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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/10/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2731/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2731/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti dagli Avv.ti DAMIANA PRINCIC e FEDERICO CECHET ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori:
e ; Email_1 Email_2
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._2 agli atti, dall'Avv. LUCIA GALLETTA, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_3
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separati;
1 - la casa familiare, sita in Gradisca d'SO (GO) via Carducci n. 15 già di proprietà della IG
[...]
rimarrà assegnata alla stessa;
Pt_1
- il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé per due giorni infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta. Per_1
Inoltre, quando avrà terminato la scuola media a Gradisca e frequenterà la scuola superiore a Per_1
Gorizia, potrà trascorrere i due pomeriggi infrasettimanali presso il papà, seguiti da eventuale pernottamento.
- Ciascun genitore trascorrerà con il figlio i fine settimana in modo alternato dal venerdì pomeriggio (a seguito dell'eventuale attività extrascolastica) alla domenica alle ore 21.00. Quando avrà terminato le scuole Per_1 medie a Gradisca e frequenterà la scuola superiore a Gorizia il week-end di pertinenza del papà terminerà con il ri-accompagnamento di a scuola il lunedì mattina. Le parti potranno concordare anche giornate Per_1 ulteriori e/o diverse di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore tenendo conto della necessità di collaborazione e in ragione anche del loro impegno lavorativo nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
- ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio tre settimane anche non continuative durante le vacanze Per_1 estive ed una settimana durante le vacanze natalizie, in modo da alternare tra i due genitori, la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, garantendo in ogni caso che trascorra ogni anno il giorno della vigilia con uno dei due genitori e quello di Natale con Per_1
l'altro. Inoltre i genitori trascorreranno con , salvo diversi accordi tra loro, le vacanze pasquali, Per_1 suddividendo il periodo di sospensione scolastica in egual misura ed in modo da suddividere tra loro ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo.
- il sig. corrisponderà alla IG , entro il giorno 23 di ogni mese, l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di € 500,00.- a titolo di mantenimento del figlio minore , da corrispondersi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate in virtù del vigente protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Gorizia di data 01.06.16
- nel caso in cui il sig. decadesse da ogni carica istituzionale e percepisse unicamente l'attuale stipendio Pt_2 quale dipendente del Ministero della Difesa, l'importo di cui al punto precedente sarà ridotto ad € 300,00.- mensili. In ogni altra ipotesi in cui la situazione reddituale di entrambi i genitori dovesse per qualsiasi ragione subire sostanziali modifiche in futuro o il sig. dovesse ricoprire incarichi maggiormente remunerativi, il Pt_2 contributo al mantenimento di verrà revisionato Per_1
- l'A.U.U. verrà percepito interamente dalla IG;
Parte_1
- le parti si obbligano ad astenersi dal pubblicare sui social network (a mero titolo di esempio Facebook ed
Instagram) immagini del figlio minorenne, in assenza di specifico accordo di entrambi i genitori;
- le parti, concordemente, dichiarano nullo/estinto/inefficace il contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c sottoscritto in data 19/08/2022 e, per l'effetto, il sig. dichiara di non avere nulla a Parte_2 che pretendere dalla IG;
Parte_1
2 - i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'una dall'altro;
- con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 18/09/2025 e 07/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 09/07/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 15/09/2013 a Gradisca d'SO (reg. Atti di
Matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, atto n. 4) nel corso del quale è nato Persona_2
il 21/10/2014 a Palmanova, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione
[...] personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 06/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio . Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, atto n. 4) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2731/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti dagli Avv.ti DAMIANA PRINCIC e FEDERICO CECHET ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori:
e ; Email_1 Email_2
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._2 agli atti, dall'Avv. LUCIA GALLETTA, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_3
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi Parte_1 Parte_2
a vivere separati;
1 - la casa familiare, sita in Gradisca d'SO (GO) via Carducci n. 15 già di proprietà della IG
[...]
rimarrà assegnata alla stessa;
Pt_1
- il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Per_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé per due giorni infrasettimanali, da concordarsi di volta in volta. Per_1
Inoltre, quando avrà terminato la scuola media a Gradisca e frequenterà la scuola superiore a Per_1
Gorizia, potrà trascorrere i due pomeriggi infrasettimanali presso il papà, seguiti da eventuale pernottamento.
- Ciascun genitore trascorrerà con il figlio i fine settimana in modo alternato dal venerdì pomeriggio (a seguito dell'eventuale attività extrascolastica) alla domenica alle ore 21.00. Quando avrà terminato le scuole Per_1 medie a Gradisca e frequenterà la scuola superiore a Gorizia il week-end di pertinenza del papà terminerà con il ri-accompagnamento di a scuola il lunedì mattina. Le parti potranno concordare anche giornate Per_1 ulteriori e/o diverse di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore tenendo conto della necessità di collaborazione e in ragione anche del loro impegno lavorativo nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
- ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio tre settimane anche non continuative durante le vacanze Per_1 estive ed una settimana durante le vacanze natalizie, in modo da alternare tra i due genitori, la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo quella dal 31 dicembre al 6 gennaio, garantendo in ogni caso che trascorra ogni anno il giorno della vigilia con uno dei due genitori e quello di Natale con Per_1
l'altro. Inoltre i genitori trascorreranno con , salvo diversi accordi tra loro, le vacanze pasquali, Per_1 suddividendo il periodo di sospensione scolastica in egual misura ed in modo da suddividere tra loro ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo.
- il sig. corrisponderà alla IG , entro il giorno 23 di ogni mese, l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di € 500,00.- a titolo di mantenimento del figlio minore , da corrispondersi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate in virtù del vigente protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Gorizia di data 01.06.16
- nel caso in cui il sig. decadesse da ogni carica istituzionale e percepisse unicamente l'attuale stipendio Pt_2 quale dipendente del Ministero della Difesa, l'importo di cui al punto precedente sarà ridotto ad € 300,00.- mensili. In ogni altra ipotesi in cui la situazione reddituale di entrambi i genitori dovesse per qualsiasi ragione subire sostanziali modifiche in futuro o il sig. dovesse ricoprire incarichi maggiormente remunerativi, il Pt_2 contributo al mantenimento di verrà revisionato Per_1
- l'A.U.U. verrà percepito interamente dalla IG;
Parte_1
- le parti si obbligano ad astenersi dal pubblicare sui social network (a mero titolo di esempio Facebook ed
Instagram) immagini del figlio minorenne, in assenza di specifico accordo di entrambi i genitori;
- le parti, concordemente, dichiarano nullo/estinto/inefficace il contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c sottoscritto in data 19/08/2022 e, per l'effetto, il sig. dichiara di non avere nulla a Parte_2 che pretendere dalla IG;
Parte_1
2 - i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'una dall'altro;
- con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 18/09/2025 e 07/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 09/07/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 15/09/2013 a Gradisca d'SO (reg. Atti di
Matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, atto n. 4) nel corso del quale è nato Persona_2
il 21/10/2014 a Palmanova, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione
[...] personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 06/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio . Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte II, serie A, atto n. 4) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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