri creditori – a nulla rilevando l'avvenuta esecuzione dello stesso per mezzo del terzo CP_5
- sussistono in ogni caso i presupposti per revocare l'atto dispositivo ex art. 67 co. 1 n. 2 e co.
2 l.fall. poiché: a) il pagamento ha avuto ad oggetto rate non ancora scadute del finanziamento acceso presso b) è avvenuto con il mezzo anomalo Controparte_4 della delegazione di pagamento con finalità solutorie;
c) la percezione dell'insolvenza può ritenersi presunta in ragione delle peculiarità dell'atto, dello status proprio di CP_4 di soggetto operante professionalmente nel settore finanziario e della presenza di
[...] ipoteche sugli immobili di proprietà del CP_3
2. In data 18/4/2019 si è costituito in giudizio il convenuto il Controparte_4 quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice deducendo che:
- nel mese di dicembre 2011 ha chiesto ed ottenuto da Bieffe5 s.p.a. un CP_3 finanziamento di euro 19.395,85 (da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in n. 120 rate mensili per un costo totale dell'operazione di euro 34.200);
- successivamente (con atto di fusione rep. 82798) Bieffe5 s.p.a. è stata incorporata da la quale è subentrata in tutti i rapporti facenti capo alla prima a far Controparte_4 data dal 1/6/2014 – ivi incluso il rapporto intrattenuto con;
CP_3
- successivamente nel 2016 ha deciso di estinguere anticipatamente il predetto CP_3 rapporto con e di stipulare un nuovo finanziamento con Controparte_4 CP_5 da utilizzare in parte per l'estinzione del debito nei confronti di Controparte_4
3 - non sussistono i presupposti per dichiarare inefficace ex art. 65 l.fall. il pagamento eseguito da a per l'estinzione del predetto debito, poiché: a) CP_5 Controparte_4
l'operazione non ha determinato una lesione della par condicio creditorum (essendo piuttosto risultata vantaggiosa per , avendogli consentito di incassare pochi giorni prima del CP_3 fallimento la somma di euro 5.958,74 al netto dell'importo versato per l'estinzione del finanziamento); b) ha agito su richiesta del mutuatario sulla base Controparte_4 dell'art. 23 del contratto – che non consentiva il rifiuto del pagamento finalizzato all'estinzione del finanziamento;
c) il pagamento non è stato eseguito dal fallito, essendo stato effettuato dal terzo CP_5
- non sussistono i presupposti per la revocatoria ex art. 67 l.fall.
considerato che:
a) il pagamento è avvenuto con mezzi ordinari;
b) la scientia decoctionis da parte di CP_4 non risulta dimostrata, avendo quest'ultima intrattenuto rapporti solo con il
[...] CP_3
e non essendo, pertanto, a conoscenza della condizione della società Parte_1
[...]
3. All'esito della prima udienza del 9/5/2019 è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione – poi esperito con esito negativo. Alla successiva udienza del 21/11/2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. – nel corso dei quali solo parte attrice ha depositato la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. con la quale ha contestato le difese avversarie insistendo circa la revocabilità del pagamento poiché avvenuto con denaro del fallito in violazione della par condicio creditorum, dovendo presumersi la conoscenza da parte di dello stato Controparte_4 di insolvenza del in ragione dei titoli di credito emessi, dei plurimi finanziamenti accesi e della CP_3 sussistenza di ipoteche sui relativi beni). Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/4/2022 sono state solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie formulate (limitatamente alla richiesta ex art. 210 c.p.c. svolta dall'attore) ed all'udienza dell'11/5/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 24/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dal fallimento va accolta.
4.1. L'art. 65 l.fall. prevede che “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “l'art. 65 legge fall. richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale
4 o legale (cfr. Sez l" n. 4842 - 02; n. n. 17552-09; n. 15980-10)” (cfr. Cass. 16618/2016), considerato che
“La disposizione dell'art. 65 legge fall. (a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito” (cfr. Cass. 4842/2002; sul punto anche Cass. 19978/2008 che ha confermato il predetto principio generale, con la sola eccezione del mutuo fondiario per i connotati di specialità propri della disciplina legale). Secondo la giurisprudenza prevalente inoltre l'inefficacia riguarda tutti i pagamenti, qualunque sia il mezzo utilizzato, normale o anormale.
Su tali presupposti la giurisprudenza di merito ha, pertanto, ritenuto con riferimento all'art. 65 l.fall. che “ciò che rileva per il legislatore fallimentare è la sola anticipazione del pagamento (precisamente la sua esecuzione anticipata in data compresa nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) rispetto alla scadenza originaria del debito (successiva alla dichiarazione di fallimento), ne deriva che il danno a carico della massa è sempre presunto
(iuris et de iure) per il fatto stesso del pagamento anticipato e che, quindi, in ogni caso questo deve considerarsi eseguito in pregiudizio della massa dei creditori” (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 11/09/2024 n.2412).
5. Ciò considerato in merito all'ambito applicativo dell'art. 65 - emergendo dalla CP_9 documentazione prodotta che: a) in data 11/8/2016 ha incaricato (cfr. doc. CP_3 CP_5 denominato “delega estinzione” depositato in data 7/4/2023 ex art. 210 c.c.) di richiedere il “conteggio di estinzione del debito” e procedere all'estinzione del finanziamento n. 606764 dallo stesso contratto con
(con scadenza al 31/1/2022 – cfr. doc. 2 e 3 allegati alla citazione); b) in data Controparte_4
19/9/2016 (nove giorni prima del fallimento dichiarato con sentenza n. 48/2016 pubblicata in data
28/9/2016) ha provveduto in nome e per conto di ad estinguere, CP_5 CP_3 anteriormente alla naturale scadenza, il predetto debito nei confronti di (cfr. Controparte_4 doc. denominato “lettera estintiva” e doc. denominato “ liberatoria esterna” depositati in data CP_3
7/4/2023 ex art. 210 c.c.) – va dichiarata l'inefficacia del pagamento oggetto di causa e, conseguentemente, va condannata a rifondere al fallimento la somma di Controparte_4 euro15.215,29 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo
(richiamata sul punto Cass. S.U. n. 6538/2010).
6. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di parte attrice applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del
2014 - avuto riguardo al valore della controversia in relazione al decisum e alle attività processuali
5 effettivamente svolte - in complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
258/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA inefficace rispetto alla massa dei creditori ai sensi dell'art. 65 l. fall. il pagamento della somma di euro15.215,29 eseguito in data 19/9/2016 in favore di Controparte_4
CONDANNA parte convenuta a pagare in favore di la Controparte_4 Parte_1 somma di euro15.215,29 - oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
CONDANNA
a pagare in favore di parte attrice le Controparte_4 Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 5.077,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo 12/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RGNR 258/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2024, scaduti in data 13/1/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. e dei soci illimitatamente Controparte_1 P.IVA_1 responsabili (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._1 CP_3
) rappresentato e difeso dall'Avv. Mikol Torretti, giusta procura alle liti C.F._2 allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore -
CONTRO
C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sandro Controparte_4 P.IVA_2
Barcali e Claudia Montesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
***
OGGETTO: “azione ex artt. 65 l.fall.”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore il difensore “precisa le conclusioni Controparte_1 riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo” di seguito trascritte “accertare e dichiarare l'inefficacia del pagamento eseguito da a mezzo del terzo , in favore della e per CP_3 CP_5 Controparte_4
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a restituire Controparte_4 all'amministrazione fallimentare attrice la somma di euro 15.215,29, oltre interessi ex D. Lgs 231/2002, dalla diffida al saldo effettivo. In via subordinata, accogliere le suestese domande di inefficacia, revoca e conseguente condanna alla restituzione della somma indicata, in favore dell'amministrazione fallimentare attrice, ai sensi dell'art. 67, 1 comma n.2 L.F. o, in via ulteriormente gradata, ex art. 67, 2 comma, L.F., per le motivazioni esposte in narrativa. CP Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa . .
Per il convenuto il difensore “precisa le conclusioni come da foglio di Controparte_4 precisazione delle conclusioni depositato in data 18/10/2024” di seguito trascritte “respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto. Controparte_4
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4/2/2019 Parte_1
(nonché dei soci illimitatamente responsabili e - fall. n. 43/2016 CP_7 CP_3 dichiarato dal Tribunale di Fermo con sent. n. 48/2016 pubblicata in data 28/9/2016) ha convenuto in giudizio chiedendo di dichiarare inefficace ex art. 65 l.fall. - ed in Controparte_4 subordine revocare ex artt. 67 co. 1 n. 2 e co. 2 l.fall. - il pagamento della somma di euro 15.215,29 con cui in data 19/9/2016 ha estinto anticipatamente alla scadenza il proprio debito nei CP_3 confronti di - con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_4 in favore del fallimento della predetta somma, oltre interessi.
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, parte attrice ha dedotto che:
- con sentenza n. 48/2016, pubblicata in data 28/9/2016, il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento di dei soci illimitatamente responsabili Controparte_8 Persona_1
e ; CP_3
2 - a seguito dell'apertura del fallimento è emerso che: a) in data 21/8/2016 (socio CP_3 illimitatamente responsabile di ha sottoscritto con Controparte_1 CP_5 un contratto di finanziamento per la somma di euro 36.480,00 e la durata di 10 anni;
b) in data 19/9/2016 (nove giorni prima della dichiarazione di fallimento) ha CP_5 eseguito su ordine di il pagamento della somma di euro 15.215,29 in favore di CP_3 per l'estinzione del finanziamento n. 143020 con la stessa in Controparte_4 precedenza assunto e non ancora scaduto (\poiché avente scadenza in data 31/1/2022);
- non avendo provveduto alla restituzione della predetta (neppure a Controparte_4 seguito di diffida inoltratale in data 27/2/2017), il fallimento ha agito nel presente giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 65 l.fall. ed in subordine la revoca ex artt. 67 co. 1 n. 2 e co. 2 l.fall.;
- sussistono i presupposti per la dichiarazione di inefficacia art. 65 l.fall. poiché il pagamento è avvenuto pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento, con denaro proprio del fallito ed ha avuto ad oggetto un debito non ancora scaduto, determinando un indebito arricchimento dell'accipiens in danno degli altri creditori – a nulla rilevando l'avvenuta esecuzione dello stesso per mezzo del terzo CP_5
- sussistono in ogni caso i presupposti per revocare l'atto dispositivo ex art. 67 co. 1 n. 2 e co.
2 l.fall. poiché: a) il pagamento ha avuto ad oggetto rate non ancora scadute del finanziamento acceso presso b) è avvenuto con il mezzo anomalo Controparte_4 della delegazione di pagamento con finalità solutorie;
c) la percezione dell'insolvenza può ritenersi presunta in ragione delle peculiarità dell'atto, dello status proprio di CP_4 di soggetto operante professionalmente nel settore finanziario e della presenza di
[...] ipoteche sugli immobili di proprietà del CP_3
2. In data 18/4/2019 si è costituito in giudizio il convenuto il Controparte_4 quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice deducendo che:
- nel mese di dicembre 2011 ha chiesto ed ottenuto da Bieffe5 s.p.a. un CP_3 finanziamento di euro 19.395,85 (da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in n. 120 rate mensili per un costo totale dell'operazione di euro 34.200);
- successivamente (con atto di fusione rep. 82798) Bieffe5 s.p.a. è stata incorporata da la quale è subentrata in tutti i rapporti facenti capo alla prima a far Controparte_4 data dal 1/6/2014 – ivi incluso il rapporto intrattenuto con;
CP_3
- successivamente nel 2016 ha deciso di estinguere anticipatamente il predetto CP_3 rapporto con e di stipulare un nuovo finanziamento con Controparte_4 CP_5 da utilizzare in parte per l'estinzione del debito nei confronti di Controparte_4
3 - non sussistono i presupposti per dichiarare inefficace ex art. 65 l.fall. il pagamento eseguito da a per l'estinzione del predetto debito, poiché: a) CP_5 Controparte_4
l'operazione non ha determinato una lesione della par condicio creditorum (essendo piuttosto risultata vantaggiosa per , avendogli consentito di incassare pochi giorni prima del CP_3 fallimento la somma di euro 5.958,74 al netto dell'importo versato per l'estinzione del finanziamento); b) ha agito su richiesta del mutuatario sulla base Controparte_4 dell'art. 23 del contratto – che non consentiva il rifiuto del pagamento finalizzato all'estinzione del finanziamento;
c) il pagamento non è stato eseguito dal fallito, essendo stato effettuato dal terzo CP_5
- non sussistono i presupposti per la revocatoria ex art. 67 l.fall.
considerato che:
a) il pagamento è avvenuto con mezzi ordinari;
b) la scientia decoctionis da parte di CP_4 non risulta dimostrata, avendo quest'ultima intrattenuto rapporti solo con il
[...] CP_3
e non essendo, pertanto, a conoscenza della condizione della società Parte_1
[...]
3. All'esito della prima udienza del 9/5/2019 è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione – poi esperito con esito negativo. Alla successiva udienza del 21/11/2019 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. – nel corso dei quali solo parte attrice ha depositato la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. con la quale ha contestato le difese avversarie insistendo circa la revocabilità del pagamento poiché avvenuto con denaro del fallito in violazione della par condicio creditorum, dovendo presumersi la conoscenza da parte di dello stato Controparte_4 di insolvenza del in ragione dei titoli di credito emessi, dei plurimi finanziamenti accesi e della CP_3 sussistenza di ipoteche sui relativi beni). Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/4/2022 sono state solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie formulate (limitatamente alla richiesta ex art. 210 c.p.c. svolta dall'attore) ed all'udienza dell'11/5/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del 24/10/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dal fallimento va accolta.
4.1. L'art. 65 l.fall. prevede che “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “l'art. 65 legge fall. richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale
4 o legale (cfr. Sez l" n. 4842 - 02; n. n. 17552-09; n. 15980-10)” (cfr. Cass. 16618/2016), considerato che
“La disposizione dell'art. 65 legge fall. (a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito” (cfr. Cass. 4842/2002; sul punto anche Cass. 19978/2008 che ha confermato il predetto principio generale, con la sola eccezione del mutuo fondiario per i connotati di specialità propri della disciplina legale). Secondo la giurisprudenza prevalente inoltre l'inefficacia riguarda tutti i pagamenti, qualunque sia il mezzo utilizzato, normale o anormale.
Su tali presupposti la giurisprudenza di merito ha, pertanto, ritenuto con riferimento all'art. 65 l.fall. che “ciò che rileva per il legislatore fallimentare è la sola anticipazione del pagamento (precisamente la sua esecuzione anticipata in data compresa nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) rispetto alla scadenza originaria del debito (successiva alla dichiarazione di fallimento), ne deriva che il danno a carico della massa è sempre presunto
(iuris et de iure) per il fatto stesso del pagamento anticipato e che, quindi, in ogni caso questo deve considerarsi eseguito in pregiudizio della massa dei creditori” (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 11/09/2024 n.2412).
5. Ciò considerato in merito all'ambito applicativo dell'art. 65 - emergendo dalla CP_9 documentazione prodotta che: a) in data 11/8/2016 ha incaricato (cfr. doc. CP_3 CP_5 denominato “delega estinzione” depositato in data 7/4/2023 ex art. 210 c.c.) di richiedere il “conteggio di estinzione del debito” e procedere all'estinzione del finanziamento n. 606764 dallo stesso contratto con
(con scadenza al 31/1/2022 – cfr. doc. 2 e 3 allegati alla citazione); b) in data Controparte_4
19/9/2016 (nove giorni prima del fallimento dichiarato con sentenza n. 48/2016 pubblicata in data
28/9/2016) ha provveduto in nome e per conto di ad estinguere, CP_5 CP_3 anteriormente alla naturale scadenza, il predetto debito nei confronti di (cfr. Controparte_4 doc. denominato “lettera estintiva” e doc. denominato “ liberatoria esterna” depositati in data CP_3
7/4/2023 ex art. 210 c.c.) – va dichiarata l'inefficacia del pagamento oggetto di causa e, conseguentemente, va condannata a rifondere al fallimento la somma di Controparte_4 euro15.215,29 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo
(richiamata sul punto Cass. S.U. n. 6538/2010).
6. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore di parte attrice applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del
2014 - avuto riguardo al valore della controversia in relazione al decisum e alle attività processuali
5 effettivamente svolte - in complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
258/2019, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA inefficace rispetto alla massa dei creditori ai sensi dell'art. 65 l. fall. il pagamento della somma di euro15.215,29 eseguito in data 19/9/2016 in favore di Controparte_4
CONDANNA parte convenuta a pagare in favore di la Controparte_4 Parte_1 somma di euro15.215,29 - oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
CONDANNA
a pagare in favore di parte attrice le Controparte_4 Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi euro 5.077,00 - oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo 12/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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