Art. 38.
L'articolo 83 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ".
L'articolo 83 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ".