Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Paola Tarquinio e dell'Avv. Lorena Ravelli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE Per_ 1)I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che potranno Per_1 decidere sulle questioni attinenti la quotidianità quando ciascuno abbia i figli con sé, ma riservando la condivisione parentale ad ogni scelta di educazione e cura dei minori. I figli risiederanno, anche a fini anagrafici, con la madre presso l'abitazione sita in Lissone, Via Gramsci n. 39C;
2)Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, tenendo conto degli impegni, delle esigenze e degli interessi dei minori, alle seguenti modalità:
a) A fine settimane alternate dal venerdì alle ore 18.30 sino alle ore 21.00 della domenica, avendo cura di riaccompagnare i minori presso la residenza materna.
b) Una sera la settimana, che verrà di volta in volta concordata sulla base degli impegni lavorativi e scolastici, dalle ore 18.30 sino alle ore 21.00;
c) le vacanze pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori assicurando la presenza dei figli
(ad anni alterni) presso l'uno o l'altro genitore nella domenica di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo fra i genitori;
e) durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli per quindici giorni (anche non consecutivi) nei mesi da giugno a settembre, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo la scelta sulle settimane di vacanze verrà effettuata ad anni alterni una volta prima dalla madre e l'anno successivo prima dal padre;
f) Le parti si impegnano, altresì, ad accordarsi e regolamentare la permanenza e le visite dei minori in occasione di festività e “ponti” infra annuali, sempre con la massima collaborazione e nel rispetto del principio della alternanza;
g) I genitori potranno solo di comune accordo modificare la regolamentazione di tempi e modalità di frequentazione tra padre e figli;
3) Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Parte_2 Per_1 Per_
, che vivranno con la madre, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, somma che sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a far data dal 10 aprile 2026;
4) Ciascun genitore contribuirà per la quota del 50% alle spese straordinarie da sostenere Per_ nell'interesse di ed : mediche non coperte dal S.S.N., mediche specialistiche, dentistiche Per_1 ed odontoiatriche;
scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, libri di testo, materiale di cancelleria e corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche concordate se superiori alla giornata, iscrizioni e rette ad università pubbliche e private se concordate ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari, etc.); sportive e ludico/ricreative (attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura per il relativo svolgimento, corsi di lingue o attività artistiche, corsi di musica e strumenti musicali, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, stage sportivi e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto per il figlio, etc.). Le anzidette spese straordinarie, tutte da documentare, dovranno essere oggetto o meno di preventivo accordo tra i genitori in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli approvate dal Tribunale di Monza in data 07 Maggio 2018, che i signori ed Parte_2 Parte_1
dichiarano di conoscere ed accettare, anche con riferimento alle modalità di formazione
[...] dell'accordo, nonché a quelle di richiesta del rimborso da parte del genitore eventualmente anticipatario delle spese e sue tempistiche.
5) L'assegno unico e universale per i figli verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
6) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali
(passaporto/carta di identità) validi per l'espatrio per i figli.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolamentato ogni aspetto finanziario e di non aver ulteriori beni o pendenze economiche da disciplinare.
8) I coniugi si esonerano, sin da ora e reciprocamente, dalla produzione in giudizio di ulteriore documentazione finanziaria e/o economica, impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale.
9) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cui richiedono l'immediato passaggio in giudicato Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 11 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Erba in data 21.05.2006 (atto n. 15, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Erba), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Erba, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti