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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/10/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2578 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Carluccio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHÈ
Avv. in qualità di curatore speciale di , nato CP_2 Parte_2
a Fiumicino (RM) il 12.02.2010, giusto decreto di nomina del 7.12.2020, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 13.12.2024, le parti si riportavano alle proprie conclusioni e parte resistente richiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.07.2018, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Fiumicino (RM) il 22.08.2010 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP_1
Comune all'anno 2010 atto n. 42, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti era nato il figlio (12.02.2010); Pt_2
- che la residenza coniugale veniva fissata in Fiumicino alla RI NA
n. 24, in un immobile di proprietà della resistente;
- che la aveva in passato e di recente manifestato elementi di serio CP_1 squilibrio psichico e aveva aggredito lo stesso ricorrente ed il figlio minore che aveva otto anni;
- che la aveva determinato la fine della relazione coniugale avviando CP_1 diverse relazioni extraconiugali;
- di avere tentato di fare intraprendere alla moglie un percorso di cura presso il CSM di Fiumicino e di avere appreso, in tale circostanza, che già nel 2005 la moglie aveva sofferto di episodi di depressioni gravi e di disturbi psicotici che l'avevano condotta a patire un TSO ed un lungo ricovero in una clinica;
- che la resistente aveva manifestato in passato scompensi psichiatrici che le avevano imposto cure farmaceutiche per diversi anni;
- che in diversi messaggi telefonici al marito la aveva manifestato CP_1 gravissimi propositi, minacce ed insulti con riguardo al figlio;
- che il padre si era sempre occupato in via prevalente del figlio minore;
- che aveva manifestato la volontà di rimanere con il padre in caso Pt_2 di separazione perché intimorito dalle condotte aggressive tenute dalla madre;
- di avere depositato una querela nei confronti della per il reato di CP_1 maltrattamenti in famiglia e lesioni, a seguito della quale veniva aperto il procedimento penale R.G.N.R. n. 2152/2018; - di essere impiegato a tempo indeterminato quale operaio III° livello presso la REMIL Carni srls di Fiumicino e di percepire euro 1.500,00 mensili;
- che la percepiva mensilmente almeno euro 500,00 a titolo di CP_1 locazione di vari immobili, nonché euro 600,00 mensili “in nero” per l'attività lavorativa svolta presso lo studio di consulenza commerciale del padre ed euro
400,00 circa per l'attività di istruttrice di pilates presso l'ASD Ginnastica
Fiumicino ed era proprietaria di diversi immobili.
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale al marito, l'affidamento esclusivo del figlio con Pt_2 collocamento prevalente presso l'abitazione paterna e porsi a carico della resistente il versamento di un assegno di mantenimento a carico della per CP_1 il figlio di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché disporsi CTU psichiatrica al fine di verificare la capacità genitoriale della resistente.
In data 24.08.2018 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Si costituiva in giudizio in data 12.10.2018 che non si opponeva CP_1 alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la crisi coniugale era riconducibile alle violenze del , il quale Parte_1
l'aveva percossa fin dall'inizio della convivenza nell'anno 2010;
- di avere avviato una fugace relazione extraconiugale e che tale circostanza era stata presa a pretesto dal marito per umiliarla, insultarla e squalificarla innanzi al figlio;
- che il marito manipolava il figlio di anni 8 fino ad indurlo, a sua volta, ad usare violenza verbale nei confronti della madre;
- che le denunce presentate dal nei confronti della moglie per il Parte_1 reato di cui all'art. 572 c.p. erano strumentali e finalizzate esclusivamente a sottrarre il minore dalla potestà genitoriale della madre;
- che dalla consulenza psichiatrica forense redatta dal Dott. Persona_1 nominato dal P.M. Dott.ssa nell'ambito del p.p. n. 2152/18 NGNR Per_2 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia “l'indagata non ha presentato nel pregresso né presenta al momento disturbi psicotici. Il comportamento attuale si connota come maladattivo per manifestazioni ascrivibili a disturbi dell'umore fortemente reattivi alla situazione”;
- che la madre si era sempre occupata in via del tutto prevalente del figlio minore della coppia;
- che i messaggi telefonici depositati dal marito erano stati scritti dallo stesso con il telefono della moglie. Parte_1
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi l'addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno a seguito della
CTU e porsi a carico del padre la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie nonché disporsi CTU psicologica al fine di verificare la capacità genitoriale del ricorrente e lo stato psico-fisico del minore e la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente.
All'udienza presidenziale del 23.10.2018 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 26.10.2018, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio in via esclusiva al padre disponendo incontri tra Pt_2 il minore e la madre in via protetta da organizzarsi a cura degli assistenti sociali, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Fiumicino, poneva a carico della madre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnava la casa coniugale al , disponeva una CTU psicologica al fine Parte_1 di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Persona_3
ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava per il
[...] prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
In data 18.11.2019 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto di alcuni elementi critici della situazione familiare e, nello specifico, rilevavano di avere riscontrato in entrambi i genitori delle fragilità nel funzionamento psichico e nello svolgimento delle funzioni genitoriali e rappresentavano che durante gli incontri protetti, nonostante un Pt_2 atteggiamento di forte chiusura, aveva individuato nell'educatrice un punto di riferimento e, pertanto, ritenevano necessario proseguire tali incontri con la presenza dell'operatore.
All'udienza del 16.01.2019, la CTU prestava giuramento e il Giudice rinviava all'udienza del 27.06.2019 per l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In data 18.06.2019 la dott.ssa depositava la consulenza Persona_3 di ufficio.
All'udienza del 27.06.2019, rilevato che il difensore di parte ricorrente richiedeva la conferma del provvedimento presidenziale, opponendosi all'affidamento del minore ai Servizi Sociali e richiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e che il difensore della resistente concordava con le conclusioni della CTU e richiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 17.07.2019 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2019, disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali Pt_2 del Comune di Fiumicino, confermava il collocamento del minore presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, confermava il diritto di visita materno in via protetta in spazio neutro con incontri da organizzarsi a cura dei Servizi
Sociali, incaricava i Servizi Sociali di attivare incontri protetti tra i nonni Pt_2 materni, disponeva a cura del Servizio affidatario l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio paterno con cadenza almeno bisettimanale ed un monitoraggio del percorso di psicoterapia intrapresa dal minore, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità secondo le indicazioni del Servizio Sociale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
05.12.2019.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 20.11.2019 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che, nonostante l'attivazione di vari interventi di sostegno e accompagnamento, la situazione appariva invariata e, in particolare, il minore mostrava significative difficoltà nell'accedere a contenuti emotivi e ad elementi personali, anche a causa di una condizione di stallo nei rapporti tra i genitori. In data 04.12.2019 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
All'udienza del 05.12.2019 rilevato che i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie e che il difensore di parte ricorrente insisteva nella modifica dei provvedimenti vigenti disponendo l'affidamento al padre con collocamento presso lo stesso, il Giudice riservava la decisione.
Con decreto del 02.01.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2019, autorizzava il deposito del supporto informatico denominato doc.1 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 15.04.2020 per l'escussione di due testi e per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
Con decreto del 02.04.2020 il Giudice differiva l'udienza prevista del
15.04.2020 alla data del 29.10.2020 per i medesimi incombenti.
In data 09.04.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che, nonostante l'andamento altalenante e molto faticoso anche per il bambino, ritenevano importante proseguire negli incontri protetti al fine di preservare la relazione con la figura materna. Veniva inoltre dato atto che era stato attivato il servizio di educativa domiciliare e che, a causa dell'epidemia da
Covid-19, non era ancora stato possibile effettuare gli incontri protetti con i nonni materni.
In data 22.06.2020 si costituiva, in aggiunta al precedente, il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nelle memorie difensive del precedente procuratore.
In data 13.10.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui comunicavano al Tribunale l'impossibilità di dare corso ai progetti indicati dal
Tribunale evidenziando: a) la sopravvenuta interruzione degli incontri protetti da parte della , b) che l'acuirsi del conflitto tra le parti e l'atteggiamento CP_1 materno avevano determinato un peggioramento del rapporto madre-figlio e un irrigidimento del minore, c) che negli incontri protetti si era sempre Pt_2 mostrato disinteressato alla figura materna e si era rivolto a lei in modo inappropriato;
d) che il minore aveva interrotto il percorso di psicoterapia con il dott. essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la resistente, la Pt_3 quale, tra l'altro, non aveva frequentato con costanza gli incontri mensili di restituzione da parte del professionista;
e) che il ricorrente sottovalutava gli stati emotivi del figlio con riferimento all'assenza della figura materna;
f) che nel percorso di sostegno alla genitorialità entrambi i genitori avevano dimostrato scarse capacità riflessive, un forte invischiamento nel conflitto e un perpetuarsi di dinamiche disfunzionali, tanto da determinare l'impossibilità di proseguire il percorso.
In data 22.10.2020 parte resistente depositava un'istanza con cui richiedeva modificarsi i vigenti provvedimenti sia sotto il profilo economico che sotto il profilo dei percorsi familiari intrapresi, lamentando la crescente aggressività del figlio minore nei confronti della madre e l'interruzione degli incontri protetti madre-figlio.
All'udienza del 29.10.2020 veniva espletata l'attività istruttoria e il Giudice riservava la decisione sull'istanza depositata in data 22.10.2020.
Con decreto del 16.11.2020 il Giudice, letta l'istanza depositata da parte resistente in data 11.11.2020 con cui richiedeva un termine per replica alle note depositate da controparte, assegnava alle parti termine per repliche alle note autorizzate sino al 30.11.2020.
Con decreto del 09.12.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2020, a parziale modifica dei vigenti provvedimenti, nominava Curatore Speciale del minore l'Avv. disponeva la presa CP_2 in carico del nucleo familiare da parte del Centro Fregosi di Roma al fine di organizzare e supervisionare, con cadenza settimanale, incontri protetti tra la madre e il figlio minore, previa adeguata preparazione psicologica del minore e della coppia genitoriale;
disponeva nelle more della presa in carico del nucleo familiare da parte del Centro Fregosi, la riattivazione degli incontri protetti madre-figlio da parte del Servizio Sociale di Fiumicino nonché l'attivazione degli incontri protetti tra e i nonni materni;
disponeva che le parti Pt_2 provvedessero ad individuare un nuovo psicoterapeuta di fiducia per il figlio minore affinché riprendesse con urgenza il percorso di psicoterapia Pt_2 interrotto;
disponeva che le parti provvedessero ad intraprendere un percorso di sostegno individuale e familiare rivolgendosi al Centro Fregosi;
ammoniva le parti al rispetto dei vigenti provvedimenti, rigettava per il resto l'istanza di modifica di parte resistente e rinviava all'udienza del 10.06.2021 per l'esame della relazione del Centro Fregosi e del Servizio Sociale affidatario. In data 04.01.2021 il Centro Fregosi depositava una nota in cui comunicava che le numerose richieste per lo Spazio Neutro e la lunga lista di attesa per le stesse non consentivano la presa in carico del nucleo del minore.
In data 12.02.2021 e in data 04.06.2021 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che gli incontri protetti con i nonni materni si erano svolti positivamente;
- che, stante il diniego del Centro Fregosi, erano stati presi contatti con il
Centro clinico “La cura del Girasole” ed era stato effettuato un primo colloquio con i genitori;
- che dall'andamento degli incontri protetti non emergeva alcun tipo di miglioramento nel rapporto madre-figlio;
- che ribadivano l'urgenza per di intraprendere un percorso di Pt_2 psicoterapia.
In data 07.06.2021 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale del minore.
In data 09.06.2021 il difensore di parte ricorrente depositava un'istanza di rinvio dell'udienza prevista per il 10.06.2021 per legittimo impedimento e, all'udienza del 10.06.2021, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 07.10.2021 per i medesimi incombenti.
Con decreto del 04.10.2021 il Giudice rinviava la causa prevista per il
07.10.2021 all'udienza del 03.02.2022 per impegni riconnessi alla CP_3 dell' e delle operazioni antecedenti e conseguenti da Controparte_4 svolgersi nel seggio elettorale.
In data 28.10.2021 il Curatore Speciale del minore depositava un'istanza di anticipazione dell'udienza prevista per il 03.02.2022 in considerazione della conflittualità tra le parti che richiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela del minore e il Giudice, con decreto del 09.12.2021, anticipava la causa all'udienza del 14.01.2022.
All'udienza del 14.01.2022, rilevato che dall'esito della relazione depositata dai Servizi Sociali emergeva la sussistenza di dinamiche disfunzionali della CP_1 con il figlio he richiedevano l'adozione di interventi urgenti nell'interesse Pt_2 del minore sollecitati anche dal Curatore Speciale, a parziale modifica ed integrazione dei precedenti provvedimenti il Giudice invitava la resistente ad intraprendere un percorso psicoterapeutico e farmacologico in maniera continuativa presso il CSM territorialmente competente o presso un professionista privato di intesa con i Servizi Sociali del comune di Fiumicino, invitava il ricorrente ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale presso una struttura pubblica o un professionista privato con prezzi calmierati di intesa con i Servizi Sociali del comune di Fiumicino, invitava le parti a far intraprendere al figlio un percorso psicoterapeutico individuale per Pt_2 elaborare i propri vissuti successivamente all'avvio dei percorsi genitoriali;
, richiedeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali del comune di Fiumicino e a sollecitare il Centro Fregosi o altro centro individuato dai Servizi Sociali affidatari per la presa in carico e valutazione del nucleo familiare nell'interesse del minore ed a trasmettere una Pt_2 relazione aggiornata, sospendendo allo stato ma disponendo la ripresa degli incontri madre – figlio quando la madre dimostrerà di essersi sottoposta ai percorsi disposti dal Tribunale e nel rispetto della volontà del minore, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti adottati dal Tribunale ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 21.09.2022 per esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 17.02.2022 e in data 16.03.2022 i difensori della resistente depositavano la rinuncia al mandato professionale.
In data 09.09.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che sebbene le posizioni dei genitori non apparivano modificate alla luce dei percorsi attivati, il padre riusciva a mantenere l'attenzione sui bisogni primari del figlio mentre la madre non riusciva a mettere a fuoco il proprio ruolo genitoriale, creando difficoltà nelle decisioni inerenti le varie attività del minore (iscrizione scuola calcio, uscita da scuola in autonomia, rilascio dei documenti) e, pertanto, richiedevano con urgenza l'esplicitazione del contenuto delle decisioni a cura del Servizio Sociale affidatario.
In data 20.09.2022 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nelle memorie difensive dei precedenti procuratori.
All'udienza del 21.09.2022, rilevato che il difensore del ricorrente e il
Curatore Speciale dichiaravano di concordare con la richiesta dei Servizi Sociali di esplicitare il contenuto delle decisioni a cura del Servizio affidatario, mentre il difensore della resistente rappresentava che non vi erano rifiuti della propria assistita dal momento che la stessa non aveva contatti con il figlio da diverso tempo, era stata contattata esclusivamente per i permessi e aveva intrapreso un percorso al CSM che era tuttora in corso, il Giudice disponeva la prosecuzione dei percorsi disposti dal Tribunale, disponeva a cura dei Servizi Sociali le decisioni su tutte le questioni di ordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'istruzione, le attività ludico ricreative e mediche, dava mandato ai
Servizi Sociali di valutare la ripresa e l'ampliamento degli incontri con i nonni materni e i familiari dal lato materno nel pieno rispetto della volontà del minore e rinviava per esame della relazione dei Servizi Sociali all'udienza del 15.02.2023
e per escussione testi.
In data 31.01.2023 e in data 06.02.2023 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui rappresentavano che aveva concluso il percorso di Pt_2 sostegno psicologico nel mese di dicembre e non aveva voluto proseguirlo oltre il termine minimo previsto, che erano stati richiesti approfondimenti neurologici, cardiologici e allergologici per un malessere accusato dal minore, che era tuttora attivo il percorso di educativa domiciliare, che la situazione dei genitori non aveva subito sostanziali cambiamenti e, sebbene il padre stesse iniziando a mostrare segni di apertura nei riguardi dei nonni materni, la madre non riusciva a riconoscere le proprie responsabilità e che gli incontri protetti madre-figlio erano stati interrotti in quanto la madre non riusciva a gestire la relazione con in modo adeguato. Pt_2
In data 14.02.2023 il difensore del ricorrente depositava un'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento e, all'udienza del
15.02.2023, il Giudice rinviava la causa all'udienza dell'08.03.2023.
Con decreto del 07.03.2023 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente in data 06.03.2023 di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per motivi familiari, differiva l'udienza prevista per il
08.03.2023 alla data del 31.03.2023.
Con decreto del 29.03.2023 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente in data 26.03.2023 di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per legittimo impedimento, differiva l'udienza prevista per il 31.03.2023 alla data del 03.05.2023.
All'udienza del 03.05.2023, rilevato che i Servizi Sociali evidenziavano che non vi erano state sostanziali modificazioni rispetto alla relazione depositata nel mese di gennaio 2023 e che i difensori delle parti richiedevano disporsi l'audizione del figlio minore il Giudice rinviava all'udienza del 28.06.2023 Pt_2 per audizione del figlio Pt_2
In data 27.06.2023 si costituiva in giudizio in giudizio il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nelle memorie difensive dei precedenti procuratori e richiedeva altresì intraprendere ogni opportuna e diversa azione diretta a favorire l'incontro del minore con la madre ed al Pt_2 contempo, in ragione della grave situazione economica in cui versava la , CP_1 la revoca dell'importo dalla stessa dovuto a titolo di mantenimento.
Veniva sentito il figlio all'udienza del 28.06.2023 con l'assistenza Pt_2 della dott.ssa psicologa in servizio presso la il quale Persona_4 Parte_4 ha dichiarato: “Ho finito la seconda media e mi devo iscrivere alla terza media. Frequento la scuola Porto Romano di Fiumicino. Mi trovo bene a scuola sia con i professori che con i compagni. Ho sia 8 che 9 in pagella. Faccio calcio a Ostia Antica con la società Ostia Antica mi alleno tre volte la settimana e facciamo la partita il sabato o la domenica. Quest'anno passo in agonistica. Agli allenamenti mi accompagna mio padre. Vivo con mio padre che non ha una compagna. Con i nonni paterni ci sono buoni rapporti e aiutano mio padre se ha difficoltà. I compiti il pomeriggio li faccio da solo e poi vado al calcio a fare gli allenamenti. Se mio padre
è impegnato la nonna si prende cura di me. Papà lavora al supermercato e rientra verso le
14,00 e poi rimane a casa. I nonni materni li vedo quando ci riusciamo ad organizzare e mi trovo bene con loro. D'estate vado al mare con gli amici ed ho il mare vicino. Con mia madre non ci vediamo da qualche anno e non ci sentiamo telefonicamente. In precedenza facevamo degli incontri con gli assistenti sociali. A me già non andava di vederla e mi sentivo nervoso quando uscivo dall'incontro. La vedevo due volte la settimana sempre con gli assistenti sociali.
Durante gli incontri, da quanto mi ricordo, siccome non volevo stare con lei non parlavamo tanto e non giocavamo. Non voglio incontrare mia madre per quello che mi ha fatto ed è sempre nervosa. Mia madre non so dove abita. Ho parlato con diversi psicologi, prima andavo da uno
a Roma e poi da un altro a Maccarese. Mi sono trovato bene. Abbiamo affrontato anche il rapporto con mia madre. Ho interrotto perché volevo avere più tempo libero, in quanto andavo una volta la settimana e preferivo uscire con gli amici. Ho smesso di andare dallo psicologo qualche mese addietro. Credo di non avere necessità di andare dallo psicologo. Il rapporto con mio padre è buono e lui mi segue nella quotidianità e negli accompagnamenti. Non voglio riprendere i rapporti con mia madre e di questo per adesso sono convinto. Rimango sulla mia posizione anche se cambiassero le modalità degli incontri”.
All'esito dell'audizione il Giudice confermava i vigenti provvedimenti, concedeva termine ai difensori per il deposito della documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti, richiedeva alla psicologa dott.ssa una breve Per_4 relazione in merito alla capacità di discernimento del figlio e della possibilità di influenza o suggestione nelle dichiarazioni rese da parte da parte dei genitori riservando all'esito l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e rinviava per fine prova e per la relazione sei Servizi Sociali all'udienza del 24.11.2023.
In data 31.07.2023 veniva depositata dalla dott.ssa la relazione in Per_4 merito alla capacità di discernimento del minore dalla quale è risultato che: “Nel corso dell'audizione è emerso un funzionamento adattivo del ragazzo adeguato all'età e la presenza di numerosi fattori di protezione, nonché risorse, che permettono al ragazzo, nonostante il conflitto genitoriale, di vivere una quotidianità serena ed equilibrata. Anche il percorso di psicoterapia individuale fatto dal minore non ha evidenziato presenza di indicatori clinici da dover approfondire. Tutto ciò premesso, non si ritiene necessario un ulteriore approfondimento clinico-diagnostico del minore, ma piuttosto si potrebbe suggerire una psicoterapia familiare in cui un professionista possa aiutare i genitori e il figlio ad elaborare la rottura e, nel caso fosse possibile, far emergere risorse per una riparazione”.
In data 20.07.2023 il difensore del ricorrente depositava un avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. per reati di cui agli artt. 81 cpv., 572, 61 c. 11 quinquies,
582-585 c.p. con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno ed alla presenza di un minore di anni 18 per condotte di gravi maltrattamenti e lesioni della ai danni del marito e del figlio per plurimi CP_1 Parte_1 Pt_2 episodi verificatisi negli anni dal 2017 al 2018, con processo in fase dibattimentale.
In data 04.10.2023 il difensore della resistente depositava un'istanza in cui richiedeva la revoca del mantenimento a carico della per il figlio e la ripresa CP_1 della frequentazione madre-figlio e allegava una nota del DSM di Fiumicino da cui risultava la presa in carico della dal mese di maggio 2023 ed una CP_1 relazione a firma della dott.ssa la quale rappresentava che la Persona_5 istante aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico tuttora in itinere in cui, pur non nascondendo le sue fragilità, si stava impegnando a ricostruire una dinamica familiare ed affettiva relazionale positiva anche al fine di potere riprendere un rapporto con il figlio tramite le istituzioni e gli assistenti sociali.
In data 15.11.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che gli incontri con la madre erano stati interrotti per volontà di che aveva svolto anche un periodo di psicoterapia, che attualmente Pt_2 aveva buoni rapporti scolastici e di socializzazione, che il minore praticava calcio a livello agonistico e il prossimo anno vorrebbe iscriversi al liceo scientifico sportivo e che erano ripresi in maniera positiva i rapporti con i nonni materni ad i cugini.
All'udienza del 24.11.2023 venivano sentiti due testimoni e, rilevato che il difensore della resistente si riportava alla propria istanza mentre il difensore del ricorrente aveva chiesto il rigetto della istanza depositata da controparte rilevando che la ripresa della frequentazione madre figlio potrebbe determinare un pregiudizio allo sviluppo psicofisico del figlio che, peraltro, in sede di audizione alla presenza di una psicologa, aveva chiaramente spiegato il motivo del rifiuto di incontrare la madre ed il positivo rapporto con il padre e la famiglia paterna che si stava prendendo cura della sua crescita e lo stava sostenendo economicamente e che il Curatore Speciale del minore ribadiva che non era opportuno introdurre nuovamente incontri protetti data la chiara volontà del minore e richiedeva l'aumento degli incontri con i nonni materni, il Giudice riservava la decisione.
Con decreto del 22.04.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2023, rilevato che il figlio aveva manifestato in maniera chiara i motivi per cui non riusciva a frequentare la madre – tenuto conto che gli incontri gli provocano sofferenza, ansia e stress - e che lo stesso aveva anche svolto un percorso di psicoterapia individuale per potere superare le difficoltà derivanti dalla situazione familiare ma che, al contempo, la figura materna, nonostante si stia impegnando in un percorso di sostegno psicologico, presenta delle criticità rilevanti essendo affetta da forme di psicopatologia conclamate ed
è imputata per gravi reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni non solo ai danni del marito alla presenza dei figlio ma anche nei suoi confronti, rigettava l'istanza della , prendeva atto della sospensione della frequentazione tra la madre e CP_1 il figlio e disponeva la ripresa della frequentazione nel rispetto della volontà e della condizione psicologica del minore presso il Servizio Sociale del Comune di
Fiumicino al quale veniva affidato il mandato di riavviare la frequentazione in forma protetta solo laddove la madre prosegua il percorso di sostegno psicologico e si sottoponga ad un percorso di psicoterapia familiare e laddove il figlio esprima la volontà di riprenderne la frequentazione e rinviava la causa all'udienza del 13.12.2024 per esame della relazione aggiornata dei Servizi Sociali
e per la precisazione delle conclusioni disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale. All'udienza del 13.12.2024, rilevato che il difensore di parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni e richiedeva lo stralcio della documentazione depositata da controparte, mentre il difensore di parte resistente e il Curatore
Speciale insistevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni e il difensore della resistente richiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il
Giudice confermava i provvedimenti vigenti, disponeva lo stralcio della documentazione depositata dalla resistente e rimetteva la causa in decisione al
Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
Il ricorrente ha richiesto dichiararsi la separazione tra le parti per colpa della resistente mentre la ha richiesto dichiararsi l'addebito della CP_1 separazione a carico del . Parte_1
Il difensore del ricorrente ha dedotto che la ha manifestato in CP_1 passato patologie psichiatriche gravi ed ha tenuto condotte violente nei confronti del coniuge e del figlio, a seguito delle quali si è instaurato un procedimento penale, oltre ad avere tenuto delle relazioni extraconiugali palesate anche ad altre persone, per cui alla medesima deve addebitarsi la fine della relazione matrimoniale.
Al fine di provare le condotte contestate, il ricorrente ha depositato le denunce presentate nei confronti della moglie, referti di pronto soccorso del
1.4.2018, 7.4.2018, 26.4.2018 e 7.5.2018 in cui risultano lesioni ai suoi danni e del figlio (certificato del 26.4.2018), la cartella clinica relativa ad un Pt_2 ricovero in clinica psichiatrica della nel 2005, files e messaggi tra le parti CP_1
e, da ultimo, atti relativi al processo penale tuttora in fase dibattimentale.
Dalla documentazione depositata risulta che la ha sofferto in CP_1 passato di episodi di depressione gravi e di disturbi psicotici – come già rilevato in sede di udienza presidenziale – che la condussero a subire un TSO ed un lungo ricovero in una clinica ed ha seguito cure farmacologiche per molti anni.
Anche dalla CTU è risultato che: “…Nella storia della signora stati di CP_1 disequilibrio si trovano associati - predisponenti e conseguenti allo stesso tempo - a perdite affettive … Altro aspetto caratterizzante il mondo interno della signora è l'impulsività, CP_1 come testimoniato dai periodi di discontrollo emotivo. L'attuale terapia farmacologica è orientata al contenimento e alla stabilizzazione del funzionamento nel suo complesso, anche per prevenire scompensi autolesivi. Il senso di colpa, la rabbia, la paura sono al momento molto intensi, accentuati in maniera esponenziale dalle vicende in cui è attualmente coinvolta la signora...”.
Infine, da ultimo, il difensore del ha allegato la documentazione Parte_1 relativa al procedimento penale n. 2152/2018 R.G.N.R. per violazione dell'art. 572 c.p. nei confronti della ai danni del e del figlio per CP_1 Parte_1 Pt_2 condotte tenute dall'anno 2017, con lesioni cagionate al figlio il 23.4.2018 con graffi sul collo ed escoriazioni oltre a numerosi episodi di minacce, ingiurie e lesioni dal mese di settembre 2017 al mese di maggio 2018. Tale procedimento risulta tuttora in fase dibattimentale. Inoltre, è stato allegata anche la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di lesioni ai danni dell'ex coniuge il 14.9.2021 che gli hanno provocato “trauma contusivo con escoriazioni multiple braccio dx” con prognosi di giorni tre, anche alla presenza del figlio e per il reato di calunnia per Pt_2 avere accusato falsamente l'ex coniuge di averle cagionato lesioni in occasione del medesimo episodio di violenza ai danni del . Parte_1
Il Collegio rileva che la domanda di addebito formulata dal ricorrente risulta provata per quanto sopra espost,o mentre deve essere rigettata la domanda avanzata dalla resistente che non è risultata provata ed anzi smentita dalle risultanze processuali penali sopra riportate.
La giurisprudenza consolidata rileva che davanti ad un maltrattamento fisico l'aggressione della persona e dei suoi diritti fondamentali, quali l'incolumità
e l'integrità psicofisica, oltrepassa la soglia minima di solidarietà e rispetto dovute alla moglie o al marito e non può trovare alcuna giustificazione in ipotetiche ritorsioni o reazioni a comportamenti messi in atto dal partner stesso (Tribunale
Perugia sez. I, 25.03.2020, n.4 04; Corte appello L'Aquila, 18.03.2020, n. 448).
In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono, secondo la Cassazione, violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse (trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona), non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Corte appello Roma,
10.01.2020, n. 134; Tribunale Vicenza sez. II, 11.11.2019, n. 2330; Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n. 31901).
Dunque, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile a . CP_1
La domanda di addebito del ricorrente deve, quindi, essere accolta.
Deve essere rigettata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore l padre con collocamento dello stesso presso di lui ed assegnazione della Pt_2 casa familiare al ricorrente, mentre la resistente ha richiesto l'affidamento condiviso del figlio ai genitori con revoca dell'assegnazione della casa familiare al ricorrente, interventi finalizzati alla ripresa della frequentazione della madre con il figlio e il ripristino degli incontri tra il minore ed i nonni materni.
Il Curatore Speciale del minore, Avv. in sede di precisazione CP_2 delle conclusioni ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocamento presso il medesimo lasciando il figlio libero di decidere quando potere incontrare la madre e ristabilire un rapporto con la stessa con ripristino dei rapporti tra ed i nonni materni. Pt_2
Il Collegio rileva che, dall'esito delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 18.06.2019, la dott.ssa ha Persona_3 evidenziato:
- con riferimento al padre: “il signor appare un individuo controllato, Parte_1 fiducioso e sicuro. Tale immagine risulta talvolta plastica e imperturbabile, verosimilmente artefatta, ovvero prodotta da uno sforzo psicologico importante che non può essere a lungo sostenuto. Spicca un atteggiamento difensivo con una tendenza ad amplificare la capacità di adattamento, al fine di negare stress e problemi molto comuni nelle persone. Ha sviluppato nel tempo la tendenza, nelle relazioni interpersonali, a camuffare l'aggressività, inibendola. Si evidenzia uno stato di rallentamento psicomotorio che rende l'individuo meno efficace e scarsamente energetico. Il signor non ha sviluppato le competenze sociali tipiche della Pt_1 maturità psicologica, infatti, la percezione di inadeguatezza è costituita da due fattori congiunti: problemi interpersonali legati all'attaccamento e uno stile di coping inefficace;
quest'ultimo aspetto non consente un reale appagamento emotivo per via di un certo impoverimento affettivo
e per risorse di controllo limitate”. Si veda, in tal senso, le difficoltà nell'uscire da una relazione da lui descritta come altamente problematica e pregiudizievole per il figlio, nonché il negare i vissuti di rabbia determinatesi nell'incedere della relazione e l'incertezza del suo agire, sia nel mettere in atto i comportamenti protettivi che sarebbero stati necessari a fronte di quanto da lui narrato, sia in termini di rassicurazioni congrue all'età del figlio. Al contrario egli, soprattutto nella fase iniziale della consulenza, come evidenziato anche dagli operatori dei Servizi, tendeva implicitamente a favorire comportamenti regressivi nel bambino e una certa fusionalità nella relazione, da lui giustificata come necessaria al contenimento e rassicurazione del bambino, a fronte di quanto vissuto nei mesi precedenti. Il dr. evidenzia come il signore tenda “a Per_6 vedere le cose in modo semplicistico, monodimensionale, appropriato per le risorse di cui dispone
e che al momento sembrano essere davvero centellinate nei confronti dell'ambiente.…Tale cifra comportamentale risulta per il signore possibile per via della tendenza ad attribuire all'esterno la responsabilità dei problemi”. In tal senso, si evidenzia quanto già rappresentato, ovvero la difficoltà del signore ad uscire da una lettura monodimensionale delle problematiche e del fallimento della relazione di coppia. Lo stesso dicasi per le difficoltà di L'atteggiamento Pt_2 in allerta e in parte contratto, osservato nel corso degli incontri di consulenza, trova riscontro nella difficoltà di “entrare in contatto con la propria sfera emotiva. L'espressione di ogni tipo di emozione, in particolare della rabbia, è correttamente inibita … L'immaturità riflessa nella gestione delle relazioni interpersonali” emerge anche nell'ambito della ricostruzione della relazione affettiva, laddove si evidenzia che “le emozioni attribuite e percepite attraverso gli altri sono semplici e connotate da cause multiple. ... L'ostilità appare presente e fa assumere che gli altri non siano empatici;
l'aggressività viene posta al servizio della competizione. Quando presente, il tono positivo assume un funzionamento autoreferenziale e difensivo”. La fragilità della capacità riflessiva non consente per l'appunto al signore di comprendere il suo contributo nel determinarsi della vicenda attuale e nella comprensione ad un altro livello delle difficoltà mostrate dalla signora. “La disorganizzazione delle funzioni psicologiche adattive può manifestarsi con problemi legati al controllo degli impulsi. Entrambi i signori narrano di una difficoltà di controllo emozionale a fronte delle escalation di tensione. “Lo stile genitoriale definisce una grande considerazione prima della prole che di se stesso”, in cui egli tende a definire
“una relazione estremamente immatura, dipendente, intuitiva e fusionale. Tale approccio appare a tutti gli effetti passivo e mette il minore nella condizione di definire tempi e contenuti del rapporto in maniera precoce e scarsamente auto regolativa”. Vedasi, in tal senso, le difficoltà di contenimento osservate anche dagli operatori del Servizio Spazio di incontri, nonché dalle insegnanti e la ricerca del bambino di rassicurazioni in figure esterne, anche in presenza dei genitori, come descritto in relazione all'andamento degli incontri assistiti”;
- con riferimento alla madre: “La signora appare sufficientemente consapevole CP_1 ed auto critica, esibisce un discreto livello metacognitivo. … La coscienza è risultata lucida, non si sono evidenziate anomalie della senso-percezione e dell'attenzione. La memoria è apparsa integra, con aree di minore definizione riguardo a eventi/periodi critici. Il livello intellettivo stimabile è nella media. …La struttura del pensiero non ha presentato disturbi formali, né contenuti francamente patologici, tuttavia l'ideazione è risultata meno lucida in due ambiti tra loro correlati. Il primo concerne le vicende giudiziarie che la riguardano, dove adotta estesamente una logica basata su torti e ragioni con cui semplifica la realtà. … Il secondo aspetto attiene ai suoi problemi di natura psichiatrica, di cui ha parlato solo accennandovi: la minimizzazione e la normalizzazione proposte dalla signora possono essere in parte riconducibili al CP_1 desiderio di offrire un quadro positivo di sé stessa. Questi “aggiustamenti” della sua storia e della sua condizione attuale sono risultati più il prodotto di una consapevolezza parziale ....
Come spesso accade in persone che percepiscono di avere una significativa fragilità psichica, anche nella signora si rintraccia una dolorosa autocolpevolizzazione. … Nella signora CP_1 queste attenuazioni della consapevolezza e della capacità di giudizio sono presenti negli CP_1 ambiti in cui i contenuti emotivi raggiungono una intensità o una rilevanza simbolica tali da costituire interferenze significative. (…) L'angoscia dell'abbandono … può generare vissuti persecutori, che in situazioni di effettiva minaccia di perdita (dei legami, degli investimenti, delle illusioni) possono acutizzarsi e contribuire alla disfunzionalità relazionale. Nella storia della signora stati di disequilibrio si trovano associati - predisponenti e conseguenti allo stesso CP_1 tempo - a perdite affettive … Altro aspetto caratterizzante il mondo interno della signora
è l'impulsività, come testimoniato dai periodi di discontrollo emotivo. L'attuale terapia CP_1 farmacologica è orientata al contenimento e alla stabilizzazione del funzionamento nel suo complesso, anche per prevenire scompensi autolesivi. Il senso di colpa, la rabbia, la paura sono al momento molto intensi, accentuati in maniera esponenziale dalle vicende in cui è attualmente coinvolta la signora: l'esperienza del rifiuto del figlio e delle accuse del coniuge sono particolarmente incisive nel produrre sofferenza e soprattutto nell'attivare specifici circuiti emozionali destabilizzanti e disorganizzanti. (…) In termini di capacità genitoriali, “la signora è in grado di poter scegliere, nelle diverse situazioni, quale comportamento attuare CP_1 nella relazione con il minore, adeguandosi a ruoli e bisogni in relazione alla specificità della situazione. …A volte, essendo estremamente coinvolta nelle relazioni in generale, tende a sopraffare le iniziative del bambino sopraffacendolo per via della pronunciata emotività. …
L'equilibrio fra regole e contesto è completamente sbilanciato, le regole rappresentano una forma di ancoraggio alla realtà necessario per gestire l'angoscia e l'incertezza anche relative a se stessa.
L'attenzione distribuita nella diade madre – prole appare anche essa non in equilibrio, segnala la necessità di un contenimento superiore per mantenere un regime di comportamento prevedibile anche per il minore. Al momento è difficile, tuttavia, stimare e comprendere lo stile parentale dato che la signora vede il figlio in misura davvero ridotta (si rimanda alla storia Pt_2 giudiziaria); l'esercizio della capacità genitoriale risente di uno stress talmente pervasivo che le considerazioni risentono di una preoccupazione profonda e totalizzante della signora che vive angoscia e disperazione per via della paura di vedere e sentire il figlio alienato e distante”;
- con riferimento al minore: “il tono dell'umore appare deflesso e la qualità delle emozioni risente di una preoccupazione generale, diffusa e aspecifica. Pur non essendo consapevole del proprio disagio, sembra esperirlo attraverso un canale non apertamente Pt_2 somatico, ma più internalizzante. Il minore potrebbe sperimentare un diffuso senso di incompletezza e di scarsa competenza socio emotiva che a lungo termine potrebbe cristallizzare.
(…), capacità riflessiva ed una mentalizzazione leggermente inferiori alle attese dell'età. Le relazioni oggettuali oggi appaiono seriamente messe a rischio e contraddittorie, i prototipi maschile e femminile sono inversamente proporzionali e generano un conflitto emotivo di portata significativa. (…) Le emozioni spiacevoli tendono ad alterare la visione della realtà e vengono gestite mediante dei meccanismi di ipersemplificazione e negazione. Il minore tende a dissociare
i temi che esperisce come dolorosi e a sostituire la realtà spiacevole con la fantasia. Il ricorso a meccanismi dissociativi che permettono di espellere e respingere le emozioni negative è molto frequente. Tali meccanismi sono verosimilmente associati alle esperienze traumatiche cui è stato esposto il minore negli ultimi anni della sua vita”;
- in merito ai rapporti del minore con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari si legge nella CTU: “ presenta relazioni fortemente disallineate Pt_2 con i genitori e i rispettivi ambienti familiari, con una relazione per certi versi regressiva e fusionale che si è sviluppata con il padre, a partire da esperienze di frustrazione con il materno, verso cui il bambino ha polarizzato il suo rifiuto. Padre e figlio appaiono coalizzati in una dinamica di mutuo soccorso rispetto alle esperienze che dichiarano di aver vissuto con la madre, in una diffusione di ruoli, che tende non solo ad essere confusiva, ma non permette a di Pt_2 accedere ad un contenimento autorevole da parte del paterno di cui egli si fida, laddove si osserva una dissoluzione di confini generazionali. Non a caso, nell'ultima relazione degli operatori degli Spazi protetti, si evidenzia come a fronte di un comportamento maggiormente autorevole del sig. il bambino mostri un immediato beneficio anche nella relazione con la Parte_1 madre. Pertanto, il sig. deve comprendere che ha un ruolo fondamentale nell'aiutare Parte_1 il figlio a trovare un riequilibrio anche nel rapporto con la mamma, aiutandolo a decodificare in modo più neutro e maturo, quanto si è verificato nella loro storia e soprattutto in maniera più tollerabile per il figlio, in modo che egli possa accedere a nuovi significati, diversi dal non essere voluto dalla madre. Rispetto alla mamma la tensione è ancora molto alta e i momenti di sintonizzazione emotiva che riescono ad instaurarsi, sono per certi versi vanificati dalla presenza di “incidenti” relazionali, in cui la rabbia del bambino non sempre riesce ad essere efficacemente decodificata dalla sig.ra che a sua volta tende ancora ad invadere lo spazio CP_1 relazionale con il figlio con contenuti altri. In tal senso, l'intervento di moderazione degli esperti diventa fondamentale per decomprimere il ripresentarsi di situazioni ad alta tensione e nuove escalation. È importante che la signora impari ad affrontare il dolore del rifiuto, decentrandosi rispetto alle proprie emozioni e al conflitto con il sig. focalizzando l'attenzione su Parte_1 quelle di Altresì è importante che i genitori riconoscano con il figlio la sofferenza cui lo Pt_2 hanno esposto, offrendogli esperienze realmente riparative, più che contrappositive o inibitorie.
Le relazioni con le rispettive famiglie d'origine presentano caratteristiche analoghe, laddove rispetto alla famiglia d'origine paterna si osserva una confusività di ruoli e funzioni ed un ipercoinvolgimento, con il rischio di sostituzione del materno da parte della nonna paterna, in una dinamica classicamente descritta di “nonna assente” (Minuchin, 1974). Allo stesso tempo la famiglia d'origine materna è rifiutata e i nonni non riescono a trovare un canale per sintonizzarsi con il nipote, rimanendo anche loro centrati nella logica del conflitto con l'altro genitore. In tal senso, i servizi potranno adoperarsi anche per trovare spazi di recupero della relazione tra il bambino e i nonni. Entrambi i genitori hanno dichiarato di non avere relazioni affettive in cui è coinvolto il minore.
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine si legge nella CTU: “Dalle indagini effettuate si evidenzia che entrambi i genitori, con modalità diverse hanno esposto il figlio a situazioni tali da pregiudicarne lo sviluppo psichico. Rispetto alla sig.ra si può affermare CP_1 che lo stato di disequilibrio emozionale da lei sperimentato nel passato recente, abbia esposto il bambino ad una relazione non sempre prevedibile, caratterizzata da oscillazioni emotive ed emozionalità non governata, tali da creare uno stato di tensione e allerta di e nella Pt_2 relazione affettiva con la madre stessa e che ha contribuito al determinarsi del rifiuto del figlio.
Il sig. a sua volta, ha strutturato con il figlio, nell'intento di “proteggerlo” dai Parte_1 comportamenti materni, una relazione impropria, eccessivamente invischiante e pregna di contenuti non pertinenti - inerenti ad esempio la relazione di coppia - che non hanno permesso
a di elaborare in modo evolutivo quanto stava accadendo nella relazione trai suoi Pt_2 genitori e con entrambi i genitori. Egli, ponendosi di fatto come “vittima” della moglie, allo stesso livello del figlio, non è riuscito ad avere quella giusta distanza per fornire per primo guida
e sostegno, come evidenziato anche dalle relazioni degli operatori dei Servizi, che stanno concentrando il loro intervento con il signore proprio per implementare tale competenza. In tal senso, seppur l'intenzione del signore non sia quella di ostacolare la relazione con la madre, piuttosto che mettere in protezione il minore, con questo fare egli di fatto contribuisce ad ostacolarla, rinforzando il figlio nelle sue angosce e paure. Ciò non significa disconoscere quanto egli ritiene sia accaduto, ma offrire al bambino una spiegazione più accettabile e tutelante il suo assetto psichico e lasciargli aperto uno spiraglio di apertura e riparazione per il futuro”;
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per il minore la CTU ha risposto: “Allo stato dell'osservazione, date le criticità osservate sia rispetto alla madre che rispetto al padre, ma soprattutto le criticità che coinvolgono il nucleo nel suo complesso e che rischiano di essere pregiudizievoli per il benessere di si ritiene che Pt_2 temporaneamente - ovvero per un periodo di 9-12 mesi - sia maggiormente rispondente all'interesse del minore, che l'affidamento sia delegato al Servizio, che avrà un ruolo di regia e di garanzia terza nel sostenere il minore e guidare i genitori verso un assetto maggiormente funzionale. Confermare l'affidamento monogenitoriale al padre, infatti, attualmente rischia di polarizzare ulteriormente la disfunzionalità osservata e limitare il necessario riequilibrio dell'assetto relazionale. Altre ipotesi, quali l'affidamento condiviso o l'affidamento monogenitoriale alla madre, non appaiono in alcun modo contemplabili. Chi scrive ritiene che il Servizio potrà avere un'importante funzione nel:
1. Coordinare eventuali disaccordi genitoriali sulle scelte di maggior interesse del minore;
2. Modulare gli incontri tra madre e figlio, prevedendo un ampliamento anche nel breve tempo, ripristinando ad esempio i due incontri a settimana, laddove ne ravvisino le condizioni, o al contrario prevedendone una loro diminuzione in caso di criticità;
3. Coordinare le modalità di reintroduzione dei nonni materni nella vita del minore.
4. Verificare l'effettivo accesso del minore agli interventi concordati ritenuti necessari - quali la psicoterapia individuale. Sul punto i CCTTPP hanno informato che i signori hanno preso nelle more appuntamento con lo specialista di fiducia individuato;
5.
Coordinare gli interventi messi in atto in favore del nucleo in oggetto. Si propone, invece, il mantenimento dell'attuale collocamento presso il padre, e si ritiene importante specificare che tale collocamento si intende effettivamente presso l'abitazione coniugale, laddove altre soluzioni agite nel passato recente - quali il pernottare di padre e figlio presso l'abitazione della nonna materna durante la settimana scolastica - sono da un lato confusive e invischianti per il bambino
e dall'altro non lo aiutano a ritrovare una condizione di stabilizzazione e riequilibrio nel suo ambiente domestico di riferimento. Non si ritengono praticabili al momento altre ipotesi di collocamento che non rischiano, al contrario, di accentuare il pregiudizio del minore”;
- La CTU ha suggerito i seguenti percorsi: “Rispetto agli interventi che è possibile prevedere e che si ritiene possano favorire un assetto maggiormente evolutivo della situazione si suggerisce l'attivazione di un:
- intervento domiciliare presso il padre, almeno due volte a settimana, per favorire anche il superamento di aspetti distonici osservati nella relazione padre-figlio. Per tale intervento, sulla base delle risorse disponibili, il Servizio ha fatto presente che non potrà offrire prima dell'estate
p.v. una concreta possibilità attuativa;
- percorso di sostegno alla genitorialità per aiutare i genitori a decomprimere quegli aspetti disfunzionali della loro relazione e focalizzarsi sulla relazione cogenitoriale e genitoriale”.
Dalle successive relazioni depositate dagli assistenti sociali affidatari, di cui si è ampiamento dato conto nella descrizione dello svolgimento del procedimento, è risultato che nonostante il figlio si sia sottoposto ad un Pt_2 percorso di sostegno psicologico, lo stesso ha perseverato nel rifiuto pervicace di incontrare la madre di fatto non consentendo la ripresa della frequentazione madre figlio seppure in forma protetta.
Deve però rilevarsi che dalla documentazione depositata relativi agli atti del procedimento penale, è risultato che non solo abbia assistito alle Pt_2 aggressioni fisiche e verbali ai danni del padre, ma sia stato vittima lui stesso vittima delle condotte materne che, in una occasione, gli hanno anche determinato delle lesioni. Sebbene il difensore della resistente abbia evidenziato che il processo è tuttora in fase dibattimentale e non sia ancora pervenuto ad una sentenza di primo grado – o comunque non risultano depositati gli esiti del predetto procedimento – tuttavia vi è già stata una fondatezza del Gup che ha emesso il decreto che dispone il giudizio ed anche il figlio sentito in udienza ha confermato che la madre aveva condotte aggressive e rabbiose e che lo stesso, anche per questo motivo, non ha voluto incontrarla.
In conclusione, deve ritenersi che, non essendosi determinate le condizioni indicate dalla dott.ssa per modificare i provvedimenti vigenti in termini Per_3 di affidamento e collocamento del figlio ed essendo tuttora presente il rischio che, senza l'intervento di terzi, l'alleanza tra padre e figlio possa ulteriormente consolidarsi con esclusione della figura materna, deve essere confermato l'affidamento di al Servizio Sociale del comune di Fiumicino. Gli Pt_2 assistenti sociali dovranno, come indicato dalla dott.ssa Persona_3
- coordinare eventuali disaccordi genitoriali sulle scelte di maggior interesse del minore;
- accertare le condizioni indicate in motivazione al fine della ripresa della frequentazione madre figlio;
- coordinare le modalità di reintroduzione degli incontri del minore con i nonni materni;
- verificare l'effettivo accesso del minore agli interventi concordati ritenuti necessari, quali la psicoterapia individuale e della madre al percorso terapeutico presso il CSM.
Con riferimento alla ripresa della frequentazione tra madre e figlio, il
Collegio ritiene che non sia coercibile la ripresa della frequentazione della relazione con un genitore. In tal senso, la Suprema Corte, Sez. I, ha recentemente stabilito con ordinanza 23.4.2019 n. 11170 il principio secondo cui “Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario”. Il rapporto affettivo deve ritenersi per natura incoercibile e non può essere imposto. Pertanto, se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato. Peraltro, la normativa internazionale si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore. Il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore, rispetto ai quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi. La Suprema Corte stabilisce che il diritto del minore alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa.
Ciò significa che il minore, con capacità di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo.
Il Collegio, tuttavia, ritiene assolutamente necessario che debbano essere proseguiti gli interventi finalizzati al ripristino della frequentazione in maniera graduale - al fine di garantire un accesso alla bigenitorialità nel superiore interesse del figlio - che sono stati indicati dalla CTU dott.ssa e sopra Persona_3 riportati, in termini di terapia familiare, percorso terapeutico della presso CP_1 il CSM e di sostegno psicologico per il figlio.
Deve invece essere gradualmente ripristinata la frequentazione tra Pt_2 ed i nonni materni – interrotta in quanto ad un incontro il nonno materno aveva riferito che sarebbe stata presente anche la – atteso che i medesimi CP_1 rappresentano una preziosa risorsa per il benessere del minore.
Dovrà essere altresì proseguita la presa in carico e monitoraggio da parte del Servizio Sociale del comune di Fiumicino del nucleo familiare, al fine di proseguire negli interventi a tutela del figlio.
L'assegnazione della casa familiare deve essere confermata a favore del
[...]
, quale genitore collocatario del figlio minorenne in quanto finalizzato a Pt_1 preservare l'habitat domestico familiare per il figlio.
Statuizioni economiche
I difensori delle parti si sono riportati alle richieste avanzate in sede di ricorso e di comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare il ricorrente alla condanna alla resistente del versamento di un assegno di mantenimento di euro
400,00 mensili per il figlio mentre la resistente ha richiesto disporsi la revoca del mantenimento con effetto retroattivo a favore della . CP_1
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate in sede di udienza presidenziale che ha disposto un assegno di mantenimento a carico della madre al padre per il mantenimento del figlio nella misura di 250,00 euro mensili essendo la Pt_2 medesima dotata di autonoma capacità lavorativa e dovendo contribuire al mantenimento del figlio in relazione alle proprie possibilità economiche.
In corso di causa, infatti, la resistente ha depositato documentazione reddituale da cui è risultato che la ha percepito redditi netti per l'anno 2021 CP_1 di euro 1859,00 per l'anno 2022 di euro 8.328,00 e per l'anno 2023 di euro 2.273,00 ed ha dichiarato di essere proprietaria della casa familiare sita in Fiumicino assegnata al ricorrente in qualità di genitore collocatario del figlio, nonché del 50% della nuda proprietà di due locali e di un villino in Roma e di convivere con una zia che la ospita. Il ricorrente ha allegato dichiarazioni dei redditi da cui risultano redditi lordi per l'anno 2023 di euro 31.789,00 e per l'anno 2022 di euro 27.465,00 con uno stipendio in media di circa 2.000,00 euro mensili.
Le spese straordinarie relative al minore, con le specificazioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali.
Per gli onorari del Curatore Speciale avv. i compensi possono CP_2 essere calcolati sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di rilevante importanza per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa tra i valori minimi ed i valori medi, liquidato in complessivi €
11.600,00, deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012.
L'addebito della separazione e la soccombenza della resistente giustificano la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di alta complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2578/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Roma il 04.02.1979 e , nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in Civitavecchia il 02.09.2007 e registrato agli atti dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 60, parte II, Serie A, anno 2007;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dal
[...]
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere alla , per Pt_1 CP_1
i motivi sopra indicati;
3) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4) affida il figlio ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino che Pt_2 dovranno:
- coordinare eventuali disaccordi genitoriali sulle scelte di maggior interesse del minore;
- accertare le condizioni indicate in motivazione al fine della ripresa della frequentazione madre figlio;
- coordinare le modalità di reintroduzione degli incontri del minore con i nonni materni;
- verificare l'effettivo accesso del minore agli interventi concordati ritenuti necessari, quali la psicoterapia individuale e della madre al percorso terapeutico presso il CSM;
5) dispone il collocamento del figlio presso l'abitazione paterna con Pt_2 assegnazione a suo favore della casa familiare;
6) dispone che la ripresa della frequentazione tra la madre ed il figlio, potrà riprendere nel rispetto della volontà e della condizione psicologica del minore, presso il Servizio Sociale del Comune di Fiumicino al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione in forma protetta laddove la madre prosegua il percorso di sostegno psicologico e si sottoponga ad un percorso di psicoterapia familiare e laddove il figlio esprima la volontà di riprenderne la frequentazione;
7) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 250,00 per Parte_1 il mantenimento del figlio minorenne, da corrispondersi da parte Pt_2 della dal mese di novembre 2018 al domicilio dell'avente diritto, entro CP_1
i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali;
11) dispone la liquidazione in favore dell'Avv. di € 5.800,00 per CP_2 compensi legali (già ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 DPR cit. e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012), oltre accessori e rimborso forfettario spese generali come per legge a carico dell'erario, essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
12) condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
13.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino, al CTU dott.ssa al Curatore Specile avv. ed ai difensori delle Persona_3 CP_2 parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2578 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Carluccio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHÈ
Avv. in qualità di curatore speciale di , nato CP_2 Parte_2
a Fiumicino (RM) il 12.02.2010, giusto decreto di nomina del 7.12.2020, rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 13.12.2024, le parti si riportavano alle proprie conclusioni e parte resistente richiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.07.2018, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Fiumicino (RM) il 22.08.2010 con , registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo CP_1
Comune all'anno 2010 atto n. 42, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti era nato il figlio (12.02.2010); Pt_2
- che la residenza coniugale veniva fissata in Fiumicino alla RI NA
n. 24, in un immobile di proprietà della resistente;
- che la aveva in passato e di recente manifestato elementi di serio CP_1 squilibrio psichico e aveva aggredito lo stesso ricorrente ed il figlio minore che aveva otto anni;
- che la aveva determinato la fine della relazione coniugale avviando CP_1 diverse relazioni extraconiugali;
- di avere tentato di fare intraprendere alla moglie un percorso di cura presso il CSM di Fiumicino e di avere appreso, in tale circostanza, che già nel 2005 la moglie aveva sofferto di episodi di depressioni gravi e di disturbi psicotici che l'avevano condotta a patire un TSO ed un lungo ricovero in una clinica;
- che la resistente aveva manifestato in passato scompensi psichiatrici che le avevano imposto cure farmaceutiche per diversi anni;
- che in diversi messaggi telefonici al marito la aveva manifestato CP_1 gravissimi propositi, minacce ed insulti con riguardo al figlio;
- che il padre si era sempre occupato in via prevalente del figlio minore;
- che aveva manifestato la volontà di rimanere con il padre in caso Pt_2 di separazione perché intimorito dalle condotte aggressive tenute dalla madre;
- di avere depositato una querela nei confronti della per il reato di CP_1 maltrattamenti in famiglia e lesioni, a seguito della quale veniva aperto il procedimento penale R.G.N.R. n. 2152/2018; - di essere impiegato a tempo indeterminato quale operaio III° livello presso la REMIL Carni srls di Fiumicino e di percepire euro 1.500,00 mensili;
- che la percepiva mensilmente almeno euro 500,00 a titolo di CP_1 locazione di vari immobili, nonché euro 600,00 mensili “in nero” per l'attività lavorativa svolta presso lo studio di consulenza commerciale del padre ed euro
400,00 circa per l'attività di istruttrice di pilates presso l'ASD Ginnastica
Fiumicino ed era proprietaria di diversi immobili.
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale al marito, l'affidamento esclusivo del figlio con Pt_2 collocamento prevalente presso l'abitazione paterna e porsi a carico della resistente il versamento di un assegno di mantenimento a carico della per CP_1 il figlio di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie nonché disporsi CTU psichiatrica al fine di verificare la capacità genitoriale della resistente.
In data 24.08.2018 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Si costituiva in giudizio in data 12.10.2018 che non si opponeva CP_1 alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che la crisi coniugale era riconducibile alle violenze del , il quale Parte_1
l'aveva percossa fin dall'inizio della convivenza nell'anno 2010;
- di avere avviato una fugace relazione extraconiugale e che tale circostanza era stata presa a pretesto dal marito per umiliarla, insultarla e squalificarla innanzi al figlio;
- che il marito manipolava il figlio di anni 8 fino ad indurlo, a sua volta, ad usare violenza verbale nei confronti della madre;
- che le denunce presentate dal nei confronti della moglie per il Parte_1 reato di cui all'art. 572 c.p. erano strumentali e finalizzate esclusivamente a sottrarre il minore dalla potestà genitoriale della madre;
- che dalla consulenza psichiatrica forense redatta dal Dott. Persona_1 nominato dal P.M. Dott.ssa nell'ambito del p.p. n. 2152/18 NGNR Per_2 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia “l'indagata non ha presentato nel pregresso né presenta al momento disturbi psicotici. Il comportamento attuale si connota come maladattivo per manifestazioni ascrivibili a disturbi dell'umore fortemente reattivi alla situazione”;
- che la madre si era sempre occupata in via del tutto prevalente del figlio minore della coppia;
- che i messaggi telefonici depositati dal marito erano stati scritti dallo stesso con il telefono della moglie. Parte_1
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi l'addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso la madre nella casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno a seguito della
CTU e porsi a carico del padre la corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie nonché disporsi CTU psicologica al fine di verificare la capacità genitoriale del ricorrente e lo stato psico-fisico del minore e la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente.
All'udienza presidenziale del 23.10.2018 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 26.10.2018, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio in via esclusiva al padre disponendo incontri tra Pt_2 il minore e la madre in via protetta da organizzarsi a cura degli assistenti sociali, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale del
Comune di Fiumicino, poneva a carico della madre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, assegnava la casa coniugale al , disponeva una CTU psicologica al fine Parte_1 di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Persona_3
ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava per il
[...] prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa ed insistevano nelle proprie difese.
In data 18.11.2019 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui davano atto di alcuni elementi critici della situazione familiare e, nello specifico, rilevavano di avere riscontrato in entrambi i genitori delle fragilità nel funzionamento psichico e nello svolgimento delle funzioni genitoriali e rappresentavano che durante gli incontri protetti, nonostante un Pt_2 atteggiamento di forte chiusura, aveva individuato nell'educatrice un punto di riferimento e, pertanto, ritenevano necessario proseguire tali incontri con la presenza dell'operatore.
All'udienza del 16.01.2019, la CTU prestava giuramento e il Giudice rinviava all'udienza del 27.06.2019 per l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
In data 18.06.2019 la dott.ssa depositava la consulenza Persona_3 di ufficio.
All'udienza del 27.06.2019, rilevato che il difensore di parte ricorrente richiedeva la conferma del provvedimento presidenziale, opponendosi all'affidamento del minore ai Servizi Sociali e richiedeva l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e che il difensore della resistente concordava con le conclusioni della CTU e richiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 17.07.2019 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.06.2019, disponeva l'affidamento di ai Servizi Sociali Pt_2 del Comune di Fiumicino, confermava il collocamento del minore presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, confermava il diritto di visita materno in via protetta in spazio neutro con incontri da organizzarsi a cura dei Servizi
Sociali, incaricava i Servizi Sociali di attivare incontri protetti tra i nonni Pt_2 materni, disponeva a cura del Servizio affidatario l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio paterno con cadenza almeno bisettimanale ed un monitoraggio del percorso di psicoterapia intrapresa dal minore, invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità secondo le indicazioni del Servizio Sociale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
05.12.2019.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 20.11.2019 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che, nonostante l'attivazione di vari interventi di sostegno e accompagnamento, la situazione appariva invariata e, in particolare, il minore mostrava significative difficoltà nell'accedere a contenuti emotivi e ad elementi personali, anche a causa di una condizione di stallo nei rapporti tra i genitori. In data 04.12.2019 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
All'udienza del 05.12.2019 rilevato che i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie e che il difensore di parte ricorrente insisteva nella modifica dei provvedimenti vigenti disponendo l'affidamento al padre con collocamento presso lo stesso, il Giudice riservava la decisione.
Con decreto del 02.01.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.12.2019, autorizzava il deposito del supporto informatico denominato doc.1 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente e rinviava la causa all'udienza del 15.04.2020 per l'escussione di due testi e per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.
Con decreto del 02.04.2020 il Giudice differiva l'udienza prevista del
15.04.2020 alla data del 29.10.2020 per i medesimi incombenti.
In data 09.04.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che, nonostante l'andamento altalenante e molto faticoso anche per il bambino, ritenevano importante proseguire negli incontri protetti al fine di preservare la relazione con la figura materna. Veniva inoltre dato atto che era stato attivato il servizio di educativa domiciliare e che, a causa dell'epidemia da
Covid-19, non era ancora stato possibile effettuare gli incontri protetti con i nonni materni.
In data 22.06.2020 si costituiva, in aggiunta al precedente, il nuovo difensore del ricorrente che si riportava alle richieste formulate nelle memorie difensive del precedente procuratore.
In data 13.10.2020 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui comunicavano al Tribunale l'impossibilità di dare corso ai progetti indicati dal
Tribunale evidenziando: a) la sopravvenuta interruzione degli incontri protetti da parte della , b) che l'acuirsi del conflitto tra le parti e l'atteggiamento CP_1 materno avevano determinato un peggioramento del rapporto madre-figlio e un irrigidimento del minore, c) che negli incontri protetti si era sempre Pt_2 mostrato disinteressato alla figura materna e si era rivolto a lei in modo inappropriato;
d) che il minore aveva interrotto il percorso di psicoterapia con il dott. essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la resistente, la Pt_3 quale, tra l'altro, non aveva frequentato con costanza gli incontri mensili di restituzione da parte del professionista;
e) che il ricorrente sottovalutava gli stati emotivi del figlio con riferimento all'assenza della figura materna;
f) che nel percorso di sostegno alla genitorialità entrambi i genitori avevano dimostrato scarse capacità riflessive, un forte invischiamento nel conflitto e un perpetuarsi di dinamiche disfunzionali, tanto da determinare l'impossibilità di proseguire il percorso.
In data 22.10.2020 parte resistente depositava un'istanza con cui richiedeva modificarsi i vigenti provvedimenti sia sotto il profilo economico che sotto il profilo dei percorsi familiari intrapresi, lamentando la crescente aggressività del figlio minore nei confronti della madre e l'interruzione degli incontri protetti madre-figlio.
All'udienza del 29.10.2020 veniva espletata l'attività istruttoria e il Giudice riservava la decisione sull'istanza depositata in data 22.10.2020.
Con decreto del 16.11.2020 il Giudice, letta l'istanza depositata da parte resistente in data 11.11.2020 con cui richiedeva un termine per replica alle note depositate da controparte, assegnava alle parti termine per repliche alle note autorizzate sino al 30.11.2020.
Con decreto del 09.12.2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2020, a parziale modifica dei vigenti provvedimenti, nominava Curatore Speciale del minore l'Avv. disponeva la presa CP_2 in carico del nucleo familiare da parte del Centro Fregosi di Roma al fine di organizzare e supervisionare, con cadenza settimanale, incontri protetti tra la madre e il figlio minore, previa adeguata preparazione psicologica del minore e della coppia genitoriale;
disponeva nelle more della presa in carico del nucleo familiare da parte del Centro Fregosi, la riattivazione degli incontri protetti madre-figlio da parte del Servizio Sociale di Fiumicino nonché l'attivazione degli incontri protetti tra e i nonni materni;
disponeva che le parti Pt_2 provvedessero ad individuare un nuovo psicoterapeuta di fiducia per il figlio minore affinché riprendesse con urgenza il percorso di psicoterapia Pt_2 interrotto;
disponeva che le parti provvedessero ad intraprendere un percorso di sostegno individuale e familiare rivolgendosi al Centro Fregosi;
ammoniva le parti al rispetto dei vigenti provvedimenti, rigettava per il resto l'istanza di modifica di parte resistente e rinviava all'udienza del 10.06.2021 per l'esame della relazione del Centro Fregosi e del Servizio Sociale affidatario. In data 04.01.2021 il Centro Fregosi depositava una nota in cui comunicava che le numerose richieste per lo Spazio Neutro e la lunga lista di attesa per le stesse non consentivano la presa in carico del nucleo del minore.
In data 12.02.2021 e in data 04.06.2021 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano:
- che gli incontri protetti con i nonni materni si erano svolti positivamente;
- che, stante il diniego del Centro Fregosi, erano stati presi contatti con il
Centro clinico “La cura del Girasole” ed era stato effettuato un primo colloquio con i genitori;
- che dall'andamento degli incontri protetti non emergeva alcun tipo di miglioramento nel rapporto madre-figlio;
- che ribadivano l'urgenza per di intraprendere un percorso di Pt_2 psicoterapia.
In data 07.06.2021 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale del minore.
In data 09.06.2021 il difensore di parte ricorrente depositava un'istanza di rinvio dell'udienza prevista per il 10.06.2021 per legittimo impedimento e, all'udienza del 10.06.2021, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 07.10.2021 per i medesimi incombenti.
Con decreto del 04.10.2021 il Giudice rinviava la causa prevista per il
07.10.2021 all'udienza del 03.02.2022 per impegni riconnessi alla CP_3 dell' e delle operazioni antecedenti e conseguenti da Controparte_4 svolgersi nel seggio elettorale.
In data 28.10.2021 il Curatore Speciale del minore depositava un'istanza di anticipazione dell'udienza prevista per il 03.02.2022 in considerazione della conflittualità tra le parti che richiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela del minore e il Giudice, con decreto del 09.12.2021, anticipava la causa all'udienza del 14.01.2022.
All'udienza del 14.01.2022, rilevato che dall'esito della relazione depositata dai Servizi Sociali emergeva la sussistenza di dinamiche disfunzionali della CP_1 con il figlio he richiedevano l'adozione di interventi urgenti nell'interesse Pt_2 del minore sollecitati anche dal Curatore Speciale, a parziale modifica ed integrazione dei precedenti provvedimenti il Giudice invitava la resistente ad intraprendere un percorso psicoterapeutico e farmacologico in maniera continuativa presso il CSM territorialmente competente o presso un professionista privato di intesa con i Servizi Sociali del comune di Fiumicino, invitava il ricorrente ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale presso una struttura pubblica o un professionista privato con prezzi calmierati di intesa con i Servizi Sociali del comune di Fiumicino, invitava le parti a far intraprendere al figlio un percorso psicoterapeutico individuale per Pt_2 elaborare i propri vissuti successivamente all'avvio dei percorsi genitoriali;
, richiedeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali del comune di Fiumicino e a sollecitare il Centro Fregosi o altro centro individuato dai Servizi Sociali affidatari per la presa in carico e valutazione del nucleo familiare nell'interesse del minore ed a trasmettere una Pt_2 relazione aggiornata, sospendendo allo stato ma disponendo la ripresa degli incontri madre – figlio quando la madre dimostrerà di essersi sottoposta ai percorsi disposti dal Tribunale e nel rispetto della volontà del minore, ammoniva le parti al rispetto dei provvedimenti adottati dal Tribunale ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 21.09.2022 per esame della relazione dei Servizi Sociali.
In data 17.02.2022 e in data 16.03.2022 i difensori della resistente depositavano la rinuncia al mandato professionale.
In data 09.09.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che sebbene le posizioni dei genitori non apparivano modificate alla luce dei percorsi attivati, il padre riusciva a mantenere l'attenzione sui bisogni primari del figlio mentre la madre non riusciva a mettere a fuoco il proprio ruolo genitoriale, creando difficoltà nelle decisioni inerenti le varie attività del minore (iscrizione scuola calcio, uscita da scuola in autonomia, rilascio dei documenti) e, pertanto, richiedevano con urgenza l'esplicitazione del contenuto delle decisioni a cura del Servizio Sociale affidatario.
In data 20.09.2022 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nelle memorie difensive dei precedenti procuratori.
All'udienza del 21.09.2022, rilevato che il difensore del ricorrente e il
Curatore Speciale dichiaravano di concordare con la richiesta dei Servizi Sociali di esplicitare il contenuto delle decisioni a cura del Servizio affidatario, mentre il difensore della resistente rappresentava che non vi erano rifiuti della propria assistita dal momento che la stessa non aveva contatti con il figlio da diverso tempo, era stata contattata esclusivamente per i permessi e aveva intrapreso un percorso al CSM che era tuttora in corso, il Giudice disponeva la prosecuzione dei percorsi disposti dal Tribunale, disponeva a cura dei Servizi Sociali le decisioni su tutte le questioni di ordinaria amministrazione incluse quelle afferenti l'istruzione, le attività ludico ricreative e mediche, dava mandato ai
Servizi Sociali di valutare la ripresa e l'ampliamento degli incontri con i nonni materni e i familiari dal lato materno nel pieno rispetto della volontà del minore e rinviava per esame della relazione dei Servizi Sociali all'udienza del 15.02.2023
e per escussione testi.
In data 31.01.2023 e in data 06.02.2023 i Servizi Sociali depositavano delle relazioni in cui rappresentavano che aveva concluso il percorso di Pt_2 sostegno psicologico nel mese di dicembre e non aveva voluto proseguirlo oltre il termine minimo previsto, che erano stati richiesti approfondimenti neurologici, cardiologici e allergologici per un malessere accusato dal minore, che era tuttora attivo il percorso di educativa domiciliare, che la situazione dei genitori non aveva subito sostanziali cambiamenti e, sebbene il padre stesse iniziando a mostrare segni di apertura nei riguardi dei nonni materni, la madre non riusciva a riconoscere le proprie responsabilità e che gli incontri protetti madre-figlio erano stati interrotti in quanto la madre non riusciva a gestire la relazione con in modo adeguato. Pt_2
In data 14.02.2023 il difensore del ricorrente depositava un'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento e, all'udienza del
15.02.2023, il Giudice rinviava la causa all'udienza dell'08.03.2023.
Con decreto del 07.03.2023 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente in data 06.03.2023 di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per motivi familiari, differiva l'udienza prevista per il
08.03.2023 alla data del 31.03.2023.
Con decreto del 29.03.2023 il Giudice, letta l'istanza depositata dal difensore di parte ricorrente in data 26.03.2023 di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per legittimo impedimento, differiva l'udienza prevista per il 31.03.2023 alla data del 03.05.2023.
All'udienza del 03.05.2023, rilevato che i Servizi Sociali evidenziavano che non vi erano state sostanziali modificazioni rispetto alla relazione depositata nel mese di gennaio 2023 e che i difensori delle parti richiedevano disporsi l'audizione del figlio minore il Giudice rinviava all'udienza del 28.06.2023 Pt_2 per audizione del figlio Pt_2
In data 27.06.2023 si costituiva in giudizio in giudizio il nuovo difensore della resistente che si riportava alle richieste formulate nelle memorie difensive dei precedenti procuratori e richiedeva altresì intraprendere ogni opportuna e diversa azione diretta a favorire l'incontro del minore con la madre ed al Pt_2 contempo, in ragione della grave situazione economica in cui versava la , CP_1 la revoca dell'importo dalla stessa dovuto a titolo di mantenimento.
Veniva sentito il figlio all'udienza del 28.06.2023 con l'assistenza Pt_2 della dott.ssa psicologa in servizio presso la il quale Persona_4 Parte_4 ha dichiarato: “Ho finito la seconda media e mi devo iscrivere alla terza media. Frequento la scuola Porto Romano di Fiumicino. Mi trovo bene a scuola sia con i professori che con i compagni. Ho sia 8 che 9 in pagella. Faccio calcio a Ostia Antica con la società Ostia Antica mi alleno tre volte la settimana e facciamo la partita il sabato o la domenica. Quest'anno passo in agonistica. Agli allenamenti mi accompagna mio padre. Vivo con mio padre che non ha una compagna. Con i nonni paterni ci sono buoni rapporti e aiutano mio padre se ha difficoltà. I compiti il pomeriggio li faccio da solo e poi vado al calcio a fare gli allenamenti. Se mio padre
è impegnato la nonna si prende cura di me. Papà lavora al supermercato e rientra verso le
14,00 e poi rimane a casa. I nonni materni li vedo quando ci riusciamo ad organizzare e mi trovo bene con loro. D'estate vado al mare con gli amici ed ho il mare vicino. Con mia madre non ci vediamo da qualche anno e non ci sentiamo telefonicamente. In precedenza facevamo degli incontri con gli assistenti sociali. A me già non andava di vederla e mi sentivo nervoso quando uscivo dall'incontro. La vedevo due volte la settimana sempre con gli assistenti sociali.
Durante gli incontri, da quanto mi ricordo, siccome non volevo stare con lei non parlavamo tanto e non giocavamo. Non voglio incontrare mia madre per quello che mi ha fatto ed è sempre nervosa. Mia madre non so dove abita. Ho parlato con diversi psicologi, prima andavo da uno
a Roma e poi da un altro a Maccarese. Mi sono trovato bene. Abbiamo affrontato anche il rapporto con mia madre. Ho interrotto perché volevo avere più tempo libero, in quanto andavo una volta la settimana e preferivo uscire con gli amici. Ho smesso di andare dallo psicologo qualche mese addietro. Credo di non avere necessità di andare dallo psicologo. Il rapporto con mio padre è buono e lui mi segue nella quotidianità e negli accompagnamenti. Non voglio riprendere i rapporti con mia madre e di questo per adesso sono convinto. Rimango sulla mia posizione anche se cambiassero le modalità degli incontri”.
All'esito dell'audizione il Giudice confermava i vigenti provvedimenti, concedeva termine ai difensori per il deposito della documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti, richiedeva alla psicologa dott.ssa una breve Per_4 relazione in merito alla capacità di discernimento del figlio e della possibilità di influenza o suggestione nelle dichiarazioni rese da parte da parte dei genitori riservando all'esito l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e rinviava per fine prova e per la relazione sei Servizi Sociali all'udienza del 24.11.2023.
In data 31.07.2023 veniva depositata dalla dott.ssa la relazione in Per_4 merito alla capacità di discernimento del minore dalla quale è risultato che: “Nel corso dell'audizione è emerso un funzionamento adattivo del ragazzo adeguato all'età e la presenza di numerosi fattori di protezione, nonché risorse, che permettono al ragazzo, nonostante il conflitto genitoriale, di vivere una quotidianità serena ed equilibrata. Anche il percorso di psicoterapia individuale fatto dal minore non ha evidenziato presenza di indicatori clinici da dover approfondire. Tutto ciò premesso, non si ritiene necessario un ulteriore approfondimento clinico-diagnostico del minore, ma piuttosto si potrebbe suggerire una psicoterapia familiare in cui un professionista possa aiutare i genitori e il figlio ad elaborare la rottura e, nel caso fosse possibile, far emergere risorse per una riparazione”.
In data 20.07.2023 il difensore del ricorrente depositava un avviso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c. per reati di cui agli artt. 81 cpv., 572, 61 c. 11 quinquies,
582-585 c.p. con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno ed alla presenza di un minore di anni 18 per condotte di gravi maltrattamenti e lesioni della ai danni del marito e del figlio per plurimi CP_1 Parte_1 Pt_2 episodi verificatisi negli anni dal 2017 al 2018, con processo in fase dibattimentale.
In data 04.10.2023 il difensore della resistente depositava un'istanza in cui richiedeva la revoca del mantenimento a carico della per il figlio e la ripresa CP_1 della frequentazione madre-figlio e allegava una nota del DSM di Fiumicino da cui risultava la presa in carico della dal mese di maggio 2023 ed una CP_1 relazione a firma della dott.ssa la quale rappresentava che la Persona_5 istante aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico tuttora in itinere in cui, pur non nascondendo le sue fragilità, si stava impegnando a ricostruire una dinamica familiare ed affettiva relazionale positiva anche al fine di potere riprendere un rapporto con il figlio tramite le istituzioni e gli assistenti sociali.
In data 15.11.2023 i Servizi Sociali depositavano una relazione in cui rappresentavano che gli incontri con la madre erano stati interrotti per volontà di che aveva svolto anche un periodo di psicoterapia, che attualmente Pt_2 aveva buoni rapporti scolastici e di socializzazione, che il minore praticava calcio a livello agonistico e il prossimo anno vorrebbe iscriversi al liceo scientifico sportivo e che erano ripresi in maniera positiva i rapporti con i nonni materni ad i cugini.
All'udienza del 24.11.2023 venivano sentiti due testimoni e, rilevato che il difensore della resistente si riportava alla propria istanza mentre il difensore del ricorrente aveva chiesto il rigetto della istanza depositata da controparte rilevando che la ripresa della frequentazione madre figlio potrebbe determinare un pregiudizio allo sviluppo psicofisico del figlio che, peraltro, in sede di audizione alla presenza di una psicologa, aveva chiaramente spiegato il motivo del rifiuto di incontrare la madre ed il positivo rapporto con il padre e la famiglia paterna che si stava prendendo cura della sua crescita e lo stava sostenendo economicamente e che il Curatore Speciale del minore ribadiva che non era opportuno introdurre nuovamente incontri protetti data la chiara volontà del minore e richiedeva l'aumento degli incontri con i nonni materni, il Giudice riservava la decisione.
Con decreto del 22.04.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2023, rilevato che il figlio aveva manifestato in maniera chiara i motivi per cui non riusciva a frequentare la madre – tenuto conto che gli incontri gli provocano sofferenza, ansia e stress - e che lo stesso aveva anche svolto un percorso di psicoterapia individuale per potere superare le difficoltà derivanti dalla situazione familiare ma che, al contempo, la figura materna, nonostante si stia impegnando in un percorso di sostegno psicologico, presenta delle criticità rilevanti essendo affetta da forme di psicopatologia conclamate ed
è imputata per gravi reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni non solo ai danni del marito alla presenza dei figlio ma anche nei suoi confronti, rigettava l'istanza della , prendeva atto della sospensione della frequentazione tra la madre e CP_1 il figlio e disponeva la ripresa della frequentazione nel rispetto della volontà e della condizione psicologica del minore presso il Servizio Sociale del Comune di
Fiumicino al quale veniva affidato il mandato di riavviare la frequentazione in forma protetta solo laddove la madre prosegua il percorso di sostegno psicologico e si sottoponga ad un percorso di psicoterapia familiare e laddove il figlio esprima la volontà di riprenderne la frequentazione e rinviava la causa all'udienza del 13.12.2024 per esame della relazione aggiornata dei Servizi Sociali
e per la precisazione delle conclusioni disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale. All'udienza del 13.12.2024, rilevato che il difensore di parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni e richiedeva lo stralcio della documentazione depositata da controparte, mentre il difensore di parte resistente e il Curatore
Speciale insistevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni e il difensore della resistente richiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il
Giudice confermava i provvedimenti vigenti, disponeva lo stralcio della documentazione depositata dalla resistente e rimetteva la causa in decisione al
Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'addebito della separazione
Il ricorrente ha richiesto dichiararsi la separazione tra le parti per colpa della resistente mentre la ha richiesto dichiararsi l'addebito della CP_1 separazione a carico del . Parte_1
Il difensore del ricorrente ha dedotto che la ha manifestato in CP_1 passato patologie psichiatriche gravi ed ha tenuto condotte violente nei confronti del coniuge e del figlio, a seguito delle quali si è instaurato un procedimento penale, oltre ad avere tenuto delle relazioni extraconiugali palesate anche ad altre persone, per cui alla medesima deve addebitarsi la fine della relazione matrimoniale.
Al fine di provare le condotte contestate, il ricorrente ha depositato le denunce presentate nei confronti della moglie, referti di pronto soccorso del
1.4.2018, 7.4.2018, 26.4.2018 e 7.5.2018 in cui risultano lesioni ai suoi danni e del figlio (certificato del 26.4.2018), la cartella clinica relativa ad un Pt_2 ricovero in clinica psichiatrica della nel 2005, files e messaggi tra le parti CP_1
e, da ultimo, atti relativi al processo penale tuttora in fase dibattimentale.
Dalla documentazione depositata risulta che la ha sofferto in CP_1 passato di episodi di depressione gravi e di disturbi psicotici – come già rilevato in sede di udienza presidenziale – che la condussero a subire un TSO ed un lungo ricovero in una clinica ed ha seguito cure farmacologiche per molti anni.
Anche dalla CTU è risultato che: “…Nella storia della signora stati di CP_1 disequilibrio si trovano associati - predisponenti e conseguenti allo stesso tempo - a perdite affettive … Altro aspetto caratterizzante il mondo interno della signora è l'impulsività, CP_1 come testimoniato dai periodi di discontrollo emotivo. L'attuale terapia farmacologica è orientata al contenimento e alla stabilizzazione del funzionamento nel suo complesso, anche per prevenire scompensi autolesivi. Il senso di colpa, la rabbia, la paura sono al momento molto intensi, accentuati in maniera esponenziale dalle vicende in cui è attualmente coinvolta la signora...”.
Infine, da ultimo, il difensore del ha allegato la documentazione Parte_1 relativa al procedimento penale n. 2152/2018 R.G.N.R. per violazione dell'art. 572 c.p. nei confronti della ai danni del e del figlio per CP_1 Parte_1 Pt_2 condotte tenute dall'anno 2017, con lesioni cagionate al figlio il 23.4.2018 con graffi sul collo ed escoriazioni oltre a numerosi episodi di minacce, ingiurie e lesioni dal mese di settembre 2017 al mese di maggio 2018. Tale procedimento risulta tuttora in fase dibattimentale. Inoltre, è stato allegata anche la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di lesioni ai danni dell'ex coniuge il 14.9.2021 che gli hanno provocato “trauma contusivo con escoriazioni multiple braccio dx” con prognosi di giorni tre, anche alla presenza del figlio e per il reato di calunnia per Pt_2 avere accusato falsamente l'ex coniuge di averle cagionato lesioni in occasione del medesimo episodio di violenza ai danni del . Parte_1
Il Collegio rileva che la domanda di addebito formulata dal ricorrente risulta provata per quanto sopra espost,o mentre deve essere rigettata la domanda avanzata dalla resistente che non è risultata provata ed anzi smentita dalle risultanze processuali penali sopra riportate.
La giurisprudenza consolidata rileva che davanti ad un maltrattamento fisico l'aggressione della persona e dei suoi diritti fondamentali, quali l'incolumità
e l'integrità psicofisica, oltrepassa la soglia minima di solidarietà e rispetto dovute alla moglie o al marito e non può trovare alcuna giustificazione in ipotetiche ritorsioni o reazioni a comportamenti messi in atto dal partner stesso (Tribunale
Perugia sez. I, 25.03.2020, n.4 04; Corte appello L'Aquila, 18.03.2020, n. 448).
In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono, secondo la Cassazione, violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse (trattandosi di comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona), non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Corte appello Roma,
10.01.2020, n. 134; Tribunale Vicenza sez. II, 11.11.2019, n. 2330; Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n. 31901).
Dunque, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile a . CP_1
La domanda di addebito del ricorrente deve, quindi, essere accolta.
Deve essere rigettata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore l padre con collocamento dello stesso presso di lui ed assegnazione della Pt_2 casa familiare al ricorrente, mentre la resistente ha richiesto l'affidamento condiviso del figlio ai genitori con revoca dell'assegnazione della casa familiare al ricorrente, interventi finalizzati alla ripresa della frequentazione della madre con il figlio e il ripristino degli incontri tra il minore ed i nonni materni.
Il Curatore Speciale del minore, Avv. in sede di precisazione CP_2 delle conclusioni ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore al padre con collocamento presso il medesimo lasciando il figlio libero di decidere quando potere incontrare la madre e ristabilire un rapporto con la stessa con ripristino dei rapporti tra ed i nonni materni. Pt_2
Il Collegio rileva che, dall'esito delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio depositata in data 18.06.2019, la dott.ssa ha Persona_3 evidenziato:
- con riferimento al padre: “il signor appare un individuo controllato, Parte_1 fiducioso e sicuro. Tale immagine risulta talvolta plastica e imperturbabile, verosimilmente artefatta, ovvero prodotta da uno sforzo psicologico importante che non può essere a lungo sostenuto. Spicca un atteggiamento difensivo con una tendenza ad amplificare la capacità di adattamento, al fine di negare stress e problemi molto comuni nelle persone. Ha sviluppato nel tempo la tendenza, nelle relazioni interpersonali, a camuffare l'aggressività, inibendola. Si evidenzia uno stato di rallentamento psicomotorio che rende l'individuo meno efficace e scarsamente energetico. Il signor non ha sviluppato le competenze sociali tipiche della Pt_1 maturità psicologica, infatti, la percezione di inadeguatezza è costituita da due fattori congiunti: problemi interpersonali legati all'attaccamento e uno stile di coping inefficace;
quest'ultimo aspetto non consente un reale appagamento emotivo per via di un certo impoverimento affettivo
e per risorse di controllo limitate”. Si veda, in tal senso, le difficoltà nell'uscire da una relazione da lui descritta come altamente problematica e pregiudizievole per il figlio, nonché il negare i vissuti di rabbia determinatesi nell'incedere della relazione e l'incertezza del suo agire, sia nel mettere in atto i comportamenti protettivi che sarebbero stati necessari a fronte di quanto da lui narrato, sia in termini di rassicurazioni congrue all'età del figlio. Al contrario egli, soprattutto nella fase iniziale della consulenza, come evidenziato anche dagli operatori dei Servizi, tendeva implicitamente a favorire comportamenti regressivi nel bambino e una certa fusionalità nella relazione, da lui giustificata come necessaria al contenimento e rassicurazione del bambino, a fronte di quanto vissuto nei mesi precedenti. Il dr. evidenzia come il signore tenda “a Per_6 vedere le cose in modo semplicistico, monodimensionale, appropriato per le risorse di cui dispone
e che al momento sembrano essere davvero centellinate nei confronti dell'ambiente.…Tale cifra comportamentale risulta per il signore possibile per via della tendenza ad attribuire all'esterno la responsabilità dei problemi”. In tal senso, si evidenzia quanto già rappresentato, ovvero la difficoltà del signore ad uscire da una lettura monodimensionale delle problematiche e del fallimento della relazione di coppia. Lo stesso dicasi per le difficoltà di L'atteggiamento Pt_2 in allerta e in parte contratto, osservato nel corso degli incontri di consulenza, trova riscontro nella difficoltà di “entrare in contatto con la propria sfera emotiva. L'espressione di ogni tipo di emozione, in particolare della rabbia, è correttamente inibita … L'immaturità riflessa nella gestione delle relazioni interpersonali” emerge anche nell'ambito della ricostruzione della relazione affettiva, laddove si evidenzia che “le emozioni attribuite e percepite attraverso gli altri sono semplici e connotate da cause multiple. ... L'ostilità appare presente e fa assumere che gli altri non siano empatici;
l'aggressività viene posta al servizio della competizione. Quando presente, il tono positivo assume un funzionamento autoreferenziale e difensivo”. La fragilità della capacità riflessiva non consente per l'appunto al signore di comprendere il suo contributo nel determinarsi della vicenda attuale e nella comprensione ad un altro livello delle difficoltà mostrate dalla signora. “La disorganizzazione delle funzioni psicologiche adattive può manifestarsi con problemi legati al controllo degli impulsi. Entrambi i signori narrano di una difficoltà di controllo emozionale a fronte delle escalation di tensione. “Lo stile genitoriale definisce una grande considerazione prima della prole che di se stesso”, in cui egli tende a definire
“una relazione estremamente immatura, dipendente, intuitiva e fusionale. Tale approccio appare a tutti gli effetti passivo e mette il minore nella condizione di definire tempi e contenuti del rapporto in maniera precoce e scarsamente auto regolativa”. Vedasi, in tal senso, le difficoltà di contenimento osservate anche dagli operatori del Servizio Spazio di incontri, nonché dalle insegnanti e la ricerca del bambino di rassicurazioni in figure esterne, anche in presenza dei genitori, come descritto in relazione all'andamento degli incontri assistiti”;
- con riferimento alla madre: “La signora appare sufficientemente consapevole CP_1 ed auto critica, esibisce un discreto livello metacognitivo. … La coscienza è risultata lucida, non si sono evidenziate anomalie della senso-percezione e dell'attenzione. La memoria è apparsa integra, con aree di minore definizione riguardo a eventi/periodi critici. Il livello intellettivo stimabile è nella media. …La struttura del pensiero non ha presentato disturbi formali, né contenuti francamente patologici, tuttavia l'ideazione è risultata meno lucida in due ambiti tra loro correlati. Il primo concerne le vicende giudiziarie che la riguardano, dove adotta estesamente una logica basata su torti e ragioni con cui semplifica la realtà. … Il secondo aspetto attiene ai suoi problemi di natura psichiatrica, di cui ha parlato solo accennandovi: la minimizzazione e la normalizzazione proposte dalla signora possono essere in parte riconducibili al CP_1 desiderio di offrire un quadro positivo di sé stessa. Questi “aggiustamenti” della sua storia e della sua condizione attuale sono risultati più il prodotto di una consapevolezza parziale ....
Come spesso accade in persone che percepiscono di avere una significativa fragilità psichica, anche nella signora si rintraccia una dolorosa autocolpevolizzazione. … Nella signora CP_1 queste attenuazioni della consapevolezza e della capacità di giudizio sono presenti negli CP_1 ambiti in cui i contenuti emotivi raggiungono una intensità o una rilevanza simbolica tali da costituire interferenze significative. (…) L'angoscia dell'abbandono … può generare vissuti persecutori, che in situazioni di effettiva minaccia di perdita (dei legami, degli investimenti, delle illusioni) possono acutizzarsi e contribuire alla disfunzionalità relazionale. Nella storia della signora stati di disequilibrio si trovano associati - predisponenti e conseguenti allo stesso CP_1 tempo - a perdite affettive … Altro aspetto caratterizzante il mondo interno della signora
è l'impulsività, come testimoniato dai periodi di discontrollo emotivo. L'attuale terapia CP_1 farmacologica è orientata al contenimento e alla stabilizzazione del funzionamento nel suo complesso, anche per prevenire scompensi autolesivi. Il senso di colpa, la rabbia, la paura sono al momento molto intensi, accentuati in maniera esponenziale dalle vicende in cui è attualmente coinvolta la signora: l'esperienza del rifiuto del figlio e delle accuse del coniuge sono particolarmente incisive nel produrre sofferenza e soprattutto nell'attivare specifici circuiti emozionali destabilizzanti e disorganizzanti. (…) In termini di capacità genitoriali, “la signora è in grado di poter scegliere, nelle diverse situazioni, quale comportamento attuare CP_1 nella relazione con il minore, adeguandosi a ruoli e bisogni in relazione alla specificità della situazione. …A volte, essendo estremamente coinvolta nelle relazioni in generale, tende a sopraffare le iniziative del bambino sopraffacendolo per via della pronunciata emotività. …
L'equilibrio fra regole e contesto è completamente sbilanciato, le regole rappresentano una forma di ancoraggio alla realtà necessario per gestire l'angoscia e l'incertezza anche relative a se stessa.
L'attenzione distribuita nella diade madre – prole appare anche essa non in equilibrio, segnala la necessità di un contenimento superiore per mantenere un regime di comportamento prevedibile anche per il minore. Al momento è difficile, tuttavia, stimare e comprendere lo stile parentale dato che la signora vede il figlio in misura davvero ridotta (si rimanda alla storia Pt_2 giudiziaria); l'esercizio della capacità genitoriale risente di uno stress talmente pervasivo che le considerazioni risentono di una preoccupazione profonda e totalizzante della signora che vive angoscia e disperazione per via della paura di vedere e sentire il figlio alienato e distante”;
- con riferimento al minore: “il tono dell'umore appare deflesso e la qualità delle emozioni risente di una preoccupazione generale, diffusa e aspecifica. Pur non essendo consapevole del proprio disagio, sembra esperirlo attraverso un canale non apertamente Pt_2 somatico, ma più internalizzante. Il minore potrebbe sperimentare un diffuso senso di incompletezza e di scarsa competenza socio emotiva che a lungo termine potrebbe cristallizzare.
(…), capacità riflessiva ed una mentalizzazione leggermente inferiori alle attese dell'età. Le relazioni oggettuali oggi appaiono seriamente messe a rischio e contraddittorie, i prototipi maschile e femminile sono inversamente proporzionali e generano un conflitto emotivo di portata significativa. (…) Le emozioni spiacevoli tendono ad alterare la visione della realtà e vengono gestite mediante dei meccanismi di ipersemplificazione e negazione. Il minore tende a dissociare
i temi che esperisce come dolorosi e a sostituire la realtà spiacevole con la fantasia. Il ricorso a meccanismi dissociativi che permettono di espellere e respingere le emozioni negative è molto frequente. Tali meccanismi sono verosimilmente associati alle esperienze traumatiche cui è stato esposto il minore negli ultimi anni della sua vita”;
- in merito ai rapporti del minore con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari si legge nella CTU: “ presenta relazioni fortemente disallineate Pt_2 con i genitori e i rispettivi ambienti familiari, con una relazione per certi versi regressiva e fusionale che si è sviluppata con il padre, a partire da esperienze di frustrazione con il materno, verso cui il bambino ha polarizzato il suo rifiuto. Padre e figlio appaiono coalizzati in una dinamica di mutuo soccorso rispetto alle esperienze che dichiarano di aver vissuto con la madre, in una diffusione di ruoli, che tende non solo ad essere confusiva, ma non permette a di Pt_2 accedere ad un contenimento autorevole da parte del paterno di cui egli si fida, laddove si osserva una dissoluzione di confini generazionali. Non a caso, nell'ultima relazione degli operatori degli Spazi protetti, si evidenzia come a fronte di un comportamento maggiormente autorevole del sig. il bambino mostri un immediato beneficio anche nella relazione con la Parte_1 madre. Pertanto, il sig. deve comprendere che ha un ruolo fondamentale nell'aiutare Parte_1 il figlio a trovare un riequilibrio anche nel rapporto con la mamma, aiutandolo a decodificare in modo più neutro e maturo, quanto si è verificato nella loro storia e soprattutto in maniera più tollerabile per il figlio, in modo che egli possa accedere a nuovi significati, diversi dal non essere voluto dalla madre. Rispetto alla mamma la tensione è ancora molto alta e i momenti di sintonizzazione emotiva che riescono ad instaurarsi, sono per certi versi vanificati dalla presenza di “incidenti” relazionali, in cui la rabbia del bambino non sempre riesce ad essere efficacemente decodificata dalla sig.ra che a sua volta tende ancora ad invadere lo spazio CP_1 relazionale con il figlio con contenuti altri. In tal senso, l'intervento di moderazione degli esperti diventa fondamentale per decomprimere il ripresentarsi di situazioni ad alta tensione e nuove escalation. È importante che la signora impari ad affrontare il dolore del rifiuto, decentrandosi rispetto alle proprie emozioni e al conflitto con il sig. focalizzando l'attenzione su Parte_1 quelle di Altresì è importante che i genitori riconoscano con il figlio la sofferenza cui lo Pt_2 hanno esposto, offrendogli esperienze realmente riparative, più che contrappositive o inibitorie.
Le relazioni con le rispettive famiglie d'origine presentano caratteristiche analoghe, laddove rispetto alla famiglia d'origine paterna si osserva una confusività di ruoli e funzioni ed un ipercoinvolgimento, con il rischio di sostituzione del materno da parte della nonna paterna, in una dinamica classicamente descritta di “nonna assente” (Minuchin, 1974). Allo stesso tempo la famiglia d'origine materna è rifiutata e i nonni non riescono a trovare un canale per sintonizzarsi con il nipote, rimanendo anche loro centrati nella logica del conflitto con l'altro genitore. In tal senso, i servizi potranno adoperarsi anche per trovare spazi di recupero della relazione tra il bambino e i nonni. Entrambi i genitori hanno dichiarato di non avere relazioni affettive in cui è coinvolto il minore.
- in merito alla capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine si legge nella CTU: “Dalle indagini effettuate si evidenzia che entrambi i genitori, con modalità diverse hanno esposto il figlio a situazioni tali da pregiudicarne lo sviluppo psichico. Rispetto alla sig.ra si può affermare CP_1 che lo stato di disequilibrio emozionale da lei sperimentato nel passato recente, abbia esposto il bambino ad una relazione non sempre prevedibile, caratterizzata da oscillazioni emotive ed emozionalità non governata, tali da creare uno stato di tensione e allerta di e nella Pt_2 relazione affettiva con la madre stessa e che ha contribuito al determinarsi del rifiuto del figlio.
Il sig. a sua volta, ha strutturato con il figlio, nell'intento di “proteggerlo” dai Parte_1 comportamenti materni, una relazione impropria, eccessivamente invischiante e pregna di contenuti non pertinenti - inerenti ad esempio la relazione di coppia - che non hanno permesso
a di elaborare in modo evolutivo quanto stava accadendo nella relazione trai suoi Pt_2 genitori e con entrambi i genitori. Egli, ponendosi di fatto come “vittima” della moglie, allo stesso livello del figlio, non è riuscito ad avere quella giusta distanza per fornire per primo guida
e sostegno, come evidenziato anche dalle relazioni degli operatori dei Servizi, che stanno concentrando il loro intervento con il signore proprio per implementare tale competenza. In tal senso, seppur l'intenzione del signore non sia quella di ostacolare la relazione con la madre, piuttosto che mettere in protezione il minore, con questo fare egli di fatto contribuisce ad ostacolarla, rinforzando il figlio nelle sue angosce e paure. Ciò non significa disconoscere quanto egli ritiene sia accaduto, ma offrire al bambino una spiegazione più accettabile e tutelante il suo assetto psichico e lasciargli aperto uno spiraglio di apertura e riparazione per il futuro”;
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per il minore la CTU ha risposto: “Allo stato dell'osservazione, date le criticità osservate sia rispetto alla madre che rispetto al padre, ma soprattutto le criticità che coinvolgono il nucleo nel suo complesso e che rischiano di essere pregiudizievoli per il benessere di si ritiene che Pt_2 temporaneamente - ovvero per un periodo di 9-12 mesi - sia maggiormente rispondente all'interesse del minore, che l'affidamento sia delegato al Servizio, che avrà un ruolo di regia e di garanzia terza nel sostenere il minore e guidare i genitori verso un assetto maggiormente funzionale. Confermare l'affidamento monogenitoriale al padre, infatti, attualmente rischia di polarizzare ulteriormente la disfunzionalità osservata e limitare il necessario riequilibrio dell'assetto relazionale. Altre ipotesi, quali l'affidamento condiviso o l'affidamento monogenitoriale alla madre, non appaiono in alcun modo contemplabili. Chi scrive ritiene che il Servizio potrà avere un'importante funzione nel:
1. Coordinare eventuali disaccordi genitoriali sulle scelte di maggior interesse del minore;
2. Modulare gli incontri tra madre e figlio, prevedendo un ampliamento anche nel breve tempo, ripristinando ad esempio i due incontri a settimana, laddove ne ravvisino le condizioni, o al contrario prevedendone una loro diminuzione in caso di criticità;
3. Coordinare le modalità di reintroduzione dei nonni materni nella vita del minore.
4. Verificare l'effettivo accesso del minore agli interventi concordati ritenuti necessari - quali la psicoterapia individuale. Sul punto i CCTTPP hanno informato che i signori hanno preso nelle more appuntamento con lo specialista di fiducia individuato;
5.
Coordinare gli interventi messi in atto in favore del nucleo in oggetto. Si propone, invece, il mantenimento dell'attuale collocamento presso il padre, e si ritiene importante specificare che tale collocamento si intende effettivamente presso l'abitazione coniugale, laddove altre soluzioni agite nel passato recente - quali il pernottare di padre e figlio presso l'abitazione della nonna materna durante la settimana scolastica - sono da un lato confusive e invischianti per il bambino
e dall'altro non lo aiutano a ritrovare una condizione di stabilizzazione e riequilibrio nel suo ambiente domestico di riferimento. Non si ritengono praticabili al momento altre ipotesi di collocamento che non rischiano, al contrario, di accentuare il pregiudizio del minore”;
- La CTU ha suggerito i seguenti percorsi: “Rispetto agli interventi che è possibile prevedere e che si ritiene possano favorire un assetto maggiormente evolutivo della situazione si suggerisce l'attivazione di un:
- intervento domiciliare presso il padre, almeno due volte a settimana, per favorire anche il superamento di aspetti distonici osservati nella relazione padre-figlio. Per tale intervento, sulla base delle risorse disponibili, il Servizio ha fatto presente che non potrà offrire prima dell'estate
p.v. una concreta possibilità attuativa;
- percorso di sostegno alla genitorialità per aiutare i genitori a decomprimere quegli aspetti disfunzionali della loro relazione e focalizzarsi sulla relazione cogenitoriale e genitoriale”.
Dalle successive relazioni depositate dagli assistenti sociali affidatari, di cui si è ampiamento dato conto nella descrizione dello svolgimento del procedimento, è risultato che nonostante il figlio si sia sottoposto ad un Pt_2 percorso di sostegno psicologico, lo stesso ha perseverato nel rifiuto pervicace di incontrare la madre di fatto non consentendo la ripresa della frequentazione madre figlio seppure in forma protetta.
Deve però rilevarsi che dalla documentazione depositata relativi agli atti del procedimento penale, è risultato che non solo abbia assistito alle Pt_2 aggressioni fisiche e verbali ai danni del padre, ma sia stato vittima lui stesso vittima delle condotte materne che, in una occasione, gli hanno anche determinato delle lesioni. Sebbene il difensore della resistente abbia evidenziato che il processo è tuttora in fase dibattimentale e non sia ancora pervenuto ad una sentenza di primo grado – o comunque non risultano depositati gli esiti del predetto procedimento – tuttavia vi è già stata una fondatezza del Gup che ha emesso il decreto che dispone il giudizio ed anche il figlio sentito in udienza ha confermato che la madre aveva condotte aggressive e rabbiose e che lo stesso, anche per questo motivo, non ha voluto incontrarla.
In conclusione, deve ritenersi che, non essendosi determinate le condizioni indicate dalla dott.ssa per modificare i provvedimenti vigenti in termini Per_3 di affidamento e collocamento del figlio ed essendo tuttora presente il rischio che, senza l'intervento di terzi, l'alleanza tra padre e figlio possa ulteriormente consolidarsi con esclusione della figura materna, deve essere confermato l'affidamento di al Servizio Sociale del comune di Fiumicino. Gli Pt_2 assistenti sociali dovranno, come indicato dalla dott.ssa Persona_3
- coordinare eventuali disaccordi genitoriali sulle scelte di maggior interesse del minore;
- accertare le condizioni indicate in motivazione al fine della ripresa della frequentazione madre figlio;
- coordinare le modalità di reintroduzione degli incontri del minore con i nonni materni;
- verificare l'effettivo accesso del minore agli interventi concordati ritenuti necessari, quali la psicoterapia individuale e della madre al percorso terapeutico presso il CSM.
Con riferimento alla ripresa della frequentazione tra madre e figlio, il
Collegio ritiene che non sia coercibile la ripresa della frequentazione della relazione con un genitore. In tal senso, la Suprema Corte, Sez. I, ha recentemente stabilito con ordinanza 23.4.2019 n. 11170 il principio secondo cui “Il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario”. Il rapporto affettivo deve ritenersi per natura incoercibile e non può essere imposto. Pertanto, se un figlio non intente intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato. Peraltro, la normativa internazionale si caratterizza per il ruolo centrale riconosciuto al minore. Il bene tutelato è, in primis, il diritto del minore, rispetto ai quale i diritti dei genitori sono recessivi e serventi. La Suprema Corte stabilisce che il diritto del minore alla bigenitorialità può essere esercitato anche in accezione negativa.
Ciò significa che il minore, con capacità di discernimento, ha diritto a “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo.
Il Collegio, tuttavia, ritiene assolutamente necessario che debbano essere proseguiti gli interventi finalizzati al ripristino della frequentazione in maniera graduale - al fine di garantire un accesso alla bigenitorialità nel superiore interesse del figlio - che sono stati indicati dalla CTU dott.ssa e sopra Persona_3 riportati, in termini di terapia familiare, percorso terapeutico della presso CP_1 il CSM e di sostegno psicologico per il figlio.
Deve invece essere gradualmente ripristinata la frequentazione tra Pt_2 ed i nonni materni – interrotta in quanto ad un incontro il nonno materno aveva riferito che sarebbe stata presente anche la – atteso che i medesimi CP_1 rappresentano una preziosa risorsa per il benessere del minore.
Dovrà essere altresì proseguita la presa in carico e monitoraggio da parte del Servizio Sociale del comune di Fiumicino del nucleo familiare, al fine di proseguire negli interventi a tutela del figlio.
L'assegnazione della casa familiare deve essere confermata a favore del
[...]
, quale genitore collocatario del figlio minorenne in quanto finalizzato a Pt_1 preservare l'habitat domestico familiare per il figlio.
Statuizioni economiche
I difensori delle parti si sono riportati alle richieste avanzate in sede di ricorso e di comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare il ricorrente alla condanna alla resistente del versamento di un assegno di mantenimento di euro
400,00 mensili per il figlio mentre la resistente ha richiesto disporsi la revoca del mantenimento con effetto retroattivo a favore della . CP_1
In accoglimento della domanda di parte ricorrente, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate in sede di udienza presidenziale che ha disposto un assegno di mantenimento a carico della madre al padre per il mantenimento del figlio nella misura di 250,00 euro mensili essendo la Pt_2 medesima dotata di autonoma capacità lavorativa e dovendo contribuire al mantenimento del figlio in relazione alle proprie possibilità economiche.
In corso di causa, infatti, la resistente ha depositato documentazione reddituale da cui è risultato che la ha percepito redditi netti per l'anno 2021 CP_1 di euro 1859,00 per l'anno 2022 di euro 8.328,00 e per l'anno 2023 di euro 2.273,00 ed ha dichiarato di essere proprietaria della casa familiare sita in Fiumicino assegnata al ricorrente in qualità di genitore collocatario del figlio, nonché del 50% della nuda proprietà di due locali e di un villino in Roma e di convivere con una zia che la ospita. Il ricorrente ha allegato dichiarazioni dei redditi da cui risultano redditi lordi per l'anno 2023 di euro 31.789,00 e per l'anno 2022 di euro 27.465,00 con uno stipendio in media di circa 2.000,00 euro mensili.
Le spese straordinarie relative al minore, con le specificazioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali.
Per gli onorari del Curatore Speciale avv. i compensi possono CP_2 essere calcolati sulla base della tariffa professionale per le cause di valore indeterminato di rilevante importanza per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e, tenuto conto della durata della causa e della complessità della controversa tra i valori minimi ed i valori medi, liquidato in complessivi €
11.600,00, deve essere ridotto della metà in applicazione dell'art 130 del DPR citato e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012.
L'addebito della separazione e la soccombenza della resistente giustificano la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di alta complessità ai valori tra i minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2578/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Roma il 04.02.1979 e , nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in Civitavecchia il 02.09.2007 e registrato agli atti dello
Stato Civile del medesimo Comune al n. 60, parte II, Serie A, anno 2007;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dal
[...]
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere alla , per Pt_1 CP_1
i motivi sopra indicati;
3) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
4) affida il figlio ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino che Pt_2 dovranno:
- coordinare eventuali disaccordi genitoriali sulle scelte di maggior interesse del minore;
- accertare le condizioni indicate in motivazione al fine della ripresa della frequentazione madre figlio;
- coordinare le modalità di reintroduzione degli incontri del minore con i nonni materni;
- verificare l'effettivo accesso del minore agli interventi concordati ritenuti necessari, quali la psicoterapia individuale e della madre al percorso terapeutico presso il CSM;
5) dispone il collocamento del figlio presso l'abitazione paterna con Pt_2 assegnazione a suo favore della casa familiare;
6) dispone che la ripresa della frequentazione tra la madre ed il figlio, potrà riprendere nel rispetto della volontà e della condizione psicologica del minore, presso il Servizio Sociale del Comune di Fiumicino al quale è affidato il mandato di riavviare la frequentazione in forma protetta laddove la madre prosegua il percorso di sostegno psicologico e si sottoponga ad un percorso di psicoterapia familiare e laddove il figlio esprima la volontà di riprenderne la frequentazione;
7) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 250,00 per Parte_1 il mantenimento del figlio minorenne, da corrispondersi da parte Pt_2 della dal mese di novembre 2018 al domicilio dell'avente diritto, entro CP_1
i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico delle parti in quote eguali;
11) dispone la liquidazione in favore dell'Avv. di € 5.800,00 per CP_2 compensi legali (già ridotti della metà ai sensi dell'art. 130 DPR cit. e dell'art. 9, comma 1, d.l. 140 del 2012), oltre accessori e rimborso forfettario spese generali come per legge a carico dell'erario, essendo il minore ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
12) condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
13.000,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali del comune di Fiumicino, al CTU dott.ssa al Curatore Specile avv. ed ai difensori delle Persona_3 CP_2 parti.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso