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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 7351/2024 R.G. promossa
DA
in persona del Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Siciliani;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nell'udienza del 5.06.2025, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.06.2023 –quale proprietario del veicolo tg. Controparte_1
EC026RE- ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 9065/2023 elevato dal
Comando di Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art. 142, comma 9, del Pt_1
C.d.S., per avere superato in data 25.03.2023, alle ore 21:10, il limite di velocità imposto sulla SS
613 Brindisi – Lecce al Km 23+700, direzione Brindisi.
In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità ed illegittimità dell'impugnato verbale per i seguenti motivi: “1) Illegittimità del verbale e della sua notificazione;
2) Nullità del verbale per violazione delle norme sulla contestazione immediata dell'infrazione; 3) Nullità del verbale per violazione dell'art. 4 L. 168/02; 4) Nullità per mancata sottoscrizione;
5) Mancata redazione del verbale di contestazione al momento dell'accertamento dell'infrazione; 5) Mancanza di taratura dell'apparecchiatura utilizzata per i rilievi”.
Esposto quanto sopra ha chiesto l'annullamento del verbale n. 9065/2023, con Controparte_1 vittoria delle spese di lite.
Il si è costituito resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_1
La causa è stata decisa con sentenza n. 4096/2024, pubblicata l'11.09.2024 e mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso e compensato le spese di lite.
Con ricorso in appello depositato in data 07.11.2024 il ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di Pace pronunciato su questioni mai sollevate dall'originario opponente, segnatamente: sulla mancanza di preventiva segnaletica sia del certificato di omologazione della strumentazione adoperata per la rilevazione della contestata infrazione.
L'appellante ha anche contestato la statuizione resa dal Giudice del primo grado in ordine alla taratura, evidenziando che la stessa è stata eseguita correttamente.
Tanto considerato, l'appellante ha invocato l'integrale riforma della sentenza oggetto di gravame, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Merita accoglimento il primo motivo di appello avendo, di fatto, il Giudice di Pace motivato ultra petita, poiché alcuna contestazione sull'assenza o della preventiva segnalazione ed in merito alla mancanza di omologazione è mai stata mossa in primo grado.
Ed infatti, come già precisato nella premessa in fatto, l'originaria opposizione spiegata dal CP_1 aveva ad oggetto questioni completamente estranee a quelle sulle quali il primo giudice ha, invece, deciso, del tutto inopinatamente, di pronunciarsi.
Con il secondo motivo di appello il ha contestato l'impugnata sentenza nella Parte_1 parte in cui il primo giudice aveva ritenuto “accoglibile quanto eccepito nel ricorso in ordine all'illegittimo modus operandi della Polizia Municipale anche in ordine all'espresso richiamo della Corte Costituzionale n. 113/115 nella quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.
45 c.6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 CDS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.
Il motivo è fondato.
Com'è noto, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere omologate e, al contempo, devono essere soggette a taratura e a verifiche periodiche, indipendentemente che funzionino automaticamente o alla presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi (Corte Cass., Sez. II, ord. n. 22627/2023, che rimanda alla sent. Corte Cost., sent. n.
113/2015).
Sul punto, premesso che l'originario opponente si è limitato a contestare l'inesistenza di un valido certificato di taratura e, dunque, l'impossibilità di verificare la corretta funzionalità dello strumento di rilevazione, rileva questo Tribunale che la Pubblica amministrazione abbia tempestivamente e correttamente adempiuto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo di fatto fornito la prova positiva della periodica taratura, da dimostrarsi mediante la produzione del relativo certificato annuale rilasciato dagli organi competenti, idonea a garantire l'esatto funzionamento degli strumenti di rilevazione, pena l'annullamento del verbale con cui viene comminata la sanzione conseguente all'accertamento dell'infrazione (tra le tante, cfr. Cass. Civ., Sez. 6-2, ord. n. 8236/2022; Cass. Civ.
40627/2021).
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il Comune di ha allegato la prova del certificato di Pt_1 taratura periodica del dispositivo elettronico di rilevamento dell'infrazione denominato “Kria – T-
EXSPEED” (matr. 000332), rilasciato a cura del Centro di Taratura LAT n. 101, in data 29.03.2022, da cui peraltro emerge che l'ultimo controllo è stato effettuato il 23.05.2022, ossia circa un anno prima dell'infrazione avvenuta il 25.03.2023.
A ciò si aggiunga che formalmente il centro risulta accreditato da Accredia - Ente Parte_2 italiano di accreditamento, ossia dall'organismo che accredita i laboratori di taratura (LAT) ed è, dunque, entrato a far parte del sistema nazionale di taratura (SIT) istituito dalla L. 273/1991; conseguentemente, i certificati emessi da questi laboratori accreditati hanno la stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli istituti metrologici primari.
Anche tale contestazione è dunque fondata, in quanto è sussistente il certificato di taratura emesso da un organo accreditato. L'appello è dunque fondato.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo, tenendo conto della natura documentale del giudizio e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto dal Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 4096/2024 del Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
Lecce, pubblicata l'11.09.2024 e mai notificata, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale impugnato;
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore del
[...] Parte_1 liquidate in € 150,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate in € 232,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 05.06.2025 Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.