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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al N° 704 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Renato Franco Indrio
RICORRENTE
CONTRO
C.F. /P.IVA. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. Giacomo Bracciale
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(P. IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Luca Sambati
RZ CH
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 31.05.2024 e notificato il
31.05.2024, evocava in giudizio la società Parte_1 CP_1 esponendo di aver comprato in data 31.10.2022 dalla concessionaria Maffei di
Matera l'autovettura Alfa Romeo Tonale targata GK050PD e di aver accertato nei primi mesi successivi all'acquisto, e in particolare in data 26.04.2023, gravi vizi e difetti di conformità che rendevano il bene inidoneo all'uso a cui era destinato;
vizi riconosciuti dalla società venditrice che aveva provveduto a vari tentativi di pagina 1 di 6 riparazione presso officine autorizzate, senza tuttavia riuscire a risolvere le ragioni del malfunzionamento del veicolo. Chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo sopra indicato e la condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 44.100,00 (di cui € 42.600,00 a titolo di restituzione del prezzo di acquisto del veicolo ed € 1.500,00 a titolo di rimborso del costo di acquisto degli accessori montati sul predetto veicolo), oltre interessi legali e rivalutazione.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva in quanto solo fornitrice e non produttrice del veicolo, chiedendo, quindi, di riconoscere la responsabilità esclusiva della casa produttrice di cui chiedeva la chiamata in causa per essere Controparte_2 manlevata e tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto al ricorrente. In subordine, chiedeva di respingere la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...] eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di titolarità CP_2 passiva a resistere sia alla malleveria spiegata da che alla pretesa CP_1 redibitoria principale avanzata in ricorso;
in via gradata, contestava nel merito le avverse domande chiedendone il rigetto;
in via residuale, chiedeva di accertare l'infondatezza integrale nel merito della iniziativa attorea, ovvero ridurne, in via di extrema ratio, la consistenza a fini restitutori in funzione dello stato d'uso, di conservazione e della svalutazione nelle more subita dall'autoveicolo de quo.
La causa, istruita solo documentalmente, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 27.06.2025, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Preliminarmente, occorre richiamare l'orientamento pacifico della Cassazione sulle vendite a catena (Cass. n. 11612/2005), condiviso da questo Tribunale, secondo il quale nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pagina 2 di 6 pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.
Sicché, quanto all'azione di regresso del rivenditore nei confronti del venditore intermedio o degli altri soggetti della catena di produzione e distribuzione, la giurisprudenza ha chiarito che “nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (cfr. Cass. n. 1631/2020 e, in senso conforme, Corte appello
Roma 23.10.2020 n.5218 e Cass. n. 2115/2015).
Ne deriva, quindi, che spetta alla concessionaria analoga azione di natura contrattuale e relativa al contratto di vendita intercorso tra la stessa e il venditore intermedio o il produttore e che tale azione ben possa essere esercitata con la proposta domanda di manleva per la chiara ed incontestabile natura di rivalsa della stessa (v. Corte App. Bari, sent.
4.12.2017 n. 2051).
Pertanto, assolutamente legittime sono sia l'azione contrattuale dell'odierno ricorrente nei confronti della società venditrice sia la domanda di CP_1 manleva avanzata dalla nei confronti della CP_1 Controparte_2
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 135 del Codice del Consumo "(Onere della prova):
1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità".
Sotto il profilo dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di vendita di beni di consumo, posto che si presume che i difetti di conformità, i quali si manifestino entro sei mesi [v. art. 135 cod. consumo vecchia formulazione] dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio, mentre grava sul professionista l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita;
ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili, né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza pagina 3 di 6 che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità” (Cass. civ. sez. II –
07.02.2022, n. 3695).
Nella specie, risulta dalla documentazione prodotta dall'odierno ricorrente che l'autovettura Alfa Romeo Tonale tg. GK050PD, dopo pochi mesi dalla consegna aveva manifestato continui guasti al motore e pertanto per ben tre volte veniva ricoverata in centri di assistenza convenzionati con la casa produttrice;
che tali difetti rimanevano irrisolti malgrado tali interventi e malgrado la sostituzione del corpo motore (v. report dei centri assistenza convenzionati, all.ti 3, 4, 5 e 7 di parte ricorrente).
In particolare, nella relazione dell'autofficina autorizzata Garage di Per_1
, è riportato testualmente: “La vettura è arrivata in officina su Persona_2 carroattrezzi il giorno 26/04/2023 dopo recupero con spia avaria motore accesa lampeggiante, depotenziamento vettura e malfunzionamento del motore, oltre a spie varie di anomalie elettriche. La diagnosi ha evidenziato un problema di mancata accensione/combustione su cilindro del motore […] Per ultima si è eseguita la prova di compressione cilindri che ha riscontrato un problema su cilindro vettura, per cui si necessita la sostituzione del gruppo motopropulsore” (v. all.ti 4 e 5 di parte ricorrente).
Inoltre, dal report dell'officina Leoncar di Asti datato 06.11.2024 (v. allegato alle note 127 ter cpc del 07.11.2024 di parte ricorrente) emerge lo stato del veicolo a quella data ancora non marciante e fermo in assistenza da oltre sei mesi, malgrado i precedenti interventi.
La società venditrice sottoponendo il veicolo Alfa Romeo Tonale ai CP_1 sopra citati tentativi di riparazione gratuiti presso le officine autorizzate, ha di fatto riconosciuto i vizi del veicolo.
Altresì, nel costituirsi in giudizio, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente, la non ha contestato l'esistenza dei vizi, ma si è limitata a sostenere la CP_1 responsabilità esclusiva della produttrice che ha chiesto di Controparte_2 chiamare in causa per essere manlevata.
Devesi pertanto ritenere che l'auto fosse già viziata al momento della consegna e affetta da difetti che ne impedivano il normale utilizzo. pagina 4 di 6 Quanto poi alla gravità del difetto, è agevole rilevare come esso interessi un elemento strutturale essenziale del bene compravenduto, che ne altera la stessa integrità e le possibilità di godimento: non è infatti seriamente sostenibile che l'auto possa essere utilizzata in presenza di un guasto al motore.
Di tal che merita accoglimento la domanda attorea di risoluzione del contratto.
Alla risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della venditrice ex art. 1453-1455 c.c., consegue che deve restituire al ricorrente il CP_1 prezzo dallo stesso ricevuto pari a € 42.600,00, oltre all'importo di € 1.500,00 a titolo di rimborso del costo di acquisto degli accessori montati sul predetto veicolo,
e quindi la somma complessiva di € 44.100,00.
Ne consegue che, per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, la deve essere condannata al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 44.100,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo (senza rivalutazione monetaria in quanto l'obbligo restitutorio è riferito ad un debito di valuta).
Va accolta anche la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata e, pertanto, la a condannata a manlevare Controparte_2
e tenere indenne la delle somme da corrispondere a parte ricorrente, CP_1 anche a titolo di spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento di cui al D.M.
147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa in epigrafe trascritta, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita oggetto di causa e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 restituzione della somma di € 44.100,00 in favore di parte ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. accoglie la domanda spiegata da nei confronti della CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
pagina 5 di 6 e, per l'effetto, condanna la terza chiamata a manlevarla di quanto da corrispondere a parte ricorrente in virtù del precedente capo del dispositivo;
3. condanna la terza chiamata alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 7.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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