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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3847 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Gabriele Francesco Parte_1
Meligeni; RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio il giudicante dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante ha richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative alla pensione di invalidità civile ed i benefici ex art. 3, comma 3, della Legge
104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., siccome incardinato in questa sede, presuppone l'esistenza dei presupposti onde potere richiedere, in sede giudiziaria, il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente è stata dichiarata non invalida dalla Commissione dell' . Infatti, detta commissione, l'ha CP_1
riconosciuta invalida al 34%, requisito non sufficiente perché potesse agire in sede giudiziaria.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3847 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Gabriele Francesco Parte_1
Meligeni; RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Antonino De Luca, Funzionario dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda. Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio il giudicante dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante ha richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative alla pensione di invalidità civile ed i benefici ex art. 3, comma 3, della Legge
104/92.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., siccome incardinato in questa sede, presuppone l'esistenza dei presupposti onde potere richiedere, in sede giudiziaria, il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente è stata dichiarata non invalida dalla Commissione dell' . Infatti, detta commissione, l'ha CP_1
riconosciuta invalida al 34%, requisito non sufficiente perché potesse agire in sede giudiziaria.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 24 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari