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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13438/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C. F. Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato il [...] a [...] C. F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata il [...] a [...] C. F. e , nata il C.F._3 Parte_4
06/01/1988 a Villaricca (NA) C. F. tutti nella qualità di eredi del C.F._4
de cuius Sig. nato il [...] a [...] ed ivi deceduto Persona_1 il 13/06/2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Mirra
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre
2005, convertito nella legge n. 48 del 2 dicembre 2005, dal funzionario Dottor Per_2
[...]
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe hanno esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro in data
30/06/2023, il proprio dante causa, aveva ottenuto il riconoscimento del Persona_1
1 suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento con decorrenza dal Novembre 2022; che il decreto di omologa era
CP_ stato notificato all' il 28.6.2024 e, malgrado l'invio dei modelli ap70 e ap23, i ricorrenti nulla avevano ottenuto quanto al pagamento dei ratei, pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso, gli istanti n.q. hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, la causa è stata decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Gli istanti hanno dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale in favore del de cuius e di avere notificato tale decreto all' ; hanno dedotto di non avere ricevuto il CP_1
pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di
3 pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve necessariamente essere CP_1
comunicata all'istituto nelle forme dell'autocertificazione, mediante la presentazione del modulo AP70.
Occorre, altresì, rilevare che gli eredi per conseguire il pagamento della prestazione
CP_ spettante al proprio dante causa sono tenuti a comunicare all' il cd. modello AP23, modulo contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione
(compresa l'indicazione della relativa quota di eredità). CP_ Nel caso in esame, i ricorrenti n.q. hanno trasmesso all' sia il modello AP70 sia il modello ap23 in data 28.6.2024 (v. documentazione, in atti) mentre il pagamento da parte
CP_ dell' è avvenuto oltre il termine di Legge con data valuta 20/12/2024, e cioè dopo il CP_ deposito del presente ricorso e la sua notifica all' .
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ integralmente dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa 16/04/2025
4 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13438/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] C. F. Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato il [...] a [...] C. F. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata il [...] a [...] C. F. e , nata il C.F._3 Parte_4
06/01/1988 a Villaricca (NA) C. F. tutti nella qualità di eredi del C.F._4
de cuius Sig. nato il [...] a [...] ed ivi deceduto Persona_1 il 13/06/2023, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Mirra
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre
2005, convertito nella legge n. 48 del 2 dicembre 2005, dal funzionario Dottor Per_2
[...]
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe hanno esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro in data
30/06/2023, il proprio dante causa, aveva ottenuto il riconoscimento del Persona_1
1 suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento con decorrenza dal Novembre 2022; che il decreto di omologa era
CP_ stato notificato all' il 28.6.2024 e, malgrado l'invio dei modelli ap70 e ap23, i ricorrenti nulla avevano ottenuto quanto al pagamento dei ratei, pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso, gli istanti n.q. hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, la causa è stata decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Gli istanti hanno dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale in favore del de cuius e di avere notificato tale decreto all' ; hanno dedotto di non avere ricevuto il CP_1
pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di
3 pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve necessariamente essere CP_1
comunicata all'istituto nelle forme dell'autocertificazione, mediante la presentazione del modulo AP70.
Occorre, altresì, rilevare che gli eredi per conseguire il pagamento della prestazione
CP_ spettante al proprio dante causa sono tenuti a comunicare all' il cd. modello AP23, modulo contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione
(compresa l'indicazione della relativa quota di eredità). CP_ Nel caso in esame, i ricorrenti n.q. hanno trasmesso all' sia il modello AP70 sia il modello ap23 in data 28.6.2024 (v. documentazione, in atti) mentre il pagamento da parte
CP_ dell' è avvenuto oltre il termine di Legge con data valuta 20/12/2024, e cioè dopo il CP_ deposito del presente ricorso e la sua notifica all' .
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ integralmente dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa 16/04/2025
4 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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