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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 24 novembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in data 24/11/2025, previa lettura delle memorie conclusionali e delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 628/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Aurora Notarianni (e Mariacarmen Pucciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Messina, viale S. Martino 146;
- ricorrente- E (c.f../p.Iva: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Maira ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso il studio sito in Caltanissetta nella Via Sardegna n.17;
- resistente - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 9 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05.06.2023, il sig. Pt_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo:
[...]
- di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro full time Controparte_1
a tempo determinato in data 11.06.2021 con la qualifica di Primo Ufficiale inquadramento al livello P.U. del CCNL Piloti Elicotteri sino al 30.09.2021 successivamente prorogato sino al 31.10.2021, data quest'ultima della avvenuta cessazione del rapporto;
- di non aver avuto correttamente corrisposte dalla durante il Controparte_1 rapporto di lavoro, le indennità per riposi compensativi, per ferie non godute e TFR tenuto conto delle previsioni del CCNL di categoria;
- di avere inviato in data 04.07.2022 p.e.c. con richiesta delle somme spettanti e di aver ricevuto riscontro dalla con nota del 26.07.2023 e con Controparte_1 successiva nota di precisazione del 01.08.2022 a mezzo la quale veniva inviato il prospetto riportante le presenze mensili e i riposi maturati, anche al fine di determinare il mancato godimento delle ferie e l'indennità di disagio dovuta secondo il CCNL. Tutto ciò premesso, il sig. richiamate a sostegno delle sue Parte_1 pretese le disposizioni del CCNL di categoria (appresso diffusamente analizzate) chiedeva all'intestato Tribunale, nel legittimo contraddittorio con la contraris reiectis, di: “(…)
1. Accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1 ricorrente alle differenze retributive maturate per riposi compensativi, ferie residue e differenze di trattamento di fine rapporto calcolate sulla retribuzione giornaliera di € 117,16 comprensiva di retribuzione minima, indennità di volo e indennità integrativa di volo;
2. Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate per € 4.623,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli crediti dalla maturazione al soddisfo;
3. In caso di contestazione sulla quantificazione ammettere CTU contabile per il preciso calcolo delle differenze retributive e di tutti gli emolumenti maturati e dovuti;
4. Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 13 agosto 2022 n. 147”. pag. 2 di 9 Dopo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle avverse pretese asseverando una diversa interpretazione delle norme del CCNL Piloti Elicotteri ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia: “(…) respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare il ricorso condannando al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre Parte_1 accessori di legge”. La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e, previa acquisizione di note esplicative delle difese svolte (satisfattive di ogni esigenza di difesa delle parti e rendenti superflua ogni loro ulteriore interlocuzione), è stata rinviata per discussione/decisione all'udienza del 21.05.2026, poi, anticipata all'odierna udienza dello scrivente Giudice. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso proposto dal sig. , completo di tutti gli elementi Parte_1 prescritti dall'art. 414 c.p.c. (con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità pretestuosamente sollevata sul punto dalla difesa di parte resistente) risulta solo parzialmente meritevole di accoglimento. Per quanto attiene la questione dei riposi compensativi, si osserva che il ricorrente nel libello introduttivo del giudizio ha sostenuto che: “Il CCNL Piloti di Elicottero prevede, all'articolo 33, un giorno di riposo compensativo retribuito per ogni giornata lavorativa effettuata”. L'art. 33 cit. a detta del ricorrente stabilirebbe: “La retribuzione del pilota è quella risultante dall'applicazione degli istituti economici contrattuali come stabiliti dal presente C.C.N.L…. Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l'attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione. … Il Pilota presterà la propria attività a giornata per un totale di 200, 190, 183 giornate annue di impiego sulla base, in funzione del regime retributivo stabilito all'atto dell'assunzione, modificabile successivamente previo accordo tra le parti. Si conferma che i turni di lavoro continueranno ad essere stabiliti in modo tale da concentrare i tempi di lavoro in periodo di giornate lavorative e di riposo consecutivo (di norma 14 giorni di impiego seguiti da un identico periodo di non impiego). … Inoltre, in ossequio all'intesa relativa all'equiparazione tra l'attività OFF SHORE a quella HEMS, per il personale pag. 3 di 9 impiegato in attività di off shore, in considerazione del fatto che viene richiesta – per la tipologia del servizio – la disponibilità al di fuori dell'orario di lavoro concordato con la Committente, il periodo di impiego verrà conteggiato sempre come giornata intera indipendentemente dalla presenza sulla base. La giornata di impiego non potrà superare le 13 ore di lavoro”. In realtà, il testo dell'art. 331 risultante dal CCNL prodotto dal ricorrente medesimo (coincidente in parte qua con quello prodotto dal resistente) prevede:
“Art. 33 – Trattamento economico e pagamento competenze 1. La retribuzione del pilota è quella risultante dall'applicazione degli istituti economici contrattuali come stabiliti dal presente CCNL.
3. Le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere pagate, con valuta e disponibilità entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a cui si riferiscono. Qualora i pagamenti subiscano ritardo, dovranno essere maggiorati degli interessi, fissati nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5%. Tuttavia il che non abbia ricevuto la Pt_2 retribuzione entro 15 giorni dal predetto termine, potrà risolvere immediatamente e senza preavviso il rapporto di lavoro, con il diritto alla corresponsione aggiuntiva da parte della Compagnia, a titolo risarcitorio, oltre del T.F.R. della indennità di mancato preavviso”. La difesa del sig. , accortasi dell'erronea citazione, peraltro Parte_1 evidenziata anche dal Giudice Angela Latorre, precedente assegnataria di questo procedimento all'udienza del 17/10/2024, nelle note depositate telematicamente in data 24/01/2025, ha cercato di “aggiustare il tiro”, evidenziando: “(…) all'articolo 44 del ccnl elicotteri (di entrambi i ccnl allegati), … si legge (al comma 1): “Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l'attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione”. Inoltre, nella Parte Specifica – Norma Generale (pag. 54 di entrambi i ccnl) viene dettagliatamente precisato – al terzo capo rigo – “in via meramente esemplificativa, si ritiene indispensabile il superamento del limite delle 63 ore si servizio settimanali in modo da poter ripristinare la tradizionale normativa relativa a turni che concentrino l'attività lavorativa normalmente in un periodo di 14 giorni consecutivi seguito da un 1 In realtà nella numerazione del CCNL indicato compare due volte il n. 32, trattasi di evidente errore materiale! pag. 4 di 9 uguale periodo di giornate consecutive di non lavoro a deconto di domeniche, giorni di sosta, festività, ferie, ecc.”. Orbene, anche tali disposizioni, ad avviso di questo Giudice, non appaiono codificare la supposta regola per cui per ogni giornata di lavoro ed a prescindere dalla sua durata spetti un giorno di riposo compensativo retribuito. Tale regola, in realtà, all'interno del CCNL Piloti Elicotteri sembra codificata solo per i Piloti impiegati in attività di Elisoccorso -Hems e Offshore all'art. 45, ove si ha modo di leggere: “
1. I Piloti che svolgono L'attività di elisoccorso-Hems
e Offshore, vengono impiegati su turni paritetici di servizio e riposo, programmati secondo quanto previsto dalla normativa ENAC OPV 02 del 23-07-1999, e comunicati agli interessati con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio turno”. Anche la consultazione della voce “Riposi” all'interno del CCNL citato non dà conto della supposta regola richiamata dal ricorrente a sostegno delle sue pretese. Alla voce “
2. Riposi mensili”, infatti, si ha modo di leggere: “(…) In relazione ai giorni di servizio prestati come da contratto dal personale di volo ed escluse le ferie, i riposi dovranno essere suddivisi mensilmente in modo proporzionale ed uniforme lungo tutto l'arco dell'anno. Essi assorbono le domeniche e le festività di cui al successivo punto 7. Il turno diriposo deve essere comunicato al pilota con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla fruizione dello stesso”. Lo stesso richiamo operato dal ricorrente alla Parte Specifica – Norma Generale (pag. 54 di entrambi i ccnl)2 sembra alludere ad un intervenuto superamento della
“tradizionale normativa relativa a turni che concentrino l'attività lavorativa normalmente in un periodo di 14 giorni consecutivi seguito da un uguale periodo di 2 Norma generale Il “tempo di volo” ed il “tempo di servizio” sono disciplinati dalle disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne, ai fini della sicurezza, le “norme operative per l'esercizio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico” (cfr. doc. 41/23100/73 Ed. gennaio 1997 – Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Aviazione Civile – Servizio di Navigazione Aerea). Le parti hanno peraltro evidenziato quanto sia necessario approfondire con la suddetta Direzione Generale la specificità del settore ad ala rotante che richiede l'integrazione della suddetta normativa con dettami più adeguati alle realtà operative, nel rispetto delle prevalenti esigenze di sicurezza. In particolare, in via meramente esemplificativa, si ritiene indispensabile il superamento del limite delle 63 ore si servizio settimanali in modo da poter ripristinare la tradizionale normativa relativa a turni che concentrino l'attività lavorativa normalmente in un periodo di 14 giorni consecutivi seguito da un uguale periodo di giornate consecutive di non lavoro a deconto di domeniche, giorni di sosta, festività, ferie, ecc.. A tal proposito, le parti assumono quindi l'impegno di promuovere gli opportuni incontri con la suddetta Direzione Generale tesi ad affrontare e definire la suddetta problematica pag. 5 di 9 giornate consecutive di non lavoro a deconto di domeniche, giorni di sosta, festività, ferie, ecc.” che, nelle intenzioni delle Parti sociali, si vorrebbe ripristinare.
Del resto, quand'anche si volesse estrapolare la regola per cui ad ogni giornata lavorativa si accompagna una giornata di riposo compensativo dalla previsione del CCNL che i giorni di impiego annuale di un sono di Pt_2 regola 183 (si veda in tale senso quanto previsto dall'art. 44 del CCNL), resterebbe comunque indimostrata la regola secondo cui ogni giornata di riposo compensativo debba essere remunerata come giornata lavorativa. A ciò aggiungasi che dalla buste paga del ricorrente (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), le cui risultanze vanno esaminate congiuntamente a quelle dell'estratto elettronico quaderno tecnico di bordo depositato da parte resistente sub. doc. 4 (non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del ricorrente), si evince che il sig. in un arco temporale di 142 Pt_1 giorni (tale risulta esser stata la durata del rapporto di lavoro tra le parti dipanatosi dall'11.06.2021 al 31.10.2021) ha prestato 82 di impiego3 (di cui 80 ad impiego ridotto4 e solo 2 giorni a tempo pieno) ed ha fruito di 60 giorni di riposo compensativo. Stando così le cose, la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere la retribuzione di n. 32 giorni di riposo compensativo, oltre che non supportata dalle previsioni del CCNL di riferimento, risulta anche contraria alla logica ed buon senso (che sempre devono guidare l'interprete nello svolgimento dell'attività esegetica), oltre che contrastante rispetto alla stessa prospettazione del lavoratore. Si finirebbe, infatti, per riconoscere al ricorrente un numero di riposi compensativi superiore al numero dei giorni lavorati. Da ultimo, si evidenza che la retribuzione in concreto corrisposta al ricorrente per il periodo 11.06.2021 - 31.10.2021 risulta ampiamente rispettosa dei principi dettati in materia dall'art. 36 Cost. A tanto consegue che la domanda del ricorrente di vedersi riconoscere la somma di € 3.749,17 per i riposi compensativi asseritamente non erogati deve essere respinta. Di contro, appare fondata la domanda del ricorrente di vedersi riconoscere la somma di € 813,90 a titolo di differenza fra l'indennità ferie non godute in concreto erogata al lavoratore con l'ultima busta paga e quella a lui spettante. Al riguardo, si osserva che gli articoli 18 e 19 del CCNL Piloti di Elicottero prevedono che l'indennità di volo e l'indennità integrativa di volo vanno retribuite anche durante i giorni di ferie, malattia e infortunio. E' dunque da considerare come retribuzione giornaliere l'importo di € 117,16159 in luogo di quella di € 41,14747 indicata nel cedolino. Ed invero, la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL Piloti di Elicottero è composta dalla retribuzione minima, dall'indennità di volo e dall'indennità integrativa di volo. La somma di tali voci dà come risultato una retribuzione giornaliera di € 117,16159. Orbene, tenuto conto che il ricorrente ha maturato n. 10,85 giorni di ferie non godute (v. ultimo cedolino paga), egli avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità la somma di € 1.271,20 (10,85 x 117,16159) in luogo di quella a lui in concreto corrisposta pari ad € 457,30 (10,85 x 42,15), con un saldo a credito in favore del lavoratore pari ad € 813,90. Sul punto, appare infondata la tesi di parte resistente che vorrebbe operare una distinzione fra giorni di ferie goduti e giorni di ferie non goduti. I giorni di ferie sono tali e basta, a prescindere dal fatto siano goduti o non goduti. Tale distinzione, del resto, oltre a non trovare alcun riscontro nelle disposizioni del CCNL di riferimento, appare anche contraria alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione intervenuta in materia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13427 Cassazione civile sez. lav., pag. 7 di 9 15/10/2020, n. 22401 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13428 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13426). Sulla somma di € 813,90, poi, è dovuta in favore del ricorrente anche la relativa incidenza sul TFR, da calcolarsi secondo le previsioni del CCNL Piloti di Elicotteri, da ultimo, prodotto in atti da parte resistente in data 30/11/2024. Anche in parte qua si ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Le somme spettanti al ricorrente, infine, devono essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (31/10/2021) al saldo effettivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto dal sig. va parzialmente accolto con statuizioni Parte_1 come da dispositivo. Tenuto conto dell'esito del giudizio, vista la fondatezza solo parziale delle pretese del ricorrente, le spese di lite sono compensate fra le parti in causa in misura pari a ¾ con condanna della società resistente al pagamento della residua parte secondo la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni - avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta nell'interesse del lavoratore ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il sig. Pt_1
è creditore nei confronti della società resistente della somma di €
[...]
813,90 a titolo di indennità per ferie non godute (differenza quanto dovuto e quanto corrisposto), nonché della relativa incidenza sul TFR da calcolarsi secondo le previsioni del CCNL Piloti di Elicotteri, prodotto in atti da parte resistente in data 30/11/2024;
- per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente le predette somme, maggiorate di
pag. 8 di 9 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (31/10/2021) al saldo effettivo;
- rigetta, quanto al resto, le domande proposte dal sig. con Parte_1 il libello introduttivo del giudizio;
- compensa le spese di lite fra le parti causa in misura pari a ¾ e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Controparte_1 ricorrente la residua parte che si liquida in € 30,00 a titolo di spese esenti ed in
€ 400,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. Bologna – Caltanissetta 24/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 9 di 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Nello specifico 15 a giugno 2021; 16 a luglio 2021; 20 ad agosto 2021; 15 a settembre 2021 e 16 ad ottobre 2021. 4 Il Paragrafo “4” “LAVORO AEREO” Testo Integrato Rinnovo del CCNL 25/6/1998 (pag. 27) definisce:
“(…) impiego ridotto una giornata in cui il tempo d'impiego non superi le 5 ore con termine ovvero inizio del servizio alle ore 13.00 e comunque senza il superamento delle 3 ore di volo” pag. 6 di 9
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 628/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Aurora Notarianni (e Mariacarmen Pucciano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Messina, viale S. Martino 146;
- ricorrente- E (c.f../p.Iva: ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Maira ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso il studio sito in Caltanissetta nella Via Sardegna n.17;
- resistente - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 1 di 9 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 05.06.2023, il sig. Pt_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo:
[...]
- di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro full time Controparte_1
a tempo determinato in data 11.06.2021 con la qualifica di Primo Ufficiale inquadramento al livello P.U. del CCNL Piloti Elicotteri sino al 30.09.2021 successivamente prorogato sino al 31.10.2021, data quest'ultima della avvenuta cessazione del rapporto;
- di non aver avuto correttamente corrisposte dalla durante il Controparte_1 rapporto di lavoro, le indennità per riposi compensativi, per ferie non godute e TFR tenuto conto delle previsioni del CCNL di categoria;
- di avere inviato in data 04.07.2022 p.e.c. con richiesta delle somme spettanti e di aver ricevuto riscontro dalla con nota del 26.07.2023 e con Controparte_1 successiva nota di precisazione del 01.08.2022 a mezzo la quale veniva inviato il prospetto riportante le presenze mensili e i riposi maturati, anche al fine di determinare il mancato godimento delle ferie e l'indennità di disagio dovuta secondo il CCNL. Tutto ciò premesso, il sig. richiamate a sostegno delle sue Parte_1 pretese le disposizioni del CCNL di categoria (appresso diffusamente analizzate) chiedeva all'intestato Tribunale, nel legittimo contraddittorio con la contraris reiectis, di: “(…)
1. Accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1 ricorrente alle differenze retributive maturate per riposi compensativi, ferie residue e differenze di trattamento di fine rapporto calcolate sulla retribuzione giornaliera di € 117,16 comprensiva di retribuzione minima, indennità di volo e indennità integrativa di volo;
2. Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate per € 4.623,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli crediti dalla maturazione al soddisfo;
3. In caso di contestazione sulla quantificazione ammettere CTU contabile per il preciso calcolo delle differenze retributive e di tutti gli emolumenti maturati e dovuti;
4. Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 13 agosto 2022 n. 147”. pag. 2 di 9 Dopo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle avverse pretese asseverando una diversa interpretazione delle norme del CCNL Piloti Elicotteri ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia: “(…) respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare il ricorso condannando al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre Parte_1 accessori di legge”. La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e, previa acquisizione di note esplicative delle difese svolte (satisfattive di ogni esigenza di difesa delle parti e rendenti superflua ogni loro ulteriore interlocuzione), è stata rinviata per discussione/decisione all'udienza del 21.05.2026, poi, anticipata all'odierna udienza dello scrivente Giudice. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso proposto dal sig. , completo di tutti gli elementi Parte_1 prescritti dall'art. 414 c.p.c. (con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità pretestuosamente sollevata sul punto dalla difesa di parte resistente) risulta solo parzialmente meritevole di accoglimento. Per quanto attiene la questione dei riposi compensativi, si osserva che il ricorrente nel libello introduttivo del giudizio ha sostenuto che: “Il CCNL Piloti di Elicottero prevede, all'articolo 33, un giorno di riposo compensativo retribuito per ogni giornata lavorativa effettuata”. L'art. 33 cit. a detta del ricorrente stabilirebbe: “La retribuzione del pilota è quella risultante dall'applicazione degli istituti economici contrattuali come stabiliti dal presente C.C.N.L…. Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l'attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione. … Il Pilota presterà la propria attività a giornata per un totale di 200, 190, 183 giornate annue di impiego sulla base, in funzione del regime retributivo stabilito all'atto dell'assunzione, modificabile successivamente previo accordo tra le parti. Si conferma che i turni di lavoro continueranno ad essere stabiliti in modo tale da concentrare i tempi di lavoro in periodo di giornate lavorative e di riposo consecutivo (di norma 14 giorni di impiego seguiti da un identico periodo di non impiego). … Inoltre, in ossequio all'intesa relativa all'equiparazione tra l'attività OFF SHORE a quella HEMS, per il personale pag. 3 di 9 impiegato in attività di off shore, in considerazione del fatto che viene richiesta – per la tipologia del servizio – la disponibilità al di fuori dell'orario di lavoro concordato con la Committente, il periodo di impiego verrà conteggiato sempre come giornata intera indipendentemente dalla presenza sulla base. La giornata di impiego non potrà superare le 13 ore di lavoro”. In realtà, il testo dell'art. 331 risultante dal CCNL prodotto dal ricorrente medesimo (coincidente in parte qua con quello prodotto dal resistente) prevede:
“Art. 33 – Trattamento economico e pagamento competenze 1. La retribuzione del pilota è quella risultante dall'applicazione degli istituti economici contrattuali come stabiliti dal presente CCNL.
3. Le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere pagate, con valuta e disponibilità entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a cui si riferiscono. Qualora i pagamenti subiscano ritardo, dovranno essere maggiorati degli interessi, fissati nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5%. Tuttavia il che non abbia ricevuto la Pt_2 retribuzione entro 15 giorni dal predetto termine, potrà risolvere immediatamente e senza preavviso il rapporto di lavoro, con il diritto alla corresponsione aggiuntiva da parte della Compagnia, a titolo risarcitorio, oltre del T.F.R. della indennità di mancato preavviso”. La difesa del sig. , accortasi dell'erronea citazione, peraltro Parte_1 evidenziata anche dal Giudice Angela Latorre, precedente assegnataria di questo procedimento all'udienza del 17/10/2024, nelle note depositate telematicamente in data 24/01/2025, ha cercato di “aggiustare il tiro”, evidenziando: “(…) all'articolo 44 del ccnl elicotteri (di entrambi i ccnl allegati), … si legge (al comma 1): “Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l'attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione”. Inoltre, nella Parte Specifica – Norma Generale (pag. 54 di entrambi i ccnl) viene dettagliatamente precisato – al terzo capo rigo – “in via meramente esemplificativa, si ritiene indispensabile il superamento del limite delle 63 ore si servizio settimanali in modo da poter ripristinare la tradizionale normativa relativa a turni che concentrino l'attività lavorativa normalmente in un periodo di 14 giorni consecutivi seguito da un 1 In realtà nella numerazione del CCNL indicato compare due volte il n. 32, trattasi di evidente errore materiale! pag. 4 di 9 uguale periodo di giornate consecutive di non lavoro a deconto di domeniche, giorni di sosta, festività, ferie, ecc.”. Orbene, anche tali disposizioni, ad avviso di questo Giudice, non appaiono codificare la supposta regola per cui per ogni giornata di lavoro ed a prescindere dalla sua durata spetti un giorno di riposo compensativo retribuito. Tale regola, in realtà, all'interno del CCNL Piloti Elicotteri sembra codificata solo per i Piloti impiegati in attività di Elisoccorso -Hems e Offshore all'art. 45, ove si ha modo di leggere: “
1. I Piloti che svolgono L'attività di elisoccorso-Hems
e Offshore, vengono impiegati su turni paritetici di servizio e riposo, programmati secondo quanto previsto dalla normativa ENAC OPV 02 del 23-07-1999, e comunicati agli interessati con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio turno”. Anche la consultazione della voce “Riposi” all'interno del CCNL citato non dà conto della supposta regola richiamata dal ricorrente a sostegno delle sue pretese. Alla voce “
2. Riposi mensili”, infatti, si ha modo di leggere: “(…) In relazione ai giorni di servizio prestati come da contratto dal personale di volo ed escluse le ferie, i riposi dovranno essere suddivisi mensilmente in modo proporzionale ed uniforme lungo tutto l'arco dell'anno. Essi assorbono le domeniche e le festività di cui al successivo punto 7. Il turno diriposo deve essere comunicato al pilota con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla fruizione dello stesso”. Lo stesso richiamo operato dal ricorrente alla Parte Specifica – Norma Generale (pag. 54 di entrambi i ccnl)2 sembra alludere ad un intervenuto superamento della
“tradizionale normativa relativa a turni che concentrino l'attività lavorativa normalmente in un periodo di 14 giorni consecutivi seguito da un uguale periodo di 2 Norma generale Il “tempo di volo” ed il “tempo di servizio” sono disciplinati dalle disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne, ai fini della sicurezza, le “norme operative per l'esercizio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico” (cfr. doc. 41/23100/73 Ed. gennaio 1997 – Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Aviazione Civile – Servizio di Navigazione Aerea). Le parti hanno peraltro evidenziato quanto sia necessario approfondire con la suddetta Direzione Generale la specificità del settore ad ala rotante che richiede l'integrazione della suddetta normativa con dettami più adeguati alle realtà operative, nel rispetto delle prevalenti esigenze di sicurezza. In particolare, in via meramente esemplificativa, si ritiene indispensabile il superamento del limite delle 63 ore si servizio settimanali in modo da poter ripristinare la tradizionale normativa relativa a turni che concentrino l'attività lavorativa normalmente in un periodo di 14 giorni consecutivi seguito da un uguale periodo di giornate consecutive di non lavoro a deconto di domeniche, giorni di sosta, festività, ferie, ecc.. A tal proposito, le parti assumono quindi l'impegno di promuovere gli opportuni incontri con la suddetta Direzione Generale tesi ad affrontare e definire la suddetta problematica pag. 5 di 9 giornate consecutive di non lavoro a deconto di domeniche, giorni di sosta, festività, ferie, ecc.” che, nelle intenzioni delle Parti sociali, si vorrebbe ripristinare.
Del resto, quand'anche si volesse estrapolare la regola per cui ad ogni giornata lavorativa si accompagna una giornata di riposo compensativo dalla previsione del CCNL che i giorni di impiego annuale di un sono di Pt_2 regola 183 (si veda in tale senso quanto previsto dall'art. 44 del CCNL), resterebbe comunque indimostrata la regola secondo cui ogni giornata di riposo compensativo debba essere remunerata come giornata lavorativa. A ciò aggiungasi che dalla buste paga del ricorrente (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), le cui risultanze vanno esaminate congiuntamente a quelle dell'estratto elettronico quaderno tecnico di bordo depositato da parte resistente sub. doc. 4 (non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del ricorrente), si evince che il sig. in un arco temporale di 142 Pt_1 giorni (tale risulta esser stata la durata del rapporto di lavoro tra le parti dipanatosi dall'11.06.2021 al 31.10.2021) ha prestato 82 di impiego3 (di cui 80 ad impiego ridotto4 e solo 2 giorni a tempo pieno) ed ha fruito di 60 giorni di riposo compensativo. Stando così le cose, la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere la retribuzione di n. 32 giorni di riposo compensativo, oltre che non supportata dalle previsioni del CCNL di riferimento, risulta anche contraria alla logica ed buon senso (che sempre devono guidare l'interprete nello svolgimento dell'attività esegetica), oltre che contrastante rispetto alla stessa prospettazione del lavoratore. Si finirebbe, infatti, per riconoscere al ricorrente un numero di riposi compensativi superiore al numero dei giorni lavorati. Da ultimo, si evidenza che la retribuzione in concreto corrisposta al ricorrente per il periodo 11.06.2021 - 31.10.2021 risulta ampiamente rispettosa dei principi dettati in materia dall'art. 36 Cost. A tanto consegue che la domanda del ricorrente di vedersi riconoscere la somma di € 3.749,17 per i riposi compensativi asseritamente non erogati deve essere respinta. Di contro, appare fondata la domanda del ricorrente di vedersi riconoscere la somma di € 813,90 a titolo di differenza fra l'indennità ferie non godute in concreto erogata al lavoratore con l'ultima busta paga e quella a lui spettante. Al riguardo, si osserva che gli articoli 18 e 19 del CCNL Piloti di Elicottero prevedono che l'indennità di volo e l'indennità integrativa di volo vanno retribuite anche durante i giorni di ferie, malattia e infortunio. E' dunque da considerare come retribuzione giornaliere l'importo di € 117,16159 in luogo di quella di € 41,14747 indicata nel cedolino. Ed invero, la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL Piloti di Elicottero è composta dalla retribuzione minima, dall'indennità di volo e dall'indennità integrativa di volo. La somma di tali voci dà come risultato una retribuzione giornaliera di € 117,16159. Orbene, tenuto conto che il ricorrente ha maturato n. 10,85 giorni di ferie non godute (v. ultimo cedolino paga), egli avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità la somma di € 1.271,20 (10,85 x 117,16159) in luogo di quella a lui in concreto corrisposta pari ad € 457,30 (10,85 x 42,15), con un saldo a credito in favore del lavoratore pari ad € 813,90. Sul punto, appare infondata la tesi di parte resistente che vorrebbe operare una distinzione fra giorni di ferie goduti e giorni di ferie non goduti. I giorni di ferie sono tali e basta, a prescindere dal fatto siano goduti o non goduti. Tale distinzione, del resto, oltre a non trovare alcun riscontro nelle disposizioni del CCNL di riferimento, appare anche contraria alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione intervenuta in materia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n.20216 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13427 Cassazione civile sez. lav., pag. 7 di 9 15/10/2020, n. 22401 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13428 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n. 13426). Sulla somma di € 813,90, poi, è dovuta in favore del ricorrente anche la relativa incidenza sul TFR, da calcolarsi secondo le previsioni del CCNL Piloti di Elicotteri, da ultimo, prodotto in atti da parte resistente in data 30/11/2024. Anche in parte qua si ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Le somme spettanti al ricorrente, infine, devono essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (31/10/2021) al saldo effettivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, il ricorso proposto dal sig. va parzialmente accolto con statuizioni Parte_1 come da dispositivo. Tenuto conto dell'esito del giudizio, vista la fondatezza solo parziale delle pretese del ricorrente, le spese di lite sono compensate fra le parti in causa in misura pari a ¾ con condanna della società resistente al pagamento della residua parte secondo la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni - avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia ed al pregio dell'attività difensiva svolta nell'interesse del lavoratore ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il sig. Pt_1
è creditore nei confronti della società resistente della somma di €
[...]
813,90 a titolo di indennità per ferie non godute (differenza quanto dovuto e quanto corrisposto), nonché della relativa incidenza sul TFR da calcolarsi secondo le previsioni del CCNL Piloti di Elicotteri, prodotto in atti da parte resistente in data 30/11/2024;
- per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente le predette somme, maggiorate di
pag. 8 di 9 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto (31/10/2021) al saldo effettivo;
- rigetta, quanto al resto, le domande proposte dal sig. con Parte_1 il libello introduttivo del giudizio;
- compensa le spese di lite fra le parti causa in misura pari a ¾ e condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Controparte_1 ricorrente la residua parte che si liquida in € 30,00 a titolo di spese esenti ed in
€ 400,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. Bologna – Caltanissetta 24/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Nello specifico 15 a giugno 2021; 16 a luglio 2021; 20 ad agosto 2021; 15 a settembre 2021 e 16 ad ottobre 2021. 4 Il Paragrafo “4” “LAVORO AEREO” Testo Integrato Rinnovo del CCNL 25/6/1998 (pag. 27) definisce:
“(…) impiego ridotto una giornata in cui il tempo d'impiego non superi le 5 ore con termine ovvero inizio del servizio alle ore 13.00 e comunque senza il superamento delle 3 ore di volo” pag. 6 di 9