Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 685/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 9/5/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
Repubblica Italiana
1
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 685/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 1003, pubblicata in data 8/11/2018 e non notificata, resa in materia di altre ipotesi di responsabilità; tra (C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE SALERNO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del CP_2 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CHIRICO ANTONIO , giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- appellato – NONCHÉ C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, 58 presso lo studio dell'avv. Marco Aragona, dal quale è rappresentata congiuntamente e disgiuntamente all' avv. Arturo Leone e dall'avv. Alessandro Berti Arnoaldi come da mandato.
- appellato -
All'udienza del 9/5/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate
MOTIVAZIONE
I. Fatti rilevanti della causa
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra CP_2
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Agropoli l'
[...]
e la società chiedendo - previa Controparte_1 Controparte_3
declaratoria di nullità dei contratti stipulati relativamente alle c.d. “lotterie istantanee” per violazione del decreto c.d. “Balduzzi”- la restituzione del
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prezzo pagato per la somma di euro 4.980,00, per l'acquisto di n. 498 tagliandi di partecipazione alle lotteria istantanea “Mega Miliardario”, dettagliatamente elencati.
La sig.ra deduceva che la lotteria istantanea era stata indetta CP_2
dall' , odierna Controparte_4 [...]
, e organizzata dalla Società concessionaria Controparte_5
inoltre, che la società aveva Controparte_3 Controparte_3
messo in circolazione tagliandi non contenenti le informazioni relative alle probabilità di vincita, che pertanto erano nulli per violazione di norma imperativa. In subordine, argomentava anche circa l'annullabilità dei contratti, per la ricorrenza di un'ipotesi di dolo e di una pratica commerciale ingannevole.
In via ancora più gradata, eccepiva la violazione dell'art. 1337 c.c. e la conseguente responsabilità della convenuta società.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' CP_1 Controparte_1
che, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della convenuta e il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, la quale CP_1
assumeva di essere proprietaria dei tagliandi perché “detentrice” degli stessi, senza aver comprovato la effettiva conclusione del contratto. Nel merito, deduceva l'assenza di cause di nullità dei tagliandi emessi, in quanto sugli stessi veniva espressamente richiamato il sito Web su cui leggere le informazioni relative alle probabilità di vincita, con conseguenziale assolvimento al dovere di informazione imposto dal decreto cd. “Balduzzi. Contestava, poi, la pretesa annullabilità dei contratti per vizio del consenso, ex art. 1439 c.c., nonché per pratica commerciale ingannevole, non avendo provato l'attrice alcun artificio o raggiro. Contestava, infine, l'eccepita violazione dell'art. 1337 c.c.
In subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario in virtù di rapporto di Controparte_3
garanzia. Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
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Ritualmente costituitasi in giudizio, la società eccepiva, Controparte_3
preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, mentre, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese attoree, in quanto alla lotteria istantanea oggetto del giudizio non poteva applicarsi il decreto Balduzzi, atteso che lo stesso era entrato in vigore il 01.01.2013, mentre la lotteria “Mega
Miliardario” era stata indetta prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto e, atteso che parte attrice non aveva provato la data d'acquisto, eccepiva l'inapplicabilità ratione temporis della norma.
Con sentenza n. 1003/2018, il Giudice di Pace di Agropoli dichiarava la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., dei contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi dall'attrice, condannando la alla restituzione in Controparte_3
favore dell'attrice della somma di € 4.980,00, oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l' Controparte_1
con quattro motivi di gravame, eccependo, nello specifico: 1)
[...]
erroneità del rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva;
2) erroneità del rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva;
3) violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co 5, D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 e dell'art. 1418 c.c. con riferimento alla dichiarata nullità dei contratti per violazione degli obblighi informativi;
4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dell'altra CP_1
convenuta Controparte_3
Si costituiva eccependo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in Controparte_3
cui era incorso il giudice di prime cure, in quanto essa in primo grado non aveva sollevato alcuna eccezione di nullità dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, né tanto meno aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Inoltre, eccepiva l'errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, l'inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi ai biglietti
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relativi alle lotterie “Mega Miliardario”, la violazione del principio informatore della materia espresso dall'art. 22 Cod. Cons., nella parte in cui prevede che la portata dell'obbligo informativo del professionista dipenda dai limiti del mezzo di comunicazione impiegato. Infine, evidenziava la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co. 5, D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012 e dell'art. 1418 c.c.; per, l'effetto chiedeva di accertare e Controparte_6
dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Sig.ra CP_2
con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue domande;
salva la suddetta eccezione, disporre l'integrale rigetto di tutte le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e diritto. Con CP_2
vittoria delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre
IVA CPA e spese generali. Si costituiva regolarmente in giudizio la sig.ra la quale contestava i motivi di appello ed insisteva per la CP_2
conferma della appellata sentenza.
II. Ragioni giuridiche della decisione Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello
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In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n.
9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica dee soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'appellata, sig.ra così come formulata sia dall'appellante che dall'appellata CP_2
deve essere disattesa, dovendosi ritenere che il tagliando Controparte_3
di partecipazione al gioco sicuramente è un mero titolo di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile. Secondo il preciso dictum dell'articolo 2002, i documenti di legittimazione sono caratterizzati dalla funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione, allo scopo di facilitare le operazioni di riscossione da parte del creditore e di pagamento da parte del debitore. Quindi il possesso del titolo, in originale, legittima il pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, del 15.11.2022, n. 33576).
Ne consegue che la titolarità attiva è dimostrata con il deposito o, quantomeno, con l'esibizione del titolo originario in giudizio. Nel caso de quo l'appellata ha esibito in giudizio gli originali.
Ciononostante l'appello è fondato e merita accoglimento.
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Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda, ritenendo che l'art. 7, comma 5, del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse qualificabile come norma imperativa e che, non essendo indicato nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, doveva essere dichiarata la nullità dei contratti, in quanto contrari a norme imperative, secondo il disposto dell'art. 1418 c.c.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie codicistica disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”.
Rientra, inoltre, nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la vincita costituisce un evento incerto e la realizzazione è istantanea (c.d. “gratta e vinci”).
La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento. Lo specifico regolamento si era avuto con l'articolo 1 del D.M.
183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee.
Dette norme sono state integrate con le previsioni del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7 ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi;
qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della dogane e dei monopoli;
altresì le note informative devono CP_1
essere esposte e disponibili presso i punti di vendita dei biglietti di gioco.
Sono, dunque, ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco;
la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
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Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sancito che l'omessa indicazione delle percentuali di vincita sui 'Gratta e Vinci' è un dettaglio non sufficiente per consentire al giocatore di ottenere il rimborso di quanto pagato per l'acquisto dei tagliandi o, in seconda battuta, almeno un risarcimento
(cfr. Cass. Civ., sez. VI – 3, ord., 5 ottobre 2021, n. 26999).
Al riguardo, con la richiamata pronuncia, gli hanno statuito che Parte_1
“l'obbligo di informazione imposto dall'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, costituisce una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non con una regola conformativa del contenuto del contratto”. La
Corte, dunque, ha ritenuto che la normativa di cui al decreto c.d. sia CP_7
ascrivibile ad una “regola di condotta”, la cui violazione non va a configurare la violazione di una “norma inderogabile” e, pertanto, non determina la nullità del contratto per violazione di norma imperativa.
Questo Tribunale non ritiene di doversi discostare dall'orientamento testè indicato, ritenendo, pertanto, che il richiamato art. 7, comma 5, nel prevedere che i tagliandi di gioco devono riportare le informazioni circa i rischi di gioco e le percentuali di vincita, non pone un comando imperativo e che l'obbligo di informativa previsto da tale norma sia stato assolto con il richiamo al sito web.
Ne discende che assolutamente infondata è l'eccezione di nullità formulata dall'appellata.
Invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura, ex art. 1418 c.c., come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge, qualora il contratto abbia una causa illecita ovvero manchi di elementi essenziali. Di converso, l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede, in caso di omessa indicazione delle informazioni sopra citate, alternativamente, l'obbligo di indicare la possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di seguito, per
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successiva sua incorporazione, della Controparte_1
qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi. Tutti i tagliandi versati in atti in copia ed esibiti in originale rimandano al regolamento di gioco risultante presso il punto vendita autorizzato e nel decreto di indizione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e disponibile sul sito awww.aamsgov.it”.
Ne discende che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, il richiamo al sito internet assolve all'onere di informativa, non essendo residuale, ma alternativo all'obbligo di indicazione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita da indicare sul medesimo tagliando.
Altresì, occorre precisare che l'inosservanza dell'obbligo di informativa, così come prevista dal citato art. 7, comma 5, comporta, ai sensi del successivo comma 6, solo una sanzione pecuniaria, non facendo alcun riferimento a nullità contrattuali.
Le altre questioni subordinate ed assorbite nella motivazione della sentenza appellata sono state reiterate dalla difesa della sig.ra CP_2
Osserva il Tribunale che non è configurabile, nel caso di specie, l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, in quanto nulla ha dedotto o provato l'attore in primo grado, con riferimento ad una presunta machinatio intesa a carpire, con dolo, il consenso dell'acquirente, che, atteso l'elevato numero di tagliandi versati in atti ed acquistati in due anni, deve essere qualificata come una giocatrice abituale e, pertanto, ben consapevole dell'azione compiuta, che nemmeno sussiste la violazione delle norme relative alla responsabilità precontrattuale, di cui all'articolo 1337 del codice civile, posto che l' Controparte_1
e tantomeno la società , non ha posto in essere alcun
[...] Controparte_8
comportamento inosservante del dovere di correttezza e di buona fede, avendo
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indicato sui tagliandi la possibilità di consultare il sito internet dedicato alla informativa.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di orientamenti non uniformi dei giudici di merito fino all'intervento della Cassazione del 2021, militano per la compensazione delle spese di lite del doppio grado di lite.
P. Q. M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto iscritto a ruolo in data 9.05.2019 da Controparte_1
nei confronti di e ogni
[...] CP_2 Controparte_3
avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,
1) accoglie l'appello proposto da Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. con l'adesione di
[...]
e per l'effetto, in riforma della sentenza Controparte_3
pronunciata dal Giudice di Pace di Agropoli, n. 1003/2018, rigetta le domande proposte con l'atto di citazione di primo grado da CP_2
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14.05.2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Rossella Setta
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