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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/09/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 885/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 6.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 13.05.2025 scaduti il giorno 03.09.2025, vertente
TRA incorporante della in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente dall'avv. Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Michele Sansone che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi degli artt. 125 e 136 c.p.c.
all'indirizzo di PEC: Email_1 in forza di procura speciale in calce Email_2 all'atto di citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Maurizio Mililli, in forza di procura in atti.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
in persona del Commissario Straordinario Prefettizio e Controparte_4 rappresentante legale elettivamente domiciliato in Chieti al Corso Marrucino CP_5
n. 71, presso e nello studio dell'Avv. Marialuisa Campanella che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su documento informatico, sottoscritto con firma digitale e congiunto per via informatica alla comparsa di costituzione e risposta mediante inserimento nella busta telematica.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
APPELLATO in persona legale rappresentante pro tempore dott. CP_6 CP_7 elettivamente domiciliata in alla via Gran Sasso n. 1 nello studio dell'Avv. Peppino CP_2
Polidori che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al controricorso in Cassazione.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
E
, in qualità di socia e liquidatrice della (già Controparte_8 CP_3 CP_9
e in qualità di socio della (già
[...] CP_10 CP_3 Controparte_9
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
NON COSTITUITI
nella sua qualità di cessionario della res litigiosa, già in capo ad CP_9 CP_3 relativa al giudizio, elettivamente domiciliato in alla Piazza Porta Caldari n. 26
[...] CP_2 pec presso lo studio e la casella di posta Email_3 certificata dell'Avv. Maurizio Mililli che lo rappresenta e difende in forza di procura sottoscritta digitalmente la cui copia è allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n. 21115/2024 della
Corte di Cassazione pubblicata il 29.07.2024 – Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'adìta Corte d'Appello di L'Aquila:
1. condannare le convenute in solito tra loro al pagamento delle spese processuali di legittimità nonché alla rifusione di spese, diritti ed onorari di questo procedimento.”
Per il convenuto in riassunzione Controparte_4 “Si chiede che l'On. Corte di Appello di L'Aquila provveda al governo delle spese del grado Cont di legittimità e del presente grado secondo giustizia nei confronti dell'attrice e con compensazione integrale delle stesse nei rapporti tra le altre parti.”
Per la convenuta in riassunzione Ater di Chieti
“A) Rigettare la domanda proposta dalla ei confronti dell' oiché del CP_1 CP_6 tutto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze della presente fase del giudizio.”
Per la convenuta in riassunzione CP_3
“1 - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del e dell' Controparte_4 [...] nei confronti della società ricorrente e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al CP_6 pagamento in favore di quest'ultima, al risarcimento dei danni subiti e subendi stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
2 - in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo di responsabilità precontrattuale del e dell' nei confronti del sig. Controparte_4 CP_6 CP_9
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultimo, al risarcimento dei danni cagionati stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
Con vittoria delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Per l'intervenuto ex art. 111 c.p.c. CP_9
“1 - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del e dell' Controparte_4 [...] nei confronti del sig. e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al CP_6 CP_9 pagamento in favore di quest'ultima, al risarcimento dei danni subiti e subendi stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
2 - in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo di responsabilità precontrattuale del e dell' nei confronti del sig. Controparte_4 CP_6 CP_9
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultimo, al risarcimento dei danni cagionati stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 94/2016 resa all'esito del giudizio n. 810/2011 R.G.C. – promosso dalla
(oggi nei confronti della (poi (onde CP_2 CP_1 Controparte_9 CP_3 accertare che l'edificio realizzato dalla convenuta violava le disposizioni in materia di distanze, stabilite dal d.m. n. 1444/1968 con conseguente condanna della CP_9 all' abbattimento delle opere e ad arretrare l'immobile alla distanza di mt. 16 dal
[...] fabbricato dell'attrice e di mt. 8 dal confine e in via subordinata a demolire quella parte di fabbricato in cui era stato realizzato un balcone della profondità di mt. 1,20, riducendo ulteriormente a mt. 8,80 la distanza tra i due fabbricati) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la contestando le domande attoree e formulando richiesta di Controparte_9 chiamata in causa del e dell' di Chieti i quali si erano costituiti Controparte_4 CP_6 chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti – il Tribunale di Chieti,
Sezione Distaccata di Ortona così statuiva: “rigetta le domande formulate dall' attrice nei confronti della convenuta;
condanna la al pagamento delle Parte_2 spese di c.t.u., ed alla refusione delle spese di lite nei confronti della CP_9
dell' e del , liquidate, per ciascuno, in € 7.254,00
[...] CP_6 _4 _4 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge, in € 450,00 per esborsi sostenuti dalla Controparte_9 disponendo, quanto a quest' ultima, la distrazione delle spese in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.”
1.1. Il Tribunale dava atto che l'attrice aveva dedotto: - di essere proprietaria di un fabbricato con pareti finestrate nel Comune di , distinto in C.F. al foglio n. 25, p.lla n. 1339; - CP_2 che, giusta permesso di costruire n. 90 rilasciato dal Comune di in data 30.11.2009, CP_2 la aveva realizzato un edificio sulla particella confinante contraddistinta Controparte_9 dal n. 2577 nell'ambito di un programma di recupero urbano, in variante al piano regolatore generale e in violazione delle disposizioni in tema di distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 comma 3 d.m. n. 1444/1968; - che il fabbricato era stato realizzato alla distanza di 10 mt da quello dell'attrice, di 5 mt. dal confine, e, per una parte della lunghezza di mt. 2,50, la società convenuta aveva realizzato un balcone che aveva ulteriormente ridotto, fino a mt.
8,80, la distanza tra i due fabbricati;
- che il fatto che l'immobile della Controparte_9 fosse inserito all'interno del programma di recupero urbano non avrebbe potuto determinare alcuna deroga a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 D.M. n. 1444/1968, essendo quest'ultima normativa posta a presidio di interessi pubblici e non essendo l'immobile della ricompreso nel Piano di recupero, condizione necessaria per l'operatività della CP_2 deroga di cui all'art.9 comma 3 secondo periodo del dm n. 1444/1968; - che il TAR Abruzzo
- Pescara con sentenza n. 328 del 03.07.2012 aveva disposto l'annullamento del permesso di costruire in variante rilasciato alla società convenuta.
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio deducendo che entrambi gli edifici erano stati realizzati nell'ambito del piano di recupero urbano e che quindi era possibile derogare alle distanze tra fabbricati stabilite dall'art. 9 comma 1 d.m. n. 1444/1968, giusta quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dello stesso e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l quale ente che aveva istruito la pratica, e il CP_6 _4
, quale ente che aveva assentito l'intervento, e, in caso di accoglimento anche
[...] parziale della domanda di parte attrice, di condannare l e il CP_6 Controparte_4 in solido tra loro al risarcimento dei danni sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante conseguenti alla eventuale riduzione in pristino, nella misura da accertare in corso di giudizio, o in via equitativa.
Aggiungeva che, autorizzata la citazione, l'Ater di Chieti si era costituita in giudizio sostenendo che anche il fabbricato realizzato dall'attrice era ricompreso nell'area interessata dal Programma di Recupero Urbano con conseguente applicazione della deroga stabilita dall'art. 9 comma 3 d.m. n. 1444/1968 ed eccependo l'inammissibilità della domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti, data la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della pretesa risarcitoria e la propria estraneità ai fatti da cui, ad avviso della società convenuta, sarebbe scaturita una responsabilità risarcitoria.
Rappresentava che, autorizzata la citazione, si era costituito in giudizio il , Controparte_4 eccependo in via preliminare la nullità e contraddittorietà dell' atto di citazione nei suoi confronti in quanto privo di indicazione dei fatti costitutivi della pretesa e il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, spettando la giurisdizione in materia di risarcimento del danno da esercizio illegittimo dell'attività amministrativa in via esclusiva al giudice amministrativo e nel merito che entrambi gli edifici erano ricompresi nel medesimo programma di recupero urbano.
1.3. Il Tribunale rilevava che la convenuta aveva provato che entrambi gli immobili ricadevano nell'area disciplinata dal programma di recupero urbano “Contratto di Quartiere
II” approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2006 con la perimetrazione della zona di intervento con tutti gli edifici, in variante al P.R.G. ed al piano particolareggiato con conseguente possibilità di derogare alle distanze tra i fabbricati stabilite dall'art. 9 d.m. n. 1444/1968.
Riteneva irrilevante che soltanto per l'edificio della convenuta vi fosse stata una progettazione di dettaglio o rappresentazione planivolumetrica, in quanto questa circostanza era una conseguenza del fatto che solo tale immobile e non anche quello della società attrice era stato realizzato successivamente all' adozione del programma di recupero urbano.
Rilevava che era venuto meno il titolo su cui parte attrice aveva fondato la sua domanda di arretramento della costruzione di parte convenuta alla distanza di mt. 8 dal confine in quanto
[. il piano regolatore generale del Comune di era stato annullato dal CP_2 CP_11
, con sentenze n. 553/2012, n. 556/2012 e n. 557/2012. Pt_3
Osservava, riguardo alla distanza di mt. 8,80 tra i due fabbricati, nella parte in cui la società convenuta aveva realizzato un aggetto della profondità di mt. 1,20, che la sua legittimità si fondava proprio sulla deroga alle disposizioni in materia di distanze di cui all'art. 9 D.M. n.
1444/1968 per effetto del programma di recupero urbanistico.
Riteneva irrilevante la sentenza n. 328/2012 emessa dal bruzzo - Pescara in quanto CP_11 essa aveva stabilito l'inderogabilità delle disposizioni in materia di distanze di cui al predetto
D.M. ad opera di disposizioni di piano regolatore di carattere generale, riferite all' intero territorio comunale (come era avvenuto nel Comune di ), e non ad opera di CP_2 disposizioni contenute in strumenti attuativi o piani particolareggiati (come era invece avvenuto con riguardo all'opera realizzata dalla società convenuta)
1.4. Riteneva assorbita dal rigetto delle domande attoree la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta nei confronti dell' e del . CP_6 Controparte_4
Condannava la società al pagamento delle spese di c.t.u. ed alla refusione CP_2 delle spese di lite nei confronti della dell' e del Controparte_9 CP_6 _4
.
[...]
2. Con sentenza n. 103/2022 pubblicata in data 20.01.2022 la Corte d'Appello di L'Aquila decidendo sull'appello proposto dalla (incorporante della così CP_1 CP_2 statuiva: “1) In accoglimento dell'appello, condanna la società alla Controparte_9 demolizione delle porzioni di edificio costruite a distanza inferiore a quella di metri 16 dal fabbricato di parte attrice, ordinando che la ricostruzione avvenga nel rispetto della indicata distanza (metri 16 dal fabbricato di parte attrice); 2) Condanna gli appellati in solido al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida in complessivi € 13.430 per il primo grado e in € 9.515 per il grado
d'appello, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese generali.”
2.1. Il gravame era stato proposto dalla sulla scorta di plurimi motivi di appello CP_1 con i quali aveva dedotto: 1) Fatto pacifico –la realizzazione dell'intervento ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quelle previste dagli strumenti locali;
2) Confessione stragiudiziale;
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il progetto della convenuta rientrasse nella deroga di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68 ultimo comma –assenza di gruppi di edifici –progetto riferito ad un unico immobile senza previsione dell'immobile della 4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inoperante il CP_2 piano regolatore generale del 2007 –Omissione di pronuncia – Mancato pronuncia relativamente alla distanza che i due fabbricati debbano osservare nonché relativamente alla distanza che il fabbricato della dal confine;
5) Erroneità della Controparte_9 sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'inconferenza della sentenza n. 328/12; 6) Riforma del capo di sentenza relativo alle spese legali.
2.2. Nel giudizio di appello si erano costituiti la e l Controparte_9 CP_6 chiedendo il rigetto del gravame.
Il non si era costituito ed era stato dichiarato contumace. _4 _4
2.3. La Corte accoglieva l'appello e ordinava la riconduzione a legalità del fabbricato della società convenuta, nel rispetto della distanza di metri 16 dal fabbricato attoreo, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che erano stati emanati.
Rilevava che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea generale, non è legittima l'adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del D.M. n. 1444/1968, atteso che quest'ultimo, essendo stato emanato su delega dell'art. 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, nr. 1150 ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali.
Osservava che gli strumenti urbanistici che consentono la deroga prevista dall'art. 9 ultimo comma D.M. 1444/1968 sono tipici, dato che il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio.
Riteneva condivisibile quanto affermato da parte attrice secondo cui l'ultimo comma dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che consente una deroga alle distanze tra fabbricati, può trovare applicazione solo relativamente alle distanze tra edifici ricompresi nel piano di recupero e non relativamente ad edifici esterni e l'effettivo inserimento dei fabbricati nel
Programma di recupero è possibile solo nel caso in cui il piano vada a regolamentare nel dettaglio per tutti gli edifici coinvolti il conseguente sviluppo plano-volumetrico, le relative distanze ed i connessi standard.
Rilevava che non era, pertanto, sufficiente l'inserimento di un edificio nella medesima perimetrazione d'ambito di un Piano al fine dell'applicazione della disciplina derogatoria, dovendo invece lo stesso essere ricompreso in «gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche», come stabilito dall'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444/68.
Spiegava che la legittimità della deroga è strettamente collegata al governo del territorio che può avvenire solo attraverso la progettazione unitaria di un insieme di costruzioni come se fossero un unico edificio mentre nel caso di specie il solo fabbricato della convenuta era stato oggetto di specifica progettazione planovolumetrica e convenzione con riferimento alla attuazione del Piano di Recupero Urbano.
Rilevava che il CTU aveva erroneamente ritenuto che la sola inclusione del fabbricato nella perimetrazione fosse idonea a dimostrare che esso era ricompreso nell'ambito di un intervento oggetto del Programma di Recupero Urbano denominato "Contratto di Quartiere
II”.
Riteneva assorbita ogni altra questione e condannava gli appellati in solido al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado.
3. Con Ordinanza n. 21115/2024 pubblicata il 29.07.2024 la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dal e sul ricorso incidentale proposto da Controparte_4
(già così statuiva: “la Corte rigetta il ricorso principale CP_3 Controparte_9
e i primi tre motivi del ricorso incidentale;
accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.”
3.1. Il ricorrente principale aveva articolato il ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1)
Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in tema di deroga alle distanze tra edifici ricompresi all'interno di un piano particolareggiato;
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 tenuto conto della disposizione interpretativa di cui all'art. 5, 1° Comma, lett. B) bis, del D.L. 32/2019, conv. con modif. dalla L. 55/2019 in tema di distanza tra edifici.
La ricorrente incidentale aveva articolato il ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1) I motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 all'esito dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 5, comma
1, lett. B-bis) del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.
55 per aver la Corte d' Appello di L'Aquila ritenuto applicabile il terzo comma, primo periodo, dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 anche agli edifici compresi in zona territoriale B); 2) II motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.9 del D.M. 1444/1968, per aver la Corte d'Appello di L'Aquila ritenuto inopponibile alla fattispecie in esame, la speciale normativa derogatoria di cui al medesimo art. 9, comma terzo, DM 1444/1968, nonostante risulti per tabulas che sia l'immobile realizzato dalla ditta che quello di cui è proprietaria la società ricadono nell'area Controparte_9 CP_2 disciplinata dal programma di recupero urbano “Contratto di Quartiere II”, approvato in via definitiva con la delibera di C.C. N. 32/2006 con la perimetrazione della zona di intervento con tutti gli edifici, in variante al PRG ed al piano particolareggiato;
3) III motivo ex art. 360
n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sottoposto a contraddittorio, costituito nel non aver considerato la natura abusiva di una porzione del fabbricato della società come accertato dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado;
4) CP_2
IV motivo ex art. 360 n. 4: violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. tale da determinare la nullità del procedimento, nella parte in cui la Corte d' Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno ritualmente formulata dalla ditta
[...] nei confronti dell' in solido con il in persona CP_9 CP_6 Controparte_4 del sindaco pro- tempore.
3.2. L e la società si erano costituite in giudizio con separati CP_6 CP_1 controricorsi.
3.3. La Corte di Cassazione preliminarmente ha rigettato l'eccezione di carenza di interesse al ricorso proposta dalla controricorrente basata sul rilievo che all'esito del CP_1 giudizio amministrativo era stata condannata all'abbattimento del proprio CP_3 fabbricato, spiegando che le vicende del giudizio amministrativo, avente ad oggetto la legittimità degli atti, autorizzativi o autoritativi, adottati dalla P.A. non hanno alcun riflesso vincolante sul giudizio civile, nel quale si discuta della violazione dei rapporti di vicinato tra privati.
3.4. La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale.
Ha rilevato che la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto non operante la deroga contenuta dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 in quanto essa presuppone che tutti gli edifici coinvolti siano compresi nell'ambito di un piano di recupero mentre nel caso di specie esso aveva interessato solamente il fabbricato di proprietà di CP_9
poi e non anche quello di proprietà di oggi
[...] CP_3 CP_2 CP_1
Ha ritenuto tale statuizione, fondata su un accertamento di merito, coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
Ha osservato che anche in sede amministrativa era stata accertata la violazione delle distanze minime tra fabbricati e l'inapplicabilità alla fattispecie della deroga prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in quanto uno soltanto dei due fabbricati delle parti, e non entrambi, rientrava nell'ambito di un piano di recupero urbano.
La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale in quanto la questione della natura abusiva del fabbricato della controricorrente non è stata CP_1 affrontata dalla sentenza impugnata e la normativa in tema di distanze si applica pacificamente a tutti gli edifici, a prescindere dalla loro natura, legittima o abusiva sovraintendendo ad interessi di carattere generale.
Ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto la Corte d'Appello non si era pronunciata in alcun modo sui rapporti tra la ricorrente incidentale ed i terzi dalla stessa chiamati in causa in manleva sebbene la avesse riproposto anche in appello la CP_3 domanda di manleva oggetto della censura.
Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il giorno 11.10.2024 la ha CP_1 introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di cassazione, di condannare le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese processuali di legittimità nonché alla rifusione di spese, diritti ed onorari del procedimento di rinvio.
5. Con ordinanza in data 21.02.2025 il giudizio è stato dichiarato interrotto per estinzione della convenuta in riassunzione e in data 24.02.2025 la causa è stata riassunta CP_3 dalla nei confronti dei soci della società estinta. CP_1
in qualità di socia e liquidatrice della e in qualità Controparte_8 CP_3 CP_10 di socio della non si sono costituiti nella presente procedura nonostante la CP_3 regolarità della notifica del ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del giudizio interrotto e del decreto di fissazione dell'udienza del 06.05.2025.
6. In data 4.03.2025 si è costituita la chiedendo: - di accertare e dichiarare la CP_3 responsabilità ex art. 2043 c.c. del e dell' nei propri confronti Controparte_4 CP_6
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore, al risarcimento dei danni subiti e subendi stimati nella complessiva somma di € 6.202.200,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
- in via subordinata di accertare e dichiarare la responsabilità a titolo di responsabilità precontrattuale del e dell' nei propri confronti Controparte_4 CP_6
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore, al risarcimento dei danni cagionati stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
Ha argomentato che la ha subìto un danno meritevole di risarcimento per CP_3 essere stata condannata alla riduzione in pristino della costruzione realizzata nella legittima consapevolezza di poter agire anche in deroga alle distanze legali ex art. 9 terzo comma, ultimo periodo del D.M. n. 1444 del 1968 come più volte ribadito dall'Ente che ha istruito la relativa pratica (Ater di Chieti) e dal che, in tale contesto, ha assentito Controparte_4
l'intervento.
Ha dedotto che l'illegittimo esercizio del potere amministrativo riveste incidenza causale nel verificarsi del danno ex art. 2043 c.c. lamentato dal privato beneficiario e l'illegittimità (e l'annullamento) del provvedimento favorevole si pone come concausa del danno (evento) lamentato dal privato, in quanto detto provvedimento, con la sua apparente legittimità, genera nel suo destinatario l'incolpevole convincimento di poter legittimamente procedere all'esercizio delle facoltà riconosciutegli in via amministrativa. Ha sostenuto che, anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico ma anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza.
Ha spiegato che la violazione del generale obbligo (gravante sulla p.a. anche nell'esercizio del potere) di agire nel rispetto dei generali canoni della correttezza e buona fede si pone quale fattore causale della lesione di due distinte situazioni giuridiche soggettive: -
l'affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento ampliativo poi annullato;
- il più generale diritto del privato ad autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.
Ha dedotto che, al fine di ritenere integrata la fattispecie della responsabilità dell'amministrazione pubblica per lesione dell'affidamento del privato destinatario degli effetti ampliativi di un provvedimento in seguito annullato dal Giudice amministrativo, sono necessari rispettivamente: l'elemento soggettivo della colpa della p.a. e il nesso di causalità fra la condotta imputata all'ente e l'affidamento incolpevole in capo al destinatario del provvedimento.
Ha rappresentato che nel caso di specie il permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 2012, assentito dal Comune in favore della per la realizzazione del fabbricato, Controparte_9 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza 11/10/2018 n. 5849 nella parte in cui è stata assentita la realizzazione di un Bow Window avente la larghezza di m 2,50 e profondità di mt 1,20 e la perdurante vigenza delle NTA del PRG comunale (reiteratamente applicate), rappresentano condotte assolutamente idonee a generare quell'incolpevole affidamento del destinatario circa la legittimità dell'operazione assentita.
Ha dedotto che il verificarsi di un evento idoneo a generare un affidamento incolpevole già sottintende una condotta quantomeno colposa della p.a. e dunque la dimostrazione di tale presupposto comprova anche la sussistenza della causalità fra condotta e danno e nel caso di specie le (colpose) omissioni della p.a. si materializzano sia a livello generale con la disposizione delle NTA del PRG comunale (art. 2) che autorizzava la realizzazione di elementi aggettanti, anche in spregio alle distanze minime di cui al DM 1444/1968 sia particolare con il rilascio del permesso di costruire n. 4/2012.
Ha argomentato che l'illegittimità degli atti in questione rileva, altresì, sotto il diverso profilo dell'inosservanza del generale criterio della correttezza e buona fede nei rapporti tenuti dalla p.a. con i privati in quanto, comunque sia, l'approvazione di una disposizione (quale quella dell'art. 2 NTA) che facoltizza sull'intero territorio comunale la realizzazione di fabbricati in violazione delle distanze legali ha leso la "libertà di autodeterminazione del privato nei rapporti negoziali con la p.a”. Ha dedotto che, se la sussistenza del "danno evento" si materializza nella lesione dell'affidamento riposto dalla società nella legittimità di una costruzione realizzata in conformità alle prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale, "il danno conseguenza" va evidentemente individuato negli oneri necessari a ricostituire detto stato di conformità alla disciplina vigente del fabbricato realizzato una volta che il Giudice Amministrativo abbia annullato i provvedimenti favorevoli.
Ha spiegato che devono essere ricompresi nei danni – conseguenza non solamente il costo dei lavori di demolizione del Bow window, ma anche tutti quei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato.
Ha aggiunto che bisogna considerare ai fini della stima del danno, un valore pari almeno al consuntivo dei costi di costruzione sostenuti e dei costi della demolizione compreso lo smaltimento ammontante ad € 2.650.000,00 con l'aggiunta dei costi relativi al risarcimento in favore dei proprietari con la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle singole unità immobiliari (pari ad € 2.865.200,00) oltre alla restituzione del doppio delle caparre versate (per un importo di € 490.000,00) per un complessivo ammontare di € 3.552.200,00.
Ha rilevato, in via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risarcimento del diritto alla conservazione dell'integrità del patrimonio, che la responsabilità della p.a. risulterebbe comunque inquadrabile come "responsabilità precontrattuale" ed in quanto tale lesiva del diritto del privato ad autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e il quantum del risarcimento alla luce degli interventi necessari alla parziale demolizione del fabbricato nonché del pagamento delle penali in favore degli attuali proprietari delle unità immobiliari, sarebbe d'uguale importo a quello stimato sopra.
7. Con comparsa di costituzione depositata in data 16.04.2025 è intervenuto nel presente giudizio di rinvio ex art. 111 c.p.c. nella sua qualità di cessionario della res CP_9 litigiosa già in capo alla avanzando le medesime richieste e svolgendo le CP_3 medesime argomentazioni già svolte dalla CP_3
8. Nel presente giudizio di rinvio si è costituito il chiedendo di provvedere Controparte_4 al governo delle spese del grado di legittimità e del presente grado secondo giustizia nei confronti dell'attrice , con compensazione integrale delle stesse nei rapporti tra le CP_1 altre parti.
Si è costituita anche l di Chieti, chiedendo di rigettare la domanda proposta dalla CP_6 [...] nei propri confronti poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Ha argomentato di essere del tutto estranea alla richiesta di condanna solidale al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, in quanto chiamata in giudizio dalla al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni derivanti dall'eventuale CP_3 accoglimento della domanda di abbattimento del manufatto richiesta dalla e la CP_1 mancata riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila quale Giudice del rinvio ha determinato l'estinzione del processo ex art 393 c.p.c., con riferimento alla domanda proposta dalla impresa costruttrice nei confronti dell' CP_3 CP_6
Ha dedotto che mai alcuna domanda autonoma è stata proposta dalla nei CP_1 confronti dell' e che il giudicato formatosi sui capi della sentenza d'appello non cassati CP_6 dal giudice di legittimità non ha mai investito direttamente l' CP_6
Ha argomentato che il ricorso per cassazione proposto dal e quello Controparte_4 incidentale proposto dalla sono stati rigettati sotto ogni aspetto, ad eccezione CP_3 del quarto motivo per il quale il Giudice di legittimità ha disposto la cassazione con rinvio, successivamente non riassunto dalla parte CP_3
Ha sostenuto che le spese del giudizio di legittimità dovranno per giustizia ricadere semmai sulle ricorrenti soccombenti e la liquidazione delle spese processuali dovrà essere effettuata per un solo giudizio, essendovi connessione sia oggettiva che soggettiva tra le domande avanzate dal e quelle della Controparte_4 CP_3
9. L'udienza del 6.05.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lvo 149 del 2022.
All'esito della camera di consiglio da remota svolta in data 8.05.2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
10. Preliminarmente il Collegio rileva che la costituzione della effettuata in data CP_3
4.03.2025, deve essere dichiarata ammissibile atteso che l'ordinanza di dichiarazione di interruzione del giudizio adottata da questo Collegio in data 20.02.2025 è stata erroneamente resa.
10.1. Al riguardo si premette che la costituzione della è intervenuta in epoca CP_3 successiva all'estinzione della società, avvenuta il 2.12.2024, ed all'interruzione del giudizio, dichiarata il 20.02.2025.
10.2. Si rammenta che, se la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
6070/2013 ha statuito che "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se
l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art.
299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena
d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.", tuttavia, come evidenziato da Cass. 13777/2024, il rigore di tale regola ha trovato attenuazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/2014, perché questa sentenza ha statuito che
“l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., morte e perdita della capacità della parte, è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola della ultrattività del mandato alla lite;
in ragione dell'ultrattività del mandato, qualora l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi dell'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione”.
10.3 Nella specie l'evento interruttivo si è verificato dopo la pronuncia della Suprema Corte
e dopo la notifica dell'atto di citazione in riassunzione alla sicché trova CP_3 applicazione, non l'art. 299 c.p.c. (a tenore del quale “se prima della costituzione, sopravviene la morte oppure la perdita di capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163 bis”), ma l'art. 300 c.p.c., che subordina alla dichiarazione dell'evento da parte del procuratore già costituito nel precedente grado la declaratoria di interruzione del giudizio.
Invero l'art. 299 c.p.c., secondo cui la morte o perdita di capacità della parte, avvenuta prima della costituzione della costituzione provoca l'automatica interruzione del giudizio, è applicabile solo al primo grado di giudizio, non essendovi in quella fase del processo un procuratore abilitato a rendere la dichiarazione, e non opera, invece, con riferimento al giudizio di appello, nel quale, allorquando la parte sia già costituita a mezzo di un procuratore in primo grado, valgono le regole di cui al secondo comma dell'art. 300 c.p.c., secondo cui il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito (Cass. 11198/1990).
11. Va anche disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria coltivata nel presente giudizio di rinvio da (in forza dell'accoglimento, da parte della Corte CP_3 di Cassazione, del quarto motivo del ricorso incidentale proposto da , sollevata CP_3 dalle difese del e dell' sul rilievo della tardività della Controparte_4 CP_6
“riassunzione incidentale“ in quanto avvenuta con costituzione in giudizio operata dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione della pronuncia della Cassazione.
11.1 Al riguardo si premette che l'art. 392 c.p.c. prevede che “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”.
Ne consegue che, essendo nella specie stata eseguita la riassunzione dalla con CP_1 la notifica a tutte le parti costituite nel procedimento di cassazione, il giudizio deve intendersi ritualmente riassunto nei confronti di tutte le parti.
11.2. Anche la Suprema Corte di cassazione ha ripetutamente avuto modo di precisare sul punto che “L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale fra le stesse parti del giudizio di Cassazione, sicché, una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui alla all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e dopo la scadenza del termine”…” previsto dalla legge per la medesima riassunzione. Il giudice di rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla Cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o nei definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite”.
12. Prima di procedere all'esame della domanda risarcitoria, va rilevata e dichiarata l'inammissibilità della costituzione (rectius intervento) del sig. quale CP_9 successore ex art. 111 c.p.c. della Parte_4
Il sig. si è costituito con comparsa del 16.04.2025 chiedendo
[...] CP_9
l'accoglimento in suo favore della domanda risarcitoria nei confronti di e CP_6
, proposta nel giudizio di primo grado e riproposta nel primo giudizio di Controparte_4 appello, per come contenuta nel motivo di ricorso incidentale per cassazione (quarto motivo, proposto da ed accolto, con rinvio, dalla Suprema Corte). CP_3
A sostegno della propria legittimazione ha dichiarato di essere cessionario della res litigiosa già in capo ad Parte_5
. Rileva il collegio che l'atto che viene in considerazione è la scrittura privata datata
[...]
2.07.2024, denominata “Integrazione al verbale di conciliazione del 20.09.2023 autenticato il 27.09.2023 dal funzionario ITL” con la quale la sig.ra , in qualità di legale Controparte_8 rappresentante della avrebbe ceduto al sig. la res litigiosa. CP_3 CP_9
Tale scrittura è priva di data certa, non è mai stata autenticata dal conciliatore, né depositata presso l'I.T.L., non è mai stata notificata alle parti in causa del giudizio oggetto della presunta cessione e, pertanto, è priva dei requisiti di contenuto-forma per essere opponibile ai terzi.
12.3. Non può del resto essere ignorato che nella comparsa di costituzione e risposta della datata 24.10.2024 l'avv. Maurizio Mililli ha agito in nome e per conto della CP_3
senza fare alcuna menzione della presunta cessione della res litigiosa al sig. CP_3
, asseritamente avvenuta il 2 settembre 2024, quindi in data antecedente a CP_9 quella di redazione della comparsa.
12.4. Va anche rilevato che all'art. 6 dell'integrazione si legge inoltre “il datore di lavoro propone al lavoratore, che accetta, in pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, la cessione della res litigiosa di cui al ricorso amministrativo sopra menzionato nonché del giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila all'esito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione numero registro generale 9033/22, numero sezionale 1714/2024, numero di raccolta generale 21115/2024, data pubblicazione
29/07/2024, con facoltà di svolgere attività di impulso alla sua riassunzione di stare in giudizio, nonché di avviare e coltivare attività stragiudiziali volte alla definizione della controversia, per proprio conto e per conto dell' quale suo procuratore speciale, CP_3 con diritto di trattenere gli importi eventualmente liquidati dal Tribunale Amministrativo ovvero riconosciuti in via transattiva in favore di nei limiti di euro 32.187,86 (pari CP_3 al doppio del credito di lavoro maturato e non corrisposto, tenuto conto dell'alea del giudizio
e, in particolare, dell'incertezza degli esiti del giudizio, sia con riferimento all'an che al quantum);” senza alcun riferimento ad eventuali importi riconosciuti dalla Corte di Appello di
L'Aquila.
13. Passando all'esame della domanda risarcitoria proposta dalla va rilevata la CP_3 sua infondatezza. Invero, siccome incontestato in giudizio (se non dal terzo intervenuto e solo in sede di comparsa conclusionale di replica), l'edificio realizzato dalla risulta ancora CP_3 esistente, le singole unità immobiliari sono state vendute a terzi e nessuna unità risulta di proprietà della ormai estinta. CP_3
Va peraltro rilevato come la stessa difesa della società assuma di avere diritto CP_3
a titolo risarcitorio al rimborso “dei costi relativi al risarcimento in favore dei proprietari con la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle singole unità immobiliari” (con ciò ammettendo l'avvenuta alienazione delle unità immobiliari) e la restituzione del doppio delle caparre versate, senza tuttavia dimostrare di aver sostenuto esborsi a tale titolo prima della sua estinzione, mentre i costi relativi alla realizzazione dell'immobile sono stati compensati da quanto incassato attraverso le vendite delle singole unità immobiliari.
E' evidente allora che la nessun pregiudizio ha subito, né potrà subire (essendo CP_3 ormai estinta) in conseguenza della futura demolizione del fabbricato per cui è causa.
14. Va infine disattesa, per palese insussistenza dei presupposti (non apparendo la frase censurata oggettivamente sconveniente ed offensiva, apprezzabile cioè in termini di evidente espressione di disistima e disprezzo nei confronti della controparte), l'istanza avanzata dalla difesa dell' di cancellazione ex art. 89 c.p.c., dalla comparsa CP_6 conclusionale della della frase “stupisce non poco, però, che la domanda al CP_1 risarcimento del danno non venga minimamente contrastata né dal né Controparte_4 dall' che ne avrebbero sicuramente interesse”. CP_6 CP_6
15. Non resta che procedere al regolamento delle spese di lite del presente giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità che la Suprema Corte ha rimesso al giudice di rinvio.
15.1 Partendo dall'esame della posizione della resistente nel giudizio di legittimità CP_1 rispetto al ricorso principale proposto dal e quello incidentale (primi tre Controparte_4 motivi) proposti dalla si rileva come dal rigetto del ricorso principale proposto CP_3 dal e dei primi tre motivi del ricorso incidentale proposto da Controparte_4 CP_3 consegua condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, di conseguenza, del presente giudizio di rinvio in favore della CP_1 liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminabile alto, quanto al giudizio di cassazione, ed allo scaglione di valore indeterminabile basso (vertendosi in questa fase in materia di spese giudiziali) per il presente giudizio di rinvio, con esclusione, quanto a quest'ultimo della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione. Non accoglibile appare invece la richiesta di di condanna dell' al CP_1 CP_6 pagamento in suo favore delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, dovendo al riguardo rilevarsi che l non ha proposto impugnazione CP_6 contro la sentenza poi cassata dalla Suprema Corte ed è stata coinvolta in quel giudizio solo per ragioni commesse al rispetto del principio del contraddittorio, dal che consegue la declaratoria della compensazione tra le predette parti delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
15.2. Con riferimento al rapporto tra e , da una parte, e CP_3 CP_9 CP_6
e dall'altra, si rileva come a fronte dell'esito definitivo del giudizio
[...] Controparte_4
e di quello favorevole della Corte di cassazione sussistano i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'intervento di;
CP_9
2) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla nel CP_3 giudizio di appello R.G. n. 840/2016;
3) CONDANNA la ed il al pagamento, in solido tra loro CP_3 Controparte_4 ed in favore della delle spese del giudizio di legittimità e del presente CP_1 giudizio di rinvio che liquida, quanto al giudizio di cassazione in complessivi €
7.655,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
4) DICHIARA compensate tra la e e e CP_3 CP_9 Controparte_4
e spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. CP_6
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 16.09.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 885/2024 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 6.05.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 13.05.2025 scaduti il giorno 03.09.2025, vertente
TRA incorporante della in persona dell'amministratore unico e legale CP_1 CP_2 rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente dall'avv. Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Michele Sansone che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi degli artt. 125 e 136 c.p.c.
all'indirizzo di PEC: Email_1 in forza di procura speciale in calce Email_2 all'atto di citazione in riassunzione.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Maurizio Mililli, in forza di procura in atti.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
in persona del Commissario Straordinario Prefettizio e Controparte_4 rappresentante legale elettivamente domiciliato in Chieti al Corso Marrucino CP_5
n. 71, presso e nello studio dell'Avv. Marialuisa Campanella che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata su documento informatico, sottoscritto con firma digitale e congiunto per via informatica alla comparsa di costituzione e risposta mediante inserimento nella busta telematica.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
APPELLATO in persona legale rappresentante pro tempore dott. CP_6 CP_7 elettivamente domiciliata in alla via Gran Sasso n. 1 nello studio dell'Avv. Peppino CP_2
Polidori che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al controricorso in Cassazione.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
E
, in qualità di socia e liquidatrice della (già Controparte_8 CP_3 CP_9
e in qualità di socio della (già
[...] CP_10 CP_3 Controparte_9
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
NON COSTITUITI
nella sua qualità di cessionario della res litigiosa, già in capo ad CP_9 CP_3 relativa al giudizio, elettivamente domiciliato in alla Piazza Porta Caldari n. 26
[...] CP_2 pec presso lo studio e la casella di posta Email_3 certificata dell'Avv. Maurizio Mililli che lo rappresenta e difende in forza di procura sottoscritta digitalmente la cui copia è allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n. 21115/2024 della
Corte di Cassazione pubblicata il 29.07.2024 – Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti
Per l'attrice in riassunzione:
“Voglia l'adìta Corte d'Appello di L'Aquila:
1. condannare le convenute in solito tra loro al pagamento delle spese processuali di legittimità nonché alla rifusione di spese, diritti ed onorari di questo procedimento.”
Per il convenuto in riassunzione Controparte_4 “Si chiede che l'On. Corte di Appello di L'Aquila provveda al governo delle spese del grado Cont di legittimità e del presente grado secondo giustizia nei confronti dell'attrice e con compensazione integrale delle stesse nei rapporti tra le altre parti.”
Per la convenuta in riassunzione Ater di Chieti
“A) Rigettare la domanda proposta dalla ei confronti dell' oiché del CP_1 CP_6 tutto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze della presente fase del giudizio.”
Per la convenuta in riassunzione CP_3
“1 - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del e dell' Controparte_4 [...] nei confronti della società ricorrente e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al CP_6 pagamento in favore di quest'ultima, al risarcimento dei danni subiti e subendi stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
2 - in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo di responsabilità precontrattuale del e dell' nei confronti del sig. Controparte_4 CP_6 CP_9
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultimo, al risarcimento dei danni cagionati stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
Con vittoria delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Per l'intervenuto ex art. 111 c.p.c. CP_9
“1 - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del e dell' Controparte_4 [...] nei confronti del sig. e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al CP_6 CP_9 pagamento in favore di quest'ultima, al risarcimento dei danni subiti e subendi stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
2 - in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo di responsabilità precontrattuale del e dell' nei confronti del sig. Controparte_4 CP_6 CP_9
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore di quest'ultimo, al risarcimento dei danni cagionati stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 94/2016 resa all'esito del giudizio n. 810/2011 R.G.C. – promosso dalla
(oggi nei confronti della (poi (onde CP_2 CP_1 Controparte_9 CP_3 accertare che l'edificio realizzato dalla convenuta violava le disposizioni in materia di distanze, stabilite dal d.m. n. 1444/1968 con conseguente condanna della CP_9 all' abbattimento delle opere e ad arretrare l'immobile alla distanza di mt. 16 dal
[...] fabbricato dell'attrice e di mt. 8 dal confine e in via subordinata a demolire quella parte di fabbricato in cui era stato realizzato un balcone della profondità di mt. 1,20, riducendo ulteriormente a mt. 8,80 la distanza tra i due fabbricati) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la contestando le domande attoree e formulando richiesta di Controparte_9 chiamata in causa del e dell' di Chieti i quali si erano costituiti Controparte_4 CP_6 chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei loro confronti – il Tribunale di Chieti,
Sezione Distaccata di Ortona così statuiva: “rigetta le domande formulate dall' attrice nei confronti della convenuta;
condanna la al pagamento delle Parte_2 spese di c.t.u., ed alla refusione delle spese di lite nei confronti della CP_9
dell' e del , liquidate, per ciascuno, in € 7.254,00
[...] CP_6 _4 _4 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge, in € 450,00 per esborsi sostenuti dalla Controparte_9 disponendo, quanto a quest' ultima, la distrazione delle spese in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.”
1.1. Il Tribunale dava atto che l'attrice aveva dedotto: - di essere proprietaria di un fabbricato con pareti finestrate nel Comune di , distinto in C.F. al foglio n. 25, p.lla n. 1339; - CP_2 che, giusta permesso di costruire n. 90 rilasciato dal Comune di in data 30.11.2009, CP_2 la aveva realizzato un edificio sulla particella confinante contraddistinta Controparte_9 dal n. 2577 nell'ambito di un programma di recupero urbano, in variante al piano regolatore generale e in violazione delle disposizioni in tema di distanze tra i fabbricati di cui all'art. 9 comma 3 d.m. n. 1444/1968; - che il fabbricato era stato realizzato alla distanza di 10 mt da quello dell'attrice, di 5 mt. dal confine, e, per una parte della lunghezza di mt. 2,50, la società convenuta aveva realizzato un balcone che aveva ulteriormente ridotto, fino a mt.
8,80, la distanza tra i due fabbricati;
- che il fatto che l'immobile della Controparte_9 fosse inserito all'interno del programma di recupero urbano non avrebbe potuto determinare alcuna deroga a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 D.M. n. 1444/1968, essendo quest'ultima normativa posta a presidio di interessi pubblici e non essendo l'immobile della ricompreso nel Piano di recupero, condizione necessaria per l'operatività della CP_2 deroga di cui all'art.9 comma 3 secondo periodo del dm n. 1444/1968; - che il TAR Abruzzo
- Pescara con sentenza n. 328 del 03.07.2012 aveva disposto l'annullamento del permesso di costruire in variante rilasciato alla società convenuta.
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio deducendo che entrambi gli edifici erano stati realizzati nell'ambito del piano di recupero urbano e che quindi era possibile derogare alle distanze tra fabbricati stabilite dall'art. 9 comma 1 d.m. n. 1444/1968, giusta quanto previsto dall'art. 9 comma 3 dello stesso e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l quale ente che aveva istruito la pratica, e il CP_6 _4
, quale ente che aveva assentito l'intervento, e, in caso di accoglimento anche
[...] parziale della domanda di parte attrice, di condannare l e il CP_6 Controparte_4 in solido tra loro al risarcimento dei danni sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante conseguenti alla eventuale riduzione in pristino, nella misura da accertare in corso di giudizio, o in via equitativa.
Aggiungeva che, autorizzata la citazione, l'Ater di Chieti si era costituita in giudizio sostenendo che anche il fabbricato realizzato dall'attrice era ricompreso nell'area interessata dal Programma di Recupero Urbano con conseguente applicazione della deroga stabilita dall'art. 9 comma 3 d.m. n. 1444/1968 ed eccependo l'inammissibilità della domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti, data la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della pretesa risarcitoria e la propria estraneità ai fatti da cui, ad avviso della società convenuta, sarebbe scaturita una responsabilità risarcitoria.
Rappresentava che, autorizzata la citazione, si era costituito in giudizio il , Controparte_4 eccependo in via preliminare la nullità e contraddittorietà dell' atto di citazione nei suoi confronti in quanto privo di indicazione dei fatti costitutivi della pretesa e il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, spettando la giurisdizione in materia di risarcimento del danno da esercizio illegittimo dell'attività amministrativa in via esclusiva al giudice amministrativo e nel merito che entrambi gli edifici erano ricompresi nel medesimo programma di recupero urbano.
1.3. Il Tribunale rilevava che la convenuta aveva provato che entrambi gli immobili ricadevano nell'area disciplinata dal programma di recupero urbano “Contratto di Quartiere
II” approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2006 con la perimetrazione della zona di intervento con tutti gli edifici, in variante al P.R.G. ed al piano particolareggiato con conseguente possibilità di derogare alle distanze tra i fabbricati stabilite dall'art. 9 d.m. n. 1444/1968.
Riteneva irrilevante che soltanto per l'edificio della convenuta vi fosse stata una progettazione di dettaglio o rappresentazione planivolumetrica, in quanto questa circostanza era una conseguenza del fatto che solo tale immobile e non anche quello della società attrice era stato realizzato successivamente all' adozione del programma di recupero urbano.
Rilevava che era venuto meno il titolo su cui parte attrice aveva fondato la sua domanda di arretramento della costruzione di parte convenuta alla distanza di mt. 8 dal confine in quanto
[. il piano regolatore generale del Comune di era stato annullato dal CP_2 CP_11
, con sentenze n. 553/2012, n. 556/2012 e n. 557/2012. Pt_3
Osservava, riguardo alla distanza di mt. 8,80 tra i due fabbricati, nella parte in cui la società convenuta aveva realizzato un aggetto della profondità di mt. 1,20, che la sua legittimità si fondava proprio sulla deroga alle disposizioni in materia di distanze di cui all'art. 9 D.M. n.
1444/1968 per effetto del programma di recupero urbanistico.
Riteneva irrilevante la sentenza n. 328/2012 emessa dal bruzzo - Pescara in quanto CP_11 essa aveva stabilito l'inderogabilità delle disposizioni in materia di distanze di cui al predetto
D.M. ad opera di disposizioni di piano regolatore di carattere generale, riferite all' intero territorio comunale (come era avvenuto nel Comune di ), e non ad opera di CP_2 disposizioni contenute in strumenti attuativi o piani particolareggiati (come era invece avvenuto con riguardo all'opera realizzata dalla società convenuta)
1.4. Riteneva assorbita dal rigetto delle domande attoree la domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta nei confronti dell' e del . CP_6 Controparte_4
Condannava la società al pagamento delle spese di c.t.u. ed alla refusione CP_2 delle spese di lite nei confronti della dell' e del Controparte_9 CP_6 _4
.
[...]
2. Con sentenza n. 103/2022 pubblicata in data 20.01.2022 la Corte d'Appello di L'Aquila decidendo sull'appello proposto dalla (incorporante della così CP_1 CP_2 statuiva: “1) In accoglimento dell'appello, condanna la società alla Controparte_9 demolizione delle porzioni di edificio costruite a distanza inferiore a quella di metri 16 dal fabbricato di parte attrice, ordinando che la ricostruzione avvenga nel rispetto della indicata distanza (metri 16 dal fabbricato di parte attrice); 2) Condanna gli appellati in solido al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida in complessivi € 13.430 per il primo grado e in € 9.515 per il grado
d'appello, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario delle spese generali.”
2.1. Il gravame era stato proposto dalla sulla scorta di plurimi motivi di appello CP_1 con i quali aveva dedotto: 1) Fatto pacifico –la realizzazione dell'intervento ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quelle previste dagli strumenti locali;
2) Confessione stragiudiziale;
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il progetto della convenuta rientrasse nella deroga di cui all'art. 9 del D.M. 1444/68 ultimo comma –assenza di gruppi di edifici –progetto riferito ad un unico immobile senza previsione dell'immobile della 4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inoperante il CP_2 piano regolatore generale del 2007 –Omissione di pronuncia – Mancato pronuncia relativamente alla distanza che i due fabbricati debbano osservare nonché relativamente alla distanza che il fabbricato della dal confine;
5) Erroneità della Controparte_9 sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'inconferenza della sentenza n. 328/12; 6) Riforma del capo di sentenza relativo alle spese legali.
2.2. Nel giudizio di appello si erano costituiti la e l Controparte_9 CP_6 chiedendo il rigetto del gravame.
Il non si era costituito ed era stato dichiarato contumace. _4 _4
2.3. La Corte accoglieva l'appello e ordinava la riconduzione a legalità del fabbricato della società convenuta, nel rispetto della distanza di metri 16 dal fabbricato attoreo, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che erano stati emanati.
Rilevava che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea generale, non è legittima l'adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del D.M. n. 1444/1968, atteso che quest'ultimo, essendo stato emanato su delega dell'art. 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, nr. 1150 ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali.
Osservava che gli strumenti urbanistici che consentono la deroga prevista dall'art. 9 ultimo comma D.M. 1444/1968 sono tipici, dato che il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio.
Riteneva condivisibile quanto affermato da parte attrice secondo cui l'ultimo comma dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che consente una deroga alle distanze tra fabbricati, può trovare applicazione solo relativamente alle distanze tra edifici ricompresi nel piano di recupero e non relativamente ad edifici esterni e l'effettivo inserimento dei fabbricati nel
Programma di recupero è possibile solo nel caso in cui il piano vada a regolamentare nel dettaglio per tutti gli edifici coinvolti il conseguente sviluppo plano-volumetrico, le relative distanze ed i connessi standard.
Rilevava che non era, pertanto, sufficiente l'inserimento di un edificio nella medesima perimetrazione d'ambito di un Piano al fine dell'applicazione della disciplina derogatoria, dovendo invece lo stesso essere ricompreso in «gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche», come stabilito dall'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444/68.
Spiegava che la legittimità della deroga è strettamente collegata al governo del territorio che può avvenire solo attraverso la progettazione unitaria di un insieme di costruzioni come se fossero un unico edificio mentre nel caso di specie il solo fabbricato della convenuta era stato oggetto di specifica progettazione planovolumetrica e convenzione con riferimento alla attuazione del Piano di Recupero Urbano.
Rilevava che il CTU aveva erroneamente ritenuto che la sola inclusione del fabbricato nella perimetrazione fosse idonea a dimostrare che esso era ricompreso nell'ambito di un intervento oggetto del Programma di Recupero Urbano denominato "Contratto di Quartiere
II”.
Riteneva assorbita ogni altra questione e condannava gli appellati in solido al rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado.
3. Con Ordinanza n. 21115/2024 pubblicata il 29.07.2024 la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso principale proposto dal e sul ricorso incidentale proposto da Controparte_4
(già così statuiva: “la Corte rigetta il ricorso principale CP_3 Controparte_9
e i primi tre motivi del ricorso incidentale;
accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.”
3.1. Il ricorrente principale aveva articolato il ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1)
Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in tema di deroga alle distanze tra edifici ricompresi all'interno di un piano particolareggiato;
2) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 tenuto conto della disposizione interpretativa di cui all'art. 5, 1° Comma, lett. B) bis, del D.L. 32/2019, conv. con modif. dalla L. 55/2019 in tema di distanza tra edifici.
La ricorrente incidentale aveva articolato il ricorso sulla base dei seguenti motivi: 1) I motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 all'esito dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 5, comma
1, lett. B-bis) del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.
55 per aver la Corte d' Appello di L'Aquila ritenuto applicabile il terzo comma, primo periodo, dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 anche agli edifici compresi in zona territoriale B); 2) II motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.9 del D.M. 1444/1968, per aver la Corte d'Appello di L'Aquila ritenuto inopponibile alla fattispecie in esame, la speciale normativa derogatoria di cui al medesimo art. 9, comma terzo, DM 1444/1968, nonostante risulti per tabulas che sia l'immobile realizzato dalla ditta che quello di cui è proprietaria la società ricadono nell'area Controparte_9 CP_2 disciplinata dal programma di recupero urbano “Contratto di Quartiere II”, approvato in via definitiva con la delibera di C.C. N. 32/2006 con la perimetrazione della zona di intervento con tutti gli edifici, in variante al PRG ed al piano particolareggiato;
3) III motivo ex art. 360
n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sottoposto a contraddittorio, costituito nel non aver considerato la natura abusiva di una porzione del fabbricato della società come accertato dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado;
4) CP_2
IV motivo ex art. 360 n. 4: violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. tale da determinare la nullità del procedimento, nella parte in cui la Corte d' Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno ritualmente formulata dalla ditta
[...] nei confronti dell' in solido con il in persona CP_9 CP_6 Controparte_4 del sindaco pro- tempore.
3.2. L e la società si erano costituite in giudizio con separati CP_6 CP_1 controricorsi.
3.3. La Corte di Cassazione preliminarmente ha rigettato l'eccezione di carenza di interesse al ricorso proposta dalla controricorrente basata sul rilievo che all'esito del CP_1 giudizio amministrativo era stata condannata all'abbattimento del proprio CP_3 fabbricato, spiegando che le vicende del giudizio amministrativo, avente ad oggetto la legittimità degli atti, autorizzativi o autoritativi, adottati dalla P.A. non hanno alcun riflesso vincolante sul giudizio civile, nel quale si discuta della violazione dei rapporti di vicinato tra privati.
3.4. La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale.
Ha rilevato che la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto non operante la deroga contenuta dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 in quanto essa presuppone che tutti gli edifici coinvolti siano compresi nell'ambito di un piano di recupero mentre nel caso di specie esso aveva interessato solamente il fabbricato di proprietà di CP_9
poi e non anche quello di proprietà di oggi
[...] CP_3 CP_2 CP_1
Ha ritenuto tale statuizione, fondata su un accertamento di merito, coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
Ha osservato che anche in sede amministrativa era stata accertata la violazione delle distanze minime tra fabbricati e l'inapplicabilità alla fattispecie della deroga prevista dall'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in quanto uno soltanto dei due fabbricati delle parti, e non entrambi, rientrava nell'ambito di un piano di recupero urbano.
La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale in quanto la questione della natura abusiva del fabbricato della controricorrente non è stata CP_1 affrontata dalla sentenza impugnata e la normativa in tema di distanze si applica pacificamente a tutti gli edifici, a prescindere dalla loro natura, legittima o abusiva sovraintendendo ad interessi di carattere generale.
Ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto la Corte d'Appello non si era pronunciata in alcun modo sui rapporti tra la ricorrente incidentale ed i terzi dalla stessa chiamati in causa in manleva sebbene la avesse riproposto anche in appello la CP_3 domanda di manleva oggetto della censura.
Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di L'Aquila, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
4. Con atto di citazione in riassunzione notificato il giorno 11.10.2024 la ha CP_1 introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di cassazione, di condannare le convenute in solido tra loro al pagamento delle spese processuali di legittimità nonché alla rifusione di spese, diritti ed onorari del procedimento di rinvio.
5. Con ordinanza in data 21.02.2025 il giudizio è stato dichiarato interrotto per estinzione della convenuta in riassunzione e in data 24.02.2025 la causa è stata riassunta CP_3 dalla nei confronti dei soci della società estinta. CP_1
in qualità di socia e liquidatrice della e in qualità Controparte_8 CP_3 CP_10 di socio della non si sono costituiti nella presente procedura nonostante la CP_3 regolarità della notifica del ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del giudizio interrotto e del decreto di fissazione dell'udienza del 06.05.2025.
6. In data 4.03.2025 si è costituita la chiedendo: - di accertare e dichiarare la CP_3 responsabilità ex art. 2043 c.c. del e dell' nei propri confronti Controparte_4 CP_6
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore, al risarcimento dei danni subiti e subendi stimati nella complessiva somma di € 6.202.200,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo;
- in via subordinata di accertare e dichiarare la responsabilità a titolo di responsabilità precontrattuale del e dell' nei propri confronti Controparte_4 CP_6
e per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore, al risarcimento dei danni cagionati stimati nella complessiva somma di € 6.202.200 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo.
Ha argomentato che la ha subìto un danno meritevole di risarcimento per CP_3 essere stata condannata alla riduzione in pristino della costruzione realizzata nella legittima consapevolezza di poter agire anche in deroga alle distanze legali ex art. 9 terzo comma, ultimo periodo del D.M. n. 1444 del 1968 come più volte ribadito dall'Ente che ha istruito la relativa pratica (Ater di Chieti) e dal che, in tale contesto, ha assentito Controparte_4
l'intervento.
Ha dedotto che l'illegittimo esercizio del potere amministrativo riveste incidenza causale nel verificarsi del danno ex art. 2043 c.c. lamentato dal privato beneficiario e l'illegittimità (e l'annullamento) del provvedimento favorevole si pone come concausa del danno (evento) lamentato dal privato, in quanto detto provvedimento, con la sua apparente legittimità, genera nel suo destinatario l'incolpevole convincimento di poter legittimamente procedere all'esercizio delle facoltà riconosciutegli in via amministrativa. Ha sostenuto che, anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico ma anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza.
Ha spiegato che la violazione del generale obbligo (gravante sulla p.a. anche nell'esercizio del potere) di agire nel rispetto dei generali canoni della correttezza e buona fede si pone quale fattore causale della lesione di due distinte situazioni giuridiche soggettive: -
l'affidamento incolpevole nella legittimità del provvedimento ampliativo poi annullato;
- il più generale diritto del privato ad autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.
Ha dedotto che, al fine di ritenere integrata la fattispecie della responsabilità dell'amministrazione pubblica per lesione dell'affidamento del privato destinatario degli effetti ampliativi di un provvedimento in seguito annullato dal Giudice amministrativo, sono necessari rispettivamente: l'elemento soggettivo della colpa della p.a. e il nesso di causalità fra la condotta imputata all'ente e l'affidamento incolpevole in capo al destinatario del provvedimento.
Ha rappresentato che nel caso di specie il permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 2012, assentito dal Comune in favore della per la realizzazione del fabbricato, Controparte_9 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza 11/10/2018 n. 5849 nella parte in cui è stata assentita la realizzazione di un Bow Window avente la larghezza di m 2,50 e profondità di mt 1,20 e la perdurante vigenza delle NTA del PRG comunale (reiteratamente applicate), rappresentano condotte assolutamente idonee a generare quell'incolpevole affidamento del destinatario circa la legittimità dell'operazione assentita.
Ha dedotto che il verificarsi di un evento idoneo a generare un affidamento incolpevole già sottintende una condotta quantomeno colposa della p.a. e dunque la dimostrazione di tale presupposto comprova anche la sussistenza della causalità fra condotta e danno e nel caso di specie le (colpose) omissioni della p.a. si materializzano sia a livello generale con la disposizione delle NTA del PRG comunale (art. 2) che autorizzava la realizzazione di elementi aggettanti, anche in spregio alle distanze minime di cui al DM 1444/1968 sia particolare con il rilascio del permesso di costruire n. 4/2012.
Ha argomentato che l'illegittimità degli atti in questione rileva, altresì, sotto il diverso profilo dell'inosservanza del generale criterio della correttezza e buona fede nei rapporti tenuti dalla p.a. con i privati in quanto, comunque sia, l'approvazione di una disposizione (quale quella dell'art. 2 NTA) che facoltizza sull'intero territorio comunale la realizzazione di fabbricati in violazione delle distanze legali ha leso la "libertà di autodeterminazione del privato nei rapporti negoziali con la p.a”. Ha dedotto che, se la sussistenza del "danno evento" si materializza nella lesione dell'affidamento riposto dalla società nella legittimità di una costruzione realizzata in conformità alle prescrizioni dettate dall'amministrazione comunale, "il danno conseguenza" va evidentemente individuato negli oneri necessari a ricostituire detto stato di conformità alla disciplina vigente del fabbricato realizzato una volta che il Giudice Amministrativo abbia annullato i provvedimenti favorevoli.
Ha spiegato che devono essere ricompresi nei danni – conseguenza non solamente il costo dei lavori di demolizione del Bow window, ma anche tutti quei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato.
Ha aggiunto che bisogna considerare ai fini della stima del danno, un valore pari almeno al consuntivo dei costi di costruzione sostenuti e dei costi della demolizione compreso lo smaltimento ammontante ad € 2.650.000,00 con l'aggiunta dei costi relativi al risarcimento in favore dei proprietari con la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle singole unità immobiliari (pari ad € 2.865.200,00) oltre alla restituzione del doppio delle caparre versate (per un importo di € 490.000,00) per un complessivo ammontare di € 3.552.200,00.
Ha rilevato, in via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risarcimento del diritto alla conservazione dell'integrità del patrimonio, che la responsabilità della p.a. risulterebbe comunque inquadrabile come "responsabilità precontrattuale" ed in quanto tale lesiva del diritto del privato ad autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali e il quantum del risarcimento alla luce degli interventi necessari alla parziale demolizione del fabbricato nonché del pagamento delle penali in favore degli attuali proprietari delle unità immobiliari, sarebbe d'uguale importo a quello stimato sopra.
7. Con comparsa di costituzione depositata in data 16.04.2025 è intervenuto nel presente giudizio di rinvio ex art. 111 c.p.c. nella sua qualità di cessionario della res CP_9 litigiosa già in capo alla avanzando le medesime richieste e svolgendo le CP_3 medesime argomentazioni già svolte dalla CP_3
8. Nel presente giudizio di rinvio si è costituito il chiedendo di provvedere Controparte_4 al governo delle spese del grado di legittimità e del presente grado secondo giustizia nei confronti dell'attrice , con compensazione integrale delle stesse nei rapporti tra le CP_1 altre parti.
Si è costituita anche l di Chieti, chiedendo di rigettare la domanda proposta dalla CP_6 [...] nei propri confronti poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Ha argomentato di essere del tutto estranea alla richiesta di condanna solidale al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, in quanto chiamata in giudizio dalla al fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni derivanti dall'eventuale CP_3 accoglimento della domanda di abbattimento del manufatto richiesta dalla e la CP_1 mancata riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila quale Giudice del rinvio ha determinato l'estinzione del processo ex art 393 c.p.c., con riferimento alla domanda proposta dalla impresa costruttrice nei confronti dell' CP_3 CP_6
Ha dedotto che mai alcuna domanda autonoma è stata proposta dalla nei CP_1 confronti dell' e che il giudicato formatosi sui capi della sentenza d'appello non cassati CP_6 dal giudice di legittimità non ha mai investito direttamente l' CP_6
Ha argomentato che il ricorso per cassazione proposto dal e quello Controparte_4 incidentale proposto dalla sono stati rigettati sotto ogni aspetto, ad eccezione CP_3 del quarto motivo per il quale il Giudice di legittimità ha disposto la cassazione con rinvio, successivamente non riassunto dalla parte CP_3
Ha sostenuto che le spese del giudizio di legittimità dovranno per giustizia ricadere semmai sulle ricorrenti soccombenti e la liquidazione delle spese processuali dovrà essere effettuata per un solo giudizio, essendovi connessione sia oggettiva che soggettiva tra le domande avanzate dal e quelle della Controparte_4 CP_3
9. L'udienza del 6.05.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.lvo 149 del 2022.
All'esito della camera di consiglio da remota svolta in data 8.05.2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza alle parti in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
10. Preliminarmente il Collegio rileva che la costituzione della effettuata in data CP_3
4.03.2025, deve essere dichiarata ammissibile atteso che l'ordinanza di dichiarazione di interruzione del giudizio adottata da questo Collegio in data 20.02.2025 è stata erroneamente resa.
10.1. Al riguardo si premette che la costituzione della è intervenuta in epoca CP_3 successiva all'estinzione della società, avvenuta il 2.12.2024, ed all'interruzione del giudizio, dichiarata il 20.02.2025.
10.2. Si rammenta che, se la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
6070/2013 ha statuito che "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se
l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art.
299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena
d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.", tuttavia, come evidenziato da Cass. 13777/2024, il rigore di tale regola ha trovato attenuazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/2014, perché questa sentenza ha statuito che
“l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., morte e perdita della capacità della parte, è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio per mezzo di difensore, dalla regola della ultrattività del mandato alla lite;
in ragione dell'ultrattività del mandato, qualora l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi dell'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione”.
10.3 Nella specie l'evento interruttivo si è verificato dopo la pronuncia della Suprema Corte
e dopo la notifica dell'atto di citazione in riassunzione alla sicché trova CP_3 applicazione, non l'art. 299 c.p.c. (a tenore del quale “se prima della costituzione, sopravviene la morte oppure la perdita di capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163 bis”), ma l'art. 300 c.p.c., che subordina alla dichiarazione dell'evento da parte del procuratore già costituito nel precedente grado la declaratoria di interruzione del giudizio.
Invero l'art. 299 c.p.c., secondo cui la morte o perdita di capacità della parte, avvenuta prima della costituzione della costituzione provoca l'automatica interruzione del giudizio, è applicabile solo al primo grado di giudizio, non essendovi in quella fase del processo un procuratore abilitato a rendere la dichiarazione, e non opera, invece, con riferimento al giudizio di appello, nel quale, allorquando la parte sia già costituita a mezzo di un procuratore in primo grado, valgono le regole di cui al secondo comma dell'art. 300 c.p.c., secondo cui il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo da parte del procuratore costituito (Cass. 11198/1990).
11. Va anche disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria coltivata nel presente giudizio di rinvio da (in forza dell'accoglimento, da parte della Corte CP_3 di Cassazione, del quarto motivo del ricorso incidentale proposto da , sollevata CP_3 dalle difese del e dell' sul rilievo della tardività della Controparte_4 CP_6
“riassunzione incidentale“ in quanto avvenuta con costituzione in giudizio operata dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione della pronuncia della Cassazione.
11.1 Al riguardo si premette che l'art. 392 c.p.c. prevede che “la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”.
Ne consegue che, essendo nella specie stata eseguita la riassunzione dalla con CP_1 la notifica a tutte le parti costituite nel procedimento di cassazione, il giudizio deve intendersi ritualmente riassunto nei confronti di tutte le parti.
11.2. Anche la Suprema Corte di cassazione ha ripetutamente avuto modo di precisare sul punto che “L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale fra le stesse parti del giudizio di Cassazione, sicché, una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui alla all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e dopo la scadenza del termine”…” previsto dalla legge per la medesima riassunzione. Il giudice di rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare ex novo la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla Cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o nei definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite”.
12. Prima di procedere all'esame della domanda risarcitoria, va rilevata e dichiarata l'inammissibilità della costituzione (rectius intervento) del sig. quale CP_9 successore ex art. 111 c.p.c. della Parte_4
Il sig. si è costituito con comparsa del 16.04.2025 chiedendo
[...] CP_9
l'accoglimento in suo favore della domanda risarcitoria nei confronti di e CP_6
, proposta nel giudizio di primo grado e riproposta nel primo giudizio di Controparte_4 appello, per come contenuta nel motivo di ricorso incidentale per cassazione (quarto motivo, proposto da ed accolto, con rinvio, dalla Suprema Corte). CP_3
A sostegno della propria legittimazione ha dichiarato di essere cessionario della res litigiosa già in capo ad Parte_5
. Rileva il collegio che l'atto che viene in considerazione è la scrittura privata datata
[...]
2.07.2024, denominata “Integrazione al verbale di conciliazione del 20.09.2023 autenticato il 27.09.2023 dal funzionario ITL” con la quale la sig.ra , in qualità di legale Controparte_8 rappresentante della avrebbe ceduto al sig. la res litigiosa. CP_3 CP_9
Tale scrittura è priva di data certa, non è mai stata autenticata dal conciliatore, né depositata presso l'I.T.L., non è mai stata notificata alle parti in causa del giudizio oggetto della presunta cessione e, pertanto, è priva dei requisiti di contenuto-forma per essere opponibile ai terzi.
12.3. Non può del resto essere ignorato che nella comparsa di costituzione e risposta della datata 24.10.2024 l'avv. Maurizio Mililli ha agito in nome e per conto della CP_3
senza fare alcuna menzione della presunta cessione della res litigiosa al sig. CP_3
, asseritamente avvenuta il 2 settembre 2024, quindi in data antecedente a CP_9 quella di redazione della comparsa.
12.4. Va anche rilevato che all'art. 6 dell'integrazione si legge inoltre “il datore di lavoro propone al lavoratore, che accetta, in pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, la cessione della res litigiosa di cui al ricorso amministrativo sopra menzionato nonché del giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila all'esito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione numero registro generale 9033/22, numero sezionale 1714/2024, numero di raccolta generale 21115/2024, data pubblicazione
29/07/2024, con facoltà di svolgere attività di impulso alla sua riassunzione di stare in giudizio, nonché di avviare e coltivare attività stragiudiziali volte alla definizione della controversia, per proprio conto e per conto dell' quale suo procuratore speciale, CP_3 con diritto di trattenere gli importi eventualmente liquidati dal Tribunale Amministrativo ovvero riconosciuti in via transattiva in favore di nei limiti di euro 32.187,86 (pari CP_3 al doppio del credito di lavoro maturato e non corrisposto, tenuto conto dell'alea del giudizio
e, in particolare, dell'incertezza degli esiti del giudizio, sia con riferimento all'an che al quantum);” senza alcun riferimento ad eventuali importi riconosciuti dalla Corte di Appello di
L'Aquila.
13. Passando all'esame della domanda risarcitoria proposta dalla va rilevata la CP_3 sua infondatezza. Invero, siccome incontestato in giudizio (se non dal terzo intervenuto e solo in sede di comparsa conclusionale di replica), l'edificio realizzato dalla risulta ancora CP_3 esistente, le singole unità immobiliari sono state vendute a terzi e nessuna unità risulta di proprietà della ormai estinta. CP_3
Va peraltro rilevato come la stessa difesa della società assuma di avere diritto CP_3
a titolo risarcitorio al rimborso “dei costi relativi al risarcimento in favore dei proprietari con la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto delle singole unità immobiliari” (con ciò ammettendo l'avvenuta alienazione delle unità immobiliari) e la restituzione del doppio delle caparre versate, senza tuttavia dimostrare di aver sostenuto esborsi a tale titolo prima della sua estinzione, mentre i costi relativi alla realizzazione dell'immobile sono stati compensati da quanto incassato attraverso le vendite delle singole unità immobiliari.
E' evidente allora che la nessun pregiudizio ha subito, né potrà subire (essendo CP_3 ormai estinta) in conseguenza della futura demolizione del fabbricato per cui è causa.
14. Va infine disattesa, per palese insussistenza dei presupposti (non apparendo la frase censurata oggettivamente sconveniente ed offensiva, apprezzabile cioè in termini di evidente espressione di disistima e disprezzo nei confronti della controparte), l'istanza avanzata dalla difesa dell' di cancellazione ex art. 89 c.p.c., dalla comparsa CP_6 conclusionale della della frase “stupisce non poco, però, che la domanda al CP_1 risarcimento del danno non venga minimamente contrastata né dal né Controparte_4 dall' che ne avrebbero sicuramente interesse”. CP_6 CP_6
15. Non resta che procedere al regolamento delle spese di lite del presente giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità che la Suprema Corte ha rimesso al giudice di rinvio.
15.1 Partendo dall'esame della posizione della resistente nel giudizio di legittimità CP_1 rispetto al ricorso principale proposto dal e quello incidentale (primi tre Controparte_4 motivi) proposti dalla si rileva come dal rigetto del ricorso principale proposto CP_3 dal e dei primi tre motivi del ricorso incidentale proposto da Controparte_4 CP_3 consegua condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, di conseguenza, del presente giudizio di rinvio in favore della CP_1 liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminabile alto, quanto al giudizio di cassazione, ed allo scaglione di valore indeterminabile basso (vertendosi in questa fase in materia di spese giudiziali) per il presente giudizio di rinvio, con esclusione, quanto a quest'ultimo della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione. Non accoglibile appare invece la richiesta di di condanna dell' al CP_1 CP_6 pagamento in suo favore delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, dovendo al riguardo rilevarsi che l non ha proposto impugnazione CP_6 contro la sentenza poi cassata dalla Suprema Corte ed è stata coinvolta in quel giudizio solo per ragioni commesse al rispetto del principio del contraddittorio, dal che consegue la declaratoria della compensazione tra le predette parti delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
15.2. Con riferimento al rapporto tra e , da una parte, e CP_3 CP_9 CP_6
e dall'altra, si rileva come a fronte dell'esito definitivo del giudizio
[...] Controparte_4
e di quello favorevole della Corte di cassazione sussistano i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'intervento di;
CP_9
2) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla nel CP_3 giudizio di appello R.G. n. 840/2016;
3) CONDANNA la ed il al pagamento, in solido tra loro CP_3 Controparte_4 ed in favore della delle spese del giudizio di legittimità e del presente CP_1 giudizio di rinvio che liquida, quanto al giudizio di cassazione in complessivi €
7.655,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
4) DICHIARA compensate tra la e e e CP_3 CP_9 Controparte_4
e spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. CP_6
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 16.09.2025
La Consigliera rel. est.
(dott.ssa Carla Ciofani) La Presidente
(dott.ssa Nicoletta Orlandi)