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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/10/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2920/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia MONDATORE Giudice dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2920/2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Longo, procuratrice Parte_1 C.F._1 domiciliataria;
Ricorrente E (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
Convenuto - contumace Conclusioni: Come da verbale di udienza del 07.10.2025. Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso del 16.04.2025 esponeva: - di aver contratto matrimonio civile con il convenuto in Parte_1 data 31.07.2019 e che dalla loro unione non erano nati figli;
- che il marito aveva abbandonato la casa coniugale, facendo ritorno presso l'abitazione della madre;
- che la casa coniugale consisteva in un alloggio popolare assegnatole dal Comune di Lecce;
- che doveva essere pronunciata la separazione. Tanto premesso concludeva chiedendo la separazione personale e l'assegnazione della casa coniugale, con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 07.05.2025 veniva fissata la comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato e, malgrado la notifica di esso al convenuto, lo stesso non presenziava all'udienza di comparizione, durante la quale la ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso. All'udienza del 07.10.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
**** **** **** Preliminarmente, con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale occorre sottolineare come, in ragione dell'assenza di prole, nulla deve essere disposto sulla stessa che seguirà, pertanto, l'ordinario regime civilistico di proprietà (proprietà, peraltro, del Comune di Lecce, trattandosi, a detta della ricorrente, di un alloggio popolare affidatole dallo stesso Comune). Orbene, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 ° c.c., come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il resistente non si è nemmeno costituito in
1 giudizio, ma anche dal fatto che, come riferito dalla ricorrente, tra le parti non vi alcuna condivisione né materiale, né morale, né spirituale da diverso tempo. Da quanto detto si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Alla presente pronuncia di separazione consegue l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio, di tanto facendosi ordine all'ufficiale di stato civile nei termini indicati in parte dispositiva. Le spese possono essere compensate in ragione del fatto che il , rimanendo contumace, non ha inteso CP_1 contestare le argomentazioni proposte dalla . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16.04.2025, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
2) ordina alla cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) compensa tra le parti le spese di lite. Lecce, 08.10.2025 Il Giudice estensore La Presidente Agnese Di Battista Cinzia Mondatore
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia MONDATORE Giudice dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2920/2025, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Longo, procuratrice Parte_1 C.F._1 domiciliataria;
Ricorrente E (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
Convenuto - contumace Conclusioni: Come da verbale di udienza del 07.10.2025. Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso del 16.04.2025 esponeva: - di aver contratto matrimonio civile con il convenuto in Parte_1 data 31.07.2019 e che dalla loro unione non erano nati figli;
- che il marito aveva abbandonato la casa coniugale, facendo ritorno presso l'abitazione della madre;
- che la casa coniugale consisteva in un alloggio popolare assegnatole dal Comune di Lecce;
- che doveva essere pronunciata la separazione. Tanto premesso concludeva chiedendo la separazione personale e l'assegnazione della casa coniugale, con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 07.05.2025 veniva fissata la comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato e, malgrado la notifica di esso al convenuto, lo stesso non presenziava all'udienza di comparizione, durante la quale la ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso. All'udienza del 07.10.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
**** **** **** Preliminarmente, con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale occorre sottolineare come, in ragione dell'assenza di prole, nulla deve essere disposto sulla stessa che seguirà, pertanto, l'ordinario regime civilistico di proprietà (proprietà, peraltro, del Comune di Lecce, trattandosi, a detta della ricorrente, di un alloggio popolare affidatole dallo stesso Comune). Orbene, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 ° c.c., come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il resistente non si è nemmeno costituito in
1 giudizio, ma anche dal fatto che, come riferito dalla ricorrente, tra le parti non vi alcuna condivisione né materiale, né morale, né spirituale da diverso tempo. Da quanto detto si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Alla presente pronuncia di separazione consegue l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio, di tanto facendosi ordine all'ufficiale di stato civile nei termini indicati in parte dispositiva. Le spese possono essere compensate in ragione del fatto che il , rimanendo contumace, non ha inteso CP_1 contestare le argomentazioni proposte dalla . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 16.04.2025, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
2) ordina alla cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Lecce la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000;
3) compensa tra le parti le spese di lite. Lecce, 08.10.2025 Il Giudice estensore La Presidente Agnese Di Battista Cinzia Mondatore
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