Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 21619/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno, ha emesso, ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 21619/2023 promossa dai sigg:
, nato il [...] a [...] PA_1
Tucumán, dipartimento Capital, provincia di Tucumán;
nata il [...] a [...]án, dipartimento Capital, PA_2 provincia di Tucuman;
, nata il [...] a [...]án, dipartimento PA_3
Capital, provincia di Tucuman;
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Lis Restanio (c.f ) del Foro C.F._1 di Roma ed elett.te domiciliati presso il suo Studio, sito in Roma, alla via Archimede 181, come da procura in atti
-RICORRENTI-
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE NON COSTITUITO-
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , Controparte_2
1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di PA IC , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza;
2) ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e, Controparte_1 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto»
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al ruolo della Cancelleria del Tribunale di Torino il 13/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure Controparte_1 sanguinis.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno esposto e documentato, in allegato, quanto segue:
- il sig. (o, in Argentina, Jose PA_4
Bartolome), è nato il [...], a [...], già provincia di Novara (NO), oggi provincia di Vercelli, dove ha contratto matrimonio, il 15.12.1894, con la sig.ra
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso Persona_1 introduttivo sub doc n. 1-2: rispettivamente, estratti degli atti di nascita e di matrimonio rilasciati dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Cigliano, in data 26.01.2022 e 06/07/2023);
- il sig. emigrato in Argentina, non ha mai PA_4 rinunciato alla propria cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino argentino (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 03: certificato negativo di naturalizzazione, apostillato, tradotto e asseverato, rilasciato, il 18.08.2022, dalla Repubblica Argentina- Potere Giudiziario della Nazione - Camera Nazionale Elettorale);
- dal matrimonio del sig. con la sig.ra PA_4 [...]
è nato, il 14/08/1895, a Pilar, in provincia di Santa Fe, Persona_1
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso Persona_2 introduttivo sub doc n. 4: estratto dell'atto di nascita, legalizzato, apostillato e tradotto), il quale ha contratto matrimonio, il 29.12.1921, con Per_3
a Tucumán, provincia di Tucumán, Repubblica Argentina (v.
[...] documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 5: estratto dell'atto di matrimonio, apostillato, tradotto e legalizzato) e dalla loro unione è nata in [...], sempre a Tucumán, in data 11/12/1930, la sig.ra
[...]
, (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub Per_4 doc n. 6: atto di nascita, legalizzato, apostillato e tradotto);
- la sig.ra ha contratto matrimonio il 09.02.1950 con Persona_4 Per_5
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 7:
[...] atto di matrimonio legalizzato, apostillato e tradotto) e dalla loro unione sono nati a San Miguel de Tucumán, dipartimento La Capital, provincia di Tucumán, Repubblica Argentina: , il 09.10.1952 e Persona_6 Persona_7
il 20.04.1961 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso
[...] introduttivo sub doc n. 8 e 10: rispettivi atti di nascita, legalizzati apostillati e tradotti);
- la sig.ra ha contratto matrimonio l'08.06.1972 con Persona_6 [...]
(v. documentazione allegata Persona_8 PA_1 unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 9: atto di matrimonio legalizzato, apostillato e tradotto) e dalla loro unione coniugale sono nati:
[...]
, il 30.12.1972, a San Miguel de Tucumán, PA_5 dipartimento La Capital, provincia di Tucumán, Repubblica Argentina, e
, il 02.03.1976 (v. PA_1 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 12 e 14: rispettivi atti di nascita, legalizzati apostillati e tradotti);
- i sigg. e PA_6 [...]
hanno, rispettivamente, contratto PA_1 matrimonio, il 16.04.1998, con e, il 04.05.2000, con Controparte_3
a Villa Lujan, Capital, Tucumán Repubblica Argentina, dalle Controparte_4 quale ha divorziato con sentenza del 02.03.2004 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 13-15-18: atti di matrimonio e sentenza di divorzio, legalizzati, apostillati e tradotti);
- dall'unione tra e PA_5 [...]
è nata, il 18.06.2000, San Miguel de Tucumán, dipartimento Controparte_3 Capital, provincia di Tucuman, . (v. documentazione PA_3 allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 17: atto di nascita, legalizzato, apostillato e tradotto);
- dal matrimonio del 07.10.1982, tra e (v. Persona_7 Persona_9 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 11: atto di matrimonio, legalizzato, apostillato e tradotto) è nata, il 09.09.1985, a San Miguel di Tucumán, dipartimento Capital, provincia di Tucuman, PA_2
v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 16:
[...] atto di nascita, legalizzato, apostillato e tradotto);
- nel corso degli ultimi anni i ricorrenti avrebbero cercato inutilmente di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso vari tentativi di accessi personali e telematici presso la sede del Consolato Generale d'Italia a Cordoba, in Argentina al quale appartengono in ragione della loro residenza (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc. da19 a 22: rispettivamente, informative tratta dal sito web - Consolato Generale d'Italia a Cordoba nonché catture di schermata riguardanti i sigg. , PA_1 PA_2
); PA_3
- neppure la pec inoltrata per conto dei ricorrenti ha trovato accoglimento positivo da parte dell'Amministrazione interpellata la quale ha risposto in maniera meramente interlocutoria che gli allora richiedenti gli appuntamenti per il deposito delle istanze dovevano ottenersi soltanto attraverso il prenota online . (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub docc. 23 e 24: ricevuta di consegna della pec inoltrata al Consolato Generale d'Italia a Cordoba;
- dalla risposta del Consolato Generale d'Italia a Cordoba sarebbe risultato evidente l'inadempienza del Consolato che sostanzialmente ha rigettato l'istanza di appuntamento formalmente inoltrate (all. 24).
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è elettivamente domiciliata ope legis (vedasi allegati depositati il 18.02.2025: ricevute di accettazione e consegna della notifica pec, in formato eml).
Il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con atto depositato il 25 gennaio 2024, interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda e apponendo il proprio visto e nulla-osta
La prima udienza di comparizione, inizialmente fissata per il 05/03/2025, è stata differita al 19/03/2025. All'esito dell'udienza del 19/03/2025, svoltasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto delle richieste delle ricorrenti e della mancata costituzione del
, ha trattenuto la causa in decisione. CP_1
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Anzitutto, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti del sig. (o, in Argentina, Jose PA_4
Bartolome), nato il [...], a [...], già provincia di Novara (NO), oggi provincia di Vercelli (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 1: estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal Servizio dello Stato Civile del Comune di Cigliano, in data 26.01.2022).
Fatta questa premessa, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se i ricorrenti avrebbero dovuto necessariamente adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, prima di poter far ricorso a quella giudiziaria.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti (cfr. allegati 19-24, depositati unitamente al ricorso) - con riferimento alla richiesta dei ricorrenti di riconoscimento, in sede amministrativa, del proprio status civitatis italiano, iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, in quanto discendenti da cittadino italiano- si evince la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici argentini competenti in ragione della mole delle domande presentate.
Infatti, i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo, hanno evidenziato di non avere potuto fattivamente avviare l'iter procedimentale presso il Consolato Generale d'Italia a Cordoba, in Argentina, attesa la sostanziale impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza mediante gli ordinari canali amministrativi. A tal riguardo, si rileva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Segnatamente, si ritiene che la richiesta di cittadinanza per via amministrativa sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche dopo il decorso del termine dei 730 giorno previsto dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.° 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso Cass. civ. Sez. Un. del 09/12/2008, n.28873) ed inoltre si è fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del Consolato.
Pertanto, si esclude una pregiudizialità della predetta istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
In ragione di tanto, con specifico riferimento all'interesse ad agire, si evidenzia che nonostante la citata norma (art. 3 del D.P.R 362/1994) preveda che i soggetti interessati debbano chiedere - come pure i ricorrenti hanno fatto o tentato di fare- ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni.
L'orientamento che, quindi, si è ormai consolidato nei Tribunali italiani, è che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R PA_7
362/1994, che fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente)
Queste lunghe tempistiche si tradurrebbero di fatto in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, potrà dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Conseguentemente- in assenza di una previsione legislativa di pregiudizialità amministrativa- si rileva che è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del Consolato.
Nel caso “de quo” i ricorrenti hanno, quindi, correttamente agito in via giudiziaria.
Passando al merito, in diritto, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto, iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico i ricorrenti fanno qui valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dell'ascendente, in comune, per linea paterna, sig. , in ragione del fatto PA_4 che la trasmissione della cittadinanza italiana, iure sanguinis, non si sia mai interrotta essendo stata loro trasmessa dal loro IS , figlio del capostipite comune Persona_2
e padre di , quest'ultima, nonna e trisavola dei ricorrenti. Persona_4
Attraverso la documentazione in atti i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso.
Né emerge dagli atti che il sig. o suo PA_4 figlio o , abbiano mai rinunciato alla Persona_2 Persona_4 cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'ascendente comune dei ricorrenti non si è mai naturalizzato cittadino argentino (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 03: certificato negativo di naturalizzazione, apostillato, tradotto e asseverato, rilasciato, il 18.08.2022, dalla Repubblica Argentina- Potere Giudiziario della Nazione - Camera Nazionale Elettorale). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, il capostipite comune, sig. , poteva trasmettere la PA_4 cittadinanza italiana al figlio maschio, , padre di Persona_2 [...]
, quest'ultima madre delle sig.re e Per_4 Persona_6 Persona_7
dalle quali sono, rispettivamente, nati , PA_1
e . PA_2 PA_3
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze c.d. gemelle n.° 25317 e 25318, pubblicate il 24/08/2022, ha espresso il seguente principio in diritto: “ secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva…..Dagli artt. 3, 4, 16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purchè volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
.” (Cass. civ. Sez. Unite, 24/08/2022, n.25317 e 25318).
In ragione di tanto, considerando che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e che lo status di cittadino- una volta acquisito- ha natura permanente e imprescrittibile, azionabile e giustiziabile in qualsiasi tempo - occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti- si ritiene adeguatamente provata dai ricorrenti la fattispecie acquisitiva della loro cittadinanza in quanto discendenti da un cittadino italiano, secondo una linea di trasmissione che è stata dai ricorrenti idoneamente documentato;
né sono emerse eccezioni contrarie interruttive della trasmissione della cittadinanza italiana, stante la mancata costituzione di controparte, risultata contumace, per quanto ritualmente citata in giudizio. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo alle ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere Controparte_1 all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. Quanto alla determinazione delle spese di lite si ritiene equo disporne la non ripetibilità, considerando la specialità delle questioni trattate, nonché la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21619/2023 di R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa, in capo ai sig.ri , PA_1 nato il [...] a [...]án, dipartimento Capital, provincia di Tucumán;
nata il [...] a [...]án, dipartimento Capital, PA_2 provincia di Tucuman;
, nata il [...] a [...] PA_3
Tucumán, dipartimento Capital, provincia di Tucuman;
- ORDINA che il e, per esso, l'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. Nulla sulle spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno