Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Verbale della udienza del giorno 8 gennaio 2025
Il girono 8 del mese di gennaio dell'anno 2025, alle ore 12,15, è data lettura in udienza della presente sentenza che, scritta su cinque facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 32128 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 32128 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 20214 trattenuto in decisione alla udienza di di discussione ex articolo 281 sexies cpc del giorno 8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti al termine della discuzzione, e vertente
TRA
(cf ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, via
De Gasperi n. 102 presso lo studio dell'avv. Carlo Troianello del Foro di Santa Maria
Capua Vetere che la rappresentante e difende giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, conferita da
, procuratore speciale della società per atto di , notaio in CP_1 Persona_1
Roma, in data 22 giugno 2023 rep 180134 racc. 12348
APPELLANTE
E
(cf elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_2 C.F._1
Lucio Manara n. 47 presso lo studio dell'avv. Ivan Ferra che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente
APPELLATO
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione alla esecuzione avverso cartella di pagamento in relazione a crediti in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione alla esecuzione depositato il 13 marzo 2023 aveva proposto opposizione ex articolo 615 cpc avverso la cartella di pagamento 09720200044863589,
asseritamente notificata il 13 marzo 2023 con la quale era stato richiesto il pagamento del verbale PP4043/15 elevato dal ed asseritamente notificato il 6 aprile 2015. Controparte_3
A sostegno della opposizione aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento e la intervenuta prescrizione tra la asserita notifica del verbale di accertamento e la notifica della cartella di pagamento .
Aveva eccepito, inoltre, la violazione dell'articolo 1, comma 153 della legge 244/2007.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza era stato notificato a mezzo pec in data 7 aprile 2023
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita la , non contestando la data di notifica Parte_1
della cartella di pagamento. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla censura relativa alla notifica dei verbali di accertamento posta in essere dall'Ente creditore, essendo responsabile degli atti successivi alla ricezione del ruolo esecutivo, la incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Giudice di pace di
CP_
, la insussistenza della decadenza di cui all'articolo 1, commna 153 della legge
244/2007.
Non si era costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_3
Con sentenza n. 3757/2024 il giudice di pace di Roma ha accolto la opposizione non risultando provata la notifica del verbale di accertamento oggetto di opposizione ed ha condannato il e la , in solido, al Controparte_3 Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo il difetto della integrazione del contraddittorio in primo grado in quanto l'Ente
creditore, come indicato nella cartella di pagamento, non era il ma la Controparte_3
CP_ Amministrazione provinciale del Comune di ed il giudice di pace aveva errato nell'indicare i soggetti da evocare in giudizio individuandoli sulla base della indicazione operata dal ricorrente.
Ha ribadito la eccezione di incompetenza per territorio ed ha ribadito la mancata integrazione della prescrizione per effetto delle disposizioni emanate a seguito della situazione emergenziale insorta a seguito della pandemia da Covid 19.
Si è costituito il eccependo la inammissibilità dell'appello in quanto non CP_2
proposto ai sensi dell'articolo 281 decies ma con il rito ordinario e la violazione dei termini liberi a comparire previsti dalla riforma del codice di procedura civile.
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Ha dedotto di aver rispettato i termini di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 ed ha dedotto che la competenza territoriale in questo caso si radicava nel luogo in cui ha sede l'Ufficio
che ha emesso la cartella di pagamento.
Ha aderito alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado chiedendo la rimessione
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza di discussione ex articolo 281 sexies cpc del giorno 8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che la sentenza appellata è stata emessa a contraddittorio non integro avendo il ricorrente indicato di impugnare un verbale di accertamento emesso dal ed avendo il giudice di pace senza operare le Controparte_3
necessarie verifiche disposto la fissazione di udienza individuando le parti del giudizio al quale il ricorrente doveva notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione in udienza nella e nel benché nella Parte_1 Controparte_3
cartella di pagamento fosse chiaramente indicato che il verbale di accertamento impugnato era stato emesso sulla base del ruolo esecutivo emesso dalla Amministrazione e
Provinciale di Rieti e non dal Controparte_3
Deve, pertanto, essere annullata la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 3757/2024
per mancata integrazione del contraddittorio con rinvio del procedimento al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio tra le parti correttamente individuate, assegnando alle parti termini di legge per la riassunzione.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza del giudice di pace n. 3757/2024 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4
Rinvia il procedimento al giudice di pace di Roma in diversa composizione per un nuovo esame tra le parti effettive ed assegna a tal fine termini di legge.
Condanna a rimborsare alla le spese del Controparte_2 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 659,25, di cui euro 600 per onorari delle fasi di giudizio, oltre euro 59,25 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Condanna a rimborsare alla le spese del primo Controparte_2 Parte_1
grado di giudizio, spese che liquida in euro 300,00, di cui euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il giorno 8 gennaio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che, scritta su cinque facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale