Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4548/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4548/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GALLERIA MAZZINI 7/6 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al Parte_2 ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in PIAZZA DANTE 8/8 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv.
CONTEGNO ROBERTA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
“In via principale: - Modificare le condizioni di divorzio statuite con la sentenza del Tribunale di Genova n. 2187/2015 del 09.07.2015 e conseguentemente disporre che nulla sia dovuto, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di mantenimento del figlio minore Sig. per le ragioni di cui tutte in Persona_1 narrativa e/o emergendi in corso di causa e/o meglio viste e ritenute.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale: - Modificare le condizioni di divorzio statuite con la sentenza del Tribunale di
Genova n. 2187/2015 del 09.07.2015 e conseguentemente disporre, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, che il Sig. versi - a titolo di mantenimento Parte_3 del figlio minore Sig. – un assegno di mantenimento ritenuto di Persona_1 giustizia e comunque non superiore a € 70,00 mensili, per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o emergendi in corso di causa e/o meglio viste e ritenute.
Sulle richieste avversarie Rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto e confermare l'affidamento condiviso del minore. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento si richiede il rigetto delle richieste avversarie e
l'accoglimento delle conclusioni di parte ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio”
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere la domanda avversaria in quanto infondata e non provata per i motivi di cui in narrativa e per conseguenza confermare la misura dell'assegno per il concorso nel mantenimento del figlio , Per_1
a carico di nella misura di Euro 173,80 (Euro 150,00 aggiornati ad Parte_1 oggi in base agli indici ISTAT). A parziale modifica della sentenza n. 2187 del 9 luglio 2015, disporre che sia Per_1 affidato in via esclusiva alla madre. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e rimborso spese generali”;
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova voglia respingere la domanda.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Sig. e la Sig.ra contraevano matrimonio Persona_1 CP_1 concordatario in data 02/09/2006 in Genova (GE), iscritto al registro dello Stato Civile al Atto N. 637 parte II - anno 2006 Uff.
1. Dall'unione nasceva in data 05/03/2007 in Genova il figlio
Persona_2
2. I coniugi addivenivano alla separazione in data 21/09/2010 e – successivamente – veniva disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Sentenza del Tribunale di Genova n. 2187/2015 del 09/07/2015 che recepiva le condizioni concordate dai coniugi come segue:
“dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova, (Ufficio delle Stato Civile, atto n. 637 P.II S. A Vol. Anno 2006 Uff 1) dai conchiudenti nato a [...] il Parte_1
05/11/1976, residente in [...]1 sc S e , bata a Genova i 02/08/1971; Controparte_1 recepisce, conferendo loro vigore, le seguenti condizioni concordate dai coniugi:
1) con riguardo all'affidamento, alla collocazione abitativa del figlio minore e alle frequentazioni padre-figlio, sono confermate Per_1 le condizioni previste in verbale di separazione consensuale sottoscritto dai coniugi in data 21/09/2010 e omologato da codesto Tribunle il 28/09/2010, pertanto il figlio viene affidato ai genitori in via condivisa e collocato anagraficamente presso la madre;
2) in ordine al mantenimento del figlio stesso, il sig.
[...] corrisponderà alla sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di ero 150=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di quelle scolastiche (intendendosi come tali quelle relative alle tasse di iscrizione e ai libri) nonché, se previamente concordate, di quelle ricreative e sportive;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di divorzio e danno atto di aver regolato tra loro ogni questione economico patrimoniale;
4)i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché del passaporto e/o ogni altro documento necessario per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3. Va evidenziato che in sede di separazione in realtà era stato previsto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di Euro 250,00 mensili, poi ridotto a Euro 150,00 in divorzio.
4. Va poi evidenziato (circostanza taciuta dal ricorrente nel suo ricorso) che a seguito di ricorso della madre al Tribunale di Genova veniva pronunciata l'ordinanza del 19 aprile 2018, che ha così modificato le condizioni di divorzio per quanto riguarda la frequentazione del padre con il figlio: “Prende atto e conferisce vigore alle seguenti condizioni concordate, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Genova n. 2187/2015, dep. 9/07/2015: “il regime degli incontri padre-figlio, salvo diverso accordo fra le parti, dovrà intendersi nei seguenti termini - Week end alternati di presso il padre dal sabato mattina ore Per_1
9,00 fino alla domenica sera ore 21,00 - Festività con il criterio dell'alternanza e 15 giorni durante il periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno Si dà atto che le parti sono disponibili ad intraprendere presso il Consultorio di zona un personale percorso di supporto alla genitorialità”.
5. In data 3/05/2024 il signor presentava presso Parte_1 il Tribunale di Genova ricorso ex art 473 bis 12 e art. 173 bis.47 ss c.p.c. chiedendo la revoca del contributo al mantenimento del figlio ovvero in via subordinata la riduzione di tale contributo a 70 Euro a seguito delle mutate condizioni economico-patrimoniali proprie e della grave disparità economico-reddituale degli ex coniugi. In data 25/05/2024 l'avv. depositava istanza di rinvio Pt_2 della prima udienza di comparizione personale delle parti. A seguito di tale istanza, il giudice delegato, rinviava la prima udienza di comparizione al giorno 20/09/2024, confermando gli incombenti richiesti dal codice di procedura civile alle parti. Il giorno 1/06/2024 il PM interveniva nel presente giudizio e chiedeva: “che il Tribunale di Genova voglia respingere la domanda”. In data 19/07/2024 la signora si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando le richieste formulate dalla parte ricorrente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 nel proprio atto introduttivo, chiedendone il rigetto e chiedendo in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo del figlio.
6. Deduce il ricorrente: a) Che la propria capacità reddituale è peggiorata rispetto al momento della pronuncia della sentenza di divorzio. Evidenzia in particolare di avere perso il proprio impiego e la propria fonte di reddito. Quindi di avere usufruito della misura di sostentamento erogata dallo Stato, il reddito di cittadinanza, che attualmente è venuto meno in quanto eliminata come ausilio. Evidenzia inoltre che nel corso della percezione del suddetto sussidio, come disposto per legge, ha sempre profuso impegno nella ricerca di un impiego (attività che continua a perpetrare ancora oggi), ma che non ha mai avuto un positivo esito, stante anche i precedenti penali a carico dello stesso. Nella prima memoria il ricorrente ha ulteriormente specificato di essere stato sottoposto a diversi trattamenti medico-psichiatrici per alcune problematiche depressive diagnosticate già nell'anno 2022, con particolare riferimento al “Disturbo dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta, con sospetto disturbo della personalità NAS”. b) Di vivere attualmente in un appartamento in locazione, versando un canone mensile di € 400,00 che riesce a sostenere con qualche lavoretto sporadico, dovendo risparmiare sia sui beni di prima necessità, sia su riscaldamento ed energia elettrica. Ma stante l'impossibilità di sostenere ulteriormente tale canone di locazione, ha altresì fatto richiesta per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, per il quale è in attesa di essere contattato (All. 04). c) Di essere tenuto al versamento di euro 250 mensili per il mantenimento della figlia minore, avuta da altra relazione, Sig.ra
Persona_3
d) Che viceversa la situazione economica della sig.ra CP_1 sarebbe migliorata: la stessa risulta impiegata regolarmente a tempo indeterminato e percepisce un reddito fisso e costante, oltre ad essere proprietaria di un immobile sito in Genova – Piazza del Santo Sepolcro 2/14 presso cui la stessa neppure risiede. Tale immobile – per quanto noto – è attualmente posto in locazione a soggetto terzo e pertanto la convenuta percepisce un reddito
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 anche da tale investimento immobiliare. e) Che la resistente è in grado di pagare un mutuo mensile per tale abitazione e dispone, come dalla stessa ammesso, di notevoli risparmi derivanti dalla vendita di un altro immobile ereditato.
7. Parte resistente ha evidenziato: a) Di avere presentato denuncia per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento nel 2017 a seguito della quale il Signor è stato imputato d'ufficio del reato di cui Parte_1 all'art. 570 c.p.. Il procedimento penale si è chiuso con la sentenza n. 2107 del 23 maggio 2019, che ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. b) Di avere già presentato, sempre con riferimento al pagamento dell'assegno di mantenimento un ricorso con il quale ha chiesto al Tribunale di Genova che venisse accertata l'effettiva capacità genitoriale dell'ex marito concluso con la citata ordinanza del 19 aprile 2018 le cui prescrizioni non venivano adempiute: evidenzia la ricorrente che il percorso di supporto non si sarebbe mai svolto e le condizioni concordate per la frequentazione del figlio non sono mai state attuate. c) Che con il passare del tempo, il rapporto tra il figlio e il padre si è di fatto esaurito e i due non hanno avuto altro che qualche raro contatto telefonico, mentre gli incontri di persona sono stati pressocché inesistenti. Tant'è che la madre stante la totale assenza di rapporto personale tra il figlio e il padre, per poter ottenere da quest'ultimo l'autorizzazione: ad un percorso psicologico per il figlio;
al rilascio della carta d'identità uso espatrio;
al rilascio del passaporto;
alla manleva per un tirocinio lavorativo e alla autorizzazione per la somministrazione del vaccino contro il Papilloma virus, è stata costretta a rivolgersi al Giudice Tutelare (vedasi il verbale di conciliazione n.1 del 2024 (r.g. 2154/2024) del 09/07/2024, redatto dal Dottor Per_4
)
[...]
d) Che la propria condizione economica è effettivamente mutata: all'epoca del divorzio le occupazioni che aveva trovato erano lavori brevi, per lo più stagionali e spesso non in regola, considerato che, oltre a doversi occupare di , doveva fornire Per_1 assistenza anche al padre disabile. Nel 2020 si è iscritta al corso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 per diventare Operatore Socio Sanitario e dal 2023 è stata assunta a tempo indeterminato con contratto part-time dalla Cooperativa il Faggio di Savona, con una retribuzione mensile di circa Euro 700,00. e) Di essere proprietaria di un appartamento sito in Genova, Piazza Santo Sepolcro 2/14, dal quale percepisce un canone mensile di Euro 550,00, che copre solo in parte la rata di mutuo, pari oggi ad Euro 901,00 mutuo acceso presso Sestante Finance Srl, stipulato il 04/08/2004 per la durata di trent'anni e dunque a scadere a luglio 2034, con un capitale residuo pari ad Euro 72.000,00. f) Di essere proprietaria dell'autovettura Citroen C3 con targa GM936DN acquistata il 16 gennaio 2024 e della moto Honda con targa FD03805, acquistata il 27 aprile 2023; g) Di essere intestataria del conto corrente n. 47154262 acceso presso Banca BPER, con saldo attivo alla data odierna pari ad Euro 77.379,00, detta somma è quanto ad oggi residua dalla vendita dell'appartamento ereditato alla morte della madre, che la resistente a fine 2022 è stata costretta a vendere, anche per ripianare i debiti accumulati nel corso degli anni in cui non aveva avuto un'occupazione regolare e dunque delle entrate fisse, periodo nel quale tuttavia , grazie all'impegno della Per_1 madre, ha regolarmente svolto un'attività sportiva, ha portato l'apparecchio ortodontico e, in generale, ha svolto una vita come quella di tutti i bambini e ragazzi della sua età. h) Che il ricorrente si limita ad osservare di trovarsi in una grave situazione economica ma senza fornire una prova dell'impossibilità oggettiva di procurarsi delle entrate controparte e senza neppure offrirsi di fornire tale prova;
che inoltre ammette di aver percepito il reddito di cittadinanza ma di non avere mai neanche pensato di acquistare beni al figlio.
8. All'udienza il ricorrente ha dichiarato: “Io non vedo mio figlio da quando aveva 10 anni ora ne ha 17 anni. La madre lo ha formato in questo modo e secondo me in modo non adeguato. Sicuramente daranno la colpa agli assistenti. Ho perso il lavoro, poi ho ricevuto il reddito di cittadinanza, poi più nulla. Ho una depressione che incide. Trovo dei lavori in nero, mi faccio sfruttare, riesco solo a barcamenarmi e a pagare un affitto. Ho chiesto le case popolari ma
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 nessuno mi considera. Io ho ricevuto una condanna penale di 7 mesi per la seconda compagna per aver risposto con violenza alla violenza di questa donna. Per gli assegni di mantenimento ho avuto una condanna di 4 mesi.
9. Parte resistente ha invece dichiarato: “La mia fortuna è che io vado a lavorare. Anche io sono depressa e sono in cura con psicofarmaci. Il ragazzo ha fatto la scelta di non vedere più il padre e da quel momento il padre non ci ha più dato un euro. Io sono arrivata fin qua crescendomi da sola il figlio. Ho dovuto vendere una casa che mi ha lasciato mia madre dieci anni fa perché non bastavano i soldi. Ho quasi finito i risparmi. Un ragazzo costa, occhiali, apparecchio per i denti, piscina, abbonamento per autobus. Per anni ho fatto di tutto per avere un lavoro in regola e dare a mio figlio una garanzia. Avevo anche mio padre da accudire e non potevo fare orari più impegnativi. Ora li posso fare.
10. Le parti hanno ulteriormente dichiarato
Io avevo un ristorante e l'ho venduto e i Parte_1 soldi sono serviti per andare all'unità spinale di Loano. Io lo volevo fare anche perché volevo insegnare ad un bambino che di fronte ad una situazione povera c'era la possibilità di amare.
“Non è vero che mio figlio non ha rapporti Controparte_1 con sua sorella (figlia dell'altra compagna di mio marito). E' venuta al mare anche con noi. In separazione avevamo stabilito Euro 250,00 poi mi ha chiesto di ridurlo a 150 Euro in divorzio perché non ce la faceva. Non ho mai visto neppure un Euro e non li vede neanche l'altra figlia. Chiediamo l'esclusivo perché per anni non ho avuto contatti con il padre e ci pensava . Dallo scorso anno Per_1
che ha provato ad avere un contatto con il padre mi ha Per_1 detto che aveva deciso di chiudere tale spiraglio. Mio figlio ha perso un lavoro per un lavoro estivo. Il padre è sempre polemico. Mio figlio ha la carta di identità non valida per l'espatrio. è nato a [...] marzo e sarà maggiorenne l'anno prossimo a marzo. BECHERUCCHI Ho dato i consensi. In occasione del Pt_1 ricorso al giudice tutelare non mi avevano chiamato.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 11. Osserva questo Tribunale che il contributo per il mantenimento di un figlio, determinato consensualmente tra le parti, in Euro 150,00 al mese costituisce il minimo sindacale per il mantenimento della prole. Di fatto è una somma così esigua che sarebbe in grado di pagare solo i pasti della mensa scolastica ove il minore frequentasse ancora le scuole elementari. Poiché di fatto il figlio è a carico totale della madre si tratta di una somma pari ad Euro 5,00 al giorno calcolando 30 giorni al mese: 2,5 Euro al pasto. Appare sufficiente tale considerazione per ritenere che sotto tale somma non si possa scendere e il padre dovrà impegnarsi a guadagnare in modo sufficiente a garantire almeno questa piccola quota di partecipazione per il mantenimento del figlio. Irrilevante è invece il miglioramento della situazione della madre: la stessa si è impegnata, svolgendo un corso da OSS e quindi reperendo un impiego stabile con cui dare certezze al figlio, cosa che avrebbe potuto fare benissimo anche il padre. Tale miglioramento delle condizioni della madre deve andare a favore del figlio in quanto il fatto di guadagnare di più permette alla madre, che di fatto è l'unica ad occuparsi del figlio, di poter destinare risorse maggiori allo stesso: del resto con il crescere il ragazzo ha sempre maggiori esigenze (a cui dovrebbe contribuire anche il padre) e quindi di fatto il miglioramento delle condizioni economiche della madre viene assorbito dalle ovvie maggiori spese che con l'età il figlio genera a carico della madre. Sicchè non appare sostenibile una riduzione del contributo da parte del padre perché ciò significherebbe, di fatto, una diminuzione complessiva delle risorse a favore del figlio che solo l'impegno della madre mantiene costanti, avendo la stessa aumentato il proprio reddito proprio per sopperire alle maggiori spese per il figlio.
12. In ordine all'affidamento esclusivo indubbiamente la madre ha avuto serie difficoltà a causa dell'atteggiamento del marito ed è infatti dovuta ricorrere al giudice tutelare. Peraltro, stante la circostanza che il figlio diverrà maggiorenne il 5 marzo 2025 e potrà quindi autogestirsi non appare necessario in oggi disporre l'affidamento esclusivo alla madre tenuto conto che in tale modo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 si certificherebbe definitivamente l'interruzione di ogni rapporto tra il padre e il figlio.
13. Il rigetto della domanda riconvenzionale della madre comporta la compensazione delle spese per metà: per l'altra metà, stante la maggiore rilevanza della domanda di modifica delle condizioni economiche di divorzio, la soccombenza del convenuto comporta la sua condanna al pagamento dell'altrà metà delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Rigetta il ricorso proposto da codice Parte_1 fiscale nato a [...] il C.F._1
05/01/1976 relativo alla modifica delle condizioni di divorzio e pertanto conferma le attuali condizioni ivi compreso l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, già fissato in Euro 150,00 (da rivalutarsi dalla data del precedente provvedimento) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rigetta la domanda di affidamento esclusivo proposta da
codice fiscale Controparte_1 C.F._2 nata a [...]/08/1971 il GENOVA (GE)
Dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio. Condanna il ricorrente codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] al C.F._1 pagamento in favore di codice fiscale Controparte_1 nata a [...]/08/1971 il GENOVA (GE) del C.F._2 restante 50% delle spese processuali che liquida, già tenuto conto della compensazione per metà, in Euro 1500,00 oltre oneri accessori. Così deciso in Genova il giorno 27 dicembre 2024
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10