Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Alice Parte_1 C.F._1
Garlaschè;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Graziana Parte_2 C.F._2
Nisi;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata
(art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi hanno già posto in vendita la casa coniugale, sita in Locate di Triulzi (MI), Via Verdi
n.50/c, al prezzo di Euro 295.000,00= prevedendo che, in caso di mancata vendita, il prezzo venga ribassato di Euro 10.000,00= ogni sei mesi. Se entro il 30.10.2026 la casa coniugale sarà ancora invenduta i coniugi concorderanno con l'agente immobiliare un diverso prezzo di vendita facendo riferimento all'andamento del mercato indicato dal Borsino immobiliare;
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4) il marito lascerà la casa coniugale entro il giorno successivo all'udienza di separazione fissata con la modalità delle trattazione scritta asportando, dalla stessa, i propri effetti personali;
5) la casa coniugale sino alla vendita o sino all'indipendenza economica delle figlie viene assegnata alla moglie che vi abiterà unitamente con le stesse;
6) i mobili, elettrodomestici e tutto quanto contenuto nella casa coniugale divengono di proprietà esclusiva della moglie;
7) fino a quando i coniugi vivranno sotto lo stesso tetto provvederanno a pagare le spese condominiali ordinarie e straordinarie, nonché tutte le spese necessarie per la famiglia e per la gestione dell'immobile al 50% fra loro;
8) dal mese in cui il marito lascerà la casa coniugale e sino alla vendita della stessa verserà alla moglie, a titolo di mantenimento delle figlie, la somma di Euro 225,00= per ciascuna figlia. Il marito, dopo la vendita della casa coniugale, verserà alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie la somma di Euro 350,00= per ciascuna figlia. Tali somme verranno versate sino a quando le figlie non saranno autonome economicamente e saranno soggette alla rivalutazione ISTAT;
L'assegno unico in favore delle figlie verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; Pt_2
9) il marito provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie così come previsto dal protocollo del Tribunale di Lodi, il cui contenuto qui si riporta integralmente:
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del
50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta, secondo il seguente schema:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante-
b)-cure dentistiche presso strutture pubbliche-
c)-trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale-
d)-tickets sanitari-
e)-occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista-
f)-farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale-
Spese mediche che richiedono di preventivo accordo:
a)-cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private-
b)-cure termali e fisioterapiche-
c)-trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente-
d)-farmaci omeopatici-
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici-
b)-libri di testo-
c)-materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica-
pagina 2 di 5 d)-dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES)-
e)-assicurazione scolastica-
f)-fondo cassa richiesto dalla scuola.
g)-gite scolastiche senza pernottamento-
h)-spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico-
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati-
b)-gite scolastiche con pernottamento-
c)-corsi di recupero e lezioni private-
d)-corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero-
e)-alloggio presso la sede universitaria-
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola-
b)-centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-corsi di lingue-
b)-corsi di musica e strumenti musicali-
c)-attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)-
d)-spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout)-
e)-baby sitter-
f)-viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori-
g)-spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)-
h)-acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli-
In ordine alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro
(anche via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
10) dal momento in cui il SI. lascerà la casa coniugale e sino alla vendita della stessa Parte_1 provvederà al pagamento del 50% delle spese condominiali straordinarie;
11) il conto corrente cointestato presso BancoPosta dal 01.12.2024 verrà utilizzato esclusivamente dalla moglie e tutte le somme giacenti alla data succitata, pari ad euro 37.555,16=, divengono di proprietà esclusiva della moglie. Il marito fino all'effettiva chiusura del conto corrente non effettuerà più alcuna operazione su detto conto e si obbliga a restituire eventuali somme prelevate dal
01.12.2024 in poi;
12) il marito verserà alla moglie entro l'udienza di separazione fissata con la modalità della trattazione scritta la somma di Euro 10.000,00 quale restituzione della quota del 50% del prestito effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio alla sorella del SI. La moglie con la Parte_1 ricezione della succitata somma nulla avrà più a pretendere dalla sorella del marito per tale prestito;
pagina 3 di 5 13) l'autovettura Dacia RO tg. FN882DZ intestata alla moglie e in uso al marito diviene di proprietà di quest'ultimo. L'autovettura Fiat Panda tg. EX786XJ intestata al marito e in uso alla moglie diviene di proprietà di quest'ultima. I coniugi si impegnano ad effettuar i relativi passaggi di proprietà e, al fine di usufruire di eventuali agevolazioni, il SI. sposterà la propria Parte_1 residenza dopo tali passaggi, che comunque dovranno essere effettuati entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Per i trasferimenti mobiliari di cui sopra i coniugi dichiarano di volersi avvalere dei benefici e delle esenzioni fiscali previste dal'art. 19 Legge 12 numero 74 del 1987 e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999;
14) i lingotti d'oro e d'argento, nonchè le sterline acquistate dai coniugi in costanza di matrimonio saranno suddivisi al 50% fra gli stessi entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. A tal proposito il SI. dichiara che i lingotti d'oro sono n.3, che i lingotti d'argento sono n. 1 Parte_1
e le sterline sono n. 7 e le monete sono n 3. Nel caso in cui successivamente alla divisione CP_1 si dovesse accertare l'esistenza di ulteriori lingotti e sterline i coniugi provvederanno alla suddivisione al 50% fra loro;
15) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Rozzano (MI) in data 05.07.1997, atto trascritto
[...] nei Registri del predetto Comune al N. 14 - Parte I - Anno 1997;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 5 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 07/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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