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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 19239/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Ettore Pastore Alinante – presidente rel. dr.ssa Barbara Tango – Giudice dr.ssa Valentina Valletta - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19239/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele Parte_1
74 presso l'avv. Francesco Lombardi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura speciale allegata telematicamente alla querela di falso
[...]
[...]
[...]
[...]
in persona del liquidatore p.t., indirizzo pec Parte_2
Email_1
[...]
, in persona della subprocuratrice a sua volta
[...] CP_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Durazzano alla Via San Pietro 5 unitamente all'avv. Leonardo Blandino, di San Donato Milanese (Milano), dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
QUERELATE
pagina 1 di 4 Nonché
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è fondata e va accolta.
ha convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2
e chiedendo di dichiarare falsa la sottoscrizione a suo nome quale Controparte_3 coobbligata in calce al documento denominato “richiesta di prestito personale” datata 20/3/2009 su modulo di , che poi con atto del 5/12/2018 aveva ceduto il Parte_2 relativo credito a , con vittoria delle spese di lite;
si è costituita Controparte_3 [...]
chiedendo di rigettare la querela di falso, con vittoria delle spese di lite;
CP_3 alla udienza del 3/10/2023 l'attrice ha confermato personalmente la querela di falso, la parte convenuta ha confermato di volersi avvalere del documento impugnato, ed è stato redatto processo verbale di deposito del documento stesso;
nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica dalla dr.ssa , ed Persona_1 ora la causa va decisa.
Sulla base del documento del 20/3/2009, considerato come un contratto di finanziamento, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo 4216/2016 ordinando ad e in solido di pagare a Parte_3 Parte_1 Parte_2
la somma di € 9808,77 oltre accessori;
ha opposto detto decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo, disconoscendo la firma a suo nome apposta sulla fotocopia del contratto di finanziamento depositata in fase monitoria – ma con sentenza 12498/2017 questo Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che, poiché la società opposta aveva in corso di giudizio prodotto l'originale del documento e l'opponente non aveva reiterato il disconoscimento della firma sull'originale, la scrittura privata costituita dal contratto di finanziamento doveva considerarsi tacitamente riconosciuta. ha appellato la Parte_1 sentenza 4216/2016, e nel corso del giudizio di secondo grado l'appellante ha proposto querela di falso avverso la firma che il Tribunale aveva considerato tacitamente riconosciuta;
con ordinanza del 3/5/2022 la Corte d'Appello di Napoli ha così provveduto: “sospende ex art. 355 cpc il presente giudizio assegnando termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa di falso dinnanzi al competente Tribunale.”. Da qui il presente giudizio per querela di falso.
pagina 2 di 4 La querela di falso contiene gli elementi e le prove della falsità, come richiede l'art. 221 cpc: si tratta del raffronto tra le 4 firme a nome di apposte sul Parte_1 contratto di finanziamento ed oggetto di querela, e le firme sicuramente da Parte_1
“apposte nelle procure sottoscritte dalla stessa per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per il successivo appello, nel verbale di mediazione, per la procura rilasciata per la proposizione della querela nonché raffrontando la firma contestata con l'atto di consenso ad iscrizione di ipoteca volontaria per notar del 9.12.2003, rep. Persona_2
9781 racc. 4362”. La querela di falso avverso scrittura privata tacitamente riconosciuta, poi, va ammessa, applicando il principio enunciato da Cass. 29912/2021: “La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore;
qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso”.
Nel merito, le firme oggetto di querela risultano false, come attestato dalla CTU, la quale le ha comparate con le scritture indicate nella querela e con il saggio grafico rilasciato da in sede di operazioni peritali. Ecco come conclude la CTU: “Si Parte_1
è dunque in presenza di tante e tali differenze, ossia di numerose e qualitative differenze
– riguardanti il gesto spontaneo, la gestualità fuggitiva, la dinamica esecutiva e il movimento, nonché le particolarità più personali – da permettere un giudizio, con certezza assoluta, di non identità di mano.” Le parti non hanno osservato nulla sulla relazione della CTU – ed anzi, con le note scritte di partecipazione alla udienza cartolare dell'11/4/2025, (subentrata nella posizione di Controparte_3 Parte_2
, quale cessionaria del credito vantato nei confronti di ha
[...] Parte_1 dichiarato di “non volersi avvalere del documento oggetto di querela” (il che, a questo punto del giudizio, non ha fatto cessare la materia del contendere, persistendo l'interesse della querelante a sentir dichiarare false le firme, ma rende sostanzialmente pacifico che le firme siano false). La querela di falso va dunque accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile, complessità media, parametri medi).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19239/2022 rgac tra: Parte_1 querelante;
, querelate;
PM presso la Parte_4
Procura della Repubblica di Napoli, interventore ex lege;
così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara false le quattro firme a nome di “ sul documento Parte_1 Part intestato a Plusvalore denominato “Richiesta di prestito personale” datato 20/3/2009; 2) Ordina che, quando la presente sentenza sarà passata in giudicato, le firme false vengano cancellate dal documento, e quest'ultimo venga restituito a CP_3
;
[...]
3) Condanna a rimborsare all'attrice ogni somma che questa Controparte_3 documenti di aver versato alla CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che si Controparte_3 liquidano in € 264 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Napoli in data 2/7/2025 Il presidente rel.
(Ettore Pastore Alinante)
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Ettore Pastore Alinante – presidente rel. dr.ssa Barbara Tango – Giudice dr.ssa Valentina Valletta - Giudice ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19239/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele Parte_1
74 presso l'avv. Francesco Lombardi, dal quale è rappresentata e difesa come da procura speciale allegata telematicamente alla querela di falso
[...]
[...]
[...]
[...]
in persona del liquidatore p.t., indirizzo pec Parte_2
Email_1
[...]
, in persona della subprocuratrice a sua volta
[...] CP_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Durazzano alla Via San Pietro 5 unitamente all'avv. Leonardo Blandino, di San Donato Milanese (Milano), dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
QUERELATE
pagina 1 di 4 Nonché
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Querela di falso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è fondata e va accolta.
ha convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2
e chiedendo di dichiarare falsa la sottoscrizione a suo nome quale Controparte_3 coobbligata in calce al documento denominato “richiesta di prestito personale” datata 20/3/2009 su modulo di , che poi con atto del 5/12/2018 aveva ceduto il Parte_2 relativo credito a , con vittoria delle spese di lite;
si è costituita Controparte_3 [...]
chiedendo di rigettare la querela di falso, con vittoria delle spese di lite;
CP_3 alla udienza del 3/10/2023 l'attrice ha confermato personalmente la querela di falso, la parte convenuta ha confermato di volersi avvalere del documento impugnato, ed è stato redatto processo verbale di deposito del documento stesso;
nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio grafologica dalla dr.ssa , ed Persona_1 ora la causa va decisa.
Sulla base del documento del 20/3/2009, considerato come un contratto di finanziamento, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo 4216/2016 ordinando ad e in solido di pagare a Parte_3 Parte_1 Parte_2
la somma di € 9808,77 oltre accessori;
ha opposto detto decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo, disconoscendo la firma a suo nome apposta sulla fotocopia del contratto di finanziamento depositata in fase monitoria – ma con sentenza 12498/2017 questo Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che, poiché la società opposta aveva in corso di giudizio prodotto l'originale del documento e l'opponente non aveva reiterato il disconoscimento della firma sull'originale, la scrittura privata costituita dal contratto di finanziamento doveva considerarsi tacitamente riconosciuta. ha appellato la Parte_1 sentenza 4216/2016, e nel corso del giudizio di secondo grado l'appellante ha proposto querela di falso avverso la firma che il Tribunale aveva considerato tacitamente riconosciuta;
con ordinanza del 3/5/2022 la Corte d'Appello di Napoli ha così provveduto: “sospende ex art. 355 cpc il presente giudizio assegnando termine di tre mesi, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa di falso dinnanzi al competente Tribunale.”. Da qui il presente giudizio per querela di falso.
pagina 2 di 4 La querela di falso contiene gli elementi e le prove della falsità, come richiede l'art. 221 cpc: si tratta del raffronto tra le 4 firme a nome di apposte sul Parte_1 contratto di finanziamento ed oggetto di querela, e le firme sicuramente da Parte_1
“apposte nelle procure sottoscritte dalla stessa per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per il successivo appello, nel verbale di mediazione, per la procura rilasciata per la proposizione della querela nonché raffrontando la firma contestata con l'atto di consenso ad iscrizione di ipoteca volontaria per notar del 9.12.2003, rep. Persona_2
9781 racc. 4362”. La querela di falso avverso scrittura privata tacitamente riconosciuta, poi, va ammessa, applicando il principio enunciato da Cass. 29912/2021: “La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore;
qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso”.
Nel merito, le firme oggetto di querela risultano false, come attestato dalla CTU, la quale le ha comparate con le scritture indicate nella querela e con il saggio grafico rilasciato da in sede di operazioni peritali. Ecco come conclude la CTU: “Si Parte_1
è dunque in presenza di tante e tali differenze, ossia di numerose e qualitative differenze
– riguardanti il gesto spontaneo, la gestualità fuggitiva, la dinamica esecutiva e il movimento, nonché le particolarità più personali – da permettere un giudizio, con certezza assoluta, di non identità di mano.” Le parti non hanno osservato nulla sulla relazione della CTU – ed anzi, con le note scritte di partecipazione alla udienza cartolare dell'11/4/2025, (subentrata nella posizione di Controparte_3 Parte_2
, quale cessionaria del credito vantato nei confronti di ha
[...] Parte_1 dichiarato di “non volersi avvalere del documento oggetto di querela” (il che, a questo punto del giudizio, non ha fatto cessare la materia del contendere, persistendo l'interesse della querelante a sentir dichiarare false le firme, ma rende sostanzialmente pacifico che le firme siano false). La querela di falso va dunque accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (cause di valore indeterminabile, complessità media, parametri medi).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 19239/2022 rgac tra: Parte_1 querelante;
, querelate;
PM presso la Parte_4
Procura della Repubblica di Napoli, interventore ex lege;
così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara false le quattro firme a nome di “ sul documento Parte_1 Part intestato a Plusvalore denominato “Richiesta di prestito personale” datato 20/3/2009; 2) Ordina che, quando la presente sentenza sarà passata in giudicato, le firme false vengano cancellate dal documento, e quest'ultimo venga restituito a CP_3
;
[...]
3) Condanna a rimborsare all'attrice ogni somma che questa Controparte_3 documenti di aver versato alla CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che si Controparte_3 liquidano in € 264 per esborsi ed € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Napoli in data 2/7/2025 Il presidente rel.
(Ettore Pastore Alinante)
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