TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2024, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
n. 1326/2023 R.G.
Premesso che l'udienza del 17 dicembre 2024 è stata sostituita, ex art. 127
ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, come da decreto del 27-10-2024;
Rilevato che parte appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 29-10-2024 ovvero: “s'insiste nell'accoglimento del ricorso in appello e nelle
conclusioni ivi rassegnate”.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c. e ex art. 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1326/2023 R.G. avente ad oggetto “appello
avverso la sentenza n. 129/2023 pronunciata il 20 giugno 2023 e depositata il 29
giugno 2023 dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello nel giudizio R.G.
90/2023”
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. e P.I. ), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Filiberto
( ; Email_1
Appellante;
CONTRO
nato a [...] l'[...], (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in primo grado in C.F._1
CQ (ME), via Cesare Battisti n. 21, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Caputo;
2 Appellato non costituito nel giudizio di appello;
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10--2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 29-10-2024 e la causa è stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha tempestivamente impugnato la sentenza n. Parte_1
129/2023 pronunciata il 20 giugno 2023 e depositata il 29 giugno 2023 dal
Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello nel giudizio R.G. 90/2023,
chiedendo, sulla scorta dei motivi di impugnazione illustrati nel ricorso introduttivo, “Che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti, in riforma della sentenza n. 129/2023 del Giudice di Pace di
Sant'Agata di Militello, voglia: 1) annullare e/o revocare e comunque riformare la
sentenza impugnata per le causali spiegate in premessa nella parte in cui ha accolto
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta dal sig. Controparte_1
compensando tra le parti le spese di giudizio. 2) Ritenere e dichiarare che
[...]
l'ordinanza ingiunzione SIC000000095136/2021 emessa da per un Parte_1
importo pari ad € 271,35, notificata all'odierno appellato a mezzo posta in data
8/02/2023, successiva al processo verbale n. AZ8839269 redatto in data 2/08/2021
dal personale di controlleria di ricevuto in pari data dall'odierno appellato, Parte_1
è stata emessa conformemente alle norme di legge ed alle Condizioni Generali in tema
di Trasporto per i Passeggeri di . Parte_1
3 Conseguentemente, rigettare l'opposizione all'ordinanza ingiunzione
suindicata proposta dal sig. con ricorso innanzi al G. di Controparte_1
P. di Sant'Agata di Militello depositata in data 8 marzo 2023. 4) Riformare e/o
annullare il capo della sentenza di primo grado che ha compensato tra le parti le spese
di giudizio, condannando l'odierno appellato al pagamento delle spese e degli onorari
del giudizio di primo grado. 5) Condannare l'appellato al pagamento delle spese e
degli onorari del presente appello”.
L'appellato, ancorché ritualmente evocato in giudizio (cfr. produzione documentale del 9.11.2023), non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Giusta annotazione di Cancelleria del 15/05/2024, veniva acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, come disposto all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2024.
Quindi, come accennato, all'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 29-10-2024 e la causa è stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter c.p.c.
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le stesse argomentazioni contenute nella sentenza n. 1096/2024 (pubblicata il 10-10-
2024) emessa dal Tribunale di Patti in vicenda consimile relativa alle medesime parti.
2.1. Invero, a mente dell'art. 23 del D.P.R. n. 753/1980 (recante “Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto”), i viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già
muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per
4 l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti. Tuttavia, può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. I viaggiatori che, ove ammesso,
non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.
In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è
soggetto alla sanzione amministrativa da € 7,00 ad € 23,00, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute. Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio;
anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente. Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso
5 gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 7,00 ad €
23,00.
Inoltre, per espressa previsione dell'art. 84 del D.P.R. n. 753/1980, il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione,
con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è
avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
2.2. Tanto premesso, dal verbale AZ8839269 redatto in data 2/08/2021
dal personale di controlleria di del treno n. 5380 risulta che la Parte_1
violazione dell'art. 23 (titolo di viaggio mancante o non conforme) del D.P.R.
n. 753/1980, fu commessa dal il giorno 2/08/2021, con la previsione CP_1
della facoltà del pagamento in misura ridotta dell'importo complessivo di €
108,40 se corrisposto entro il 17-8-2021.
6 Il trasgressore, che sottoscrisse il verbale, dichiarò “mi trovo sprovvisto di
biglietto”.
A cagione del mancato pagamento del dovuto, venne allora emessa l'ordinanza ingiunzione (impugnata in prime cure) con la conseguente irrogazione della sanzione di € 50,00, oltre ad € 12,95 per spese amministrative ed € 208,40 per tasse, sopratasse e diritti, complessivamente €
271,35 da pagare entro gg. 30.
La violazione risulta accertata e contestata in pari data (2 agosto 2021) al trasgressore che, come detto, ha sottoscritto il verbale, dichiarando di essere sprovvisto del titolo di viaggio (vedi allegato in atti).
Premesso, quindi, che il personale di riveste la qualifica di Parte_1
pubblico ufficiale (v., per tutte, Cass. n. 45465/2018), le cui dichiarazione fanno cioè piena prova fino a querela di falso, la contestazione della violazione è stata immediata e l'ordinanza-ingiunzione – conseguente al mancato pagamento spontaneo entro i termini indicati nel verbale stesso – è
stata adottata entro i 5 anni previsti dal legislatore a pena di estinzione (art. 28 legge n. 689/1981).
Ne deriva, allora, che non ricorre alcuna ragione per discostarsi dalle previsioni contenute nella legge n. 689/1981 in quanto la stessa contiene la disciplina generale in materia di illecito punitivo-amministrativo e, pertanto,
non trova applicazione – a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata – il termine di sessanta giorni ex art. 204 C.d.S., in specie, se si considera che non risulta che l'autore della violazione abbia fatto richiesta di essere sentito entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 84 del D.P.R. citato.
7 In conclusione, l'appello merita integrale accoglimento.
3. Posto che, nel giudizio di appello, vige il principio dell'effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n.
16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n. 6935/2007;
Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse da parte dell'appellato, rimasto contumace, comporta che, in capo alla parte, si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n.
9878/2005).
4. Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata espressamente censurata, seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass.,
n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in
tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere
attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Le spese di lite, pertanto, vanno poste a carico di Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in
[...]
base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità –
in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1326/2023 R.G.;
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
1. Accoglie integralmente l'appello di e, per l'effetto, in Parte_1
integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. SIC000000095136/2021 proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. Condanna l'appellato al pagamento, in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 139,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in €
296,50 (di cui € 232 per compensi e € 64,50 per esborsi), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata ex artt. 429, comma 1, c.p.c. e 127 ter c.p.c. sexies
c.p.c.
Patti, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
9
SEZIONE CIVILE
n. 1326/2023 R.G.
Premesso che l'udienza del 17 dicembre 2024 è stata sostituita, ex art. 127
ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, come da decreto del 27-10-2024;
Rilevato che parte appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 29-10-2024 ovvero: “s'insiste nell'accoglimento del ricorso in appello e nelle
conclusioni ivi rassegnate”.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c. e ex art. 127 ter
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1326/2023 R.G. avente ad oggetto “appello
avverso la sentenza n. 129/2023 pronunciata il 20 giugno 2023 e depositata il 29
giugno 2023 dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello nel giudizio R.G.
90/2023”
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. e P.I. ), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maurizio Filiberto
( ; Email_1
Appellante;
CONTRO
nato a [...] l'[...], (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in primo grado in C.F._1
CQ (ME), via Cesare Battisti n. 21, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Caputo;
2 Appellato non costituito nel giudizio di appello;
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10--2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 29-10-2024 e la causa è stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha tempestivamente impugnato la sentenza n. Parte_1
129/2023 pronunciata il 20 giugno 2023 e depositata il 29 giugno 2023 dal
Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello nel giudizio R.G. 90/2023,
chiedendo, sulla scorta dei motivi di impugnazione illustrati nel ricorso introduttivo, “Che l'On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti, in riforma della sentenza n. 129/2023 del Giudice di Pace di
Sant'Agata di Militello, voglia: 1) annullare e/o revocare e comunque riformare la
sentenza impugnata per le causali spiegate in premessa nella parte in cui ha accolto
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta dal sig. Controparte_1
compensando tra le parti le spese di giudizio. 2) Ritenere e dichiarare che
[...]
l'ordinanza ingiunzione SIC000000095136/2021 emessa da per un Parte_1
importo pari ad € 271,35, notificata all'odierno appellato a mezzo posta in data
8/02/2023, successiva al processo verbale n. AZ8839269 redatto in data 2/08/2021
dal personale di controlleria di ricevuto in pari data dall'odierno appellato, Parte_1
è stata emessa conformemente alle norme di legge ed alle Condizioni Generali in tema
di Trasporto per i Passeggeri di . Parte_1
3 Conseguentemente, rigettare l'opposizione all'ordinanza ingiunzione
suindicata proposta dal sig. con ricorso innanzi al G. di Controparte_1
P. di Sant'Agata di Militello depositata in data 8 marzo 2023. 4) Riformare e/o
annullare il capo della sentenza di primo grado che ha compensato tra le parti le spese
di giudizio, condannando l'odierno appellato al pagamento delle spese e degli onorari
del giudizio di primo grado. 5) Condannare l'appellato al pagamento delle spese e
degli onorari del presente appello”.
L'appellato, ancorché ritualmente evocato in giudizio (cfr. produzione documentale del 9.11.2023), non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Giusta annotazione di Cancelleria del 15/05/2024, veniva acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, come disposto all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2024.
Quindi, come accennato, all'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 29-10-2024 e la causa è stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter c.p.c.
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le stesse argomentazioni contenute nella sentenza n. 1096/2024 (pubblicata il 10-10-
2024) emessa dal Tribunale di Patti in vicenda consimile relativa alle medesime parti.
2.1. Invero, a mente dell'art. 23 del D.P.R. n. 753/1980 (recante “Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto”), i viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già
muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per
4 l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti. Tuttavia, può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. I viaggiatori che, ove ammesso,
non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento. Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.
In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è
soggetto alla sanzione amministrativa da € 7,00 ad € 23,00, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute. Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio;
anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente. Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso
5 gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 7,00 ad €
23,00.
Inoltre, per espressa previsione dell'art. 84 del D.P.R. n. 753/1980, il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione,
con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è
avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
2.2. Tanto premesso, dal verbale AZ8839269 redatto in data 2/08/2021
dal personale di controlleria di del treno n. 5380 risulta che la Parte_1
violazione dell'art. 23 (titolo di viaggio mancante o non conforme) del D.P.R.
n. 753/1980, fu commessa dal il giorno 2/08/2021, con la previsione CP_1
della facoltà del pagamento in misura ridotta dell'importo complessivo di €
108,40 se corrisposto entro il 17-8-2021.
6 Il trasgressore, che sottoscrisse il verbale, dichiarò “mi trovo sprovvisto di
biglietto”.
A cagione del mancato pagamento del dovuto, venne allora emessa l'ordinanza ingiunzione (impugnata in prime cure) con la conseguente irrogazione della sanzione di € 50,00, oltre ad € 12,95 per spese amministrative ed € 208,40 per tasse, sopratasse e diritti, complessivamente €
271,35 da pagare entro gg. 30.
La violazione risulta accertata e contestata in pari data (2 agosto 2021) al trasgressore che, come detto, ha sottoscritto il verbale, dichiarando di essere sprovvisto del titolo di viaggio (vedi allegato in atti).
Premesso, quindi, che il personale di riveste la qualifica di Parte_1
pubblico ufficiale (v., per tutte, Cass. n. 45465/2018), le cui dichiarazione fanno cioè piena prova fino a querela di falso, la contestazione della violazione è stata immediata e l'ordinanza-ingiunzione – conseguente al mancato pagamento spontaneo entro i termini indicati nel verbale stesso – è
stata adottata entro i 5 anni previsti dal legislatore a pena di estinzione (art. 28 legge n. 689/1981).
Ne deriva, allora, che non ricorre alcuna ragione per discostarsi dalle previsioni contenute nella legge n. 689/1981 in quanto la stessa contiene la disciplina generale in materia di illecito punitivo-amministrativo e, pertanto,
non trova applicazione – a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata – il termine di sessanta giorni ex art. 204 C.d.S., in specie, se si considera che non risulta che l'autore della violazione abbia fatto richiesta di essere sentito entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 84 del D.P.R. citato.
7 In conclusione, l'appello merita integrale accoglimento.
3. Posto che, nel giudizio di appello, vige il principio dell'effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n.
16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n. 6935/2007;
Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse da parte dell'appellato, rimasto contumace, comporta che, in capo alla parte, si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n.
9878/2005).
4. Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata espressamente censurata, seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass.,
n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in
tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere
attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Le spese di lite, pertanto, vanno poste a carico di Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in
[...]
base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità –
in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1326/2023 R.G.;
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
1. Accoglie integralmente l'appello di e, per l'effetto, in Parte_1
integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. SIC000000095136/2021 proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. Condanna l'appellato al pagamento, in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 139,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in €
296,50 (di cui € 232 per compensi e € 64,50 per esborsi), oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pronunciata ex artt. 429, comma 1, c.p.c. e 127 ter c.p.c. sexies
c.p.c.
Patti, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
9