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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3570/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bordone, giusta procura in atti;
opponente contro con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, codice fiscale Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della a mezzo P.IVA_1 CP_2
della sua mandataria con sede in via dell'Unione Europea 6A/6B in San Controparte_3
Donato Milanese, codice fiscale e partita iva e per essa, il direttore generale dott. P.IVA_2
giusta procura a rogito Notaio dott. del 20.4.2015, CP_4 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Greco, giusta procura in atti opposta
********
All'udienza del giorno 8.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 28.2.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.2.2019, con il quale il Controparte_1
ha intimato il pagamento della somma di euro 61.650,16, oltre interessi e spese in forza del
1 decreto ingiuntivo n. 4045/2017. L'odierno opponente ha eccepito la mancata notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 3.5.2019 si è costituito il Controparte_1 contestando puntualmente la fondatezza del motivo esposto nell'atto introduttivo, deducendo che il decreto ingiuntivo era stato correttamente notificato all'indirizzo comunicato dal all'atto Pt_1
della sottoscrizione della fideiussione e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza.
L'opposta ha chiesto, pertanto, dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità della proposta opposizione e, nel merito, il rigetto della stessa.
Con ordinanza del 14.6.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con successiva ordinanza, alla luce della nuova documentazione prodotta dall'opponente nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
4045/2017.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 8.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio trae origine dai seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla società con il Parte_2 Controparte_5
- contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0146619/52 del 17.10.2005, recante un saldo debitore di euro 66.648,43 alla data del 15.12.2014;
- contratto di finanziamento Multifido Imprese, stipulato in data 28.11.2008, recante un saldo debitore di euro 3.866,87 al 15.12.2014.
In relazione ai citati rapporti bancari, ha prestato fideiussione in data Parte_1
20.12.2007 fino alla concorrenza dell'importo di euro 126.000,00.
Con decreto ingiuntivo n. 4045/2017 il Tribunale di Catania ha intimato a il Parte_1
pagamento della somma di euro 57.508,00, oltre interessi e spese maturate al 26.4.2013 (data di recesso dalla fideiussione).
3. Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Controparte_1
Sostiene l'opponente, al riguardo, che, una volta emesso il decreto ingiuntivo in favore del incombeva sulla banca opposta ( dimostrare di Controparte_5 Controparte_1 essere l'effettiva titolare del credito.
La doglianza è fondata.
2 Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. n. 21970/2021), a seguito della fusione, la società incorporata si estingue, in quanto, venendo cancellata dal registro delle imprese, cessano di esistere la denominazione sociale, la sede sociale, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale ecc.
La Suprema Corte ha precisato che la fusione realizza una successione a titolo universale, al pari della successione mortis causa, producendo pertanto, da un lato, l'estinzione della società incorporata e, dall'altro, la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
La Corte di legittimità, rifacendosi proprio al precedente di cui sopra, ha chiarito che gli effetti della fusione tra società si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, ovvero il deposito dell'atto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese. In questi termini si veda Cass. n. 12128/2023, secondo cui “gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione;
ne consegue che – ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente – è necessaria la prova del predetto adempimento”.
Nel caso di specie, sebbene il non sia succeduto al Controparte_1 Controparte_5 nell'ambito di un giudizio di impugnazione, ma in fase esecutiva (con l'atto di precetto
[...] intimato), è parimenti necessaria l'attestazione dell'avvenuta fusione tra le banche, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite (Cass. n. 20655/2019).
Ebbene, ancorché l'opposta abbia dichiarato di allegare l'atto di fusione del Controparte_5
nel detto atto non è stato prodotto in giudizio (cfr. memoria ex
[...] Controparte_1
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta). Ne consegue la carenza di prova della titolarità del credito da parte della società che ha notificato l'atto di precetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, stante il difetto di legittimazione attiva, l'opposizione a precetto proposta da va accolta e, conseguentemente, va dichiarata l'inesistenza Parte_1
del diritto del a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1
predetto.
3 Rimangono assorbiti gli altri motivi di opposizione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 195 per spese ed euro 7.051,50 per compensi, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia e tenuto conto della ridotta attività processuale.
Le somme sopra calcolate vanno versate in favore dell'avvocato Mauro Bordone, quale difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3570/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a precetto proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti del predetto in forza dell'atto di precetto notificatogli in data 23.2.2019;
CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'avvocato Mauro Bordone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 195 per spese ed euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3570/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bordone, giusta procura in atti;
opponente contro con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, codice fiscale Controparte_1
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della a mezzo P.IVA_1 CP_2
della sua mandataria con sede in via dell'Unione Europea 6A/6B in San Controparte_3
Donato Milanese, codice fiscale e partita iva e per essa, il direttore generale dott. P.IVA_2
giusta procura a rogito Notaio dott. del 20.4.2015, CP_4 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Greco, giusta procura in atti opposta
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All'udienza del giorno 8.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 28.2.2019, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.2.2019, con il quale il Controparte_1
ha intimato il pagamento della somma di euro 61.650,16, oltre interessi e spese in forza del
1 decreto ingiuntivo n. 4045/2017. L'odierno opponente ha eccepito la mancata notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 3.5.2019 si è costituito il Controparte_1 contestando puntualmente la fondatezza del motivo esposto nell'atto introduttivo, deducendo che il decreto ingiuntivo era stato correttamente notificato all'indirizzo comunicato dal all'atto Pt_1
della sottoscrizione della fideiussione e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza.
L'opposta ha chiesto, pertanto, dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità della proposta opposizione e, nel merito, il rigetto della stessa.
Con ordinanza del 14.6.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con successiva ordinanza, alla luce della nuova documentazione prodotta dall'opponente nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.
4045/2017.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 8.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio trae origine dai seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla società con il Parte_2 Controparte_5
- contratto di conto corrente di corrispondenza n. 0146619/52 del 17.10.2005, recante un saldo debitore di euro 66.648,43 alla data del 15.12.2014;
- contratto di finanziamento Multifido Imprese, stipulato in data 28.11.2008, recante un saldo debitore di euro 3.866,87 al 15.12.2014.
In relazione ai citati rapporti bancari, ha prestato fideiussione in data Parte_1
20.12.2007 fino alla concorrenza dell'importo di euro 126.000,00.
Con decreto ingiuntivo n. 4045/2017 il Tribunale di Catania ha intimato a il Parte_1
pagamento della somma di euro 57.508,00, oltre interessi e spese maturate al 26.4.2013 (data di recesso dalla fideiussione).
3. Tanto premesso, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Controparte_1
Sostiene l'opponente, al riguardo, che, una volta emesso il decreto ingiuntivo in favore del incombeva sulla banca opposta ( dimostrare di Controparte_5 Controparte_1 essere l'effettiva titolare del credito.
La doglianza è fondata.
2 Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. n. 21970/2021), a seguito della fusione, la società incorporata si estingue, in quanto, venendo cancellata dal registro delle imprese, cessano di esistere la denominazione sociale, la sede sociale, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale ecc.
La Suprema Corte ha precisato che la fusione realizza una successione a titolo universale, al pari della successione mortis causa, producendo pertanto, da un lato, l'estinzione della società incorporata e, dall'altro, la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
La Corte di legittimità, rifacendosi proprio al precedente di cui sopra, ha chiarito che gli effetti della fusione tra società si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, ovvero il deposito dell'atto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese. In questi termini si veda Cass. n. 12128/2023, secondo cui “gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione;
ne consegue che – ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente – è necessaria la prova del predetto adempimento”.
Nel caso di specie, sebbene il non sia succeduto al Controparte_1 Controparte_5 nell'ambito di un giudizio di impugnazione, ma in fase esecutiva (con l'atto di precetto
[...] intimato), è parimenti necessaria l'attestazione dell'avvenuta fusione tra le banche, in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite (Cass. n. 20655/2019).
Ebbene, ancorché l'opposta abbia dichiarato di allegare l'atto di fusione del Controparte_5
nel detto atto non è stato prodotto in giudizio (cfr. memoria ex
[...] Controparte_1
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta). Ne consegue la carenza di prova della titolarità del credito da parte della società che ha notificato l'atto di precetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, stante il difetto di legittimazione attiva, l'opposizione a precetto proposta da va accolta e, conseguentemente, va dichiarata l'inesistenza Parte_1
del diritto del a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1
predetto.
3 Rimangono assorbiti gli altri motivi di opposizione.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 195 per spese ed euro 7.051,50 per compensi, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia e tenuto conto della ridotta attività processuale.
Le somme sopra calcolate vanno versate in favore dell'avvocato Mauro Bordone, quale difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3570/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE l'opposizione a precetto proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 confronti del predetto in forza dell'atto di precetto notificatogli in data 23.2.2019;
CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'avvocato Mauro Bordone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 195 per spese ed euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
Così deciso in Catania, il 24 febbraio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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