Sentenza 19 giugno 1967
Massime • 1
Ove il giudizio civile per il risarcimento del danno non sia stato sospeso in pendenza del procedimento penale contro l'autore del fatto dannoso, e sia intervenuta sentenza di condanna generica passata in giudicato, la pronuncia in questa contenuta vincola il giudice e le parti nella successiva fase di giudizio relativa alla liquidazione del quantum e non rileva che nelle more sia stata emessa sentenza penale,divenuta irrevocabile, di assoluzione dell'imputato perche il fatto non costituisce reato.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/1967, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1967 |
Testo completo
Ove il giudizio civile per il risarcimento del danno non sia stato sospeso in pendenza del procedimento penale contro l'autore del fatto dannoso, e sia intervenuta sentenza di condanna generica passata in giudicato, la pronuncia in questa contenuta vincola il giudice e le parti nella successiva fase di giudizio relativa alla liquidazione del quantum e non rileva che nelle more sia stata emessa sentenza penale,divenuta irrevocabile, di assoluzione dell'imputato perche il fatto non costituisce reato.*