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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1150/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1150/2020
promossa da:
nata in [...] [...] Parte_1
nato a [...] [...] Parte_2
(Avv. Sergio Conti)
ATTORI
contro
nato a Barga il [...] in [...] erede di CP_1 Persona_1
(Avv. Angiolo Masotti)
CONVENUTO
e
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(Avv. Angela Grasseschi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: solo danni a cose Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e convenivano in giudizio , in qualità Parte_1 Parte_2 CP_1
di erede di per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al proprio Persona_1
immobile.
A fondamento della propria domanda, deducevano che, in qualità di proprietari dell'appartamento posto al primo piano di un fabbricato condominiale sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Aldo
Moro n. 13, si rivolgevano al Tribunale di Lucca per chiedere l'accertamento dei danni in ordine a copiose infiltrazioni di liquidi che, fin dall'anno 2010, scendendo dai sovrastanti locali, risultavano presenti nel loro appartamento, inizialmente circoscritte al soffitto della stanza da bagno grande, poi allargatasi negli anni alle pareti perimetrali ed al soffitto prima del bagno piccolo, poi ad una camera,
con minaccia di espansione sino ai locali limitrofi, con conseguenze di potenziale danno alla salute;
che promuovevano l'accertamento tecnico preventivo dinanzi all'intestato Tribunale contro R_
proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato condominiale, e
[...]
contro e , proprietarie dell'appartamento posto al terzo piano Controparte_3 Controparte_4
del fabbricato condominiale, ponendo al CTU, Geom. il seguente quesito: “Descriva Persona_2
lo stato dei luoghi, l'origine delle presunte infiltrazioni e la loro eventuale provenienza da scarichi o
condotte private o condominiali. Ricerchi altresì l'eventuale origine dei guasti determinando gli
eventuali costi di ripristino”; che al predetto accertamento tecnico preventivo partecipava anche, in qualità di terza chiamata, la compagnia assicurativa di che Persona_1 Controparte_2
dall'elaborato peritale redatto dal CTU, Geom. risultava che tutti gli appartamenti Persona_2
presentavano “nella zona interessata dalle infiltrazioni, dei vani con la medesima dislocazione,
superficie e destinati nell'ordine ad un bagno grande confinante a nord con un bagno piccolo con
adiacente, sempre a nord, una camera”, che “al momento dei due sopralluoghi effettuati, uno in data espansione verso locali contigui” e che “le macchie lamentate da parte della ricorrente” nel periodo
intercorso tra i due sopralluoghi sono rimaste inalterate “sebbene chiaramente sia i bagni che
l'impianto di riscaldamento durante il periodo invernale siano stati utilizzati dalle parti”; che,
durante l'ATP, emergeva che nell'anno 2010 e 2011, aveva denunciato a Persona_1 [...]
due sinistri per responsabilità civile per la presenza di infiltrazioni Controparte_5
nell'appartamento sottostante, ricevendo la liquidazione dei danni, che, tuttavia, la stessa non procedeva a corrispondere ai danneggiati;
che per il sinistro del 07.08.2010 Persona_1
riceveva da la somma di 880,00 euro, della quale niente risarciva agli attori Controparte_5
in qualità di danneggiati, mentre per il sinistro del 25.03.2011 riceveva da Persona_1 [...]
la somma di 800,00 euro, della quale soltanto l'importo parziale di 300,00 euro Controparte_5
era stata corrisposta dalla medesima agli attori in qualità di danneggiati;
che il CTU, Geom. Per_2
riteneva di non poter ricondurre espressamente le macchie di infiltrazioni visionate agli
[...]
episodi oggetto dei sinistri sopraindicati, non essendo stato possibile accertare né quali interventi di ripristino erano stati eseguiti a seguito dei sinistri liquidati da né se Controparte_5
successivamente all'anno 2011 si fossero verificate ulteriori perdite;
che il CTU concludeva individuando una probabile origine delle infiltrazioni nella “rottura di una tubazione di adduzione d'acqua”, spiegando che “da un accurato esame del bagno grande dell'appartamento è R_
emerso che è stato eseguito un intervento di riparazione di un tubo di portata d'acqua in prossimità
del w.c. probabilmente utilizzato per il riempimento dello sciacquone. Questo giustificherebbe le
infiltrazioni d'acqua riscontrate nel sottostante bagno grande dei coniugi – Anche il Pt_2 Pt_1
bagno piccolo dell'appartamento è stato oggetto di un intervento di riparazione, R_
sicuramente di minore entità, sottostante al lavandino con colonna addossato alla parete confinante
con la camera da letto. Questo giustificherebbe le lievi infiltrazioni d'acqua riscontrate nel
sottostante bagno piccolo e nella adiacente camera dei coniugi – , con la conseguenza Pt_2 Pt_1
di “escludere gli impianti dell'appartamento già delle signore e , posto al Controparte_3 CP_4
terzo piano del fabbricato, da coinvolgimenti in merito”; che, infine, l'Ausiliario del Giudice indicava come intervento più idoneo da eseguire per il ripristino a regola d'arte delle superfici ammalorate del bagno grande, del bagno piccolo e della camera dell'appartamento la raschiatura degli CP_6 Pt_1
intonaci e successiva applicazione di uno strato di malta rasante per uniformare le superfici degli stessi, nonché la tinteggiatura con una mano di trattamento antimuffa e due mani di vernice traspirante antimuffa da interni, per una somma complessiva di euro 1.715,60; che già in sede di ATP riferivano che le infiltrazioni oggetto del giudizio non potevano essere ricondotte in alcun modo ai sinistri denunciati da e liquidati da , essendo le stesse derivanti Persona_1 Controparte_5
da una perdita del bagno grande dell'appartamento del convenuto risalente all'Agosto 2012, come dichiarato da , che all'epoca conduceva tale immobile in locazione;
che, nonostante quanto ES
accertato nel corso del predetto giudizio, non corrispondeva loro alcunché; che, Persona_1
in data 01.05.2019, veniva a mancare, lasciando quale unico erede il figlio Persona_1 CP_1
[...]
Chiedevano il rimborso delle spese legali e tecniche di CTU e di CTP sostenute nel procedimento di
ATP, nonché il risarcimento dei danni subiti ed accertati dal CTU e la restituzione delle somme ricevute da da Persona_1 Controparte_5
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio , in qualità di erede di che CP_1 Persona_1
contestava integralmente quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto.
In particolare, deduceva che gli attori non avevano rappresentato che, relativamente alle possibili infiltrazioni di acqua dagli stessi lamentate, nell'anno 2013 era stato eseguito un esperimento extragiudiziale fra i tecnici degli attori, all'epoca Geom. e quello della propria Controparte_7
madre, oggi deceduta, Geom. che all'esito di tale esperimento extragiudiziale, come Persona_3
da verbale redatto in data 01.10.2013, sottoscritto da entrambi i tecnici di fiducia delle parti, risultava quanto segue “Ad oggi pertanto non è stata accertata alcuna perdita delle tubazioni soprastanti che
provochino gli aloni nel soffitto della proprietà che non sono aumentati o bagnati Parte_3
durante le prove effettuate con consistenti getti di acqua”; che le prove, effettuate più volte nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2013, fino al mese di ottobre dello stesso anno, erano state effettuate tenendo continuamente aperti tutti i rubinetti del proprio appartamento, senza il verificarsi di infiltrazioni di alcun genere;
che nell'esperimento extragiudiziale non era stata neanche individuata l'origine delle macchie, che, nonostante l'apertura di tutti i rubinetti, dello sciacquone e di scarichi,
non si erano ampliate, né bagnate;
che la CTU espletata in sede di ATP aveva accertato che le chiazze di umidità lamentate dagli attori non erano né bagnate, né di recente formazione e, dunque, risalivano ad epoche precedenti rispetto a quanto dagli stessi affermato;
che nessun danno, dopo quanto accaduto nel 2010 – 2011, era stato cagionato agli attori da asserite rotture di tubi del proprio appartamento;
che il CTU aveva accertato come le macchie anzidette erano rimaste inalterate, nonostante i bagni e l'impianto di riscaldamento siano stati utilizzati dalle parti durante il periodo invernale;
che, inoltre,
le infiltrazioni erano di minime dimensioni e sicuramente risalenti a molti anni prima dell'accertamento eseguito dal CTU e, in ogni caso, anteriori anche all'esperimento extragiudiziale iniziato nel mese di giugno 2013 e conclusosi nel mese di ottobre dello stesso anno;
che con tutta probabilità le macchie indicate dagli attori erano riconducibili agli eventi del 2010/2011, per i quali gli stessi erano stati risarciti con la somma di € 300,00 da loro accettata nell'anno 2011 e avrebbero dovuto provvedere al ripristino della tinteggiatura;
che disconosceva la circostanza riferita da ES
e non aveva mai sostituito nel 2012 alcun tubo, né aveva avuto notizia di infiltrazioni
[...]
provenienti dall'appartamento; che probabilmente, dato il lasso di tempo trascorso, si ES
riferiva al periodo dell'esperimento extragiudiziale avvenuto nel 2013; che la propria madre, R_
all'epoca dei fatti per cui è causa, aveva assicurato il proprio appartamento con
[...] [...]
oggi Controparte_5 Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, rappresentava che non vi era prova della riconducibilità delle infiltrazioni per cui è causa al proprio appartamento;
che le infiltrazioni lamentate dagli attori era risalenti agli anni 2010-2011 e i danni dalle stesse derivanti erano già stati risarciti;
che tali infiltrazioni erano dovute o alla mancata tinteggiatura dei locali interessati da parte degli attori o ad una tinteggiatura eseguita non a regola d'arte; che mai gli attori avevano presentano fattura attestanti l'avvenuta tinteggiatura.
Eccepivano l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni per decorso del termine quinquennale, essendosi i fatti verificati negli anni 2010-2011.
Contestava, inoltre, le richieste attoree in merito al quantum debeatur.
Chiedeva la chiamata in causa di già parte nel procedimento per ATP, al fine Controparte_2
di essere dalla stessa manlevata in forza di una polizza assicurativa per i fatti oggetto di causa.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con decreto del 30.06.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, che contestava la domanda proposta Controparte_2
dagli attori, nonché ogni pretesa avanzata dal convenuto chiamante, eccependo la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionato ex art. 2952 c.c., contestando le avverse pretese in quanto infondate e non provate sia in punto di an che di quantum debeatur, associandosi nel merito alle difese e alle eccezioni avanzate dalla difesa del convenuto.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti di seguito meglio precisati.
Sulla domanda di risarcimento dei danni
Giova premettere che nel 2015 e , quali proprietari dell'immobile al 1° Parte_1 Parte_2
piano del fabbricato sito in Castelnuovo di Garfagnana, Via Aldo Moro n. 13, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, hanno convenuto in giudizio Persona_1 CP_3
e , rispettivamente proprietarie dell'immobile degli appartamenti del 2°
[...] Controparte_4 e 3° e piano, chiedendo all'intestato Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di accertare le cause delle infiltrazioni di liquidi che, fin dall'anno 2010, scendendo dai sovrastanti locali, avevano interessato la loro abitazione.
Sul quesito in merito alle cause di tali eventi, il CTU ha così risposto: “… la parte ricorrente ha
dichiarato che tutto è iniziato nell'anno 2010 e si è poi protratto negli anni successivi.
Allegate al ricorso depositato risultano prodotte n°10 fotografie riportanti, tutte, la data del 06
Maggio 2013. Durante i sopralluoghi effettuati è stato riscontrato come le medesime macchie
raffigurate nelle fotografie prodotte in atti siano rimaste inalterate rispetto a quelle accertate dallo
scrivente e contenute nella documentazione fotografica che si allega alla presente sotto il n°3.
Le stesse, peraltro, sono risultate al tatto completamente asciutte ed i relativi aloni, da un esame
visivo, risalgono ad un epoca non recente.
Nell'anno 2010, come ammesso dall'Avv. Angiolo Masotti, la signora incaricò un idraulico R_
di eliminare alcune perdite verificatesi nel proprio appartamento.
Durante i sopralluoghi è emerso dalle parti che la nell'anno 2010 e nell'anno Controparte_5
2011 ha liquidato al signor due sinistri per acqua condotta. Parte_2
Risulta inoltre agli atti un Verbale di Constatazione redatto dal Geom. tecnico Controparte_7
dei coniugi – e dal Geom. tecnico della signora relativi a Pt_2 Pt_1 Persona_3 R_
vari sopralluoghi effettuati agli appartamenti dei propri assistiti nei mesi da Giugno ad Agosto per
accertare perdite di tubazioni di scarico dei due bagni soprastanti.
I due tecnici concludono asserendo che non è stata accertata alcuna perdita dalle tubazioni
soprastanti che provochino gli aloni nel soffitto della proprietà e che gli stessi non sono CP_8
aumentati neppure durante le prove effettuate con consistenti getti d'acqua.
Detto Verbale è stato sottoscritto in data 01 Ottobre 2013.
A parere dello scrivente l'ampiezza delle infiltrazioni riscontrate nei due bagni dell'appartamento
dei coniugi difficilmente può essere stata causata dalla perdita di una conduttura di CP_8 scarico;
è molto più probabile che siano state originate dalla rottura di una tubazione di adduzione
d'acqua.
Da un accurato esame del bagno grande dell'appartamento è emerso che è stato eseguito R_
un intervento di riparazione di un tubo di portata d'acqua in prossimità del w.c. probabilmente
utilizzato per il riempimento dello sciacquone. Questo giustificherebbe le infiltrazioni d'acqua
riscontrate nel sottostante bagno grande dei coniugi CP_8
Anche il bagno piccolo dell'appartamento è stato oggetto di un intervento di riparazione, R_
sicuramente di minore entità, sottostante al lavandino con colonna addossato alla parete confinante
con la camera da letto. Questo giustificherebbe le lievi infiltrazioni d'acqua riscontrate nel
sottostante bagno piccolo e nella adiacente camera dei coniugi … CP_8
Quanto sopra fa escludere (vedasi chiarimento contenuto nell'Allegato 10) gli impianti
dell'appartamento già delle signore e , posto al terzo piano del fabbricato, Controparte_3 CP_4
da coinvolgimenti in merito.
Sicuramente dal 06 Maggio 2013 <<< data delle n°10 fotografie prodotte in atti dalla parte
ricorrente; data antecedente il 01 Ottobre 2013 relativa al Verbale di Constatazione redatto e
sottoscritto dal Geom. e dal Geom. >>> ed il 09 Giugno 2016 Controparte_7 Persona_3
data del secondo sopralluogo eseguito agli appartamenti in esame, la condizione delle macchie
residue delle infiltrazioni lamentate e dei relativi aloni è rimasta invariata.
Non è dato sapere quali interventi di ripristino siano stati eseguiti a seguito dei sinistri liquidati
dalla e se successivamente all'anno 2011 si siano verificate ulteriori perdite”. Controparte_5
In sintesi, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che dal 06.05.2013 non si sono più verificate infiltrazioni di acqua, ma, non conoscendo gli interventi di ripristino eseguiti in seguito ai sinistri liquidati da negli anni 2010 e 2011, né sapendo se, in seguito al 2011, si Controparte_5
siano verificate ulteriori perdite, non è stato in grado di stabilire se le infiltrazioni lamentate dai ricorrenti fossero riconducibili ai due sinistri sopraindicati o successive agli stessi. Quanto ai sinistri sopraindicati, dalla documentazione versata in atti risulta che in data 07.08.2010 e in data 25.03.2011 si sono verificati due fenomeni infiltrativi, che hanno interessato gli immobili di proprietà dell'odierno convenuto (erede di e di e CP_1 Persona_1 Parte_1
, per i quali l'assicurazione chiamata in giudizio ha corrisposto alla madre del Parte_2
convenuto un indennizzo.
I ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio, sostenendo che le infiltrazioni presenti nel loro appartamento non fossero le stesse provocate dai sinistri oggetto di liquidazione da parte della terza chiamata, ma fossero causalmente riconducibili ad una perdita di acqua verificatasi nel mese di agosto
2012 nel bagno grande di proprietà dell'odierno convenuto, come risulta da una dichiarazione sottoscritta da , che all'epoca conduceva tale immobile in locazione. ES
In particolare, nel documento prodotto si legge “Io sottoscritta dichiaro che nel mese di ES
agosto dell'anno 2012 c'è stata una perdita nel bagno grande della mia abitazione sita in via Aldo
Moro, 13 Castelnuovo di Garfagnana di proprietà della Signora , di cui sono Parte_4
affittuaria. Dichiaro altresì di aver subito provveduto ad avvisare il figlio della signora di cui sopra,
il signor il quale è venuto a cambiare un pezzo dello sciacquone. Ho fin da subito CP_1
saputo della signora , residente nell'appartamento sotto al mio, che la perdita dell'acqua CP_9
aveva interessato anche il suo abitato”.
Nel corso dell'istruttoria è stata sentita come testimone , che ha dichiarato quanto segue: ES
“Io avevo preso in affitto una casa a Castelnuovo che era di proprietà di mamma Persona_1
di , ho abitato i quella casa un paio di anni circa una diecina di anni fa . Ricordo che Parte_5
un giorno si è rotto il galleggiate dello sciacquone è intervenuto che ha chiuso l'acqua CP_1
dell'appartamento ed ha riparato il danno . C'erano due bagni e lo sciacquone rotto era quello del
bagno grande. Ricordo che era estate di circa dieci anni fa, non ricordo con precisione l'anno. Io
non ricordo se era agosto 2012 , ad oggi non ricordo che data era però posso dire di aver firmato
uno scritto con la data del momento in cui è stato firmato. Mi viene mostrato il documento n. 3
allegato all'atto di citazione e riconosco che e' il documento che ho firmato io , preciso che il documento non reca una data relativa al momento in cui e' stat0 formato però in esso e' riportata la
data dell'accadimento relativo alla rottura dello sciacquone. Non ricordo di aver indicato io la data
riportata nello scritto, ricordo però che il periodo in cui si e' verificato il fatto era più o meno il
periodo della data indicata nel documento . Il fu avvisato dalla che e' la CP_1 CP_9
signora che abitava sotto l'appartamento dove abitavo io . La mi disse che nel suo CP_9
appartamento erano apparse delle macchie di umidità anche se io non ho visto la macchia di acqua
, mi fu detto da . Preciso che non ricordo se si trattasse di una o più macchie di umidità che Pt_1
ribadisco io non ho visto ma ciò mi fu riferito da . Preciso che sono passati dieci ai però' Pt_1
preciso che non ricordo di aver avuto altri danni da riparare nei bagni dell'immobile , io ricordo
solo l'episodio di cui ho parlato sopra . Ricordo che a seguito della rottura dello sciacquone ci fu
una fuoriuscita di acqua dalla cassetta dello sciacquone che era interna al muro, preciso che non
c'rea acqua nel bagno ma aprendo la cassetta ho visto che il galleggiante non fermava l'acqua che
continuava a scendere . Fu la da avvisarmi perché la mi disse che aveva macchie o una Pt_1 Pt_1
macchia , non ricordo se era una o più, nel suo bagno. Poi e' venuto ha chiuso l'acqua di CP_1
tutto appartamento ha aperto la chiusura dello sciacquone ha aggiustato il galleggiante . Non ricordo
quando tempo e' passato da quando mi ha avvisato la a quando e' intervenuto il . Pt_1 CP_1
Fu la che mi portò la dichiarazione di cui sopra per firmarla”. Pt_1
Ebbene, la tesi attorea è priva di fondamento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, la dichiarazione prodotta dagli attori, che non reca alcuna data di sottoscrizione, non specifica quale parte del loro appartamento è stata interessata dalle infiltrazioni di acqua.
Inoltre, neppure la deposizione testimoniale sul punto consente di ritenere provata la correlazione causale tra i danni lamentati dagli attori e il fatto descritto da atteso che quest'ultima non ES
ha visto le infiltrazioni di acqua nell'appartamento degli attori, ma ha appreso tale circostanza dalla stessa danneggiata . Parte_1
In aggiunta, quanto sostenuto dagli attori risulta smentito dalle risposte del CTU alle osservazioni delle parti in sede di Atp (pag. 3 all. 10 relazione peritale), dalle quali risulta che “In merito all'arco temporale indicato (dall'anno 2011 sino al 01 Ottobre 2013) durante i sopralluoghi effettuati non è
emerso dalle parti, compreso il signor , alcun riferimento a possibili nuove Parte_2
infiltrazione (oltre a quelle già allo stesso risarcite dalla nell'anno 2010 e Controparte_5
nell'anno 2011)”.
Come se non bastasse, l'assicurazione chiamata ha dedotto che, nel sinistro del 07.08.2010, la tubazione danneggiata si trovava in prossimità del w.c. del bagno grande, mentre in occasione del sinistro del 25.03.2011 la tubazione danneggiata si trovava in prossimità del lavandino del bagno piccolo di proprietà del convenuto, producendo la relativa documentazione fotografica (doc. 6 e 7
terza chiamata).
Ebbene, dalla comparazione tra le fotografie prodotte dalla terza chiamata e la documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale, si ritiene che vi sia corrispondenza tra gli interventi riscontrati dal CTU e dallo stesso ritenuti causa delle infiltrazioni all'appartamento degli attori ed i sinistri del 2010 e 2011, atteso che le aree prive di mattonelle situate in prossimità del w.c. e del lavandino appaiono essere quelle oggetto delle riparazioni riscontrate dall'Ausiliario del Giudice.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che le infiltrazioni oggetto di causa siano quelle conseguenti ai sinistri denunciati alla compagnia assicurativa nel 2010 e nel 2011 e,
conseguentemente, deve essere rigettata la domanda attorea di risarcimento dei danni.
Sulla domanda di restituzione delle somme percepite dall'assicurata a titolo di indennizzo
e hanno, altresì, chiesto la restituzione della somma di euro 1.380,00, che Parte_1 Parte_2
l'assicurazione chiamata aveva corrisposto alla madre del convenuto a titolo di indennizzo per i sinistri del 2010 e 2011.
In particolare, dalla documentazione versata in atti (doc. 3 terza chiamata) risulta che:
- per il sinistro del 07.08.2010 l'assicurazione ha corrisposto alla madre del convenuto la somma di euro 880,00, di cui euro 70,00 (detratta la franchigia) per “danno a partita fabbricato”, euro 410,00 (detratta la franchigia) per “spese di ricerca e riparazione del guasto”,
euro 400,00 per “danno di responsabilità civile – proprietà ”. Parte_2 - per il sinistro del 25.03.2011, l'assicurazione ha corrisposto alla madre del convenuto la somma di euro 800,00, di cui euro 50,00 (detratta la franchigia) per “danno a partita fabbricato”, euro 450,00 (detratta la franchigia) per “spese di ricerca e riparazione del guasto”,
euro 300,00 per “danno di responsabilità civile – proprietà ”. Parte_2
Orbene, gli attori hanno dedotto che per il primo sinistro non hanno ricevuto alcunché dalla madre del convenuto, mentre per il secondo sinistro quest'ultima aveva corrisposto loro la somma di euro
300,00.
Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha confermato che la propria madre aveva corrisposto agli attori la somma di euro 300,00 nell'anno 2011, nulla deducendo a proposito del sinistro del 2010.
In assenza di specifica contestazione sul punto, la circostanza del mancato risarcimento dei danni in favore di e in occasione del sinistro occorso il 07.08.2010 deve Parte_1 Parte_2
considerarsi pacifica.
Nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., gli attori, alla luce della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, hanno dichiarato di rinunciare alla somma di 500,00 euro, quale indennizzo ricevuto e non corrisposto da parte della Sig.ra per il sinistro del 25.03.2011, Persona_1
chiedendo la restituzione della somma di euro 880,00 relativa al sinistro del 2010, non oggetto di contestazione.
Tale domanda merita parziale accoglimento, atteso che, come in precedenza evidenziato, dalla documentazione relativa al sinistro del 07.08.2010 risulta che agli attori spettava soltanto la somma di euro 400,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, non anche l'ulteriore somma di euro 480,00,
che è stata correttamente trattenuta dall'assicurata.
Parte convenuta ha eccepito l'avvenuta prescrizione solo rispetto al diritto al risarcimento dei danni e, comunque, in ogni caso tale eccezione è infondata rispetto al credito restitutorio, non essendo decorso il termine di 10 anni al momento dell'instaurazione del presente procedimento. Pertanto, si condanna parte convenuta, in qualità di erede dell'assicurata, a restituire la somma di euro
400,00 percepita da quest'ultima e non corrisposta agli aventi diritto, oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo.
Sulla domanda di manleva
Atteso il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, sono superflui l'esame nel merito della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa, nonché
l'esame dell'eccezione sollevata da quest'ultima in ordine alla non operatività della polizza.
Lo stesso deve dirsi a proposito dell'obbligo restitutorio, che grava soltanto sul convenuto, avendo la terza chiamata erogato l'indennizzo all'assicurata, che ha omesso di restituire la somma spettante agli attori.
Sulle spese di lite, di CTU del procedimento per ATP
Per quanto riguarda le spese di lite del presente procedimento:
- In considerazione del rigetto della domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni e la parziale fondatezza della domanda restitutoria, si condanna il convenuto a rifondere agli attori ¼ delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (fino a euro
26.00,00), con compensazione dei rimanenti ¾.
- Stante il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore, per la quale l'assicurazione era stata chiamata dal convenuto, si condannano gli attori a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (fino a euro 26.000,00) atteso il minor impegno difensivo della terza chiamata le cui difese sino incentrate principalmente sulla domanda di manleva .
Vertendo l'accertamento tecnico preventivo sull'accertamento delle cause delle infiltrazioni lamentati dagli attori e oggetto della richiesta risarcitoria, rigettata nel presente giudizio, le spese di lite del procedimento per ATP, seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori devono essere condannati a rifondere a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite del procedimento per
ATP, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (fino a euro 26.000,00).
Le spese di CTU relative al procedimento per ATP, nonché le spese di CTP sostenute dagli attori,
devono essere poste definitivamente a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
2) accoglie parzialmente la domanda restitutoria e, per l'effetto, condanna parte convenuta a restituire la somma di euro 400,00 agli attori, oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo;
3) condanna gli attori a rifondere a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite del procedimento per ATP, che liquida per ciascuna in euro 846,00, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge;
4) condanna parte convenuta a rifondere agli attori ¼ delle spese di lite del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 1269,25 per compensi, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge, C.U. e spese di notifica nella medesima frazione, compensando i rimanenti
¾;
5) condanna gli attori a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente procedimento,
che liquida in euro 2540,00 per compensi, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge;
6) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU relative al procedimento per ATP.
Lucca, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 Novembre 2015 e l'altro in data 09 Giugno 2016” non venivano riscontrate “macchie in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1150/2020
promossa da:
nata in [...] [...] Parte_1
nato a [...] [...] Parte_2
(Avv. Sergio Conti)
ATTORI
contro
nato a Barga il [...] in [...] erede di CP_1 Persona_1
(Avv. Angiolo Masotti)
CONVENUTO
e
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(Avv. Angela Grasseschi)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: solo danni a cose Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e convenivano in giudizio , in qualità Parte_1 Parte_2 CP_1
di erede di per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati al proprio Persona_1
immobile.
A fondamento della propria domanda, deducevano che, in qualità di proprietari dell'appartamento posto al primo piano di un fabbricato condominiale sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via Aldo
Moro n. 13, si rivolgevano al Tribunale di Lucca per chiedere l'accertamento dei danni in ordine a copiose infiltrazioni di liquidi che, fin dall'anno 2010, scendendo dai sovrastanti locali, risultavano presenti nel loro appartamento, inizialmente circoscritte al soffitto della stanza da bagno grande, poi allargatasi negli anni alle pareti perimetrali ed al soffitto prima del bagno piccolo, poi ad una camera,
con minaccia di espansione sino ai locali limitrofi, con conseguenze di potenziale danno alla salute;
che promuovevano l'accertamento tecnico preventivo dinanzi all'intestato Tribunale contro R_
proprietaria dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato condominiale, e
[...]
contro e , proprietarie dell'appartamento posto al terzo piano Controparte_3 Controparte_4
del fabbricato condominiale, ponendo al CTU, Geom. il seguente quesito: “Descriva Persona_2
lo stato dei luoghi, l'origine delle presunte infiltrazioni e la loro eventuale provenienza da scarichi o
condotte private o condominiali. Ricerchi altresì l'eventuale origine dei guasti determinando gli
eventuali costi di ripristino”; che al predetto accertamento tecnico preventivo partecipava anche, in qualità di terza chiamata, la compagnia assicurativa di che Persona_1 Controparte_2
dall'elaborato peritale redatto dal CTU, Geom. risultava che tutti gli appartamenti Persona_2
presentavano “nella zona interessata dalle infiltrazioni, dei vani con la medesima dislocazione,
superficie e destinati nell'ordine ad un bagno grande confinante a nord con un bagno piccolo con
adiacente, sempre a nord, una camera”, che “al momento dei due sopralluoghi effettuati, uno in data espansione verso locali contigui” e che “le macchie lamentate da parte della ricorrente” nel periodo
intercorso tra i due sopralluoghi sono rimaste inalterate “sebbene chiaramente sia i bagni che
l'impianto di riscaldamento durante il periodo invernale siano stati utilizzati dalle parti”; che,
durante l'ATP, emergeva che nell'anno 2010 e 2011, aveva denunciato a Persona_1 [...]
due sinistri per responsabilità civile per la presenza di infiltrazioni Controparte_5
nell'appartamento sottostante, ricevendo la liquidazione dei danni, che, tuttavia, la stessa non procedeva a corrispondere ai danneggiati;
che per il sinistro del 07.08.2010 Persona_1
riceveva da la somma di 880,00 euro, della quale niente risarciva agli attori Controparte_5
in qualità di danneggiati, mentre per il sinistro del 25.03.2011 riceveva da Persona_1 [...]
la somma di 800,00 euro, della quale soltanto l'importo parziale di 300,00 euro Controparte_5
era stata corrisposta dalla medesima agli attori in qualità di danneggiati;
che il CTU, Geom. Per_2
riteneva di non poter ricondurre espressamente le macchie di infiltrazioni visionate agli
[...]
episodi oggetto dei sinistri sopraindicati, non essendo stato possibile accertare né quali interventi di ripristino erano stati eseguiti a seguito dei sinistri liquidati da né se Controparte_5
successivamente all'anno 2011 si fossero verificate ulteriori perdite;
che il CTU concludeva individuando una probabile origine delle infiltrazioni nella “rottura di una tubazione di adduzione d'acqua”, spiegando che “da un accurato esame del bagno grande dell'appartamento è R_
emerso che è stato eseguito un intervento di riparazione di un tubo di portata d'acqua in prossimità
del w.c. probabilmente utilizzato per il riempimento dello sciacquone. Questo giustificherebbe le
infiltrazioni d'acqua riscontrate nel sottostante bagno grande dei coniugi – Anche il Pt_2 Pt_1
bagno piccolo dell'appartamento è stato oggetto di un intervento di riparazione, R_
sicuramente di minore entità, sottostante al lavandino con colonna addossato alla parete confinante
con la camera da letto. Questo giustificherebbe le lievi infiltrazioni d'acqua riscontrate nel
sottostante bagno piccolo e nella adiacente camera dei coniugi – , con la conseguenza Pt_2 Pt_1
di “escludere gli impianti dell'appartamento già delle signore e , posto al Controparte_3 CP_4
terzo piano del fabbricato, da coinvolgimenti in merito”; che, infine, l'Ausiliario del Giudice indicava come intervento più idoneo da eseguire per il ripristino a regola d'arte delle superfici ammalorate del bagno grande, del bagno piccolo e della camera dell'appartamento la raschiatura degli CP_6 Pt_1
intonaci e successiva applicazione di uno strato di malta rasante per uniformare le superfici degli stessi, nonché la tinteggiatura con una mano di trattamento antimuffa e due mani di vernice traspirante antimuffa da interni, per una somma complessiva di euro 1.715,60; che già in sede di ATP riferivano che le infiltrazioni oggetto del giudizio non potevano essere ricondotte in alcun modo ai sinistri denunciati da e liquidati da , essendo le stesse derivanti Persona_1 Controparte_5
da una perdita del bagno grande dell'appartamento del convenuto risalente all'Agosto 2012, come dichiarato da , che all'epoca conduceva tale immobile in locazione;
che, nonostante quanto ES
accertato nel corso del predetto giudizio, non corrispondeva loro alcunché; che, Persona_1
in data 01.05.2019, veniva a mancare, lasciando quale unico erede il figlio Persona_1 CP_1
[...]
Chiedevano il rimborso delle spese legali e tecniche di CTU e di CTP sostenute nel procedimento di
ATP, nonché il risarcimento dei danni subiti ed accertati dal CTU e la restituzione delle somme ricevute da da Persona_1 Controparte_5
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio , in qualità di erede di che CP_1 Persona_1
contestava integralmente quanto ex adverso dedotto sia in fatto che in diritto.
In particolare, deduceva che gli attori non avevano rappresentato che, relativamente alle possibili infiltrazioni di acqua dagli stessi lamentate, nell'anno 2013 era stato eseguito un esperimento extragiudiziale fra i tecnici degli attori, all'epoca Geom. e quello della propria Controparte_7
madre, oggi deceduta, Geom. che all'esito di tale esperimento extragiudiziale, come Persona_3
da verbale redatto in data 01.10.2013, sottoscritto da entrambi i tecnici di fiducia delle parti, risultava quanto segue “Ad oggi pertanto non è stata accertata alcuna perdita delle tubazioni soprastanti che
provochino gli aloni nel soffitto della proprietà che non sono aumentati o bagnati Parte_3
durante le prove effettuate con consistenti getti di acqua”; che le prove, effettuate più volte nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2013, fino al mese di ottobre dello stesso anno, erano state effettuate tenendo continuamente aperti tutti i rubinetti del proprio appartamento, senza il verificarsi di infiltrazioni di alcun genere;
che nell'esperimento extragiudiziale non era stata neanche individuata l'origine delle macchie, che, nonostante l'apertura di tutti i rubinetti, dello sciacquone e di scarichi,
non si erano ampliate, né bagnate;
che la CTU espletata in sede di ATP aveva accertato che le chiazze di umidità lamentate dagli attori non erano né bagnate, né di recente formazione e, dunque, risalivano ad epoche precedenti rispetto a quanto dagli stessi affermato;
che nessun danno, dopo quanto accaduto nel 2010 – 2011, era stato cagionato agli attori da asserite rotture di tubi del proprio appartamento;
che il CTU aveva accertato come le macchie anzidette erano rimaste inalterate, nonostante i bagni e l'impianto di riscaldamento siano stati utilizzati dalle parti durante il periodo invernale;
che, inoltre,
le infiltrazioni erano di minime dimensioni e sicuramente risalenti a molti anni prima dell'accertamento eseguito dal CTU e, in ogni caso, anteriori anche all'esperimento extragiudiziale iniziato nel mese di giugno 2013 e conclusosi nel mese di ottobre dello stesso anno;
che con tutta probabilità le macchie indicate dagli attori erano riconducibili agli eventi del 2010/2011, per i quali gli stessi erano stati risarciti con la somma di € 300,00 da loro accettata nell'anno 2011 e avrebbero dovuto provvedere al ripristino della tinteggiatura;
che disconosceva la circostanza riferita da ES
e non aveva mai sostituito nel 2012 alcun tubo, né aveva avuto notizia di infiltrazioni
[...]
provenienti dall'appartamento; che probabilmente, dato il lasso di tempo trascorso, si ES
riferiva al periodo dell'esperimento extragiudiziale avvenuto nel 2013; che la propria madre, R_
all'epoca dei fatti per cui è causa, aveva assicurato il proprio appartamento con
[...] [...]
oggi Controparte_5 Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, rappresentava che non vi era prova della riconducibilità delle infiltrazioni per cui è causa al proprio appartamento;
che le infiltrazioni lamentate dagli attori era risalenti agli anni 2010-2011 e i danni dalle stesse derivanti erano già stati risarciti;
che tali infiltrazioni erano dovute o alla mancata tinteggiatura dei locali interessati da parte degli attori o ad una tinteggiatura eseguita non a regola d'arte; che mai gli attori avevano presentano fattura attestanti l'avvenuta tinteggiatura.
Eccepivano l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni per decorso del termine quinquennale, essendosi i fatti verificati negli anni 2010-2011.
Contestava, inoltre, le richieste attoree in merito al quantum debeatur.
Chiedeva la chiamata in causa di già parte nel procedimento per ATP, al fine Controparte_2
di essere dalla stessa manlevata in forza di una polizza assicurativa per i fatti oggetto di causa.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con decreto del 30.06.2020 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, che contestava la domanda proposta Controparte_2
dagli attori, nonché ogni pretesa avanzata dal convenuto chiamante, eccependo la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa azionato ex art. 2952 c.c., contestando le avverse pretese in quanto infondate e non provate sia in punto di an che di quantum debeatur, associandosi nel merito alle difese e alle eccezioni avanzate dalla difesa del convenuto.
Concludeva chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata nei limiti di seguito meglio precisati.
Sulla domanda di risarcimento dei danni
Giova premettere che nel 2015 e , quali proprietari dell'immobile al 1° Parte_1 Parte_2
piano del fabbricato sito in Castelnuovo di Garfagnana, Via Aldo Moro n. 13, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, hanno convenuto in giudizio Persona_1 CP_3
e , rispettivamente proprietarie dell'immobile degli appartamenti del 2°
[...] Controparte_4 e 3° e piano, chiedendo all'intestato Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di accertare le cause delle infiltrazioni di liquidi che, fin dall'anno 2010, scendendo dai sovrastanti locali, avevano interessato la loro abitazione.
Sul quesito in merito alle cause di tali eventi, il CTU ha così risposto: “… la parte ricorrente ha
dichiarato che tutto è iniziato nell'anno 2010 e si è poi protratto negli anni successivi.
Allegate al ricorso depositato risultano prodotte n°10 fotografie riportanti, tutte, la data del 06
Maggio 2013. Durante i sopralluoghi effettuati è stato riscontrato come le medesime macchie
raffigurate nelle fotografie prodotte in atti siano rimaste inalterate rispetto a quelle accertate dallo
scrivente e contenute nella documentazione fotografica che si allega alla presente sotto il n°3.
Le stesse, peraltro, sono risultate al tatto completamente asciutte ed i relativi aloni, da un esame
visivo, risalgono ad un epoca non recente.
Nell'anno 2010, come ammesso dall'Avv. Angiolo Masotti, la signora incaricò un idraulico R_
di eliminare alcune perdite verificatesi nel proprio appartamento.
Durante i sopralluoghi è emerso dalle parti che la nell'anno 2010 e nell'anno Controparte_5
2011 ha liquidato al signor due sinistri per acqua condotta. Parte_2
Risulta inoltre agli atti un Verbale di Constatazione redatto dal Geom. tecnico Controparte_7
dei coniugi – e dal Geom. tecnico della signora relativi a Pt_2 Pt_1 Persona_3 R_
vari sopralluoghi effettuati agli appartamenti dei propri assistiti nei mesi da Giugno ad Agosto per
accertare perdite di tubazioni di scarico dei due bagni soprastanti.
I due tecnici concludono asserendo che non è stata accertata alcuna perdita dalle tubazioni
soprastanti che provochino gli aloni nel soffitto della proprietà e che gli stessi non sono CP_8
aumentati neppure durante le prove effettuate con consistenti getti d'acqua.
Detto Verbale è stato sottoscritto in data 01 Ottobre 2013.
A parere dello scrivente l'ampiezza delle infiltrazioni riscontrate nei due bagni dell'appartamento
dei coniugi difficilmente può essere stata causata dalla perdita di una conduttura di CP_8 scarico;
è molto più probabile che siano state originate dalla rottura di una tubazione di adduzione
d'acqua.
Da un accurato esame del bagno grande dell'appartamento è emerso che è stato eseguito R_
un intervento di riparazione di un tubo di portata d'acqua in prossimità del w.c. probabilmente
utilizzato per il riempimento dello sciacquone. Questo giustificherebbe le infiltrazioni d'acqua
riscontrate nel sottostante bagno grande dei coniugi CP_8
Anche il bagno piccolo dell'appartamento è stato oggetto di un intervento di riparazione, R_
sicuramente di minore entità, sottostante al lavandino con colonna addossato alla parete confinante
con la camera da letto. Questo giustificherebbe le lievi infiltrazioni d'acqua riscontrate nel
sottostante bagno piccolo e nella adiacente camera dei coniugi … CP_8
Quanto sopra fa escludere (vedasi chiarimento contenuto nell'Allegato 10) gli impianti
dell'appartamento già delle signore e , posto al terzo piano del fabbricato, Controparte_3 CP_4
da coinvolgimenti in merito.
Sicuramente dal 06 Maggio 2013 <<< data delle n°10 fotografie prodotte in atti dalla parte
ricorrente; data antecedente il 01 Ottobre 2013 relativa al Verbale di Constatazione redatto e
sottoscritto dal Geom. e dal Geom. >>> ed il 09 Giugno 2016 Controparte_7 Persona_3
data del secondo sopralluogo eseguito agli appartamenti in esame, la condizione delle macchie
residue delle infiltrazioni lamentate e dei relativi aloni è rimasta invariata.
Non è dato sapere quali interventi di ripristino siano stati eseguiti a seguito dei sinistri liquidati
dalla e se successivamente all'anno 2011 si siano verificate ulteriori perdite”. Controparte_5
In sintesi, l'Ausiliario del Giudice ha accertato che dal 06.05.2013 non si sono più verificate infiltrazioni di acqua, ma, non conoscendo gli interventi di ripristino eseguiti in seguito ai sinistri liquidati da negli anni 2010 e 2011, né sapendo se, in seguito al 2011, si Controparte_5
siano verificate ulteriori perdite, non è stato in grado di stabilire se le infiltrazioni lamentate dai ricorrenti fossero riconducibili ai due sinistri sopraindicati o successive agli stessi. Quanto ai sinistri sopraindicati, dalla documentazione versata in atti risulta che in data 07.08.2010 e in data 25.03.2011 si sono verificati due fenomeni infiltrativi, che hanno interessato gli immobili di proprietà dell'odierno convenuto (erede di e di e CP_1 Persona_1 Parte_1
, per i quali l'assicurazione chiamata in giudizio ha corrisposto alla madre del Parte_2
convenuto un indennizzo.
I ricorrenti hanno instaurato il presente giudizio, sostenendo che le infiltrazioni presenti nel loro appartamento non fossero le stesse provocate dai sinistri oggetto di liquidazione da parte della terza chiamata, ma fossero causalmente riconducibili ad una perdita di acqua verificatasi nel mese di agosto
2012 nel bagno grande di proprietà dell'odierno convenuto, come risulta da una dichiarazione sottoscritta da , che all'epoca conduceva tale immobile in locazione. ES
In particolare, nel documento prodotto si legge “Io sottoscritta dichiaro che nel mese di ES
agosto dell'anno 2012 c'è stata una perdita nel bagno grande della mia abitazione sita in via Aldo
Moro, 13 Castelnuovo di Garfagnana di proprietà della Signora , di cui sono Parte_4
affittuaria. Dichiaro altresì di aver subito provveduto ad avvisare il figlio della signora di cui sopra,
il signor il quale è venuto a cambiare un pezzo dello sciacquone. Ho fin da subito CP_1
saputo della signora , residente nell'appartamento sotto al mio, che la perdita dell'acqua CP_9
aveva interessato anche il suo abitato”.
Nel corso dell'istruttoria è stata sentita come testimone , che ha dichiarato quanto segue: ES
“Io avevo preso in affitto una casa a Castelnuovo che era di proprietà di mamma Persona_1
di , ho abitato i quella casa un paio di anni circa una diecina di anni fa . Ricordo che Parte_5
un giorno si è rotto il galleggiate dello sciacquone è intervenuto che ha chiuso l'acqua CP_1
dell'appartamento ed ha riparato il danno . C'erano due bagni e lo sciacquone rotto era quello del
bagno grande. Ricordo che era estate di circa dieci anni fa, non ricordo con precisione l'anno. Io
non ricordo se era agosto 2012 , ad oggi non ricordo che data era però posso dire di aver firmato
uno scritto con la data del momento in cui è stato firmato. Mi viene mostrato il documento n. 3
allegato all'atto di citazione e riconosco che e' il documento che ho firmato io , preciso che il documento non reca una data relativa al momento in cui e' stat0 formato però in esso e' riportata la
data dell'accadimento relativo alla rottura dello sciacquone. Non ricordo di aver indicato io la data
riportata nello scritto, ricordo però che il periodo in cui si e' verificato il fatto era più o meno il
periodo della data indicata nel documento . Il fu avvisato dalla che e' la CP_1 CP_9
signora che abitava sotto l'appartamento dove abitavo io . La mi disse che nel suo CP_9
appartamento erano apparse delle macchie di umidità anche se io non ho visto la macchia di acqua
, mi fu detto da . Preciso che non ricordo se si trattasse di una o più macchie di umidità che Pt_1
ribadisco io non ho visto ma ciò mi fu riferito da . Preciso che sono passati dieci ai però' Pt_1
preciso che non ricordo di aver avuto altri danni da riparare nei bagni dell'immobile , io ricordo
solo l'episodio di cui ho parlato sopra . Ricordo che a seguito della rottura dello sciacquone ci fu
una fuoriuscita di acqua dalla cassetta dello sciacquone che era interna al muro, preciso che non
c'rea acqua nel bagno ma aprendo la cassetta ho visto che il galleggiante non fermava l'acqua che
continuava a scendere . Fu la da avvisarmi perché la mi disse che aveva macchie o una Pt_1 Pt_1
macchia , non ricordo se era una o più, nel suo bagno. Poi e' venuto ha chiuso l'acqua di CP_1
tutto appartamento ha aperto la chiusura dello sciacquone ha aggiustato il galleggiante . Non ricordo
quando tempo e' passato da quando mi ha avvisato la a quando e' intervenuto il . Pt_1 CP_1
Fu la che mi portò la dichiarazione di cui sopra per firmarla”. Pt_1
Ebbene, la tesi attorea è priva di fondamento per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, la dichiarazione prodotta dagli attori, che non reca alcuna data di sottoscrizione, non specifica quale parte del loro appartamento è stata interessata dalle infiltrazioni di acqua.
Inoltre, neppure la deposizione testimoniale sul punto consente di ritenere provata la correlazione causale tra i danni lamentati dagli attori e il fatto descritto da atteso che quest'ultima non ES
ha visto le infiltrazioni di acqua nell'appartamento degli attori, ma ha appreso tale circostanza dalla stessa danneggiata . Parte_1
In aggiunta, quanto sostenuto dagli attori risulta smentito dalle risposte del CTU alle osservazioni delle parti in sede di Atp (pag. 3 all. 10 relazione peritale), dalle quali risulta che “In merito all'arco temporale indicato (dall'anno 2011 sino al 01 Ottobre 2013) durante i sopralluoghi effettuati non è
emerso dalle parti, compreso il signor , alcun riferimento a possibili nuove Parte_2
infiltrazione (oltre a quelle già allo stesso risarcite dalla nell'anno 2010 e Controparte_5
nell'anno 2011)”.
Come se non bastasse, l'assicurazione chiamata ha dedotto che, nel sinistro del 07.08.2010, la tubazione danneggiata si trovava in prossimità del w.c. del bagno grande, mentre in occasione del sinistro del 25.03.2011 la tubazione danneggiata si trovava in prossimità del lavandino del bagno piccolo di proprietà del convenuto, producendo la relativa documentazione fotografica (doc. 6 e 7
terza chiamata).
Ebbene, dalla comparazione tra le fotografie prodotte dalla terza chiamata e la documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale, si ritiene che vi sia corrispondenza tra gli interventi riscontrati dal CTU e dallo stesso ritenuti causa delle infiltrazioni all'appartamento degli attori ed i sinistri del 2010 e 2011, atteso che le aree prive di mattonelle situate in prossimità del w.c. e del lavandino appaiono essere quelle oggetto delle riparazioni riscontrate dall'Ausiliario del Giudice.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che le infiltrazioni oggetto di causa siano quelle conseguenti ai sinistri denunciati alla compagnia assicurativa nel 2010 e nel 2011 e,
conseguentemente, deve essere rigettata la domanda attorea di risarcimento dei danni.
Sulla domanda di restituzione delle somme percepite dall'assicurata a titolo di indennizzo
e hanno, altresì, chiesto la restituzione della somma di euro 1.380,00, che Parte_1 Parte_2
l'assicurazione chiamata aveva corrisposto alla madre del convenuto a titolo di indennizzo per i sinistri del 2010 e 2011.
In particolare, dalla documentazione versata in atti (doc. 3 terza chiamata) risulta che:
- per il sinistro del 07.08.2010 l'assicurazione ha corrisposto alla madre del convenuto la somma di euro 880,00, di cui euro 70,00 (detratta la franchigia) per “danno a partita fabbricato”, euro 410,00 (detratta la franchigia) per “spese di ricerca e riparazione del guasto”,
euro 400,00 per “danno di responsabilità civile – proprietà ”. Parte_2 - per il sinistro del 25.03.2011, l'assicurazione ha corrisposto alla madre del convenuto la somma di euro 800,00, di cui euro 50,00 (detratta la franchigia) per “danno a partita fabbricato”, euro 450,00 (detratta la franchigia) per “spese di ricerca e riparazione del guasto”,
euro 300,00 per “danno di responsabilità civile – proprietà ”. Parte_2
Orbene, gli attori hanno dedotto che per il primo sinistro non hanno ricevuto alcunché dalla madre del convenuto, mentre per il secondo sinistro quest'ultima aveva corrisposto loro la somma di euro
300,00.
Nella comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha confermato che la propria madre aveva corrisposto agli attori la somma di euro 300,00 nell'anno 2011, nulla deducendo a proposito del sinistro del 2010.
In assenza di specifica contestazione sul punto, la circostanza del mancato risarcimento dei danni in favore di e in occasione del sinistro occorso il 07.08.2010 deve Parte_1 Parte_2
considerarsi pacifica.
Nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., gli attori, alla luce della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, hanno dichiarato di rinunciare alla somma di 500,00 euro, quale indennizzo ricevuto e non corrisposto da parte della Sig.ra per il sinistro del 25.03.2011, Persona_1
chiedendo la restituzione della somma di euro 880,00 relativa al sinistro del 2010, non oggetto di contestazione.
Tale domanda merita parziale accoglimento, atteso che, come in precedenza evidenziato, dalla documentazione relativa al sinistro del 07.08.2010 risulta che agli attori spettava soltanto la somma di euro 400,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, non anche l'ulteriore somma di euro 480,00,
che è stata correttamente trattenuta dall'assicurata.
Parte convenuta ha eccepito l'avvenuta prescrizione solo rispetto al diritto al risarcimento dei danni e, comunque, in ogni caso tale eccezione è infondata rispetto al credito restitutorio, non essendo decorso il termine di 10 anni al momento dell'instaurazione del presente procedimento. Pertanto, si condanna parte convenuta, in qualità di erede dell'assicurata, a restituire la somma di euro
400,00 percepita da quest'ultima e non corrisposta agli aventi diritto, oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo.
Sulla domanda di manleva
Atteso il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, sono superflui l'esame nel merito della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa, nonché
l'esame dell'eccezione sollevata da quest'ultima in ordine alla non operatività della polizza.
Lo stesso deve dirsi a proposito dell'obbligo restitutorio, che grava soltanto sul convenuto, avendo la terza chiamata erogato l'indennizzo all'assicurata, che ha omesso di restituire la somma spettante agli attori.
Sulle spese di lite, di CTU del procedimento per ATP
Per quanto riguarda le spese di lite del presente procedimento:
- In considerazione del rigetto della domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni e la parziale fondatezza della domanda restitutoria, si condanna il convenuto a rifondere agli attori ¼ delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (fino a euro
26.00,00), con compensazione dei rimanenti ¾.
- Stante il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore, per la quale l'assicurazione era stata chiamata dal convenuto, si condannano gli attori a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (fino a euro 26.000,00) atteso il minor impegno difensivo della terza chiamata le cui difese sino incentrate principalmente sulla domanda di manleva .
Vertendo l'accertamento tecnico preventivo sull'accertamento delle cause delle infiltrazioni lamentati dagli attori e oggetto della richiesta risarcitoria, rigettata nel presente giudizio, le spese di lite del procedimento per ATP, seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori devono essere condannati a rifondere a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite del procedimento per
ATP, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (fino a euro 26.000,00).
Le spese di CTU relative al procedimento per ATP, nonché le spese di CTP sostenute dagli attori,
devono essere poste definitivamente a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
2) accoglie parzialmente la domanda restitutoria e, per l'effetto, condanna parte convenuta a restituire la somma di euro 400,00 agli attori, oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo;
3) condanna gli attori a rifondere a parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite del procedimento per ATP, che liquida per ciascuna in euro 846,00, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge;
4) condanna parte convenuta a rifondere agli attori ¼ delle spese di lite del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 1269,25 per compensi, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge, C.U. e spese di notifica nella medesima frazione, compensando i rimanenti
¾;
5) condanna gli attori a rifondere alla terza chiamata le spese di lite del presente procedimento,
che liquida in euro 2540,00 per compensi, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge;
6) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU relative al procedimento per ATP.
Lucca, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 Novembre 2015 e l'altro in data 09 Giugno 2016” non venivano riscontrate “macchie in